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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 16/05/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 17 giugno 2024 ed iscritta al n. 1074 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- ), rappresentata e difesa dai procc. domm. avv.ti Wladimiro e Gaetano Parte_1 P.IVA_1
Manzione del foro di Salerno e con elezione di domicilio in Via Farao n.
4 - Salerno , presso e nello studio dei difensori, giusta procura agli atti telematici
OPPONENTE
contro
- ), rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Sabrina Controparte_1 P.IVA_2
Giani del foro di Milano e con elezione di domicilio in Via Della Moscova n.
3 - Milano, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
In data 28 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “1) Dichiarare la incompetenza territoriale del TRIBUNALE di LECCO, essendo competente il
TRIBUNALE di NO a cui è riconducibile la competenza relativamente al foro ex art. 19 ed ex art. 20 cpc oltre che
per le motivazioni indicate nello specifico paragrafo e per l'effetto dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo emesso.
pagina 1 di 9 2) In subordine accogliere l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo e di nessun effetto giuridico e quindi revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 345/2024 del 07/05/2024 (R.G. 613/2024) del TRIBUNALE di LECCO per quanto esposto in
opposizione.
3) Dichiarare inammissibile ovvero infondata la richiesta di provvisoria esecuzione del monitorio opposto.
4) In ulteriore subordine, dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza del monitorio, per le ragioni esposte in
opposizione.
5) In linea gradata, dichiararne l'infondatezza anche per carenza probatoria, non essendo stato provato né l'an né il
quantum della pretesa azionata con il monitorio.
6) Rigettare, per le ragioni innanzi esposte, anche la domanda subordinata di accertamento del credito e pretesa condanna
della al pagamento di presunti importi in favore della controparte. Parte_1
7) Condannare controparte al pagamento di una somma, ai sensi dell'art. 96 III cpc, in favore di da liquidarsi Parte_1
anche d'ufficio, per aver proposto il ricorso monitorio in mala fede e/o colpa grave.
8) In via istruttoria e senza invertire l'onere probatorio, chiedono l'ammissione di prova testimoniale sulle seguenti
circostanze:
a) “Vero che sin dalla sua assunzione alla ha sempre rivestito la funzione di Persona_1 Parte_1
magazziniera”;
b) “Vero che – nell'esercizio della funzione di magazziniera – ha contatti con i clienti della Persona_1 Parte_1
esclusivamente per questioni attinenti consegna e ritiro merci”;
c) “Vero che ha avuto contezza dell'esistenza della fattura n°160000406 del 23/03/2016 relativo ad un Parte_1
ipotizzato “premio fornitore” solo in data 09/11/2023 – e quindi ad oltre 7 anni dall'emissione – a seguito della PEC
inviata dall'avvocato GIANI”;
d) “Vero che ha immediatamente contestato la fattura n°160000406 del 23/03/2016 relativo ad un ipotizzato Parte_1
“premio fornitore”, mai concesso. Tale fattura risulta assente dalla contabilità della;
Parte_1
e) “Vero che i clienti della per tutti gli aspetti economici, contrattano esclusivamente con il legale rapp.te che, Parte_1
sin dal 2008, è la sig.ra ”; Controparte_2
f) “Vero che per mezzo del proprio legale rapp.te, ha contrattato le condizioni economiche legate alle Parte_2
forniture, negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, e comunque in tutti gli anni in cui è intercorso il rapporto direttamente con
la sig.ra legale rapp.te della;
Controparte_2 Parte_1
pagina 2 di 9 g) “Vero che le operazioni di compensazione, intervenute nel gennaio/febbraio 2017, hanno avuto ad oggetto tutte le
posizioni di debito/credito esistenti tra le società”;
h) “Vero che per le comunicazioni ufficiali attinenti accordi commerciali la negli anni 2016 e 2017 utilizzava Parte_1
esclusivamente il proprio indirizzo PEC;
Email_1
Con i testi di seguito indicati:
- da NO (su tutti i capi); Testimone_1
- da (su tutti i capi); Testimone_2 Controparte_3
- da NO (su tutti i capi); Controparte_4
- da (su tutti i capi); Controparte_5 Parte_3
- da NO (su tutti i capi). Persona_1
9) Condannare controparte al pagamento di spese ed onorario di causa”.
