TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 23/06/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
Rg. n. 1979/2018
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
UDIENZA DEL 23/06/2025 ore 13.27
Esaminati gli atti e i documenti di causa, nonchè le note di udienza depositate dalle parti;
IL OT si ritira in camera di consiglio. Alle ore 19.01 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza, che fa parte integrante del presente verbale.
IL Giudice
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1979/2018 pendente tra
( , rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CAMPESI ROBERTA giusta procura in atti ed elett.te dom.to presso lo studio del medesimo in OLBIA VIA TEMPIO 6
CONTRO
, rapp.to e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. COGONI MARCO ed elett.te dom.to presso lo studio del medesimo in CAGLIARI VIA G. DELEDDA 23
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
Conclusioni delle parti come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione al pignoramento presso terzi ex art. 72-bis DPR 602/73, identificato al n. 102/2018/17785, asserendo che il medesimo non era mai stato notificato al debitore, ma soltanto al terzo pignorato, suo datore di lavoro, e impugnando contestualmente le cartelle di pagamento ivi elencate, con le quali il creditore pretendeva la somma complessiva di € 13.060,11.
Eccepiva l'opponente la nullità/inesistenza della notifica del pignoramento, nonché l'inesistenza e/o la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento n.10220189002179473000 e delle cartelle di pagamento indicate nell'atto di pignoramento. Eccepiva, altresì, la decadenza e la prescrizione del credito per tributi, sanzioni e interessi. Concludeva come in atti.
Costituitasi in giudizio l' eccepiva Controparte_2
preliminarmente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario per le cartelle di pagamento riguardanti i tributi ivi indicati, nonchè l'incompetenza per materia e territoriale del Tribunale di Tempio Pausania in relazione alle cartelle relative alle sanzioni per violazioni al codice della strada e per le cartelle relative a contributi
Inps e Inail;
infine nel merito eccepiva l'infondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 23/06/2025, con contestuale lettura del dispositivo.
********
Preliminarmente, vanno esaminate le eccezioni sollevate dall'
[...]
. Controparte_1
In ordine all'eccezione di carenza di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Sassari per quanto attiene alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto tributi, ovvero Controparte_3
10220070000183018000 – ente creditore
[...]
; 10220080029033621000 – ente Controparte_4
creditore Controparte_4
; 10220090001442221000 –
[...] Controparte_5
10220100014976330000 – ente creditore
[...]
; 10220110031365337000 – ente Controparte_4
creditore Controparte_4 Controparte_6
10220110036137348000 – ente creditore
[...]
Controparte_4 Controparte_6
; 10220140014123179000 – ente creditore
[...] [...]
AR
; 10220140020320825000 – ente creditore
[...] Controparte_4 AR
; 10220140027947027000 – ente
[...]
creditore AR
; 10220150017257262000 –
[...]
ente creditore Controparte_4 [...]
; 10220160001163187000 – AR
ente creditore Controparte_5
10220160024748391000 - ente creditore
[...]
AR
, si rileva come l'eccezione sia fondata e meriti
[...]
accoglimento.
Invero, la Suprema Corte a SS. UU. con sentenza n. 7822 del 14-
20/04/2020 ha fornito chiarimenti indicando alcuni principi cardine in considerazione dei quali deve essere individuata la giurisdizione (giudice ordinario e Commissione Tributaria) in caso di notifica di atti esecutivi in senso stretto ex art.49 e ss del DPR n°602/1973 (nel caso di specie pignoramento presso terzi).
Corre l'obbligo fare un breve cenno a quello che è il quadro normativo riconducibile al D. lgs. n°546/1992 che disciplina il processo davanti alle
Commissioni Tributarie;
per quanto riguarda la giurisdizione tributaria non è possibile prescindere dalla disposizione normativa di cui all'art. 2 del
D.lgs.n°546/1992 che contiene l'elenco della “tipologia” di atti opponibile davanti al giudice tributario.
Il richiamato l'art. 2, al comma 1, dispone testualmente: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere
e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Il successivo comma 2 dello stesso articolo dispone: “Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie attinenti
l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni".
