Articolo 1 della Legge 31 ottobre 1989, n. 377
Articolo 2
Versione
24 novembre 1989
Art. 1. 1. I1 Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984.
Entrata in vigore il 24 novembre 1989