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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/05/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8672/2023
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8672/2023
Udienza del 6 maggio 2025, GI Dott.ssa Annafrancesca Capone
E' presente per l'appellante l'avv. Francesca Bianco in sostituzione dell'avv. Elena Del
Vecchio, che discute la causa riportandosi ai propri scritti e chiedendone l'accoglimento.
Nessun altro è presente.
IL GIUDICE decide la causa come da sottoscritta sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. r.g. 8672/2023, avente ad oggetto “appello – opposizione a cartella di pagamento” proposto
DA
(C.F e P.IVA.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del procuratore speciale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Elena Del Vecchio, giusta mandato in atti;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 4
CP_1
APPELLATO - CONTUMACE
NONCHE'
in persona del Sindaco p.t; Controparte_2
APPELLATO - CONTUMACE
Conclusioni:
Quelle precisate a mezzo di note scritte per l'udienza cartolare del 4.3.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
1.Con ricorso depositato del 29.09.2023 impugnava dinanzi al Giudice di pace CP_1
di la cartella esattoriale n. 05920230020898987000, notificata in data 01.09.2023, CP_2
eccependo la mancata notifica del verbale di violazione del codice della strada, la nullità per difetto di motivazione della cartella priva delle modalità di calcolo degli interessi, l'inesistenza giuridica della cartella poiché notificata a mezzo posta .
Si costituivano in giudizio il depositando prova della regolare notifica del Controparte_2
verbale opposto, nonché l'Agente della riscossione, che eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza dell'azione proposta.
Con sentenza n. n.378/2023, depositata in data 20/11/2023, notificata in data 30 Novembre
2023, il giudice di pace accoglieva il ricorso, annullava la cartella e compensava le spese.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto il presente Parte_1 appello, chiedendo testualmente al Tribunale di voler “in riforma della impugnata sentenza, rigettare il ricorso proposto da perché inammissibile oltre che infondato in CP_1
fatto e diritto. Con vittoria di spese,diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato, antistatario.”
A sostegno della propria azione, ha sostenuto la violazione dell'art. 617 c.p.c., avendo il giudice di prime cure erroneamente qualificato l'azione ex art. 6, D.L. 150/2011; la violazione dell'art. 115 c.p.c., non avendo valutato la prova della corretta notifica del verbale presupposto alla cartella;
la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 21 octies L. 241/90; la violazione dell'art. 30
D.P.R. 602/1973. pagina 2 di 4 Non si sono costituiti in giudizio e il CP_3 Controparte_2
All'udienza del 4.3.2025 il giudice rinviava la causa all'udienza odierna per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c..
***
Preliminarmente, verificata la regolarità delle notifiche, va dichiarata la contumacia di
[...]
e del CP_1 Controparte_2
L'appello è fondato e va accolto nei limiti e per gli effetti di cui si dirà appresso.
1. Quanto alle eccezioni formulate dall'opponente in primo grado, è opportuno effettuare un distinguo:
a) relativamente all'eccezione relativa al difetto di notifica del verbale sotteso alla cartella impugnata, essa è sufficiente a qualificare l'azione quale recuperatoria, ai sensi dell'art. 7
D.L. 150/2011. E' noto infatti che le opposizioni con le quali si contesta una cartella di pagamento emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, vanno proposte ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione ex art. 615/617 c.p.c.; di conseguenza, se proposte ai sensi dell'art. 615/617 c.p.c., vanno riqualificate nel senso indicato, quali opposizioni alla sanzione amministrativa. In tali casi, la contestazione della cartella di pagamento ha, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti (vds. Cass. Civ., Sez.
III, Ordinanza n. 6204 del 7.3.2024, che richiama Cass. SS.UU. Sent. n. 22080 del
22/09/2017 e successive conformi). Ha quindi correttamente statuito sul punto il Giudice di Pace di , che ha di conseguenza giustamente ritenuto sussistere la propria CP_2
competenza, quale giudice del luogo della commessa infrazione.
Senonché, costituendosi nel giudizio di primo grado, il ha provato la Controparte_2
regolare notifica del verbale presupposto, rendendo di conseguenza inammissibile l'opposizione proposta dal nella parte in cui eccepisce di aver avuto conoscenza CP_1
pagina 3 di 4 della cartella per la prima volta con la notifica di essa, in quanto il verbale stesso non è stato opposto nei termini di legge cristallizzando di conseguenza il credito da esso portato.
b) Relativamente, poi, agli altri motivi di opposizione, essi attengono a vizi propri della cartella, che quindi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. che regola la materia, andavano contestati nel termine di 20 giorni dalla notifica della stessa. Risulta anche in questo caso per tabulas che la notifica della cartella è stata regolarmente effettuata in data 1.9.2023, mentre l'azione innanzi al giudice di pace è stata introdotta in data 29.9.2023, ben oltre il termine previsto dalla norma succitata, con la conseguenza, pure per questa parte, dell'inammissibilità, causata dalla tardività dell'azione.
2. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di a favore di . I compensi vanno liquidati CP_1 Controparte_4
secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta. Vanno invece dichiarate irripetibili nei confronti del
Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'appello;
2) per l'effetto dichiara inammissibile l'opposizione proposta da;
CP_1
3) condanna al pagamento in favore di delle spese del CP_1 Parte_1 presente grado di giudizio, liquidate in € 852,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Elena Del Vecchio, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lecce, 6 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
pagina 4 di 4
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8672/2023
Udienza del 6 maggio 2025, GI Dott.ssa Annafrancesca Capone
E' presente per l'appellante l'avv. Francesca Bianco in sostituzione dell'avv. Elena Del
Vecchio, che discute la causa riportandosi ai propri scritti e chiedendone l'accoglimento.