La predetta norma preclude espressamente alla giurisdizione tributaria il vaglio in ordine a qualsiasi controversia avente ad oggetto atti dell'esecuzione forzata notificati dall' ex post rispetto alla cartella di pagamento (o CP_8
all'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 in caso di riscossione diretta), ossia atti notificati dall' una volta decorso, ex art.50 del DPR n°602/1973, il termine di CP_8
sessanta giorni dalla notifica del titolo esecutivo (cartella di pagamento). Infatti, proprio il decorso del termine di cui all'art.50 del DPR n°602/1973 (sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento) da inizio alla procedura di riscossione forzata disposta dall'art.49 dello stesso DPR n°602/1973.
Ne deriva che l'opposizione a tutti gli atti esecutivi (pignoramenti presso terzi ex art.72 bis del DPR n°602/1973, pignoramenti immobiliari, pignoramenti mobiliari) notificati ai sensi dell'art.49 e ss del DPR n°602/1973 deve necessariamente essere proposta davanti al giudice ordinario;
ciò, anche nel caso in cui l'atto esecutivo (il pignoramento presso terzi come nel caso di specie) sia riconducibile ad un credito di natura tributaria, poiché in questo caso è la
“tipologia” dell'atto (esecutivo) che subordina la scelta della giurisdizione competente e non la natura del credito per cui si procede in sede di esecuzione forzata. Tuttavia, si concretizza una deroga a tale principio normativo generale nel caso in cui l'impugnazione dell'atto esecutivo notificato dall' oltre ad avere CP_8
ad oggetto vizi propri dell'atto stesso, sostanzialmente vizi formali, riguarda anche la mancata notifica dell'atto presupposto (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale), ossia del titolo esecutivo.
In tal caso, la legittimità dell'atto esecutivo viene contestata per la mancata notifica dell'atto presupposto, prodromico rispetto all'atto esecutivo stesso, mai ricevuto dal contribuente (come è stato asserito dall'opponente nel caso che ci occupa).
In questo caso specifico, l'art.19, comma 3 del D.lgs. n°546/1992 fa salva la possibilità di impugnazione dell'atto esecutivo “unitamente” al quale è possibile contestare anche l'atto presupposto, mai notificato al contribuente. In particolare, la previsione normativa di cui al richiamato art.19, dispone testualmente: “gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione degli atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.”
La norma in commento prevede, pertanto, la possibilità di impugnazione dell'atto esecutivo unitamente al quale è possibile contestare anche la legittimità del titolo esecutivo (cartella di pagamento o Ingiunzione fiscale) mai notificato al contribuente.
Sinteticamente, dunque, si può precisare che spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione di questioni essenzialmente riconducibili a fatti e circostanze che incidono direttamente sulla pretesa impositiva azionata dall'ente impositore o dall' se trattasi di cartelle di pagamento, facendo rientrare tra CP_8
la tipologia di atti impugnabili davanti ai giudici tributari quelli che riguardano principalmente la legittimità della pretesa impositiva azionata;
vale a dire, tutti gli atti notificati e notificabili fino alla cartella di pagamento o intimazione di pagamento, comprese le cartelle notificate al contribuente nei termini di legge e secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.
Diversamente, deve essere fatta rientrare nella competenza della giurisdizione ordinaria la cognizione di questioni strettamente riferite “alla forma”
o alla “legittimità formale” dell'atto (esecutivo) che si intende opporre, allorquando lo stesso è stato preceduto dalla regolare notifica dell'atto presupposto o prodromico rispetto all'esecuzione forzata stessa effettuata dall e, dunque, CP_8
quando la pretesa è ormai incontestabile.
Secondo la sentenza delle Sezioni Unite, spetta altresì al giudice ordinario la cognizione dei fatti incidenti sulla pretesa tributaria sostanziale in executivis successivi rispetto alla regolare notifica della cartella di pagamento, dell'intimazione di pagamento, ma anche dell'ingiunzione fiscale ex R.D
639/1910.
Passando all'esame del caso che ci occupa, alla luce dei principi sopra evidenziati e dei motivi posti a base dell'opposizione, che riguardano il merito della pretesa e la mancata notificazione della cartella, si ritiene che la giurisdizione sia della Commissione Tributaria di Sassari, territorialmente competente.
