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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 26/02/2026, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 673/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente
CARRA AN, LA
DE LORENZI ALESSANDRO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1894/2021 depositato il 30/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 79/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 20/01/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011101841 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Compare solo l'Ufficio appellato che si riporta ai propri scritti e conclusioni. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 79/2021, pronunciata in data 20/10/2020 e depositata in data 20/01/2021, la Commissione
Tributaria Provinciale di Lecce rigettava, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso presentato da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce, avverso avviso di accertamento n. TVM0111011841/2019, notificato in data 06/08/2019 e avente ad oggetto II.DD., oltre a sanzioni e interessi, per il periodo d'imposta 2014.
Con tale atto impositivo, l'Agenzia delle Entrate, facendo seguito all'Invito n. I00449/2019, accertava, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/73, un reddito pari ad € 34.443,00 sulla base delle spese sostenute dal contribuente.
Il contenzioso in parola traeva, quindi, origine dall'impugnazione dell'avviso di accertamento da parte del
Ricorrente_1, il quale censurava il modus agendi operato dai verificatori in tema di acquisizione degli “elementi raccolti” nel corso del controllo fiscale e la loro valutazione ai fini accertativi.
Infatti, Parte ricorrente eccepiva la nullità e l'illegittimità dell'avviso di accertamento affidando le proprie ragioni difensive ai seguenti motivi d'impugnazione:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 42, comma 2, del D.P.R. n. 600/73 e dell'art. 7 della Legge n.
212/2000 per carenza di motivazione dell'atto;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/73 avendo, a suo dire, fornito la sufficiente prova contraria richiesta dalla norma.
Chiedeva, pertanto, i provvedimenti consequenziali.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente evocata in causa, si costituiva in giudizio ribadendo la correttezza del proprio operato e la legittimità della pretesa impositiva, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.
Con la citata sentenza, i Giudici di prime cure rigettavano il ricorso ritenendo infondate le argomentazioni difensive fornite dal contribuente.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, il Sig. Ricorrente_1, a mezzo del proprio difensore di fiducia, depositava ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata.
Con il medesimo ricorso, Parte appellante argomentava l'erroneità e l'illegittimità della sentenza reiterando le motivazioni già partecipate in primo grado.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con proprie controdeduzioni per la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
All'udienza del 27/01/2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i seguenti motivi.
In primis, tenendo presente che nel processo tributario, caratterizzato dalla introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, il thema decidendum è limitato alle censure specificamente dedotte dal contribuente nel ricorso introduttivo, occorre dare riscontro alle contestazioni avverso l'atto impositivo proposte con il medesimo ricorso, le quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto.
Pertanto, questa Corte esamina i motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente per connessione logico-giuridica.
Parte appellante si duole della pronuncia giudiziale laddove i primi Giudici non avrebbero ritenuto assolto l'onere probatorio da parte del contribuente, tant'è che <si rileva altresì, in diritto, l'erronea applicazione dell'art. 38 citato e, dunque, le errate conclusioni cui i giudici di prime cure sono pervenuti…
Giova ricordare che, come è noto, l'art. 38 citato non pone a carico del contribuente l'onere di dimostrare l'effettivo utilizzo dei redditi da esso o dal nucleo familiare posseduti e, conseguentemente, non pone l'onere di fornire la prova della tracciabilità delle spese sostenute.
La prova contraria non può concretarsi nel dimostrare come siano state spese le somme, ma esclusivamente nell'esistenza di redditi esenti o relativi ad esercizi precedenti in grado di sostenere le spese nei periodi considerati>>.
Orbene, nel merito della vicenda processuale, questa Corte ritiene infondate le risultanze accertative alla luce delle argomentazioni fornite dal contribuente e della documentazione prodotta in atti, puntualmente verificata.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questa Corte intende uniformarsi, < del redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l'esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni>> (Cass. 13/11/2023, n. 31579; Cass. 29/01/2020, n. 1980;
Cass. 11/04/2019, n. 10266; Cass. 26/02/2019, n. 5544; Cass. 11/04/2018, n. 8933; Cass. 31/03/2017, n.
8539; Cass. 01/09/2016, n. 17487; Cass. 20/01/2016, n. 930; Cass. 21/10/2015, n. 21335).
Orbene, il contribuente ha provato l'esistenza di disponibilità finanziarie extra-reddituali rinvenienti dal proprio coniuge, sì da giustificare le spese sostenute nell'anno di riferimento superando la presunzione di cui all'art. 38, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 600/1973.