Per parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, per le ragioni esposte in narrativa e disattesa ogni avversa istanza,
eccezione e domanda anche di natura istruttoria,
in via preliminare, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del foro di Lecco in favore del foro di Salerno perché
infondata essendo il tribunale adito in via monitoria competente a decidere la controversia in applicazione sia dell'art. 27
secondo comma CCII sia ai sensi del combinato disposto degli artt. 1182 terzo comma c.c. e 20 c.p.c.;
nel merito in via principale, rigettare l'opposizione proposta da perché infondata e, per l'effetto, confermare Parte_1
con sentenza il decreto monitorio n. 345 del 7 maggio 2024 del Tribunale di Lecco, con condanna di al Parte_1
pagamento in favore di (già dell'importo capitale pari a € 47.266,37, Controparte_1 Parte_2
maggiorato degli interessi ex D. Lgs. 231/2022 dalla scadenza della fattura al saldo e delle spese legali della fase
monitoria;
nel merito in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto monitorio n. 345/2024 emesso dal Tribunale di
Lecco, accertare la sussistenza in capo a ( del diritto ad un premio pari al Controparte_1 Parte_2
3% dell'importo fatturato nel 2015 da e, per l'effetto, condannare a pagare a Pt_1 Parte_1 Controparte_1
(già l'importo di € 47.266,37 o quel diverso importo che dovesse risultare come dovuto a
[...] Parte_2 [...]
(già all'esito del presente giudizio maggiorato in ogni caso degli interessi di Controparte_1 Parte_2
mora ex D. Lgs. 231/2022 dal dovuto al saldo.
pagina 3 di 9 Con vittoria delle spese di lite, maggiorate del rimborso forfetario e degli applicabili accessori di legge ex D.M. 55/2014,
aggiornato al D.M. 147/2022”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - In data 3.4.2024 (oggi , sulla scorta della Parte_2 Controparte_1
fattura n. 160000406 del 23.3.2016 relativa al “premio fornitore 2015” e dell'estratto autentico notarile del registro vendite, ha chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti della per l'importo di euro 47.266,37 oltre interessi e spese. Parte_1
Il Tribunale di Lecco, in data 3/7.5.2024, ha emesso decreto ingiuntivo n. 345/2024 per la somma richiesta, oltre interessi e spese processuali, ma non immediatamente esecutivo (prodotto dall'opposta unitamente al fascicolo monitorio).
Il decreto è stato notificato alla società debitrice a mezzo PEC in data 7.5.2024.
2. - Con atto di citazione notificato il successivo 17.6.2024 ha interposto Parte_1
tempestiva opposizione, eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Lecco.
Nel merito, ha disconosciuto ex artt. 2712 e 2719 c.c. i documenti prodotti nel fascicolo monitorio in quanto “offerti in fotocopia senza alcuna garanzia di autenticità e certezza”; ha rimarcato l'inidoneità della fattura come prova del credito nel giudizio di opposizione;
ha negato di aver ricevuto detta fattura e di averla registrata nelle proprie scritture contabili;
ha negato di aver mai concordato premi fornitori con propri clienti;
ha sottolineato come dall'emissione della fattura (marzo 2016) e sino novembre 2023 non sia mai stato inviato alcun sollecito di pagamento e come ciò sia avvenuto solamente dopo la sostituzione dell'amministratore della società opposta e l'avvio della procedura di concordato preventivo.
L'opponente ha poi richiamato la compensazione delle posizioni di debito/credito fra le due società avvenuta nel gennaio 2017 e conclusa con il riconoscimento di un debito di euro 53.456,86 da parte di regolarmente pagato: la fattura per cui è causa, se anche fosse esistente, dovrebbe Parte_2
considerarsi inserita nella compensazione.
Da ultimo, si è soffermata sulla documentazione (e-mail del 31.3.2016) prodotta dalla controparte nel ricorso monitorio (doc. 5), negandone l'idoneità a rappresentare un riconoscimento di pagina 4 di 9 debito, sia per il soggetto da cui proverrebbe (la dipendente semplice magazziniera e Persona_1
priva dei poteri di impegnare la società), sia per le date (successive all'emissione della fattura), sia per l'indirizzo e-mail utilizzato.
Ha così concluso per la revoca del decreto ingiuntivo e per la condanna dell'opposta ex art. 96
comma 3 c.p.c..
3. - Si è costituita in giudizio (ora , la quale ha Parte_2 Controparte_1
preso posizione su tutte le censure avversarie ed ha perciò chiesto il rigetto dell'opposizione.
4. - Alla prima udienza del 10.12.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, non sono state ammesse le prove dedotte dalla sola opponente e la causa è passata in decisione in data 28.3.2025,
previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c..
5. - L'eccezione di incompetenza per territorio – che in caso di decreto ingiuntivo comporta la declaratoria di invalidità/nullità del decreto, appunto perché emesso da Giudice sfornito di competenza territoriale (giurisprudenza pacifica: Cass.
7.6.2023 n. 15988; Cass. 14.1.2022 n. 1121; Cass.
22.12.2021 n. 41230; Cass.
7.10.2020 n. 21530; Cass.
1.7.2020 n. 13426; Cass.
8.8.2019 n. 21185;
Cass. 10.6.2019 n. 15579; Cass.
3.11.2016 n. 22297; Cass. 17.10.2016 n. 20935; Cass.
5.5.2016 n.
9022; Cass. 26.1.2016 n. 1372; Cass. 22.5.2015 n. 10563; Cass. 11.6.2014 n. 13242; Cass. 21.8.2012 n.