In ordine all'eccezione di incompetenza funzionale e territoriale del
Tribunale di Tempio Pausania relativamente all'impugnazione delle cartelle di pagamento n. 10220080042641339000 – IVS;
Controparte_9
10220090036535767000 – ente creditore Controparte_10
10220110031365337000 – relativamente al ruolo ente creditore CP_10
per essere competente funzionalmente il Tribunale di Sassari in
[...]
funzione di giudice del Lavoro, trattandosi di crediti INPS e INAIL e considerata la sede dell' , anche la medesima è fondata. CP_11
Infatti, il giudice competente funzionalmente a conoscere le contestazioni in merito alle cartelle esattoriali e ruoli portanti crediti INPS e INAIL, anche nella loro funzione recuperatoria della impugnazione del ruolo, è il Tribunale in funzione di giudice del Lavoro ove ha sede l'ufficio emettente il ruolo (Cass. civile,
n. 6539 del 18.03.2010).
La Suprema Corte, nella predetta sentenza, chiarisce il dubbio circa la competenza del Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, invece della
Commissione Tributaria, considerando sia la natura del rapporto previdenziale, sia il disposto normativo del decreto 46/1999, il quale all'articolo 24 prevede la possibilità, in presenza di richiesta di contributi previdenziali, di proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo davanti al giudice del lavoro (Cass. sezioni unite n. 7399/2007).
Nella decisione citata del 2010 i giudici si sono, altresì, ricollegati al precedente orientamento del 2008, secondo il quale “la cartella esattoriale è un atto privo di autonomia, e costituisce uno strumento in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale”, quindi deve essere “impugnata davanti al giudice competente a decidere in ordine al rapporto cui la cartella stessa è funzionale, a nulla valendo che l'atto non contenga una puntuale indicazione della fonte di credito fatta valere” (Cass. n. 3001/2008)
Pertanto, anche nella presente controversia, la competenza per le suddette cartelle è da ritenersi del Tribunale di Sassari in funzione di Giudice del Lavoro.
In ordine all'eccezione di difetto di competenza relativamente alla cartella n.
10220060043409031000 – ente creditore a seguito di Controparte_12
contravvenzione per violazione al codice della strada, la stessa è fondata, essendo competente il Giudice di Pace, qualunque sia l'importo, del luogo in cui è avvenuta la violazione, dunque nel caso specifico il Giudice di Pace di CP_7
Tale competenza sussiste sia quando venga tempestivamente impugnato il verbale o l'ordinanza-ingiunzione, sia quando la contestazione sia tardiva
(opposizione c.d. recuperatoria), quando, cioè, la controversia sorga solo in occasione dell'esecuzione coattiva, in quanto l'opponente alleghi di avere appreso dell'esistenza della pretesa erariale solo con l'esecuzione forzata (Sez. U, Sentenza
n. 22080 del 22/09/2017). In ordine alla eccepita carenza di interesse del ricorrente con riferimento alla cartella n. 10220110026614754000 – ente creditore ABBANOA S.P.A. si rileva quanto segue.
In data 23 ottobre 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.247 il
Decreto Legge n.119/2018 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria", ove all'art. 4 rubricato: stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti riscossione dal 2000 al 2010 così recita: I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili………….”
Poiché l'importo della suddetta cartella è inferiore ad € 1000,00
l'annullamento ope legis del credito comporta, senz'altro, la nullità iure superveniente della cartella di pagamento impugnata dal contribuente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse dell'opponente (Cass. n. 15470 del 07/06/2019; Cass. n. 17506/2021, Trib. Napoli, Sentenza n. 5058/2022 del
23-05-2022).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, ogni contraria istanza ed eccezione respinta,
- accoglie l'eccezione sollevata dall' e dichiara la Controparte_1
propria carenza di giurisdizione in ordine alle cartelle indicate nella parte motiva e relative a tributi, in favore di quella della Commissione Tributaria di Sassari;
- accoglie l'eccezione di incompetenza per le cartelle aventi ad oggetto contributi
Inps e Inail e dichiara la propria incompetenza in favore di quella del Tribunale di
Sassari, in funzione di Giudice del lavoro;
- accoglie l'eccezione di incompetenza relativa alle cartelle aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada e dichiara la propria incompetenza in favore di quella del Giudice di Pace di CP_7
- dichiara la nullità sopravvenuta della cartella relativa a oneri idrici, nonché la sopravvenuta carenza di interesse dell'opponente e dichiara la conseguente improcedibilità dell'opposizione;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell' che si liquidano in € 1.500,00, oltre accessori di Controparte_1
legge.
