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Sentenza 28 giugno 2024
Sentenza 28 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/06/2024, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO-PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Maria Cristina Rizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.5435 R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – consegna, vertente
TRA
Parte_1
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_1
Virginia Iannuzzi e dall'avv. Sara Polito, dom.to come in atti;
opponente
E
(c.f. ) in proprio ed in qualità di erede di CP_1 C.F._1 Per_1
deceduto l'1.12.2022, rappresentato e difeso dall'avv. Floriana Taccone e dall'avv.
[...]
Pasquale Sorriento;
opposti costituiti in riassunzione
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno chiesto ed ottenuto in danno dell'epigrafato CP_1 Persona_1
il decreto ingiuntivo n. 1228/17 ad esso intimante la consegna in loro favore delle Parte_2 chiavi del portone di accesso del fabbricato di di e dell'appartamento al Parte_1 Pt_1
quarto piano (contrassegnato al n. 11), meglio in atti descritti, oltre le spese della fase monitoria.
1 Si è opposto tempestivamente il deducendo che il fabbricato, danneggiato dal Parte_2
sisma del 1980, era stato demolito e ricostruito in modo difforme rispetto alla originaria sagoma e che era in comunione pro indiviso non essendo giunti alla divisione della comunione. In assenza di divisione e frazionamento non potevano gli opposti qualificarsi proprietari degli immobili-appartamenti dei quali avevano ottenuto la consegna delle chiavi, non essendo state correttamente individuate le singole quote da attribuirsi ai condomini. In ogni caso, pur volendo ritenere che ogni singolo comunista potesse richiedere ed ottenere le chiavi dell'immobile in comproprietà, assumevano che più corretta tutela nella specie sarebbe stata integrata dal ricorso possessorio e dalla rivendica ex art. 948 c.c.; ritenevano, comunque, necessaria la previa divisione, non ancora incardinata. Ha poi eccepito parte opponente che non vi era prova scritta sufficiente per ritenere che gli istanti fossero assegnatari proprio dell'appartamento del quale avevano richiesto le chiavi;
sul punto ha precisato che la delibera condominiale posta a sostegno della “prova dell'assegnazione dell'appartamento”, era stata annullata dalla sentenza del Tribunale di Avellino n. 176/2011, confermata in appello ed in
Cassazione (sentenza 12359/2015), ed era da considerarsi venuta meno. Infine, deduceva che il delegato alla ricostruzione in data 20.11.2014 aveva consegnato le chiavi agli altri comunisti, negandole agli opposti perché morosi nel pagamento delle quote;
le chiavi erano tuttavia state consegnate all'esito dell'assemblea del 4.12.2014 (come desumibile dal verbale)
a tutte le parti presenti all'assemblea, ivi compresi gli eredi Da ultimo ha dedotto CP_1 che l'immobile non era terminato, non era stato diviso e non vi era alcuna identificazione catastale del sub preteso;
hanno precisato che non esisteva un portone d'ingresso al fabbricato, ma solo un accesso al cantiere. Ha chiesto, dunque, parte opponente, di accogliere l'opposizione e di revocare il decreto ingiuntivo, vinte le spese di lite.
Gli opposti si sono costituiti ed hanno chiesto con vari argomenti il rigetto della opposizione;
in particolare hanno esposto che l'unica chiave consegnata era stata quella del “cantiere”; che la mancata consegna della chiave del “portone” aveva precluso comunque l'accesso all'appartamento; che la chiave dell'appartamento era stata illegittimamente ritenuta dal delegato condominiale a causa della loro morosità.
Rigettata la istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in data
1.12.2022 il processo è stato dichiarato interrotto per intervenuta cancellazione dall'albo degli avvocati del difensore Esterina Della Sala.
Riassunto il giudizio su istanza del condominio nei confronti di e degli eredi di CP_1
deceduto in data 1.12.2022, si è costituito in riassunzione l'opposto Persona_1 [...]
in proprio ed in qualità di erede di . CP_1 Persona_1
2 Depositata documentazione ed espletato l'interrogatorio formale del delegato alla ricostruzione, la causa è stata riservata in decisione previa concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
2.Va premesso che, nel caso di immobili demoliti e ricostruiti in conseguenza del sisma del
1980, ai sensi dell'art. 15 della d. lgs. N. 76 del 1990, dettato per favorire l'adozione delle delibere necessarie per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati in conseguenza degli eventi sismici del 1980, deve essere costituito un condominio convenzionale (vedi anche Cass. 2013, n. 14899) e nominato un amministratore che prende il nome di “delegato alla ricostruzione”.
Argomenta la Corte di Cass. nella sentenza cit. che il "condominio convenzionale" costituito secondo la l. n. 76 del 1990 vale a creare un amministratore avente i poteri di quello ordinario, estendendo ad esso la disciplina del condominio di edifici, perché la ragion d'essere del condominio convenzionale cosi costituito non è soltanto quella di strumento di interlocuzione tra privati e pubblica amministrazione, con poteri limitati all'adozione delle delibere necessarie ad avviare la ricostruzione dell'edificio, ma anche quello di gestione della cosa comune;
inoltre, a detto amministratore vanno riconosciuti i poteri di rappresentanza di cui all'art. 1131 c.c., tra i quali il potere di essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio e di ricevere la notificazione dei provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
3.E' pacifico che l'immobile siccome ricostruito, non sia stato oggetto di divisione tra i comproprietari.
La comunione pro-indiviso configura una condivisione di diritti sullo stesso bene in quote ideali, e il loro peso è rapportato non a una parte fisicamente definita, ma a una parte indefinita dell'intero bene.
