TRIB
Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/09/2024, n. 2798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2798 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
N________/_______ Reg. Sent N________/_______ Reg. Cron N 2048/2022 Ruolo Cont Oggetto: Controversia di Lav / Prev Decisa il 25.9.2024 Depositata il 25.9.2024
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Dott.ssa Francesca Costa, in funzione del giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
Parte_1
Con il proc. Dom. Avv. Frigoli Giorgio
RICORRENTE
Contro
, in persona del legale rapp.nte pro tempore, rappr difeso dall' avv CP_1
Salvatore Graziuso
RESISTENTE
Nonché
in persona del legale rappr. pro Controparte_2 tempore, con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar n 14
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Opposizione a avviso di addebito n 35920210001346372000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.02.2022, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l' avviso di addebito n 35920210001346372000, notificato il 12.1.2022, per omesso pagamento di contributi dovuti a titolo di gestione commercianti in relazione al periodo dal 1/2019 al 12/2019 per l' importo di euro 3.309,36. A fondamento del ricorso chiedeva l' annullamento dell' avviso di addebito sulla base della insussistenza della posizione debitoria, avendo egli cessato la propria attività di impresa commerciale sin dal 1.7.2015, avendo ceduto in tale data a terzi la piena proprietà dell' azienda commerciale.
regolarmente citato, rimaneva Controparte_2 contumace.
L' si è costituito tardivamente all' odierna udienza rilevando che l' CP_1 avviso di addebito impugnato è stato sgravato dall' Istituto in data
20.01.2022 come da provvedimento allegato.
All' odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pretesa di parte ricorrente è fondata.
Parte ricorrente sostiene l' insussistenza della posizione debitoria pretesa dall' (relativa a contributi attinenti all' anno 2019), CP_1 avendo egli cessato - sin dal 1.7.2015 - ogni attività e, in particolare,
l'attività di impresa commerciale precedentemente svolta, quale titolare dell' omonima ditta individuale avente partita IVA n . P.IVA_1
Orbene, sulla questione deve certamente opinarsi, in adesione ad autorevole giurisprudenza di legittimità, che “In materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell' attività commerciale o di quella artigiana comporta l' estinzione dell' obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell' evento prevista ai fini della cancellazione dall' elenco dei prestatori della specifica attività autonoma” (v. Cass. Sez. lav. n. 8651 del 12 aprile 2010; Cass. 13 agosto 1981 n. 4915; Cass. 10 agosto 1987 n. 6878; Cass. 26 gennaio 1990 n. 5291, Cass. Lav. 3 luglio
2001 n° 9006).
Orbene, nel caso di specie, opina questo giudice che parte ricorrente abbia adeguatamente dimostrato la cessazione dell'attività di impresa commerciale svolta sino alla data del 1 luglio 2015, quale titolare dell' omonima ditta individuale avente partita IVA n mediante la P.IVA_1 produzione dell' atto di cessione di azienda avente repertorio n 17375 raccolta n 13202.
Inoltre la partita IVA di cui è stato titolare il ricorrente P.IVA_1 risulta cessata in data 18 maggio 2018 come si evince da certificazione rilasciata dall' allegata in atti. Controparte_2
Pertanto, in virtù degli elementi probatori suddetti, ritiene il Tribunale che il ricorrente abbia fornito dimostrazione di circostanze idonee a prevalere sulla efficacia presuntiva derivante dalla pregressa iscrizione ed asseverative della allegata cessazione dell'attività sin dal 2015.
L' insussistenza della pretesa dell' è stata ammessa dallo stesso CP_1 convenuto che con memoria di costituzione depositata all' odierna udienza ha documentato di aver provveduto allo sgravio dell' avviso di addebito impugnato (pur non documentando di aver notificato al ricorrente il provvedimento di sgravio) sicchè va dichiarata cessata la materia del contendere.
Avuto riguardo al fatto che il titolare dell' Impresa avrebbe dovuto comunicare entro 30 giorni all' e alla Camera di Commercio Industria CP_1
e Artigianato la cessazione dell' attività ne deriva che a carico dell CP_1 non e' configurabile un onere di controllo sulla effettiva continuazione dell'attività lavorativa da parte dell'iscritto, avendo questi dimostrato la cessazione di fatto dell'attività solo sulla base di documentazione sopravvenuta alla iscrizione a ruolo ed alla stessa instaurazione del presente giudizio, pare equa l'integrale compensazione delle spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 18.2.2022, così decide:
- Dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto inefficace l' avviso di addebito opposto;
2. spese compensate.
Così deciso in Lecce il 25.9.2024 Il giudice del lavoro
Dott.ssa francesca Costa
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Dott.ssa Francesca Costa, in funzione del giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
Parte_1
Con il proc. Dom. Avv. Frigoli Giorgio
RICORRENTE
Contro
, in persona del legale rapp.nte pro tempore, rappr difeso dall' avv CP_1
Salvatore Graziuso
RESISTENTE
Nonché
in persona del legale rappr. pro Controparte_2 tempore, con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar n 14
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Opposizione a avviso di addebito n 35920210001346372000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.02.2022, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l' avviso di addebito n 35920210001346372000, notificato il 12.1.2022, per omesso pagamento di contributi dovuti a titolo di gestione commercianti in relazione al periodo dal 1/2019 al 12/2019 per l' importo di euro 3.309,36. A fondamento del ricorso chiedeva l' annullamento dell' avviso di addebito sulla base della insussistenza della posizione debitoria, avendo egli cessato la propria attività di impresa commerciale sin dal 1.7.2015, avendo ceduto in tale data a terzi la piena proprietà dell' azienda commerciale.
regolarmente citato, rimaneva Controparte_2 contumace.
L' si è costituito tardivamente all' odierna udienza rilevando che l' CP_1 avviso di addebito impugnato è stato sgravato dall' Istituto in data
20.01.2022 come da provvedimento allegato.
All' odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pretesa di parte ricorrente è fondata.
Parte ricorrente sostiene l' insussistenza della posizione debitoria pretesa dall' (relativa a contributi attinenti all' anno 2019), CP_1 avendo egli cessato - sin dal 1.7.2015 - ogni attività e, in particolare,
l'attività di impresa commerciale precedentemente svolta, quale titolare dell' omonima ditta individuale avente partita IVA n . P.IVA_1
Orbene, sulla questione deve certamente opinarsi, in adesione ad autorevole giurisprudenza di legittimità, che “In materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell' attività commerciale o di quella artigiana comporta l' estinzione dell' obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell' evento prevista ai fini della cancellazione dall' elenco dei prestatori della specifica attività autonoma” (v. Cass. Sez. lav. n. 8651 del 12 aprile 2010; Cass. 13 agosto 1981 n. 4915; Cass. 10 agosto 1987 n. 6878; Cass. 26 gennaio 1990 n. 5291, Cass. Lav. 3 luglio
2001 n° 9006).
Orbene, nel caso di specie, opina questo giudice che parte ricorrente abbia adeguatamente dimostrato la cessazione dell'attività di impresa commerciale svolta sino alla data del 1 luglio 2015, quale titolare dell' omonima ditta individuale avente partita IVA n mediante la P.IVA_1 produzione dell' atto di cessione di azienda avente repertorio n 17375 raccolta n 13202.
Inoltre la partita IVA di cui è stato titolare il ricorrente P.IVA_1 risulta cessata in data 18 maggio 2018 come si evince da certificazione rilasciata dall' allegata in atti. Controparte_2
Pertanto, in virtù degli elementi probatori suddetti, ritiene il Tribunale che il ricorrente abbia fornito dimostrazione di circostanze idonee a prevalere sulla efficacia presuntiva derivante dalla pregressa iscrizione ed asseverative della allegata cessazione dell'attività sin dal 2015.
L' insussistenza della pretesa dell' è stata ammessa dallo stesso CP_1 convenuto che con memoria di costituzione depositata all' odierna udienza ha documentato di aver provveduto allo sgravio dell' avviso di addebito impugnato (pur non documentando di aver notificato al ricorrente il provvedimento di sgravio) sicchè va dichiarata cessata la materia del contendere.
Avuto riguardo al fatto che il titolare dell' Impresa avrebbe dovuto comunicare entro 30 giorni all' e alla Camera di Commercio Industria CP_1
e Artigianato la cessazione dell' attività ne deriva che a carico dell CP_1 non e' configurabile un onere di controllo sulla effettiva continuazione dell'attività lavorativa da parte dell'iscritto, avendo questi dimostrato la cessazione di fatto dell'attività solo sulla base di documentazione sopravvenuta alla iscrizione a ruolo ed alla stessa instaurazione del presente giudizio, pare equa l'integrale compensazione delle spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 18.2.2022, così decide:
- Dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto inefficace l' avviso di addebito opposto;
2. spese compensate.
Così deciso in Lecce il 25.9.2024 Il giudice del lavoro
Dott.ssa francesca Costa