Tempio Pausania, 23/06/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
UDIENZA DEL 23/06/2025 ore 13.27
Esaminati gli atti e i documenti di causa, nonchè le note di udienza depositate dalle parti;
IL OT si ritira in camera di consiglio. Alle ore 19.01 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza, che fa parte integrante del presente verbale.
IL Giudice
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1979/2018 pendente tra
( , rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CAMPESI ROBERTA giusta procura in atti ed elett.te dom.to presso lo studio del medesimo in OLBIA VIA TEMPIO 6
CONTRO
, rapp.to e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. COGONI MARCO ed elett.te dom.to presso lo studio del medesimo in CAGLIARI VIA G. DELEDDA 23
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
Conclusioni delle parti come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione al pignoramento presso terzi ex art. 72-bis DPR 602/73, identificato al n. 102/2018/17785, asserendo che il medesimo non era mai stato notificato al debitore, ma soltanto al terzo pignorato, suo datore di lavoro, e impugnando contestualmente le cartelle di pagamento ivi elencate, con le quali il creditore pretendeva la somma complessiva di € 13.060,11.
Eccepiva l'opponente la nullità/inesistenza della notifica del pignoramento, nonché l'inesistenza e/o la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento n.10220189002179473000 e delle cartelle di pagamento indicate nell'atto di pignoramento. Eccepiva, altresì, la decadenza e la prescrizione del credito per tributi, sanzioni e interessi. Concludeva come in atti.
Costituitasi in giudizio l' eccepiva Controparte_2
preliminarmente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario per le cartelle di pagamento riguardanti i tributi ivi indicati, nonchè l'incompetenza per materia e territoriale del Tribunale di Tempio Pausania in relazione alle cartelle relative alle sanzioni per violazioni al codice della strada e per le cartelle relative a contributi
Inps e Inail;
infine nel merito eccepiva l'infondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 23/06/2025, con contestuale lettura del dispositivo.
********
Preliminarmente, vanno esaminate le eccezioni sollevate dall'
[...]
. Controparte_1
In ordine all'eccezione di carenza di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Sassari per quanto attiene alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto tributi, ovvero Controparte_3
10220070000183018000 – ente creditore
[...]
; 10220080029033621000 – ente Controparte_4
creditore Controparte_4
; 10220090001442221000 –
[...] Controparte_5
10220100014976330000 – ente creditore
[...]
; 10220110031365337000 – ente Controparte_4
creditore Controparte_4 Controparte_6
10220110036137348000 – ente creditore
[...]
Controparte_4 Controparte_6
; 10220140014123179000 – ente creditore
[...] [...]
AR
; 10220140020320825000 – ente creditore
[...] Controparte_4 AR
; 10220140027947027000 – ente
[...]
creditore AR
; 10220150017257262000 –
[...]
ente creditore Controparte_4 [...]
; 10220160001163187000 – AR
ente creditore Controparte_5
10220160024748391000 - ente creditore
[...]
AR
, si rileva come l'eccezione sia fondata e meriti
[...]
accoglimento.
Invero, la Suprema Corte a SS. UU. con sentenza n. 7822 del 14-
20/04/2020 ha fornito chiarimenti indicando alcuni principi cardine in considerazione dei quali deve essere individuata la giurisdizione (giudice ordinario e Commissione Tributaria) in caso di notifica di atti esecutivi in senso stretto ex art.49 e ss del DPR n°602/1973 (nel caso di specie pignoramento presso terzi).
Corre l'obbligo fare un breve cenno a quello che è il quadro normativo riconducibile al D. lgs. n°546/1992 che disciplina il processo davanti alle
Commissioni Tributarie;
per quanto riguarda la giurisdizione tributaria non è possibile prescindere dalla disposizione normativa di cui all'art. 2 del
D.lgs.n°546/1992 che contiene l'elenco della “tipologia” di atti opponibile davanti al giudice tributario.
Il richiamato l'art. 2, al comma 1, dispone testualmente: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere
e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Il successivo comma 2 dello stesso articolo dispone: “Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie attinenti
l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni".
