CASS
Ordinanza 11 novembre 2024
Ordinanza 11 novembre 2024
Massime • 1
Alle controversie in materia di locazione si applica la sospensione dei termini durante il periodo feriale, ai sensi dell'art. 3 l. n. 742 del 1969, essendo irrilevante che il giudizio sia regolato dal rito del lavoro, poiché l'esclusione della sospensione, prevista per le controversie di cui all'art. 409 c.p.c., è correlata alla loro specifica natura e non alla specialità del rito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 11/11/2024, n. 29014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29014 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 6009-2022 proposto da: GENERAL TRADE S.P.A., in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Enrico PELLEGRINI;
- ricorrente -
contro COMIND S.R.L., in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Jean Jacques KERANBRUN;
- controricorrente e ricorrente incidentale - Avverso la sentenza n. 1359/2021 della Corte d’appello di Bari, depositata in data 20/07/2021; Oggetto LOCAZIONE USO DIVERSO Vizi della “res locata” - Risoluzione per inadempimento del locatore - Inammissibilità dei motivi di ricorso R.G.N. 6009/2022 Cron. Rep. Ud. 27/06/2024 Adunanza camerale Civile Ord. Sez. 3 Num. 29014 Anno 2024 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME Data pubblicazione: 11/11/2024 2 udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data 27/06/2024 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI. FATTI DI CAUSA 1. La società General Trade S.p.a. ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 1359/21, del 20 luglio 2021, della Corte d’appello di Bari, che – accogliendo parzialmente il gravame esperito dalla società Comind S.r.l. avverso la sentenza n. 1325/20, del 18 maggio 2020, del Tribunale di Bari – ha dichiarato il contratto di locazione immobiliare, ad uso diverso da quello abitativo, concluso dalle due società il 12 aprile 2010, risolto per inadempimento della conduttrice General Trade, condannandola al risarcimento del danno, ma non al rilascio del bene, che riteneva essere avvenuto nell’anno 2011. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di essersi resa locataria – in forza del suddetto contratto – di un compendio immobiliare sito in Modugno, per uso deposito, stoccaggio e distribuzione prodotti. Convenuta in giudizio dalla locatrice Comind S.r.l., che chiedeva risolversi il contratto per inadempimento della conduttrice nel pagamento dei canoni, con condanna della stessa al rilascio del bene e risarcimento dei danni, General Trade non solo resisteva alla domanda, ma agiva in via di riconvenzione. Domandava, infatti, a propria volta, che la risoluzione fosse dichiarata per inadempimento della locatrice, della quale chiedeva pure la condanna al risarcimento dei danni, per essersi l’immobile rivelato inidoneo all’uso pattuito, in ragione di infiltrazioni dal tetto, difetti di pavimentazione, nonché della presenza nello stesso di rettili, topi e altri roditori, oltre che di pannelli e polveri di amianto (tanto che erano stati adottati 3 provvedimenti per la bonifica da parte delle autorità amministrative competenti, oltre che celebrato un processo penale, conclusosi solo con la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione). Di conseguenza, essendosi la locatrice resa, a propria volta, inadempiente, la conduttrice – dopo aver cessato il pagamento dei cannoni – offriva la restituzione dell’immobile il 13 gennaio 2011. Il giudice di prime cure rigettava la domanda, accoglieva parzialmente la riconvenzionale, dichiarando risolto il contratto per inadempimento della locatrice, che condannava al risarcimento del danno nella misura € 9.765,90, oltre interessi. Esperito gravame dall’attrice soccombente, il giudice d’appello ribaltava la decisione, dichiarando risolto il contratto per inadempimento della conduttrice, con condanna al risarcimento del danno, ma non al rilascio del bene, reputandolo avvenuto nel 2011. A tale esito perveniva ritenendo insussistente la prova dei difetti lamentati e, quanto alla presenza dell’amianto, che si trattasse di vizio riconoscibile, ex art. 1578 cod. civ., in ragione dell’epoca di edificazione dell’immobile. 3. Avverso la sentenza della Corte barese ha proposto ricorso per cassazione General Trade sulla base – come detto – di sei motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, censurando la sentenza impugnata per essere viziata da “omessa ed insufficiente motivazione in quanto nel ragionamento del giudice di seconde cure, quale risulta dalla sentenza, è riscontrabile il mancato o deficiente esame dei vizi denunciati e del consequenziale inadempimento della locatrice nonché l’omesso 4 esame dei provvedimenti emessi dagli organi amministrativi” che comproverebbero tali vizi. 3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – violazione del principio “sul minimo costituzionale della motivazione della sentenza, costituzionalmente garantito dall’art. 111, comma 6, Costituzione, ed anche disciplinato dall’art 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario)”. Viene lamentato che la Corte territoriale avrebbe mancato completamente di fornire l’esplicitazione del ragionamento che ha l’ha condotta a ritenere irrilevante la fondamentale circostanza di cui lo stesso giudice di primo grado dà atto, ovvero dell’esistenza dei gravi difetti occulti presenti nella struttura locata. 