Sentenza 1 luglio 2022
Parere interlocutorio 20 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 25 marzo 2026
Parere definitivo 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 2496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2496 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02496/2026REG.PROV.COLL.
N. 01254/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1254 del 2023, proposto dalla Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Silvio Murroni e Angela Serra, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
GA UT, NI EN, EL EN, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Fancello, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda, n. 462/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di GA UT, di NI EN e di EL EN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il Cons. UG De RL e udito per gli appellati l’avvocato Francesco Fancello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Regione Autonoma della Sardegna ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto il ricorso presentato dai signori GA UT, EL EN e NI EN per ottenere l’annullamento della determinazione n. 915 del 25 febbraio 2016 di irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 15, l. n. 1497/1939 della Regione Sardegna.
2. La sanzione contestata era stata inflitta a seguito di un lungo procedimento nei confronti del signor SC EN deceduto nel 2015 e di cui gli appellanti sono gli eredi.
Il padre del signor SC EN aveva ottenuto una concessione in sanatoria per un fabbricato residenziale nel Comune di Siniscola. Dopo la sua morte nel 2006 il fabbricato era divenuto di proprietà del signor SC EN cui veniva richiesto dalla Regione Sardegna di produrre una perizia giurata, concernente la valutazione del profitto conseguito mediante la realizzazione delle opere abusive.
Il sig. EN eccepiva da un lato l’intervenuta prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle somme di cui alla sanzione in questione e, dall’altro, l’intrasmissibilità agli eredi del relativo obbligo di pagamento.
Il provvedimento impugnato è stato emesso dopo la morte del signor SC EN ed è stato ricevuto dagli eredi.
3. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso perché ha ritenuto che la permanenza dell’illecito ambientale è cessata con il rilascio della concessione in sanatoria avvenuto il 21 novembre 1999 cosicché alla data di emanazione del provvedimento impugnato la prescrizione era maturata.
4. L’appello si fonda su due motivi.
4.1. Il primo contesta che sia maturata la prescrizione, poiché l’illecito ambientale viene meno solo quando sia stato assolto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ovvero, in alternativa, sia stata corrisposta la sanzione pecuniaria.
Quando l’Amministrazione applica una sanzione esercita un potere non un diritto, ed il potere non è soggetto a prescrizione.
4.2. Il secondo motivo contesta che possa trovare applicazione in quest’ambito la disciplina dell’art. 28 l. 689/1981.
La sanzione in senso stretto, ovvero la sanzione pecuniaria disciplinata dalla legge n. 689 del 1981, costituisce reazione dell’ordinamento alla violazione di un precetto cui è estranea qualunque finalità ripristinatoria o risarcitoria ed è inflitta nell’esercizio di un potere punitivo avente ad oggetto condotte illecite.
5. Gli appellati si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello non è fondato.
6.1. La data a partire dalla quale inizia a decorrere la prescrizione quinquennale relativamente all’irrogazione della sanzione pecuniaria non può essere quella in cui è stato adempiuto l’obbligo di ripristino.
Nel caso in esame la necessità di sanzionare le opere edilizie che, pur non arrecando danno ambientale, erano state realizzate senza chiedere l’autorizzazione ai sensi della norma all’epoca vigente (art. 7 l. 1497/1939) era stata determinata dalla Regione Sardegna con la nota del 9 novembre 1999; ed è a partire da quella data che decorre il termine di prescrizione, poiché, dopo la valutazione di merito che non si era verificato un danno ambientale, era rimasta solamente da applicare la sanzione per la violazione formale.
Pertanto non è legittimo richiedere nel 2016 il pagamento di una sanzione che era possibile applicare dal 1999, essendo ampiamente intervenuta la prescrizione.
6.2. La sanzione da applicarsi è di carattere pecuniario e rientra pacificamente nella disciplina delle sanzioni regolate dalla l. 689/1981. Non si tratta, infatti, di una sanzione ripristinatoria dal momento che non vi era stato alcun danno ambientale. Nel caso di specie, la legge punisce l’inosservanza di un obbligo formale e quindi non vi è alcun riferimento ad una valutazione di natura sostanziale, che potrebbe eventualmente far ritenere la sanzione estranea al campo di applicazione della l. 689/1981.
7. La particolarità della vicenda consente di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DA ZA, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
UG De RL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UG De RL | DA ZA |
IL SEGRETARIO