Ci si riferisce all'atto di compravendita del 23/03/2010, a rogito Nominativo_2, con cui Nominativo_1 (moglie del Ricorrente_1) vendeva alla società Sacom S.r.l. un suolo edificatorio di sua proprietà, ricadente in zona D/1 - Piano Regolatore Territoriale P.R.T. ASI del Comune di Galatone (Zona Industriale) esteso complessivamente circa ha 2.20.08, al prezzo convenuto di Euro 250.000,00, oltre a Iva di Euro 50.000,00.
Di tale circostanza si fa menzione in accertamento: < che le relative somme percepite "sono state prelevate dal conto corrente e trattenute in contanti nella disponibilità familiare per le esigenze correnti". Dall'esame della documentazione esibita nel corso dei contradditori è emerso che in data 23/3/2010, la sig. ra Nominativo_1, in qualità di titolare della ditta "Società_1" (р. IVA P.IVA_1) ha venduto alla società "Società_2L" (p. IVA P.IVA_2) di cui è amministratore unico lo stesso sig. Ricorrente_1 un terreno edificabile per un prezzo di € 300.000,00.
Dallo stralcio dell'estratto di conto corrente Banca_1 n. Conto_Corrente_1 intestato a Società_1
dal 31/3/2010 al 31/05/2010 esibito dalla Parte, si può rilevare il versamento della somma di
€ 300.000,00 ed il quasi contestuale prelevamento in contanti della somma di € 232.500,00>>.
Orbene, tali circostanze fattuali venivano comprovate dalle certificazioni bancarie attestanti la riconducibilità delle provviste finanziarie ai conti correnti intestati alla Nominativo_1.
Pertanto, non vi è alcun dubbio sulla provenienza della somma complessiva di € 300.000,00, versata a seguito della stipula dell'atto notarile.
Considerando come la disciplina del redditometro introduca una presunzione legale relativa (le spese sostenute fanno presumere l'esistenza di una corrispondente capacità contributiva), occorre evidenziare, nel caso di specie, come il contribuente, per superare la presunzione dell'Ufficio, non si sia limitato a dimostrare la mera disponibilità di denaro, ma abbia fornito, documentalmente, la prova della sua provenienza da fonti già tassate.
Tale prova è stata anche fornita, attraverso circostanze sintomatiche, in ordine all'utilizzo proprio di quelle somme per coprire le spese contestate.
Infatti, la prova fornita, documentale e specifica, è ancorata a fatti oggettivi (quantitativi e temporali) che collegano in modo credibile le fonti di reddito extra (quelle della moglie già assoggettate a imposta) alle spese che hanno generato l'accertamento.
In buona sostanza, il contribuente ha dimostrato l'effettivo apporto economico del proprio coniuge in relazione ai suoi acquisti.
E comunque, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dall'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 (cd. redditometri), la prova contraria ivi ammessa, richiedendo la dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell'intero suo nucleo familiare, atteso che la presunzione del loro concorso alla produzione del reddito trova fondamento, ai fini dell'accertamento suddetto, nel vincolo che li lega.
Difatti, come provato, il reddito complessivo dichiarato dal nucleo familiare del contribuente costituisce di per sé “prova contraria” all'assunto accertativo, sostanziando ricchezza prodotta in misura proporzionale al tenore di vita e agli incrementi patrimoniali realizzati.
Ne consegue che la motivazione dell'atto di accertamento non può consistere nel mero scostamento ai parametri di legge, dovendo essere integrata con le ragioni per le quali sono state valorizzate, ai fini accertativi, le risultanze in Anagrafe tributaria.
L'Ufficio aveva, quindi, l'onere di dimostrare l'applicabilità in concreto dello strumento accertativo;
e ciò non
è avvenuto.
Per converso, il contribuente ha invece dimostrato la sua inapplicabilità, fornendo argomentazioni assunte quali prova contraria in ossequio alla previsione normativa di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 600/73. Le spese processuali seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'appello e dispone l'annullamento dell'atto impugnato.
Condanna Parte appellata al pagamento delle spese per entrambi i gradi di giudizio, in favore di Parte appellante, che si liquidano in Euro 3.600,00 (Euro 1.700,00 per il primo ed Euro 1.900,00 per il secondo), oltre accessori di legge se dovuti, contributo unificato e spese di notifica.
Così deciso in Lecce, lì 27 gennaio 2026.
