Art. 4.
Qualora l'ammontare dei trasporti eseguiti superasse l'importo di lire 15 milioni, di cui all'art. 3, l'eccedenza, fara' carico al "Centre d'entraide internationale aux populations civiles".
Qualora l'ammontare dei trasporti eseguiti superasse l'importo di lire 15 milioni, di cui all'art. 3, l'eccedenza, fara' carico al "Centre d'entraide internationale aux populations civiles".