La predetta norma preclude espressamente alla giurisdizione tributaria il vaglio in ordine a qualsiasi controversia avente ad oggetto atti dell'esecuzione forzata notificati dall' ex post rispetto alla cartella di pagamento (o CP_8
all'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 in caso di riscossione diretta), ossia atti notificati dall' una volta decorso, ex art.50 del DPR n°602/1973, il termine di CP_8
sessanta giorni dalla notifica del titolo esecutivo (cartella di pagamento). Infatti, proprio il decorso del termine di cui all'art.50 del DPR n°602/1973 (sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento) da inizio alla procedura di riscossione forzata disposta dall'art.49 dello stesso DPR n°602/1973.
Ne deriva che l'opposizione a tutti gli atti esecutivi (pignoramenti presso terzi ex art.72 bis del DPR n°602/1973, pignoramenti immobiliari, pignoramenti mobiliari) notificati ai sensi dell'art.49 e ss del DPR n°602/1973 deve necessariamente essere proposta davanti al giudice ordinario;
ciò, anche nel caso in cui l'atto esecutivo (il pignoramento presso terzi come nel caso di specie) sia riconducibile ad un credito di natura tributaria, poiché in questo caso è la
“tipologia” dell'atto (esecutivo) che subordina la scelta della giurisdizione competente e non la natura del credito per cui si procede in sede di esecuzione forzata. Tuttavia, si concretizza una deroga a tale principio normativo generale nel caso in cui l'impugnazione dell'atto esecutivo notificato dall' oltre ad avere CP_8
ad oggetto vizi propri dell'atto stesso, sostanzialmente vizi formali, riguarda anche la mancata notifica dell'atto presupposto (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale), ossia del titolo esecutivo.
In tal caso, la legittimità dell'atto esecutivo viene contestata per la mancata notifica dell'atto presupposto, prodromico rispetto all'atto esecutivo stesso, mai ricevuto dal contribuente (come è stato asserito dall'opponente nel caso che ci occupa).
In questo caso specifico, l'art.19, comma 3 del D.lgs. n°546/1992 fa salva la possibilità di impugnazione dell'atto esecutivo “unitamente” al quale è possibile contestare anche l'atto presupposto, mai notificato al contribuente. In particolare, la previsione normativa di cui al richiamato art.19, dispone testualmente: “gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione degli atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.”
La norma in commento prevede, pertanto, la possibilità di impugnazione dell'atto esecutivo unitamente al quale è possibile contestare anche la legittimità del titolo esecutivo (cartella di pagamento o Ingiunzione fiscale) mai notificato al contribuente.
Sinteticamente, dunque, si può precisare che spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione di questioni essenzialmente riconducibili a fatti e circostanze che incidono direttamente sulla pretesa impositiva azionata dall'ente impositore o dall' se trattasi di cartelle di pagamento, facendo rientrare tra CP_8
la tipologia di atti impugnabili davanti ai giudici tributari quelli che riguardano principalmente la legittimità della pretesa impositiva azionata;
vale a dire, tutti gli atti notificati e notificabili fino alla cartella di pagamento o intimazione di pagamento, comprese le cartelle notificate al contribuente nei termini di legge e secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.
Diversamente, deve essere fatta rientrare nella competenza della giurisdizione ordinaria la cognizione di questioni strettamente riferite “alla forma”
o alla “legittimità formale” dell'atto (esecutivo) che si intende opporre, allorquando lo stesso è stato preceduto dalla regolare notifica dell'atto presupposto o prodromico rispetto all'esecuzione forzata stessa effettuata dall e, dunque, CP_8
quando la pretesa è ormai incontestabile.
Secondo la sentenza delle Sezioni Unite, spetta altresì al giudice ordinario la cognizione dei fatti incidenti sulla pretesa tributaria sostanziale in executivis successivi rispetto alla regolare notifica della cartella di pagamento, dell'intimazione di pagamento, ma anche dell'ingiunzione fiscale ex R.D
639/1910.
Passando all'esame del caso che ci occupa, alla luce dei principi sopra evidenziati e dei motivi posti a base dell'opposizione, che riguardano il merito della pretesa e la mancata notificazione della cartella, si ritiene che la giurisdizione sia della Commissione Tributaria di Sassari, territorialmente competente.