3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – “violazione e falsa applicazione di norma di diritto e, quindi, per omessa applicazione ed anche violazione delle leggi speciali ed in particolare della legge n. 392 del 1978, articolo 27, in relazione alla comunicazione di risoluzione contrattuale”. Afferma la ricorrente che la richiesta di risoluzione del contratto da parte del conduttore, valutata la presenza dei gravi difetti, riscontrati e tempestivamente denunciati, sarebbe stata da considerarsi assolutamente legittima, fatto salvo l’obbligo di concedere un preavviso di sei mesi, sempre che l’immobile condotto in locazione fosse stato agibile, ovvero che non fossero sopraggiunte – come, invece, accaduto nella specie – ordinanze di sgombero, impedienti l’utilizzo dell’immobile concesso in locazione. 3.4. Il quarto motivo denuncia – sempre ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – “violazione e falsa applicazione 5 di norma di diritto e, in particolare, per omessa applicazione del principio generale dell’ordinamento sancito dal combinato disposto dell’art. 1256 cod. civ. (Impossibilità definiva e impossibilità temporanea) e dell’art. 1218 cod. civ. (Responsabilità del debitore) ed anche violazione delle leggi speciali ed in particolare la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto», cosi come specificato dall’articolo 246 del d.lgs. n. 81 2008 che si occupa della tutela dei lavoratori che operano all’interno di strutture contenenti amianto alla luce delle quali sarebbe stato corretto valutare i denunciati vizi occulti”. 3.5. Il quinto motivo denuncia – nuovamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – “violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in particolare dell’art. 1453 cod. civ. (Risolubilità del contratto per inadempimento) e dell’art. 1460 cod. civ. (Eccezione d’inadempimento) per aver ritenuto legittima e fondata l’eccezione di inadempimento formulata dalla locatrice, nonostante fosse pacifico tra le parti la presenza dell’amianto e la consequenziale inagibilità dell’immobile”. Viene, altresì, denunciata “falsa applicazione della previsione pattizia contenuta nell’art 5 del contratto di locazione del 12 aprile 2010 riconducibile nella specie della clausola c.d. solve et repete ex art. 1462 cod. civ.”. 3.6. Il sesto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. nonché “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla condanna delle spese di lite”. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione la società Comind, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o comunque 6 rigettata, svolgendo anche ricorso incidentale sulla base di un unico motivo. 4.1. Esso denuncia violazione dell’art. 1591 cod. civ., giacché la Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato avvenuta la restituzione del complesso immobiliare nel 2011, conclusione “fondata su una verità che risulta essere incontrastabilmente esclusa dalla documentazione prodotta negli atti del giudizio”. La sentenza sarebbe inficiata dalla violazione dell’art. 1591 cod. civ., non essendo stato prodotto né un verbale di riconsegna dell’immobile sottoscritto dal locatore, né un documento di consegna del bene ad un sequestratore nominato dal Tribunale a seguito di intimazione a ricevere la consegna del bene immobile. 5. La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 7. Non consta, invece, la presentazione di requisitoria scritta da parte del Procuratore Generale presso questa Corte. RAGIONI DELLA DECISIONE 8. Il ricorso principale va dichiarato inammissibile. 9. In via preliminare, tuttavia, deve essere disattesa l’eccezione di tardività del ricorso principale, sollevata dalla controricorrente sul rilievo che, essendo stata la sentenza della Corte barese depositata il 20 luglio 2021, l’impugnazione, ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ., andava proposta “entro il 20 gennaio 7 2022”, mentre, nella specie, il ricorso risulta “notificato solo il 18 febbraio 2022”. 9.1. Opera, infatti, nella specie, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi dell’art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, sicché il termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ. era destinato a scadere il 20 febbraio 2022. Né in senso contrario potrebbe argomentarsi sul presupposto che il giudizio ex art. 447-bis cod. proc. civ. si svolge nelle forme proprie del cd. “rito del lavoro” (sottratto all’operatività della sospensione feriale dei termini), giacché tale circostanza “non comporta, di per sé, l’attrazione della disciplina dei termini processuali prevista per le controversie di cui all’art. 409 cod. proc. civ., essendo l’esclusione della sospensione dei termini correlata non alla specialità del rito, bensì alla specifica natura delle controversie” (Cass. Sez. 3, sent. 30 aprile 2005, n. 9022, Rv. 581444-01; più di recente Cass. Sez. 3, sent. 13 maggio 2010, n. 11607, Rv. 613085-01; Cass. Sez. 3, sent. 29 agosto 2013, n. 19881, Rv. 628059-01). 10. Ciò nondimeno, il ricorso principale è egualmente inammissibile, in ciascuno dei motivi in cui si articola. 10.1. L’inammissibilità del primo motivo va affermata per più ragioni. 10.1.1. Innanzitutto, perché prospetta un vizio non più contemplato dall’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., nel testo – applicabile “ratione temporis” al presente giudizio – “novellato” dall’art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ovvero quello della “insufficienza” della 8 motivazione (cfr. Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01; Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120-01). In tal senso, da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato – in particolare, nella sua massima sede nomofilattica – come la possibilità di sindacare la “sufficienza”, o meno, della parte motiva della sentenza attribuisse a questa Corte “un potere assoluto su qualunque decisione di merito, attesa l’insuperabile indeterminatezza della nozione di motivazione insufficiente, con il conseguente incremento del rischio di randomizzazione del giudizio” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 5 marzo 2024, n. 5792, al § 10.9.). D’altra parte, concorre a corroborare la valutazione di inammissibilità del motivo la constatazione che il vizio denunciato non presenta neppure carattere “testuale”, ovvero che esso non è prospettato sulla base del testo stesso della sentenza impugnata, bensì attraverso un confronto con le risultanze istruttorie, in particolare i documenti acquisiti al giudizio, così disattendendo la necessità che il difetto di motivazione “emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01), vale a dire “prescindendo dal confronto con le risultanze processuali” (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata;
sul carattere necessariamente “testuale” del vizio di motivazione si veda pure la già citata Cass. Sez. Un., sent. n. 5792 del 2024, sempre al § 10.9, pag. 24). 10.1.2. Né il motivo in esame potrebbe essere utilmente scrutinato sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Invero, il “fatto”, o meglio i “fatti”, cioè a dire i pretesi vizi della “res locata” (sotto il profilo, in particolare, della presenza, 9 nella stessa, dell’amianto), sono stati esaminati dalla Corte, che ne ha, però, escluso la rilevanza, sicché la censura rivolta alla sentenza impugnata si risolve nella denuncia di non aver esaminato i provvedimenti emessi dalle pubbliche amministrazioni competenti in occasione della procedura di bonifica. Siffatta censura, tuttavia, è inammissibile, collocandosi fuori del “perimetro” dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., atteso che “l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 20 giugno 2024, n. 17005, Rv. 671706 -01 Cass. Sez. 2, ord. 29 ottobre 2018, n. 27415, Rv. 651028-01 Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629831-01). Il tutto, infine, non senza tacere che l’omesso apprezzamento dei provvedimenti “de quibus” non si presenta neppure “decisivo”, (evenienza che ricorre solo quando le risultanze di un documento si rivelino idonee a “invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la «ratio decidendi» risulti priva di fondamento”; così Cass. Sez. 3, ord. 20 giugno 2018, n. 16812, Rv. 649421-01), visto che il vizio è stato ritenuto “riconoscibile”, escludendosi su tali basi, a norma dell’art. 1578 cod. civ., l’esistenza di un inadempimento della locatrice. Affermazione, questa, che il motivo non ha confutato. 10.2. Anche il secondo motivo è inammissibile. 10 10.2.1. Esso, infatti, è partecipe degli stessi profili di inammissibilità già evidenziati con riferimento al primo motivo, in particolare prospettando un vizio di motivazione che, come detto, non ha carattere “testuale”, presupponendo, invece, un confronto con le risultanze istruttorie. 10.3. Inammissibile è pure il terzo motivo. 10.3.1. La Corte barese, infatti, si è conformata ad un pacifico indirizzo giurisprudenziale di legittimità nell’escludere che la comunicazione inviata dalla conduttrice il 13 gennaio 2011 – dal seguente, testuale, tenore: “Facendo seguito agli accordi intercorsi, con la presente […] vi ribadisco che l’immobile oggetto della locazione in oggetto è a Vs. disposizione, completamente libero e sgombero da persone e da cose” – potesse integrare “avviso” dei “giusti motivi” di recesso di cui all’art. 27, comma 8, della legge 27 luglio 1978, n. 392. Tale avviso, infatti, richiede che detti motivi vengano specificati, ciò di cui non v’è traccia nella suddetta comunicazione del 13 gennaio 2011, prevedendo la norma “de qua” un’ipotesi c.d. di recesso “titolato”, sicché “la comunicazione del conduttore non può […] prescindere dalla specificazione dei motivi, con la conseguenza che tale requisito inerisce al perfezionamento della stessa dichiarazione di recesso e, al contempo, risponde alla finalità di consentire al locatore la precisa e tempestiva contestazione dei relativi motivi sul piano fattuale o della loro idoneità a legittimare il recesso” (così Cass. Sez. 3, sent. 17 gennaio 2012, n. 549, Rv. 620955-01), non bastando all’uopo “la mera indicazione di cessazione dell’attività esercitata nei locali locati” (Cass. Sez. 3, ord. 9 settembre 2022, n. 26618, Rv. 665653-01) e restando, inoltre, esclusa la possibilità che “il conduttore possa esplicitare successivamente le ragioni della 11 determinazione assunta” (Cass. Sez. 3, sent. 30 giugno 2015, n. 13368, Rv. 635800-01; Cass. Sez. 3, ord. 6 novembre 2023, n. 30862, Rv. 669334-02). D’altra parte, irrilevante è pure il carattere incontestato – da parte del locatore – dell’esistenza o rilevanza dei motivi invocati dal conduttore (Cass. Sez. 3, sent. 7 aprile 2015, n. 6895, Rv. 634987-01), tanto è vero che “l’eventuale contestazione del locatore in ordine a tali motivi introduce non un’azione costitutiva, volta a dichiarare il recedente sciolto dal contratto, ma una di accertamento, il cui scopo è stabilire se i «giusti motivi» sussistessero al momento del detto recesso” (Cass. Sez. 3, ord. 3 novembre 2020, n. 24266, Rv. 659847-01). Il tutto, infine, non senza considerare che l’accertamento della loro ricorrenza “costituisce oggetto di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, la cui valutazione è pertanto incensurabile in sede di legittimità ove sorretta da congrua e coerente motivazione” (Cass. Sez. 3, sent. 24 settembre 2002, n. 13909, Rv. 557560-01; Cass. Sez. 3, sent. 12 novembre 2003, n. 17042, Rv. 568118–01). Da quanto precede emerge che la comunicazione dello specifico motivo del recesso è, dunque, imprescindibile per il legittimo esercizio del diritto potestativo del conduttore di sciogliersi dal contratto di locazione. Orbene, nel caso che occupa è stata la constatazione del difetto di una simile comunicazione ciò che ha costituito la “ratio decidendi” della sentenza impugnata. Sicché “eccentrica” rispetto ad essa, e per ciò solo inammissibile (cfr. Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01; Cass. Sez. 2, ord. 9 aprile 2024, n. 9450, Rv. 670733-01), è la censura secondo cui il conduttore non avrebbe “l’onere di spiegare le ragioni di fatto, di diritto o economiche su cui i gravi motivi sono fondati, né di darne la prova perché queste attività devono 12 essere svolte in caso di contestazione da parte del locatore”, giacché tali considerazioni, al più, potrebbero venire in rilievo ove la comunicazione del “grave motivo” sia stata effettuata, ciò che nel caso che occupa è stato, invece, escluso. 10.4. Pure il quarto e il quinto motivo – suscettibili di disamina unitaria, data la loro connessione, addebitando alla sentenza impugnata di non aver dato rilievo alla presenza dell’amianto nella “res locata” neppure ai sensi degli artt. 1453, 1460 e 1256 cod. civ. – sono inammissibili. 10.4.1. Essi, per vero, tendono ad una non consentita rivalutazione del giudizio di fatto, non potendo addebitarsi alla sentenza impugnata di aver omesso la valutazione comparativa, ex art. 1460 cod. civ., dei (supposti) reciproci inadempimenti, per il sol fatto di aver escluso, invece, l’esistenza dell’inadempimento della locatrice. Apprezzamento, questo, che si colloca – con tutta evidenza – “a monte” di tale valutazione comparativa, rendendola superflua allorché l’inadempimento di una delle parti sia escluso. Più in generale, poi, deve osservarsi – e, dunque, anche con riferimento alle altre norme pure evocate coi motivi in esame – che il vizio di violazione di legge “consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (“ex multis”, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 13 652549 -02), e ciò in quanto il vizio di sussunzione “postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito” (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01). Ne consegue, quindi, che il “discrimine tra l’ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l’ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5442); evenienza, quest’ultima, che ricorre nel caso di specie, visto che il presente motivo sollecita, in realtà, un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie. 10.5. Infine, l’inammissibilità va dichiarata anche in relazione al sesto motivo. 10.5.1. Va, infatti, ribadito, che – in materia di spese di lite – esula dal sindacato di questa Corte, “rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 ottobre 2017, n. 24502, Rv. 646335-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, ord. 4 agosto 2017, n. 19613, Rv. 645187-01), giusti motivi, peraltro, “la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2020, n. 26912, Rv. 659925-01; nello stesso senso già Cass. Sez. Un., sent. 15 luglio 14 2005, n. 14989, Rv. 582306-01; Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2005, n. 28492, Rv. 585748-01; Cass. Sez. 3, sent. 31 marzo 2006, n. 7607, Rv. 590664-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 26 aprile 2019, n. 11329, Rv. 653610- 01). 11. Il ricorso incidentale ha natura di impugnazione incidentale tardiva. Esso è stato notificato il 30 marzo 2022, e dunque entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del tempestivo ricorso principale, risalente al 18 febbraio 2022, ma oltre il termine c.d. lungo ex art. 327 c.p.c., che, giusta quanto osservato sopra al paragrafo 9, scadeva – al lordo della sospensione feriale dell’anno 2021 – il 20 febbraio 2022. Ne segue che il ricorso incidentale dev’essere dichiarato inefficace ex art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. 11.1. In funzione del regolamento delle spese il Collegio rileva, tuttavia, che la denunciata violazione dell’art. 1591 cod. civ. è argomentata sul rilievo che “la restituzione del complesso immobiliare nel 2011” sarebbe “fondata su una verità che risulta essere incontrastabilmente esclusa dalla documentazione prodotta in atti”. La censura, dunque, anche in questo caso, risulta “mediata” dalla valutazione di elementi istruttori (ciò che, come si è visto, esclude la riconducibilità del vizio denunciato a quello di violazione di legge;
cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 5442 del 2021 cit.), senza tenere, pertanto, come “fermo e indiscusso” il giudizio di fatto (Cass. Sez. 3, ord. n. 6035 del 2018, cit.), donde la sua inammissibilità. Il tutto, infine, senza tacere che neppure vengono riprodotti i documenti che smentirebbero la ricostruzione fattuale operata dalla sentenza impugnata, donde la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., non avendo la ricorrente 15 provveduto a soddisfare quell’onere di “puntuale indicazione” del documento o atto su cui si fonda il ricorso (cfr. Cass. Sez. Un, ord. 18 marzo 2022, n. 8950, Rv. 664409-01), che è richiesto dalla suddetta norma del codice di rito civile, pur nell’interpretazione “non formalistica” della stessa che – in base al testé citato arresto delle Sezioni Unite – s’impone alla luce della sentenza della Corte EDU SU e altri c. Italia, del 28 ottobre 2021. Ne segue, dunque, che, se fosse stato esaminabile, il ricorso incidentale si sarebbe dovuti dire inammissibile. 12. Le spese del presente giudizio di legittimità possono allora – pur nella contemplazione del consolidato principio di diritto enunciato da Cass. n. 4074 del 2014 – essere interamente compensate. 13. A carico della sola ricorrente principale, stante la declaratoria di inammissibilità del relativo ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della 16 ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della