Il Giudice LA Il Presidente
Dott. Antonio Carra Dott. Francesco Giardino
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente
CARRA AN, LA
DE LORENZI ALESSANDRO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1894/2021 depositato il 30/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 79/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 20/01/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM011101841 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Compare solo l'Ufficio appellato che si riporta ai propri scritti e conclusioni. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 79/2021, pronunciata in data 20/10/2020 e depositata in data 20/01/2021, la Commissione
Tributaria Provinciale di Lecce rigettava, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso presentato da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce, avverso avviso di accertamento n. TVM0111011841/2019, notificato in data 06/08/2019 e avente ad oggetto II.DD., oltre a sanzioni e interessi, per il periodo d'imposta 2014.
Con tale atto impositivo, l'Agenzia delle Entrate, facendo seguito all'Invito n. I00449/2019, accertava, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/73, un reddito pari ad € 34.443,00 sulla base delle spese sostenute dal contribuente.
Il contenzioso in parola traeva, quindi, origine dall'impugnazione dell'avviso di accertamento da parte del
Ricorrente_1, il quale censurava il modus agendi operato dai verificatori in tema di acquisizione degli “elementi raccolti” nel corso del controllo fiscale e la loro valutazione ai fini accertativi.
Infatti, Parte ricorrente eccepiva la nullità e l'illegittimità dell'avviso di accertamento affidando le proprie ragioni difensive ai seguenti motivi d'impugnazione:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 42, comma 2, del D.P.R. n. 600/73 e dell'art. 7 della Legge n.
212/2000 per carenza di motivazione dell'atto;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/73 avendo, a suo dire, fornito la sufficiente prova contraria richiesta dalla norma.
Chiedeva, pertanto, i provvedimenti consequenziali.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente evocata in causa, si costituiva in giudizio ribadendo la correttezza del proprio operato e la legittimità della pretesa impositiva, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.
Con la citata sentenza, i Giudici di prime cure rigettavano il ricorso ritenendo infondate le argomentazioni difensive fornite dal contribuente.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, il Sig. Ricorrente_1, a mezzo del proprio difensore di fiducia, depositava ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata.
Con il medesimo ricorso, Parte appellante argomentava l'erroneità e l'illegittimità della sentenza reiterando le motivazioni già partecipate in primo grado.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con proprie controdeduzioni per la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
All'udienza del 27/01/2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i seguenti motivi.
In primis, tenendo presente che nel processo tributario, caratterizzato dalla introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, il thema decidendum è limitato alle censure specificamente dedotte dal contribuente nel ricorso introduttivo, occorre dare riscontro alle contestazioni avverso l'atto impositivo proposte con il medesimo ricorso, le quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto.
Pertanto, questa Corte esamina i motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente per connessione logico-giuridica.
Parte appellante si duole della pronuncia giudiziale laddove i primi Giudici non avrebbero ritenuto assolto l'onere probatorio da parte del contribuente, tant'è che <si rileva altresì, in diritto, l'erronea applicazione dell'art. 38 citato e, dunque, le errate conclusioni cui i giudici di prime cure sono pervenuti…
Giova ricordare che, come è noto, l'art. 38 citato non pone a carico del contribuente l'onere di dimostrare l'effettivo utilizzo dei redditi da esso o dal nucleo familiare posseduti e, conseguentemente, non pone l'onere di fornire la prova della tracciabilità delle spese sostenute.
La prova contraria non può concretarsi nel dimostrare come siano state spese le somme, ma esclusivamente nell'esistenza di redditi esenti o relativi ad esercizi precedenti in grado di sostenere le spese nei periodi considerati>>.
Orbene, nel merito della vicenda processuale, questa Corte ritiene infondate le risultanze accertative alla luce delle argomentazioni fornite dal contribuente e della documentazione prodotta in atti, puntualmente verificata.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questa Corte intende uniformarsi, < del redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l'esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni>> (Cass. 13/11/2023, n. 31579; Cass. 29/01/2020, n. 1980;
Cass. 11/04/2019, n. 10266; Cass. 26/02/2019, n. 5544; Cass. 11/04/2018, n. 8933; Cass. 31/03/2017, n.
8539; Cass. 01/09/2016, n. 17487; Cass. 20/01/2016, n. 930; Cass. 21/10/2015, n. 21335).
Orbene, il contribuente ha provato l'esistenza di disponibilità finanziarie extra-reddituali rinvenienti dal proprio coniuge, sì da giustificare le spese sostenute nell'anno di riferimento superando la presunzione di cui all'art. 38, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 600/1973.