Nessun altro è presente.
IL GIUDICE decide la causa come da sottoscritta sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. r.g. 8672/2023, avente ad oggetto “appello – opposizione a cartella di pagamento” proposto
DA
(C.F e P.IVA.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del procuratore speciale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Elena Del Vecchio, giusta mandato in atti;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 4
CP_1
APPELLATO - CONTUMACE
NONCHE'
in persona del Sindaco p.t; Controparte_2
APPELLATO - CONTUMACE
Conclusioni:
Quelle precisate a mezzo di note scritte per l'udienza cartolare del 4.3.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
1.Con ricorso depositato del 29.09.2023 impugnava dinanzi al Giudice di pace CP_1
di la cartella esattoriale n. 05920230020898987000, notificata in data 01.09.2023, CP_2
eccependo la mancata notifica del verbale di violazione del codice della strada, la nullità per difetto di motivazione della cartella priva delle modalità di calcolo degli interessi, l'inesistenza giuridica della cartella poiché notificata a mezzo posta .
Si costituivano in giudizio il depositando prova della regolare notifica del Controparte_2
verbale opposto, nonché l'Agente della riscossione, che eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza dell'azione proposta.
Con sentenza n. n.378/2023, depositata in data 20/11/2023, notificata in data 30 Novembre
2023, il giudice di pace accoglieva il ricorso, annullava la cartella e compensava le spese.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto il presente Parte_1 appello, chiedendo testualmente al Tribunale di voler “in riforma della impugnata sentenza, rigettare il ricorso proposto da perché inammissibile oltre che infondato in CP_1
fatto e diritto. Con vittoria di spese,diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato, antistatario.”
A sostegno della propria azione, ha sostenuto la violazione dell'art. 617 c.p.c., avendo il giudice di prime cure erroneamente qualificato l'azione ex art. 6, D.L. 150/2011; la violazione dell'art. 115 c.p.c., non avendo valutato la prova della corretta notifica del verbale presupposto alla cartella;
la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 21 octies L. 241/90; la violazione dell'art. 30
D.P.R. 602/1973. pagina 2 di 4 Non si sono costituiti in giudizio e il CP_3 Controparte_2
All'udienza del 4.3.2025 il giudice rinviava la causa all'udienza odierna per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c..
***
Preliminarmente, verificata la regolarità delle notifiche, va dichiarata la contumacia di
[...]
e del CP_1 Controparte_2
L'appello è fondato e va accolto nei limiti e per gli effetti di cui si dirà appresso.
1. Quanto alle eccezioni formulate dall'opponente in primo grado, è opportuno effettuare un distinguo:
a) relativamente all'eccezione relativa al difetto di notifica del verbale sotteso alla cartella impugnata, essa è sufficiente a qualificare l'azione quale recuperatoria, ai sensi dell'art. 7
D.L. 150/2011. E' noto infatti che le opposizioni con le quali si contesta una cartella di pagamento emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, vanno proposte ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione ex art. 615/617 c.p.c.; di conseguenza, se proposte ai sensi dell'art. 615/617 c.p.c., vanno riqualificate nel senso indicato, quali opposizioni alla sanzione amministrativa. In tali casi, la contestazione della cartella di pagamento ha, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti (vds. Cass. Civ., Sez.
III, Ordinanza n. 6204 del 7.3.2024, che richiama Cass. SS.UU. Sent. n. 22080 del
22/09/2017 e successive conformi). Ha quindi correttamente statuito sul punto il Giudice di Pace di , che ha di conseguenza giustamente ritenuto sussistere la propria CP_2
competenza, quale giudice del luogo della commessa infrazione.
Senonché, costituendosi nel giudizio di primo grado, il ha provato la Controparte_2
regolare notifica del verbale presupposto, rendendo di conseguenza inammissibile l'opposizione proposta dal nella parte in cui eccepisce di aver avuto conoscenza CP_1
pagina 3 di 4 della cartella per la prima volta con la notifica di essa, in quanto il verbale stesso non è stato opposto nei termini di legge cristallizzando di conseguenza il credito da esso portato.
b) Relativamente, poi, agli altri motivi di opposizione, essi attengono a vizi propri della cartella, che quindi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. che regola la materia, andavano contestati nel termine di 20 giorni dalla notifica della stessa. Risulta anche in questo caso per tabulas che la notifica della cartella è stata regolarmente effettuata in data 1.9.2023, mentre l'azione innanzi al giudice di pace è stata introdotta in data 29.9.2023, ben oltre il termine previsto dalla norma succitata, con la conseguenza, pure per questa parte, dell'inammissibilità, causata dalla tardività dell'azione.
2. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di a favore di . I compensi vanno liquidati CP_1 Controparte_4
secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta. Vanno invece dichiarate irripetibili nei confronti del
Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'appello;
2) per l'effetto dichiara inammissibile l'opposizione proposta da;
CP_1
3) condanna al pagamento in favore di delle spese del CP_1 Parte_1 presente grado di giudizio, liquidate in € 852,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Elena Del Vecchio, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lecce, 6 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
pagina 4 di 4