- ricorrente -
contro COMIND S.R.L., in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Jean Jacques KERANBRUN;
- controricorrente e ricorrente incidentale - Avverso la sentenza n. 1359/2021 della Corte d’appello di Bari, depositata in data 20/07/2021; Oggetto LOCAZIONE USO DIVERSO Vizi della “res locata” - Risoluzione per inadempimento del locatore - Inammissibilità dei motivi di ricorso R.G.N. 6009/2022 Cron. Rep. Ud. 27/06/2024 Adunanza camerale Civile Ord. Sez. 3 Num. 29014 Anno 2024 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME Data pubblicazione: 11/11/2024 2 udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data 27/06/2024 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI. FATTI DI CAUSA 1. La società General Trade S.p.a. ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 1359/21, del 20 luglio 2021, della Corte d’appello di Bari, che – accogliendo parzialmente il gravame esperito dalla società Comind S.r.l. avverso la sentenza n. 1325/20, del 18 maggio 2020, del Tribunale di Bari – ha dichiarato il contratto di locazione immobiliare, ad uso diverso da quello abitativo, concluso dalle due società il 12 aprile 2010, risolto per inadempimento della conduttrice General Trade, condannandola al risarcimento del danno, ma non al rilascio del bene, che riteneva essere avvenuto nell’anno 2011. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di essersi resa locataria – in forza del suddetto contratto – di un compendio immobiliare sito in Modugno, per uso deposito, stoccaggio e distribuzione prodotti. Convenuta in giudizio dalla locatrice Comind S.r.l., che chiedeva risolversi il contratto per inadempimento della conduttrice nel pagamento dei canoni, con condanna della stessa al rilascio del bene e risarcimento dei danni, General Trade non solo resisteva alla domanda, ma agiva in via di riconvenzione. Domandava, infatti, a propria volta, che la risoluzione fosse dichiarata per inadempimento della locatrice, della quale chiedeva pure la condanna al risarcimento dei danni, per essersi l’immobile rivelato inidoneo all’uso pattuito, in ragione di infiltrazioni dal tetto, difetti di pavimentazione, nonché della presenza nello stesso di rettili, topi e altri roditori, oltre che di pannelli e polveri di amianto (tanto che erano stati adottati 3 provvedimenti per la bonifica da parte delle autorità amministrative competenti, oltre che celebrato un processo penale, conclusosi solo con la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione). Di conseguenza, essendosi la locatrice resa, a propria volta, inadempiente, la conduttrice – dopo aver cessato il pagamento dei cannoni – offriva la restituzione dell’immobile il 13 gennaio 2011. Il giudice di prime cure rigettava la domanda, accoglieva parzialmente la riconvenzionale, dichiarando risolto il contratto per inadempimento della locatrice, che condannava al risarcimento del danno nella misura € 9.765,90, oltre interessi. Esperito gravame dall’attrice soccombente, il giudice d’appello ribaltava la decisione, dichiarando risolto il contratto per inadempimento della conduttrice, con condanna al risarcimento del danno, ma non al rilascio del bene, reputandolo avvenuto nel 2011. A tale esito perveniva ritenendo insussistente la prova dei difetti lamentati e, quanto alla presenza dell’amianto, che si trattasse di vizio riconoscibile, ex art. 1578 cod. civ., in ragione dell’epoca di edificazione dell’immobile. 3. Avverso la sentenza della Corte barese ha proposto ricorso per cassazione General Trade sulla base – come detto – di sei motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, censurando la sentenza impugnata per essere viziata da “omessa ed insufficiente motivazione in quanto nel ragionamento del giudice di seconde cure, quale risulta dalla sentenza, è riscontrabile il mancato o deficiente esame dei vizi denunciati e del consequenziale inadempimento della locatrice nonché l’omesso 4 esame dei provvedimenti emessi dagli organi amministrativi” che comproverebbero tali vizi. 3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – violazione del principio “sul minimo costituzionale della motivazione della sentenza, costituzionalmente garantito dall’art. 111, comma 6, Costituzione, ed anche disciplinato dall’art 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario)”. Viene lamentato che la Corte territoriale avrebbe mancato completamente di fornire l’esplicitazione del ragionamento che ha l’ha condotta a ritenere irrilevante la fondamentale circostanza di cui lo stesso giudice di primo grado dà atto, ovvero dell’esistenza dei gravi difetti occulti presenti nella struttura locata. 3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – “violazione e falsa applicazione di norma di diritto e, quindi, per omessa applicazione ed anche violazione delle leggi speciali ed in particolare della legge n. 392 del 1978, articolo 27, in relazione alla comunicazione di risoluzione contrattuale”. Afferma la ricorrente che la richiesta di risoluzione del contratto da parte del conduttore, valutata la presenza dei gravi difetti, riscontrati e tempestivamente denunciati, sarebbe stata da considerarsi assolutamente legittima, fatto salvo l’obbligo di concedere un preavviso di sei mesi, sempre che l’immobile condotto in locazione fosse stato agibile, ovvero che non fossero sopraggiunte – come, invece, accaduto nella specie – ordinanze di sgombero, impedienti l’utilizzo dell’immobile concesso in locazione. 