Ci si riferisce all'atto di compravendita del 23/03/2010, a rogito Nominativo_2, con cui Nominativo_1 (moglie del Ricorrente_1) vendeva alla società Sacom S.r.l. un suolo edificatorio di sua proprietà, ricadente in zona D/1 - Piano Regolatore Territoriale P.R.T. ASI del Comune di Galatone (Zona Industriale) esteso complessivamente circa ha 2.20.08, al prezzo convenuto di Euro 250.000,00, oltre a Iva di Euro 50.000,00.
Di tale circostanza si fa menzione in accertamento: < che le relative somme percepite "sono state prelevate dal conto corrente e trattenute in contanti nella disponibilità familiare per le esigenze correnti". Dall'esame della documentazione esibita nel corso dei contradditori è emerso che in data 23/3/2010, la sig. ra Nominativo_1, in qualità di titolare della ditta "Società_1" (р. IVA P.IVA_1) ha venduto alla società "Società_2L" (p. IVA P.IVA_2) di cui è amministratore unico lo stesso sig. Ricorrente_1 un terreno edificabile per un prezzo di € 300.000,00.
Dallo stralcio dell'estratto di conto corrente Banca_1 n. Conto_Corrente_1 intestato a Società_1
dal 31/3/2010 al 31/05/2010 esibito dalla Parte, si può rilevare il versamento della somma di
€ 300.000,00 ed il quasi contestuale prelevamento in contanti della somma di € 232.500,00>>.
Orbene, tali circostanze fattuali venivano comprovate dalle certificazioni bancarie attestanti la riconducibilità delle provviste finanziarie ai conti correnti intestati alla Nominativo_1.
Pertanto, non vi è alcun dubbio sulla provenienza della somma complessiva di € 300.000,00, versata a seguito della stipula dell'atto notarile.
Considerando come la disciplina del redditometro introduca una presunzione legale relativa (le spese sostenute fanno presumere l'esistenza di una corrispondente capacità contributiva), occorre evidenziare, nel caso di specie, come il contribuente, per superare la presunzione dell'Ufficio, non si sia limitato a dimostrare la mera disponibilità di denaro, ma abbia fornito, documentalmente, la prova della sua provenienza da fonti già tassate.
Tale prova è stata anche fornita, attraverso circostanze sintomatiche, in ordine all'utilizzo proprio di quelle somme per coprire le spese contestate.
Infatti, la prova fornita, documentale e specifica, è ancorata a fatti oggettivi (quantitativi e temporali) che collegano in modo credibile le fonti di reddito extra (quelle della moglie già assoggettate a imposta) alle spese che hanno generato l'accertamento.
In buona sostanza, il contribuente ha dimostrato l'effettivo apporto economico del proprio coniuge in relazione ai suoi acquisti.
E comunque, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dall'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 (cd. redditometri), la prova contraria ivi ammessa, richiedendo la dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell'intero suo nucleo familiare, atteso che la presunzione del loro concorso alla produzione del reddito trova fondamento, ai fini dell'accertamento suddetto, nel vincolo che li lega.
Difatti, come provato, il reddito complessivo dichiarato dal nucleo familiare del contribuente costituisce di per sé “prova contraria” all'assunto accertativo, sostanziando ricchezza prodotta in misura proporzionale al tenore di vita e agli incrementi patrimoniali realizzati.
Ne consegue che la motivazione dell'atto di accertamento non può consistere nel mero scostamento ai parametri di legge, dovendo essere integrata con le ragioni per le quali sono state valorizzate, ai fini accertativi, le risultanze in Anagrafe tributaria.
L'Ufficio aveva, quindi, l'onere di dimostrare l'applicabilità in concreto dello strumento accertativo;
e ciò non
è avvenuto.
Per converso, il contribuente ha invece dimostrato la sua inapplicabilità, fornendo argomentazioni assunte quali prova contraria in ossequio alla previsione normativa di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 600/73. Le spese processuali seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'appello e dispone l'annullamento dell'atto impugnato.
Condanna Parte appellata al pagamento delle spese per entrambi i gradi di giudizio, in favore di Parte appellante, che si liquidano in Euro 3.600,00 (Euro 1.700,00 per il primo ed Euro 1.900,00 per il secondo), oltre accessori di legge se dovuti, contributo unificato e spese di notifica.
Così deciso in Lecce, lì 27 gennaio 2026.
Il Giudice LA Il Presidente
Dott. Antonio Carra Dott. Francesco Giardino