14594) – è infondata perché non ritualmente sollevata. Infatti, l'eccezione, da un lato, non può ritenersi validamente proposta se non contiene l'enunciazione delle ragioni sulle quali si fonda, e, dall'altro, non risulta ritualmente sollevata se non coinvolge tutti i criteri di collegamento astrattamente giustificativi del foro prescelto dall'attore: trattandosi, invero, di un'eccezione in senso proprio, al Giudice resta preclusa ogni possibilità di supplire alla genericità o all'incompletezza dell'eccezione. In particolare,
qualora il Giudice sindacasse un profilo di incompetenza non contestato dalla parte, finirebbe col sollevare d'ufficio la questione della propria incompetenza territoriale. Ne discende, pertanto, che, in presenza di più criteri di collegamento ed a fronte della contestazione di alcuni solo di essi, la competenza del Giudice adito resta radicata in base al criterio non contestato e ciò, peraltro, a prescindere dall'eventualità che il criterio non contestato possa in concreto individuare come competente lo stesso foro derivante da uno dei criteri invocati dal convenuto, atteso che l'indagine sul verificarsi di tale situazione rimane impedita appunto dalla mancanza della necessaria sollecitazione pagina 5 di 9 data al Giudice dal convenuto stesso attraverso l'eccezione (giurisprudenza assolutamente costante:
cfr., fra le più recenti, Cass.
5.3.2024 n. 5817; Cass. 30.7.2021 n. 21989; Cass.
7.5.2021 n. 12156;
Cass. 20.8.2020, n. 17374; Cass.
7.7.2020 n. 14096; Cass. 12.12.2019 n. 32731; Cass. 26.7.2019 n.
20387; Cass. 18.6.2019 n. 16284; Cass.
3.10.2018 n. 24090; Cass. 10.9.2018 n. 21941; Cass. 3.7.2018
n. 17311).
Calando questi principi nel caso in decisione, ne deriva che, trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione, al foro generale delle persone giuridiche ex art. 19 c.p.c. si aggiungono i due fori facoltativi (ex art. 20 c.p.c.) del luogo in cui è sorta l'obbligazione (c.d. forum contractus) e del luogo in cui la stessa deve eseguirsi (c.d. forum destinatae solutionis), sicché il convenuto (qui opponente) ha l'onere di contestare tempestivamente la competenza del Giudice in relazione a tutti e tre i menzionati fori per evitare la definitiva cristallizzazione della competenza in applicazione del foro incontestato.
Ebbene, l'opponente (parte convenuta sostanziale) si è invece limitata ad eccepire l'incompetenza di questo Giudice con riguardo a due solamente dei tre criteri di collegamento operanti,
dato che si è riferita alla sede della società (art. 19 c.p.c.) ed al forum destinatae solutionis. Pertanto, la competenza dell'adito Tribunale va affermata semplicemente sulla base del foro non oppugnato (forum contractus) ed indipendentemente da ogni indagine circa l'effettiva identificazione del luogo di genesi dell'obbligazione entro il circondario di questo Tribunale. A nulla rileva, a tal fine, che abbia Pt_1
negato l'esistenza di un accordo per il premio fornitore, perché in ogni caso andava comunque contestato il criterio di collegamento relativo al luogo di conclusione del contratto.
Non solo, ma a ben vedere nemmeno il criterio di collegamento ex art. 19 c.p.c. è stato sollevato dall'opponente in maniera completa, giacché non ha affrontato il secondo periodo del comma 1, ossia l'inesistenza, nel luogo di competenza del Giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda: anche sotto questo profilo,
quindi, l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio, comporta il radicamento della competenza del Giudice adito (Cass.
4.12.2024 n. 31121; Cass. 26.7.2019 n. 20387; Cass.
7.8.2018 n. 20597; Cass.
11.12.2014 n. 26094; Cass. 16.5.2013 n. 11897; Cass.
7.3.2013 n. 5725; Cass. 14.10.2011 n. 21253;
Cass. 29.8.2008 n. 21899).
pagina 6 di 9 E' invece stata richiamata del tutto fuori luogo dall'opposta la norma dell'art. 27 comma 2
CCII, che attrae alla competenza del Tribunale, nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali, non già tutte le controversie che riguardano quest'ultimo soggetto, bensì solamente quelle afferenti l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi o ad una procedura di insolvenza.
6. - Passando al merito, non ha prodotto in giudizio alcun contratto dal Controparte_1
quale desumere l'esistenza di un accordo volto a riconoscere, da parte di un premio a favore Pt_1
del fornitore di carta per aver superato un certo quantitativo di fornitura. L'unico documento scritto che attesterebbe tale accordo è costituito dal testo di una e-mail del 31.3.2016, inviata da Persona_1
della a e da questi accluso ad altra e-mail interna (doc. 5 fascicolo monitorio), Pt_1 Persona_2
del seguente testuale tenore: “Confermiamo il previo del 3% a vostro favore da calcolarsi su importo
totale forniture anno 2015 per aver superato le 10.000 tons acquistate”.
Alle obiezioni dell'opponente, relative all'autenticità del documento, non Controparte_1
è stata in grado di replicare, producendo in atti l'originale della e-mail.
L'opponente ha poi dimostrato – mediante il deposito della visura storica (doc. 9
dell'opponente) – che la non ha mai avuto poteri per impegnare la società, non avendo Per_1
rivestito cariche amministrative ed essendo una dipendente dal 2004 con qualifica di magazziniere
(come si ricava dalla busta paga al doc. 3 dell'opponente).
L'attenta disamina delle e-mail depositate da sin dal ricorso per decreto Controparte_1
ingiuntivo – e che già il Giudice del monitorio non ha valorizzato nei termini di riconoscimento di debito, pretesi dalla creditrice, per concedere l'immediata esecutività – fa sorgere inoltre numerosi dubbi. Infatti, la e-mail della sarebbe giunta a alle 12.55 del 31.3.2016. Alle Per_1 Persona_2
13.10 di quello stesso giorno il la gira a persona interna alla società, Pt_2 Parte_4
avvertendola che “I personaggi in questione sono molto particolari, qualsiasi cosa in questione ci devo
parlare solo io” ed aggiunge: “La fattura la invierò io a loro, che devo allegare i conteggi”. Ma
stranamente con e-mail di pochi minuti prima (12.47) lo stesso ha comunicato, sempre a Pt_2 [...]
che “l'importo della fattura sarà euro 47.266,37” (doc. 5 cit. ricorso monitorio). Pt_4
pagina 7 di 9 Ad aggiungere stravaganza a tutta la vicenda è il fatto che la fattura, monitoriamente azionata,
era già stata emessa in quell'importo in data 23.3.2016 (doc. 3 fascicolo monitorio) e debitamente registrata nelle scritture contabili della società (cfr. registro vendite al doc. 4 fascicolo monitorio).
L'opponente, pretesa debitrice, ha sostenuto che la fattura non le sia stata inviata, tant'è che non risulta averla registrata nella propria contabilità (docc. 11-12 dell'opponente). A fronte di questa obiezione, non ha fornito in atti la prova dell'invio né ha avanzato istanze Controparte_1
istruttorie.
Analogamente, non è stata in grado di smentire che il pagamento della fattura non sia stato reclamato per diversi anni ed esattamente sino alla PEC del legale del 9.11.2023 (doc. 7 dell'opposta),
immediatamente contestata (doc. 14 dell'opponente). Forse non a caso la pretesa di pagamento è stata fatta dopo la sostituzione dell'amministratore (avvenuta il 22.6.2023, come si ricava dalla visura Pt_2
camerale al doc. 1 fascicolo monitorio): molto verosimilmente quest'ultimo aveva perfetta contezza che l'importo della fattura non fosse dovuto, quanto meno perché già regolamentato con la compensazione avvenuta a fine 2016.
In altre parole, a non voler immaginare la creazione di una fattura falsa, la spiegazione del silenzio serbato per anni a fronte del mancato pagamento della fattura de qua può trovare spiegazione nell'operazione di compensazione fra poste reciproche di dare/avere operata dalle due società sul finire del 2016 e che ha visto (come comprovato dai docc.
4-9 dell'opponente) riconoscere un debito dell'odierna opposta per euro 53.456,86, regolarmente saldato.
Per l'insieme di queste ragioni va esclusa la permanenza di un debito di verso Parte_1 [...]
(già e, per l'effetto, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo Controparte_1 Parte_2
revocato.
7. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, perciò, l'opposta va condannata a rifonderle all'opponente nell'importo che si liquida – in mancanza di nota, tenuto conto del valore della causa
(pari al decreto ingiuntivo), dell'attività concretamente effettuata (senza reale istruttoria) e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 – in euro 7.396,00 (di cui euro 286,00 per anticipazioni ed euro 7.110,00 per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
pagina 8 di 9 Non si ravvisano, invece, nel contegno dell'opponente, i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c..
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
ACCOGLIE
l'opposizione promossa da con atto di citazione notificato in data 17.6.2024 e, per Parte_1
l'effetto,
REVOCA
il decreto ingiuntivo n. 345/2024 Ing. - 613/2024 R.G. emesso dal Tribunale di Lecco il 3/7.5.2024 su istanza di nei confronti della per il pagamento della complessiva somma Parte_2 Parte_1
di euro 47.266,37 oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo ed oltre alle spese processuali, liquidate in euro 1.686,00 oltre oneri di legge.
CONDANNA
), già a rifondere alla società opponente le Controparte_1 P.IVA_2 Parte_2
spese di lite per euro 7.396,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Così deciso in Lecco il 16 maggio 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 17 giugno 2024 ed iscritta al n. 1074 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- ), rappresentata e difesa dai procc. domm. avv.ti Wladimiro e Gaetano Parte_1 P.IVA_1
Manzione del foro di Salerno e con elezione di domicilio in Via Farao n.
4 - Salerno , presso e nello studio dei difensori, giusta procura agli atti telematici
OPPONENTE
contro
- ), rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Sabrina Controparte_1 P.IVA_2
Giani del foro di Milano e con elezione di domicilio in Via Della Moscova n.
3 - Milano, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
In data 28 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “1) Dichiarare la incompetenza territoriale del TRIBUNALE di LECCO, essendo competente il
TRIBUNALE di NO a cui è riconducibile la competenza relativamente al foro ex art. 19 ed ex art. 20 cpc oltre che
per le motivazioni indicate nello specifico paragrafo e per l'effetto dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo emesso.
pagina 1 di 9 2) In subordine accogliere l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo e di nessun effetto giuridico e quindi revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 345/2024 del 07/05/2024 (R.G. 613/2024) del TRIBUNALE di LECCO per quanto esposto in
opposizione.
3) Dichiarare inammissibile ovvero infondata la richiesta di provvisoria esecuzione del monitorio opposto.
4) In ulteriore subordine, dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza del monitorio, per le ragioni esposte in
opposizione.
5) In linea gradata, dichiararne l'infondatezza anche per carenza probatoria, non essendo stato provato né l'an né il
quantum della pretesa azionata con il monitorio.
6) Rigettare, per le ragioni innanzi esposte, anche la domanda subordinata di accertamento del credito e pretesa condanna
della al pagamento di presunti importi in favore della controparte. Parte_1
7) Condannare controparte al pagamento di una somma, ai sensi dell'art. 96 III cpc, in favore di da liquidarsi Parte_1
anche d'ufficio, per aver proposto il ricorso monitorio in mala fede e/o colpa grave.
8) In via istruttoria e senza invertire l'onere probatorio, chiedono l'ammissione di prova testimoniale sulle seguenti
circostanze:
a) “Vero che sin dalla sua assunzione alla ha sempre rivestito la funzione di Persona_1 Parte_1
magazziniera”;
b) “Vero che – nell'esercizio della funzione di magazziniera – ha contatti con i clienti della Persona_1 Parte_1
esclusivamente per questioni attinenti consegna e ritiro merci”;
c) “Vero che ha avuto contezza dell'esistenza della fattura n°160000406 del 23/03/2016 relativo ad un Parte_1
ipotizzato “premio fornitore” solo in data 09/11/2023 – e quindi ad oltre 7 anni dall'emissione – a seguito della PEC
inviata dall'avvocato GIANI”;
d) “Vero che ha immediatamente contestato la fattura n°160000406 del 23/03/2016 relativo ad un ipotizzato Parte_1
“premio fornitore”, mai concesso. Tale fattura risulta assente dalla contabilità della;
Parte_1
e) “Vero che i clienti della per tutti gli aspetti economici, contrattano esclusivamente con il legale rapp.te che, Parte_1
sin dal 2008, è la sig.ra ”; Controparte_2
f) “Vero che per mezzo del proprio legale rapp.te, ha contrattato le condizioni economiche legate alle Parte_2
forniture, negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, e comunque in tutti gli anni in cui è intercorso il rapporto direttamente con
la sig.ra legale rapp.te della;
Controparte_2 Parte_1
pagina 2 di 9 g) “Vero che le operazioni di compensazione, intervenute nel gennaio/febbraio 2017, hanno avuto ad oggetto tutte le
posizioni di debito/credito esistenti tra le società”;
h) “Vero che per le comunicazioni ufficiali attinenti accordi commerciali la negli anni 2016 e 2017 utilizzava Parte_1
esclusivamente il proprio indirizzo PEC;
Email_1
Con i testi di seguito indicati:
- da NO (su tutti i capi); Testimone_1
- da (su tutti i capi); Testimone_2 Controparte_3
- da NO (su tutti i capi); Controparte_4
- da (su tutti i capi); Controparte_5 Parte_3
- da NO (su tutti i capi). Persona_1
9) Condannare controparte al pagamento di spese ed onorario di causa”.
Per parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, per le ragioni esposte in narrativa e disattesa ogni avversa istanza,
eccezione e domanda anche di natura istruttoria,
in via preliminare, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del foro di Lecco in favore del foro di Salerno perché
infondata essendo il tribunale adito in via monitoria competente a decidere la controversia in applicazione sia dell'art. 27
secondo comma CCII sia ai sensi del combinato disposto degli artt. 1182 terzo comma c.c. e 20 c.p.c.;
nel merito in via principale, rigettare l'opposizione proposta da perché infondata e, per l'effetto, confermare Parte_1
con sentenza il decreto monitorio n. 345 del 7 maggio 2024 del Tribunale di Lecco, con condanna di al Parte_1
pagamento in favore di (già dell'importo capitale pari a € 47.266,37, Controparte_1 Parte_2
maggiorato degli interessi ex D. Lgs. 231/2022 dalla scadenza della fattura al saldo e delle spese legali della fase
monitoria;
nel merito in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto monitorio n. 345/2024 emesso dal Tribunale di
Lecco, accertare la sussistenza in capo a ( del diritto ad un premio pari al Controparte_1 Parte_2
3% dell'importo fatturato nel 2015 da e, per l'effetto, condannare a pagare a Pt_1 Parte_1 Controparte_1
(già l'importo di € 47.266,37 o quel diverso importo che dovesse risultare come dovuto a
[...] Parte_2 [...]
(già all'esito del presente giudizio maggiorato in ogni caso degli interessi di Controparte_1 Parte_2
mora ex D. Lgs. 231/2022 dal dovuto al saldo.
pagina 3 di 9 Con vittoria delle spese di lite, maggiorate del rimborso forfetario e degli applicabili accessori di legge ex D.M. 55/2014,
aggiornato al D.M. 147/2022”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - In data 3.4.2024 (oggi , sulla scorta della Parte_2 Controparte_1
fattura n. 160000406 del 23.3.2016 relativa al “premio fornitore 2015” e dell'estratto autentico notarile del registro vendite, ha chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti della per l'importo di euro 47.266,37 oltre interessi e spese. Parte_1
Il Tribunale di Lecco, in data 3/7.5.2024, ha emesso decreto ingiuntivo n. 345/2024 per la somma richiesta, oltre interessi e spese processuali, ma non immediatamente esecutivo (prodotto dall'opposta unitamente al fascicolo monitorio).
Il decreto è stato notificato alla società debitrice a mezzo PEC in data 7.5.2024.
2. - Con atto di citazione notificato il successivo 17.6.2024 ha interposto Parte_1
tempestiva opposizione, eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Lecco.
Nel merito, ha disconosciuto ex artt. 2712 e 2719 c.c. i documenti prodotti nel fascicolo monitorio in quanto “offerti in fotocopia senza alcuna garanzia di autenticità e certezza”; ha rimarcato l'inidoneità della fattura come prova del credito nel giudizio di opposizione;
ha negato di aver ricevuto detta fattura e di averla registrata nelle proprie scritture contabili;
ha negato di aver mai concordato premi fornitori con propri clienti;
ha sottolineato come dall'emissione della fattura (marzo 2016) e sino novembre 2023 non sia mai stato inviato alcun sollecito di pagamento e come ciò sia avvenuto solamente dopo la sostituzione dell'amministratore della società opposta e l'avvio della procedura di concordato preventivo.
L'opponente ha poi richiamato la compensazione delle posizioni di debito/credito fra le due società avvenuta nel gennaio 2017 e conclusa con il riconoscimento di un debito di euro 53.456,86 da parte di regolarmente pagato: la fattura per cui è causa, se anche fosse esistente, dovrebbe Parte_2
considerarsi inserita nella compensazione.
Da ultimo, si è soffermata sulla documentazione (e-mail del 31.3.2016) prodotta dalla controparte nel ricorso monitorio (doc. 5), negandone l'idoneità a rappresentare un riconoscimento di pagina 4 di 9 debito, sia per il soggetto da cui proverrebbe (la dipendente semplice magazziniera e Persona_1
priva dei poteri di impegnare la società), sia per le date (successive all'emissione della fattura), sia per l'indirizzo e-mail utilizzato.
Ha così concluso per la revoca del decreto ingiuntivo e per la condanna dell'opposta ex art. 96
comma 3 c.p.c..
3. - Si è costituita in giudizio (ora , la quale ha Parte_2 Controparte_1
preso posizione su tutte le censure avversarie ed ha perciò chiesto il rigetto dell'opposizione.
4. - Alla prima udienza del 10.12.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, non sono state ammesse le prove dedotte dalla sola opponente e la causa è passata in decisione in data 28.3.2025,
previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c..
5. - L'eccezione di incompetenza per territorio – che in caso di decreto ingiuntivo comporta la declaratoria di invalidità/nullità del decreto, appunto perché emesso da Giudice sfornito di competenza territoriale (giurisprudenza pacifica: Cass.
7.6.2023 n. 15988; Cass. 14.1.2022 n. 1121; Cass.
22.12.2021 n. 41230; Cass.
7.10.2020 n. 21530; Cass.
1.7.2020 n. 13426; Cass.
8.8.2019 n. 21185;
Cass. 10.6.2019 n. 15579; Cass.
3.11.2016 n. 22297; Cass. 17.10.2016 n. 20935; Cass.
5.5.2016 n.
9022; Cass. 26.1.2016 n. 1372; Cass. 22.5.2015 n. 10563; Cass. 11.6.2014 n. 13242; Cass. 21.8.2012 n.
14594) – è infondata perché non ritualmente sollevata. Infatti, l'eccezione, da un lato, non può ritenersi validamente proposta se non contiene l'enunciazione delle ragioni sulle quali si fonda, e, dall'altro, non risulta ritualmente sollevata se non coinvolge tutti i criteri di collegamento astrattamente giustificativi del foro prescelto dall'attore: trattandosi, invero, di un'eccezione in senso proprio, al Giudice resta preclusa ogni possibilità di supplire alla genericità o all'incompletezza dell'eccezione. In particolare,
qualora il Giudice sindacasse un profilo di incompetenza non contestato dalla parte, finirebbe col sollevare d'ufficio la questione della propria incompetenza territoriale. Ne discende, pertanto, che, in presenza di più criteri di collegamento ed a fronte della contestazione di alcuni solo di essi, la competenza del Giudice adito resta radicata in base al criterio non contestato e ciò, peraltro, a prescindere dall'eventualità che il criterio non contestato possa in concreto individuare come competente lo stesso foro derivante da uno dei criteri invocati dal convenuto, atteso che l'indagine sul verificarsi di tale situazione rimane impedita appunto dalla mancanza della necessaria sollecitazione pagina 5 di 9 data al Giudice dal convenuto stesso attraverso l'eccezione (giurisprudenza assolutamente costante:
cfr., fra le più recenti, Cass.
5.3.2024 n. 5817; Cass. 30.7.2021 n. 21989; Cass.
7.5.2021 n. 12156;
Cass. 20.8.2020, n. 17374; Cass.
7.7.2020 n. 14096; Cass. 12.12.2019 n. 32731; Cass. 26.7.2019 n.
20387; Cass. 18.6.2019 n. 16284; Cass.
3.10.2018 n. 24090; Cass. 10.9.2018 n. 21941; Cass. 3.7.2018
n. 17311).
Calando questi principi nel caso in decisione, ne deriva che, trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione, al foro generale delle persone giuridiche ex art. 19 c.p.c. si aggiungono i due fori facoltativi (ex art. 20 c.p.c.) del luogo in cui è sorta l'obbligazione (c.d. forum contractus) e del luogo in cui la stessa deve eseguirsi (c.d. forum destinatae solutionis), sicché il convenuto (qui opponente) ha l'onere di contestare tempestivamente la competenza del Giudice in relazione a tutti e tre i menzionati fori per evitare la definitiva cristallizzazione della competenza in applicazione del foro incontestato.
Ebbene, l'opponente (parte convenuta sostanziale) si è invece limitata ad eccepire l'incompetenza di questo Giudice con riguardo a due solamente dei tre criteri di collegamento operanti,
dato che si è riferita alla sede della società (art. 19 c.p.c.) ed al forum destinatae solutionis. Pertanto, la competenza dell'adito Tribunale va affermata semplicemente sulla base del foro non oppugnato (forum contractus) ed indipendentemente da ogni indagine circa l'effettiva identificazione del luogo di genesi dell'obbligazione entro il circondario di questo Tribunale. A nulla rileva, a tal fine, che abbia Pt_1
negato l'esistenza di un accordo per il premio fornitore, perché in ogni caso andava comunque contestato il criterio di collegamento relativo al luogo di conclusione del contratto.
Non solo, ma a ben vedere nemmeno il criterio di collegamento ex art. 19 c.p.c. è stato sollevato dall'opponente in maniera completa, giacché non ha affrontato il secondo periodo del comma 1, ossia l'inesistenza, nel luogo di competenza del Giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda: anche sotto questo profilo,
quindi, l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio, comporta il radicamento della competenza del Giudice adito (Cass.
4.12.2024 n. 31121; Cass. 26.7.2019 n. 20387; Cass.
7.8.2018 n. 20597; Cass.
11.12.2014 n. 26094; Cass. 16.5.2013 n. 11897; Cass.
7.3.2013 n. 5725; Cass. 14.10.2011 n. 21253;
Cass. 29.8.2008 n. 21899).
pagina 6 di 9 E' invece stata richiamata del tutto fuori luogo dall'opposta la norma dell'art. 27 comma 2
CCII, che attrae alla competenza del Tribunale, nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali, non già tutte le controversie che riguardano quest'ultimo soggetto, bensì solamente quelle afferenti l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi o ad una procedura di insolvenza.
6. - Passando al merito, non ha prodotto in giudizio alcun contratto dal Controparte_1
quale desumere l'esistenza di un accordo volto a riconoscere, da parte di un premio a favore Pt_1
del fornitore di carta per aver superato un certo quantitativo di fornitura. L'unico documento scritto che attesterebbe tale accordo è costituito dal testo di una e-mail del 31.3.2016, inviata da Persona_1
della a e da questi accluso ad altra e-mail interna (doc. 5 fascicolo monitorio), Pt_1 Persona_2
del seguente testuale tenore: “Confermiamo il previo del 3% a vostro favore da calcolarsi su importo
totale forniture anno 2015 per aver superato le 10.000 tons acquistate”.
Alle obiezioni dell'opponente, relative all'autenticità del documento, non Controparte_1
è stata in grado di replicare, producendo in atti l'originale della e-mail.
L'opponente ha poi dimostrato – mediante il deposito della visura storica (doc. 9
dell'opponente) – che la non ha mai avuto poteri per impegnare la società, non avendo Per_1
rivestito cariche amministrative ed essendo una dipendente dal 2004 con qualifica di magazziniere
(come si ricava dalla busta paga al doc. 3 dell'opponente).
L'attenta disamina delle e-mail depositate da sin dal ricorso per decreto Controparte_1
ingiuntivo – e che già il Giudice del monitorio non ha valorizzato nei termini di riconoscimento di debito, pretesi dalla creditrice, per concedere l'immediata esecutività – fa sorgere inoltre numerosi dubbi. Infatti, la e-mail della sarebbe giunta a alle 12.55 del 31.3.2016. Alle Per_1 Persona_2
13.10 di quello stesso giorno il la gira a persona interna alla società, Pt_2 Parte_4
avvertendola che “I personaggi in questione sono molto particolari, qualsiasi cosa in questione ci devo
parlare solo io” ed aggiunge: “La fattura la invierò io a loro, che devo allegare i conteggi”. Ma
stranamente con e-mail di pochi minuti prima (12.47) lo stesso ha comunicato, sempre a Pt_2 [...]
che “l'importo della fattura sarà euro 47.266,37” (doc. 5 cit. ricorso monitorio). Pt_4
pagina 7 di 9 Ad aggiungere stravaganza a tutta la vicenda è il fatto che la fattura, monitoriamente azionata,
era già stata emessa in quell'importo in data 23.3.2016 (doc. 3 fascicolo monitorio) e debitamente registrata nelle scritture contabili della società (cfr. registro vendite al doc. 4 fascicolo monitorio).
L'opponente, pretesa debitrice, ha sostenuto che la fattura non le sia stata inviata, tant'è che non risulta averla registrata nella propria contabilità (docc. 11-12 dell'opponente). A fronte di questa obiezione, non ha fornito in atti la prova dell'invio né ha avanzato istanze Controparte_1
istruttorie.
Analogamente, non è stata in grado di smentire che il pagamento della fattura non sia stato reclamato per diversi anni ed esattamente sino alla PEC del legale del 9.11.2023 (doc. 7 dell'opposta),
immediatamente contestata (doc. 14 dell'opponente). Forse non a caso la pretesa di pagamento è stata fatta dopo la sostituzione dell'amministratore (avvenuta il 22.6.2023, come si ricava dalla visura Pt_2
camerale al doc. 1 fascicolo monitorio): molto verosimilmente quest'ultimo aveva perfetta contezza che l'importo della fattura non fosse dovuto, quanto meno perché già regolamentato con la compensazione avvenuta a fine 2016.
In altre parole, a non voler immaginare la creazione di una fattura falsa, la spiegazione del silenzio serbato per anni a fronte del mancato pagamento della fattura de qua può trovare spiegazione nell'operazione di compensazione fra poste reciproche di dare/avere operata dalle due società sul finire del 2016 e che ha visto (come comprovato dai docc.
4-9 dell'opponente) riconoscere un debito dell'odierna opposta per euro 53.456,86, regolarmente saldato.
Per l'insieme di queste ragioni va esclusa la permanenza di un debito di verso Parte_1 [...]
(già e, per l'effetto, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo Controparte_1 Parte_2
revocato.
7. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, perciò, l'opposta va condannata a rifonderle all'opponente nell'importo che si liquida – in mancanza di nota, tenuto conto del valore della causa
(pari al decreto ingiuntivo), dell'attività concretamente effettuata (senza reale istruttoria) e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 – in euro 7.396,00 (di cui euro 286,00 per anticipazioni ed euro 7.110,00 per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
pagina 8 di 9 Non si ravvisano, invece, nel contegno dell'opponente, i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c..
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
ACCOGLIE
l'opposizione promossa da con atto di citazione notificato in data 17.6.2024 e, per Parte_1
l'effetto,
REVOCA
il decreto ingiuntivo n. 345/2024 Ing. - 613/2024 R.G. emesso dal Tribunale di Lecco il 3/7.5.2024 su istanza di nei confronti della per il pagamento della complessiva somma Parte_2 Parte_1
di euro 47.266,37 oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo ed oltre alle spese processuali, liquidate in euro 1.686,00 oltre oneri di legge.
CONDANNA
), già a rifondere alla società opponente le Controparte_1 P.IVA_2 Parte_2
spese di lite per euro 7.396,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Così deciso in Lecco il 16 maggio 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
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