3.4. Il quarto motivo denuncia – sempre ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – “violazione e falsa applicazione 5 di norma di diritto e, in particolare, per omessa applicazione del principio generale dell’ordinamento sancito dal combinato disposto dell’art. 1256 cod. civ. (Impossibilità definiva e impossibilità temporanea) e dell’art. 1218 cod. civ. (Responsabilità del debitore) ed anche violazione delle leggi speciali ed in particolare la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto», cosi come specificato dall’articolo 246 del d.lgs. n. 81 2008 che si occupa della tutela dei lavoratori che operano all’interno di strutture contenenti amianto alla luce delle quali sarebbe stato corretto valutare i denunciati vizi occulti”. 3.5. Il quinto motivo denuncia – nuovamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – “violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in particolare dell’art. 1453 cod. civ. (Risolubilità del contratto per inadempimento) e dell’art. 1460 cod. civ. (Eccezione d’inadempimento) per aver ritenuto legittima e fondata l’eccezione di inadempimento formulata dalla locatrice, nonostante fosse pacifico tra le parti la presenza dell’amianto e la consequenziale inagibilità dell’immobile”. Viene, altresì, denunciata “falsa applicazione della previsione pattizia contenuta nell’art 5 del contratto di locazione del 12 aprile 2010 riconducibile nella specie della clausola c.d. solve et repete ex art. 1462 cod. civ.”. 3.6. Il sesto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. nonché “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla condanna delle spese di lite”. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione la società Comind, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o comunque 6 rigettata, svolgendo anche ricorso incidentale sulla base di un unico motivo. 4.1. Esso denuncia violazione dell’art. 1591 cod. civ., giacché la Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato avvenuta la restituzione del complesso immobiliare nel 2011, conclusione “fondata su una verità che risulta essere incontrastabilmente esclusa dalla documentazione prodotta negli atti del giudizio”. La sentenza sarebbe inficiata dalla violazione dell’art. 1591 cod. civ., non essendo stato prodotto né un verbale di riconsegna dell’immobile sottoscritto dal locatore, né un documento di consegna del bene ad un sequestratore nominato dal Tribunale a seguito di intimazione a ricevere la consegna del bene immobile. 5. La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 7. Non consta, invece, la presentazione di requisitoria scritta da parte del Procuratore Generale presso questa Corte. RAGIONI DELLA DECISIONE 8. Il ricorso principale va dichiarato inammissibile. 9. In via preliminare, tuttavia, deve essere disattesa l’eccezione di tardività del ricorso principale, sollevata dalla controricorrente sul rilievo che, essendo stata la sentenza della Corte barese depositata il 20 luglio 2021, l’impugnazione, ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ., andava proposta “entro il 20 gennaio 7 2022”, mentre, nella specie, il ricorso risulta “notificato solo il 18 febbraio 2022”. 9.1. Opera, infatti, nella specie, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi dell’art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, sicché il termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ. era destinato a scadere il 20 febbraio 2022. Né in senso contrario potrebbe argomentarsi sul presupposto che il giudizio ex art. 447-bis cod. proc. civ. si svolge nelle forme proprie del cd. “rito del lavoro” (sottratto all’operatività della sospensione feriale dei termini), giacché tale circostanza “non comporta, di per sé, l’attrazione della disciplina dei termini processuali prevista per le controversie di cui all’art. 409 cod. proc. civ., essendo l’esclusione della sospensione dei termini correlata non alla specialità del rito, bensì alla specifica natura delle controversie” (Cass. Sez. 3, sent. 30 aprile 2005, n. 9022, Rv. 581444-01; più di recente Cass. Sez. 3, sent. 13 maggio 2010, n. 11607, Rv. 613085-01; Cass. Sez. 3, sent. 29 agosto 2013, n. 19881, Rv. 628059-01). 10. Ciò nondimeno, il ricorso principale è egualmente inammissibile, in ciascuno dei motivi in cui si articola. 10.1. L’inammissibilità del primo motivo va affermata per più ragioni. 10.1.1. Innanzitutto, perché prospetta un vizio non più contemplato dall’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., nel testo – applicabile “ratione temporis” al presente giudizio – “novellato” dall’art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ovvero quello della “insufficienza” della 8 motivazione (cfr. Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01; Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120-01). In tal senso, da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato – in particolare, nella sua massima sede nomofilattica – come la possibilità di sindacare la “sufficienza”, o meno, della parte motiva della sentenza attribuisse a questa Corte “un potere assoluto su qualunque decisione di merito, attesa l’insuperabile indeterminatezza della nozione di motivazione insufficiente, con il conseguente incremento del rischio di randomizzazione del giudizio” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 5 marzo 2024, n. 5792, al § 10.9.). D’altra parte, concorre a corroborare la valutazione di inammissibilità del motivo la constatazione che il vizio denunciato non presenta neppure carattere “testuale”, ovvero che esso non è prospettato sulla base del testo stesso della sentenza impugnata, bensì attraverso un confronto con le risultanze istruttorie, in particolare i documenti acquisiti al giudizio, così disattendendo la necessità che il difetto di motivazione “emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01), vale a dire “prescindendo dal confronto con le risultanze processuali” (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata;
sul carattere necessariamente “testuale” del vizio di motivazione si veda pure la già citata Cass. Sez. Un., sent. n. 5792 del 2024, sempre al § 10.9, pag. 24). 10.1.2. Né il motivo in esame potrebbe essere utilmente scrutinato sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Invero, il “fatto”, o meglio i “fatti”, cioè a dire i pretesi vizi della “res locata” (sotto il profilo, in particolare, della presenza, 9 nella stessa, dell’amianto), sono stati esaminati dalla Corte, che ne ha, però, escluso la rilevanza, sicché la censura rivolta alla sentenza impugnata si risolve nella denuncia di non aver esaminato i provvedimenti emessi dalle pubbliche amministrazioni competenti in occasione della procedura di bonifica. Siffatta censura, tuttavia, è inammissibile, collocandosi fuori del “perimetro” dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., atteso che “l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 20 giugno 2024, n. 17005, Rv. 671706 -01 Cass. Sez. 2, ord. 29 ottobre 2018, n. 27415, Rv. 651028-01 Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629831-01). Il tutto, infine, non senza tacere che l’omesso apprezzamento dei provvedimenti “de quibus” non si presenta neppure “decisivo”, (evenienza che ricorre solo quando le risultanze di un documento si rivelino idonee a “invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la «ratio decidendi» risulti priva di fondamento”; così Cass. Sez. 3, ord. 20 giugno 2018, n. 16812, Rv. 649421-01), visto che il vizio è stato ritenuto “riconoscibile”, escludendosi su tali basi, a norma dell’art. 1578 cod. civ., l’esistenza di un inadempimento della locatrice. Affermazione, questa, che il motivo non ha confutato. 10.2. Anche il secondo motivo è inammissibile. 10 10.2.1. Esso, infatti, è partecipe degli stessi profili di inammissibilità già evidenziati con riferimento al primo motivo, in particolare prospettando un vizio di motivazione che, come detto, non ha carattere “testuale”, presupponendo, invece, un confronto con le risultanze istruttorie. 10.3. Inammissibile è pure il terzo motivo. 10.3.1. La Corte barese, infatti, si è conformata ad un pacifico indirizzo giurisprudenziale di legittimità nell’escludere che la comunicazione inviata dalla conduttrice il 13 gennaio 2011 – dal seguente, testuale, tenore: “Facendo seguito agli accordi intercorsi, con la presente […] vi ribadisco che l’immobile oggetto della locazione in oggetto è a Vs. disposizione, completamente libero e sgombero da persone e da cose” – potesse integrare “avviso” dei “giusti motivi” di recesso di cui all’art. 27, comma 8, della legge 27 luglio 1978, n. 392. Tale avviso, infatti, richiede che detti motivi vengano specificati, ciò di cui non v’è traccia nella suddetta comunicazione del 13 gennaio 2011, prevedendo la norma “de qua” un’ipotesi c.d. di recesso “titolato”, sicché “la comunicazione del conduttore non può […] prescindere dalla specificazione dei motivi, con la conseguenza che tale requisito inerisce al perfezionamento della stessa dichiarazione di recesso e, al contempo, risponde alla finalità di consentire al locatore la precisa e tempestiva contestazione dei relativi motivi sul piano fattuale o della loro idoneità a legittimare il recesso” (così Cass. Sez. 3, sent. 17 gennaio 2012, n. 549, Rv. 620955-01), non bastando all’uopo “la mera indicazione di cessazione dell’attività esercitata nei locali locati” (Cass. Sez. 3, ord. 9 settembre 2022, n. 26618, Rv. 665653-01) e restando, inoltre, esclusa la possibilità che “il conduttore possa esplicitare successivamente le ragioni della 11 determinazione assunta” (Cass. Sez. 3, sent. 30 giugno 2015, n. 13368, Rv. 635800-01; Cass. Sez. 3, ord. 6 novembre 2023, n. 30862, Rv. 669334-02). D’altra parte, irrilevante è pure il carattere incontestato – da parte del locatore – dell’esistenza o rilevanza dei motivi invocati dal conduttore (Cass. Sez. 3, sent. 7 aprile 2015, n. 6895, Rv. 634987-01), tanto è vero che “l’eventuale contestazione del locatore in ordine a tali motivi introduce non un’azione costitutiva, volta a dichiarare il recedente sciolto dal contratto, ma una di accertamento, il cui scopo è stabilire se i «giusti motivi» sussistessero al momento del detto recesso” (Cass. Sez. 3, ord. 3 novembre 2020, n. 24266, Rv. 659847-01). Il tutto, infine, non senza considerare che l’accertamento della loro ricorrenza “costituisce oggetto di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, la cui valutazione è pertanto incensurabile in sede di legittimità ove sorretta da congrua e coerente motivazione” (Cass. Sez. 3, sent. 24 settembre 2002, n. 13909, Rv. 557560-01; Cass. Sez. 3, sent. 12 novembre 2003, n. 17042, Rv. 568118–01). Da quanto precede emerge che la comunicazione dello specifico motivo del recesso è, dunque, imprescindibile per il legittimo esercizio del diritto potestativo del conduttore di sciogliersi dal contratto di locazione. Orbene, nel caso che occupa è stata la constatazione del difetto di una simile comunicazione ciò che ha costituito la “ratio decidendi” della sentenza impugnata. Sicché “eccentrica” rispetto ad essa, e per ciò solo inammissibile (cfr. Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01; Cass. Sez. 2, ord. 9 aprile 2024, n. 9450, Rv. 670733-01), è la censura secondo cui il conduttore non avrebbe “l’onere di spiegare le ragioni di fatto, di diritto o economiche su cui i gravi motivi sono fondati, né di darne la prova perché queste attività devono 12 essere svolte in caso di contestazione da parte del locatore”, giacché tali considerazioni, al più, potrebbero venire in rilievo ove la comunicazione del “grave motivo” sia stata effettuata, ciò che nel caso che occupa è stato, invece, escluso. 10.4. Pure il quarto e il quinto motivo – suscettibili di disamina unitaria, data la loro connessione, addebitando alla sentenza impugnata di non aver dato rilievo alla presenza dell’amianto nella “res locata” neppure ai sensi degli artt. 1453, 1460 e 1256 cod. civ. – sono inammissibili. 10.4.1. Essi, per vero, tendono ad una non consentita rivalutazione del giudizio di fatto, non potendo addebitarsi alla sentenza impugnata di aver omesso la valutazione comparativa, ex art. 1460 cod. civ., dei (supposti) reciproci inadempimenti, per il sol fatto di aver escluso, invece, l’esistenza dell’inadempimento della locatrice. Apprezzamento, questo, che si colloca – con tutta evidenza – “a monte” di tale valutazione comparativa, rendendola superflua allorché l’inadempimento di una delle parti sia escluso. Più in generale, poi, deve osservarsi – e, dunque, anche con riferimento alle altre norme pure evocate coi motivi in esame – che il vizio di violazione di legge “consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (“ex multis”, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 13 652549 -02), e ciò in quanto il vizio di sussunzione “postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito” (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01). Ne consegue, quindi, che il “discrimine tra l’ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l’ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5442); evenienza, quest’ultima, che ricorre nel caso di specie, visto che il presente motivo sollecita, in realtà, un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie. 10.5. Infine, l’inammissibilità va dichiarata anche in relazione al sesto motivo. 10.5.1. Va, infatti, ribadito, che – in materia di spese di lite – esula dal sindacato di questa Corte, “rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 ottobre 2017, n. 24502, Rv. 646335-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, ord. 4 agosto 2017, n. 19613, Rv. 645187-01), giusti motivi, peraltro, “la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2020, n. 26912, Rv. 659925-01; nello stesso senso già Cass. Sez. Un., sent. 15 luglio 14 2005, n. 14989, Rv. 582306-01; Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2005, n. 28492, Rv. 585748-01; Cass. Sez. 3, sent. 31 marzo 2006, n. 7607, Rv. 590664-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 26 aprile 2019, n. 11329, Rv. 653610- 01). 11. Il ricorso incidentale ha natura di impugnazione incidentale tardiva. Esso è stato notificato il 30 marzo 2022, e dunque entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del tempestivo ricorso principale, risalente al 18 febbraio 2022, ma oltre il termine c.d. lungo ex art. 327 c.p.c., che, giusta quanto osservato sopra al paragrafo 9, scadeva – al lordo della sospensione feriale dell’anno 2021 – il 20 febbraio 2022. Ne segue che il ricorso incidentale dev’essere dichiarato inefficace ex art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. 11.1. In funzione del regolamento delle spese il Collegio rileva, tuttavia, che la denunciata violazione dell’art. 1591 cod. civ. è argomentata sul rilievo che “la restituzione del complesso immobiliare nel 2011” sarebbe “fondata su una verità che risulta essere incontrastabilmente esclusa dalla documentazione prodotta in atti”. La censura, dunque, anche in questo caso, risulta “mediata” dalla valutazione di elementi istruttori (ciò che, come si è visto, esclude la riconducibilità del vizio denunciato a quello di violazione di legge;
cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 5442 del 2021 cit.), senza tenere, pertanto, come “fermo e indiscusso” il giudizio di fatto (Cass. Sez. 3, ord. n. 6035 del 2018, cit.), donde la sua inammissibilità. Il tutto, infine, senza tacere che neppure vengono riprodotti i documenti che smentirebbero la ricostruzione fattuale operata dalla sentenza impugnata, donde la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., non avendo la ricorrente 15 provveduto a soddisfare quell’onere di “puntuale indicazione” del documento o atto su cui si fonda il ricorso (cfr. Cass. Sez. Un, ord. 18 marzo 2022, n. 8950, Rv. 664409-01), che è richiesto dalla suddetta norma del codice di rito civile, pur nell’interpretazione “non formalistica” della stessa che – in base al testé citato arresto delle Sezioni Unite – s’impone alla luce della sentenza della Corte EDU SU e altri c. Italia, del 28 ottobre 2021. Ne segue, dunque, che, se fosse stato esaminabile, il ricorso incidentale si sarebbe dovuti dire inammissibile. 12. Le spese del presente giudizio di legittimità possono allora – pur nella contemplazione del consolidato principio di diritto enunciato da Cass. n. 4074 del 2014 – essere interamente compensate. 13. A carico della sola ricorrente principale, stante la declaratoria di inammissibilità del relativo ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della 16 ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della