In ordine all'eccezione di incompetenza funzionale e territoriale del
Tribunale di Tempio Pausania relativamente all'impugnazione delle cartelle di pagamento n. 10220080042641339000 – IVS;
Controparte_9
10220090036535767000 – ente creditore Controparte_10
10220110031365337000 – relativamente al ruolo ente creditore CP_10
per essere competente funzionalmente il Tribunale di Sassari in
[...]
funzione di giudice del Lavoro, trattandosi di crediti INPS e INAIL e considerata la sede dell' , anche la medesima è fondata. CP_11
Infatti, il giudice competente funzionalmente a conoscere le contestazioni in merito alle cartelle esattoriali e ruoli portanti crediti INPS e INAIL, anche nella loro funzione recuperatoria della impugnazione del ruolo, è il Tribunale in funzione di giudice del Lavoro ove ha sede l'ufficio emettente il ruolo (Cass. civile,
n. 6539 del 18.03.2010).
La Suprema Corte, nella predetta sentenza, chiarisce il dubbio circa la competenza del Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, invece della
Commissione Tributaria, considerando sia la natura del rapporto previdenziale, sia il disposto normativo del decreto 46/1999, il quale all'articolo 24 prevede la possibilità, in presenza di richiesta di contributi previdenziali, di proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo davanti al giudice del lavoro (Cass. sezioni unite n. 7399/2007).
Nella decisione citata del 2010 i giudici si sono, altresì, ricollegati al precedente orientamento del 2008, secondo il quale “la cartella esattoriale è un atto privo di autonomia, e costituisce uno strumento in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale”, quindi deve essere “impugnata davanti al giudice competente a decidere in ordine al rapporto cui la cartella stessa è funzionale, a nulla valendo che l'atto non contenga una puntuale indicazione della fonte di credito fatta valere” (Cass. n. 3001/2008)
Pertanto, anche nella presente controversia, la competenza per le suddette cartelle è da ritenersi del Tribunale di Sassari in funzione di Giudice del Lavoro.
In ordine all'eccezione di difetto di competenza relativamente alla cartella n.
10220060043409031000 – ente creditore a seguito di Controparte_12
contravvenzione per violazione al codice della strada, la stessa è fondata, essendo competente il Giudice di Pace, qualunque sia l'importo, del luogo in cui è avvenuta la violazione, dunque nel caso specifico il Giudice di Pace di CP_7
Tale competenza sussiste sia quando venga tempestivamente impugnato il verbale o l'ordinanza-ingiunzione, sia quando la contestazione sia tardiva
(opposizione c.d. recuperatoria), quando, cioè, la controversia sorga solo in occasione dell'esecuzione coattiva, in quanto l'opponente alleghi di avere appreso dell'esistenza della pretesa erariale solo con l'esecuzione forzata (Sez. U, Sentenza
n. 22080 del 22/09/2017). In ordine alla eccepita carenza di interesse del ricorrente con riferimento alla cartella n. 10220110026614754000 – ente creditore ABBANOA S.P.A. si rileva quanto segue.
In data 23 ottobre 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.247 il
Decreto Legge n.119/2018 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria", ove all'art. 4 rubricato: stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti riscossione dal 2000 al 2010 così recita: I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili………….”
Poiché l'importo della suddetta cartella è inferiore ad € 1000,00
l'annullamento ope legis del credito comporta, senz'altro, la nullità iure superveniente della cartella di pagamento impugnata dal contribuente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse dell'opponente (Cass. n. 15470 del 07/06/2019; Cass. n. 17506/2021, Trib. Napoli, Sentenza n. 5058/2022 del
23-05-2022).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, ogni contraria istanza ed eccezione respinta,
- accoglie l'eccezione sollevata dall' e dichiara la Controparte_1
propria carenza di giurisdizione in ordine alle cartelle indicate nella parte motiva e relative a tributi, in favore di quella della Commissione Tributaria di Sassari;
- accoglie l'eccezione di incompetenza per le cartelle aventi ad oggetto contributi
Inps e Inail e dichiara la propria incompetenza in favore di quella del Tribunale di
Sassari, in funzione di Giudice del lavoro;
- accoglie l'eccezione di incompetenza relativa alle cartelle aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada e dichiara la propria incompetenza in favore di quella del Giudice di Pace di CP_7
- dichiara la nullità sopravvenuta della cartella relativa a oneri idrici, nonché la sopravvenuta carenza di interesse dell'opponente e dichiara la conseguente improcedibilità dell'opposizione;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell' che si liquidano in € 1.500,00, oltre accessori di Controparte_1
legge.
Tempio Pausania, 23/06/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona