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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/02/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione contestuale la seguente
S E N T E N Z A nella causa trattata in data 6.2.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dagli Avv.ti Parte_1
D. Oliviero e C. Lovelli
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. A. Vetri e M. Mattia CP_1
NONCHE'
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. C. Mazzamauro Controparte_2
e M. Monaco Sorge
Resistenti
Oggetto: omissione contributiva
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.1.2023, la ricorrente indicata in epigrafe- premesso di aver lavorato alle dipendenze di sino al 31.7.2016- esponeva che la Controparte_2
Corte d'Appello di LE, con sentenza n 104/2009, aveva dichiarato “la nullità del termine finale apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti per il periodo dal
02/10/2000 al 31.1.2001, riconoscendo il diritto dell'appellante alla prosecuzione del rapporto. Condanna le al risarcimento del danno in favore dell'appellante, CP_2
rapportato alle retribuzioni maturate dalla data di notifica del ricorso introduttivo, oltre rivalutazione e interessi legali, nonché alla relativa regolarizzazione contributiva”.
Allegava che , in parziale ottemperanza a tale statuizione, aveva disposto la CP_2
riammissione in servizio e aveva corrisposto le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, omettendo tuttavia di versare i relativi oneri previdenziali.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:
1 “Accertare e dichiarare l'omesso versamento all' della contribuzione dovuta CP_1
relativamente al periodo dal 2/10/2000 al 01/01/2011; condannare al pagamento degli importi dovuti a titolo di Controparte_2 omessa contribuzione da versarsi all' nella misura dovuta o comunque accertare e CP_1
condannare per quanto riguarda contributi eventualmente prescritti, la predetta Società alla costituzione della rendita vitalizia mediante versamento alla ricorrente e/o all' CP_1
della corrispondente riserva matematica ex art. 13 L. n. 1330/62 pari alla somma determinata a mezzo CTU;
in subordine, pronunciare condanna generica di risarcimento del danno in favore della ricorrente;
con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria”.
Si costituiva che evidenziava come fosse stata versata la contribuzione relativa al CP_1
periodo dal 2/10/2000 al 31/1/2001 e dal 3/03/2005 al 1/01/2011. Rilevava che eventuale ulteriore contribuzione dovuta da , in mancanza di tempestivi atti CP_2
interruttivi, doveva ritenersi ormai prescritta. Eccepiva altresì la prescrizione decennale con riferimento alla domanda di costituzione di una rendita vitalizia, riguardando un periodo antecedente al 2005.
Chiedeva quindi di “accertare quanto di diritto e rigettare la domanda sub b), nei limiti
e per i motivi esposti in narrativa;
- rigettare la domanda di condanna del datore di lavoro alla costituzione di rendita vitalizia, perché infondata e non provata;
- quanto alle ulteriori domande proposte dalla ricorrente nei confronti di il Controparte_2 convenuto Istituto si rimette alla decisione dell'adito Tribunale”.
Si costituiva altresì che contestava quanto ex adverso dedotto e Controparte_2
richiesto. In particolare rappresentava di aver regolarmente provveduto a versare i contributi spettanti alla ricorrente per il periodo non lavorato, come riconosciuto dalla suindicata sentenza, ossia dalla data di notifica del ricorso introduttivo (3.3.2005) fino alla riammissione in servizio (23.6.2010), specificando che l'originaria mancata indicazione di tale contribuzione nell'estratto era da ascrivere esclusivamente ad un CP_1
problema di trasmigrazione dei dati da a . Pt_2 CP_1
Eccepiva in ogni caso la prescrizione del credito contributivo, anche a voler considerare come dies a quo la data di risoluzione consensuale del rapporto (31.7.2016) e come atto interruttivo della prescrizione la nota inviata a in data 19.12.2022. CP_2
Rilevava altresì l'infondatezza delle avverse richieste in quanto le parti avevano sottoscritto in sede protetta un verbale di conciliazione, di natura novativa, con il quale la ricorrente aveva rinunciato a tutte le pretese derivanti dall'intercorso rapporto di lavoro.
2 Concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa è stata decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c e sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali essendo le richieste delle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Tutte le domande rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio si fondano sul presupposto che fosse tenuta, in forza della sentenza della Corte Controparte_2
d'Appello di LE, al versamento dei contributi in relazione al periodo 2.10.2000-
1.1.2011.
Con sentenza n. 104/2009, la Corte d'Appello- nell'accogliere il gravame proposto dalla lavoratrice avverso la pronuncia del Tribunale di Brindisi- accertò la nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato stipulato in data 2.10.2000, riconoscendo il diritto dell'istante alla prosecuzione del rapporto. A pag. 7 della citata pronuncia, la Corte dava atto che il datore di lavoro doveva essere altresì condannato “al risarcimento del danno rapportato alle retribuzioni maturate dalla data di notifica del ricorso introduttivo, e cioè dalla data di messa in mora, oltre accessori, nonché al versamento dei contributi per il medesimo periodo”.
In seguito a tale pronuncia, riammise in servizio la ricorrente in data Controparte_2
23.6.2010, provvedendo a corrisponderle l'importo lordo complessivo di € 121.420,37 comprensivo delle ritenute fiscali e contributive, come emerge dal prospetto paga di agosto 2010 e dal Cud 2011 (all.ti 3 e 4 di ). CP_2
- costituendosi in giudizio- ha rappresentato che “con riferimento ai suddetti importi CP_2
la Società ha tempestivamente e regolarmente provveduto a versare i relativi contributi previdenziali” (punto 5 della memoria), soggiungendo che “dalla documentazione trasmessa da all' in data 28 marzo 2023 risultano versati sia i contributi CP_2 CP_1
relativi al periodo di durata del contratto a tempo determinato (2 ottobre 2000 – 31 gennaio 2001), sia i contributi relativi alle retribuzioni arretrate corrisposte in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di LE dalla data di notifica dell'atto introduttivo (3 marzo 2005) fino al 31 dicembre 2010”.
A fronte della documentazione prodotta sia da (in particolare estratto contributivo CP_1 aggiornato all'8.10.2023) che da deve ritenersi che il datore di lavoro abbia CP_2
correttamente dato esecuzione alla sentenza della CdA di LE (come peraltro riconosciuto anche dalla ricorrente nel corso del giudizio- cfr da ultimo note del
3 27.1.2025), versando la contribuzione dovuta in relazione al periodo specificato nella parte motiva della sentenza e per il quale era stato accordato il risarcimento del danno, da parametrare alle retribuzioni non corrisposte, ivi compresa la relativa contribuzione (che non poteva d'altronde riguardare un periodo non lavorato).
In particolare, e tanto rileva ai fini della regolamentazione delle spese di lite, con riferimento al periodo dal 31 gennaio 2001 - 3 marzo 2005, nulla è dovuto a titolo contributivo atteso che la sentenza della Corte d'Appello di LE ha statuito la condanna di “al risarcimento del danno rapportato alle retribuzioni maturate dalla data di CP_2 notifica del ricorso introduttivo, e cioè dall'epoca in cui la società venne messa in mora, oltre accessori, nonché al versamento dei contributi per lo stesso periodo”.
Come è stato precisato nella memoria di costituzione, il ricorso introduttivo del giudizio r.g. 187/2005 è stato notificato in data 3 marzo 2005 (cfr. doc. 16 della memoria di ), CP_2
sicché deve ritenersi correttamente effettuato il versamento dei contributi afferenti il periodo dal 2 ottobre 2000 al 1 gennaio 2011, nonché quello successivo dal 3.3.2005
(come anche dedotto da ) fino alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuto in CP_1
data 27 luglio 2016 per risoluzione consensuale (cfr. doc. 6 della memoria di ). CP_2
Atteso dunque che è documentalmente provato il versamento dei contributi dovuti per il periodo 2.10.2000- 31.1.2001 e per il periodo 3.3.2005 sino alla cessazione del rapporto
(periodo con riferimento al quale è stata emessa la pronuncia della CDA di LE), tenuto conto di quanto rappresentato dalla ricorrente nelle note del 27.1.2025- che ha ritenuto corretto il versamento dei contributi limitatamente al suindicato periodo- va dichiarata cessata la materia del contendere, con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate dai convenuti.
Da un lato, la circostanza che in ricorso sia stata formulata domanda di condanna al versamento dei contributi dovuti per il periodo “
2.10.2000 al 1.01.2011”, pur essendosi poi parte ricorrente dichiarata soddisfatta dalla valorizzazione dei contributi che “vanno dal 02/10/2000 al 21/01/2001 nonché di quelli “dal 03.03/2005 al 01/01/2011”; dall'altro, il fatto che la documentazione comprovante il versamento della suddetta contribuzione sia di formazione successiva al deposito del ricorso e che comunque l'inconveniente tecnico non sia addebitabile ad alcuna delle parti ma sia dipeso unicamente dalla soppressione dell' e dall'intrinseca complessità delle operazioni Pt_2
derivate dal passaggio di competenze, come peraltro evidenziato dalla giurisprudenza di merito prodotta da , giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, nella CP_2
prospettiva ermeneutica indicata dalla Corte cost. in sentenza n. 77/2018.
4
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
e , così provvede: CP_1 Controparte_2
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente le spese di lite tra la ricorrente e i convenuti.
Brindisi, 6.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere
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