Si tratta dell'unica forma di comunione regolata dal codice e, dunque, tutelata.
La comunione pro-diviso è, in senso tecnico giuridico, una forma di anomala di comunione nella quale a ogni comunista viene attribuita una parte ben definita del bene in comunione, di solito un immobile o un terreno, e ogni comunista gode dei frutti della sua parte e provvede alle spese della sua parte o che da essa derivano.
Nel caso in esame ciò di cui si chiede tutela è sostanzialmente una comunione pro-diviso: gli opponenti chiedono le chiavi dell'immobile a loro assegnato in base ai millesimi, sia pur prima della formale divisione.
3 Ora, pur volendo ritenere astrattamente tutelabile tale comunione pro-diviso e, dunque, ammissibile la richiesta di consegna della chiave di accesso all'immobile condominiale ed all'appartamento virtualmente assegnato, il presupposto della sia pur forzata tutela della comunione pro-diviso è quantomeno la certezza dell'avvenuta assegnazione al richiedente dell'appartamento al quale vuole accedere.
Ebbene, primo elemento di criticità rispetto alla chiesta consegna delle chiavi dell'appartamento (il portone di accesso non esiste, come dimostrato dalle foto in atti;
la chiave di accesso al cantiere è pacificamente in possesso degli opposti), è che la delibera condominiale posta a sostegno della “prova dell'assegnazione dell'appartamento” nella fase monitoria, è stata annullata dalla sentenza del Tribunale di Avellino n. 176/2011, confermata in appello ed in Cassazione (sentenza 12359/2015); essa, dunque, è da considerarsi venuta meno, sicché non può ritenersi che sussista la prova scritta a sostegno della chiesta consegna delle chiavi di un appartamento specifico.
4.Altro elemento di criticità è che parte opponente ha dimostrato la consegna delle chiavi dell'appartamento, come desumibile dal contenuto dei verbali depositati dagli stessi opposti;
i quali si limitano a dire in comparsa che non corrispondeva al vero che avevano ricevuto la consegna delle chiavi dell'appartamento, ma solo delle chiavi del cantiere.
Ebbene, i verbali assembleari e di accesso, sottoscritti anche dagli opposti, depongono in senso diverso.
Verbale di consegna del 20.11.2018 (all. 6 produzione parte opponente): il legale rappresentante della società costruttrice geom. , consegna le chiavi degli Org_1 Per_2
appartamenti ai comunisti e ad non consegna le chiavi Controparte_2 Testimone_1 all'ing. perché moroso;
il l.r. si impegna a nuova consegna in diversa data, CP_1
concordata nel 25.11.2014.
Verbale di consegna del 25.11.2014 (all.7 produzione parte opponente): il liquidatore della consegna al delegato alla ricostruzione geom. le chiavi degli appartamenti;
Org_1 Pt_3
il delegato dichiara che le chiavi sarebbero state consegnate ai comunisti alla successiva assemblea che si è tenuta il 4.12.2014.
Verbale assemblea del 4.12.2014: l'assemblea è presieduta proprio da il CP_1
delegato, autorizzato dai comunisti, consegna le chiavi degli immobili, tra gli altri, agli eredi
CP_1
Verbale di sopralluogo dell'8.12.2014: si ritrovano presso il fabbricato, in seguito all'assemblea del 4.12.2014, i sig.ri e , quali comproprietari CP_1 Persona_1
4 dell'immobile n.1 e il delegato ala ricostruzione geom. Gli stessi si sono CP_3 ritrovati sul posto una volta effettuata la consegna delle chiavi di cantiere dell'immobile al fine di constatare lo stato della propria proprietà.
E' evidente dalla lettura del verbale di sopralluogo che vi è stato accesso alle proprietà individualmente assegnate, tanto che sono verbalizzati dei rilievi sullo stato dei luoghi.
Il delegato alla ricostruzione ha reso l'interrogatorio formale ed ha confermato la consegna delle chiavi degli appartamenti.
Dunque, solo in un primo momento le chiavi sono state negate a causa della morosità; poi sono state consegnate e si è finanche provveduto a visionare l'immobile.
5.Nel corso del giudizio, a parziale modifica delle difese e migliore precisazione della generica comparsa, gli opposti assumono che quelle consegnate non sarebbero le chiavi
“definitive” ma solo quelle di servizio.
Ebbene, soccorre a questo punto un ulteriore elemento di criticità riferibile all'interesse alla consegna delle chiavi degli appartamenti. Assumono gli opposti che devono completare le finiture interne;
ma non si comprende come si possa completare in proprio un appartamento indiviso, senza accordi specifici sul punto con i comunisti e senza la previa divisione.
Peraltro, è l'intero fabbricato a non essere completo neppure nelle parti comuni, tanto che non
è agibile. L'interesse alla consegna può sorgere solo quantomeno alla ultimazione del fabbricato e delle unità interne, non potendo essere consentito un accesso in un immobile privo delle minime condizioni di sicurezza, come desumibile dalle foto prodotte dagli stessi opposti.
L'opposizione va, dunque, accolta ed il decreto ingiuntivo n. 1228/17 va revocato.
6.La complessità in fatto della vicenda e la peculiare posizione delle parti integrano gravi motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite, alla luce della disciplina della soccombenza, siccome riletta all'esito della sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1228 del 2018;
2.compensa le spese.
Così deciso in Avellino il 26.6.2024.
Il Giudice
5 Dott.ssa Maria Cristina Rizzi
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