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Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/01/2024, n. 2940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2940 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 22/2021 proposto da: PI IN, nato Catania il 18/12/1950 e residente in [...] (C.F.: SPMNNN5OT18C351W), elettivamente domiciliato in Catania, alla Via Santa Maria della Catena n. 143, presso lo studio dell'Avv. Ignazio Greco (C.F.: [...]), che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso (fax: 095/207038; PEC: avv.ignaziogreco@arubapec.it);
- ricorrente -
contro Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore SO liquidazione imposta di registro sentenza – Qualità di erede del contribuente Civile Sent. Sez. 5 Num. 2940 Anno 2024 Presidente: DE MASI ORONZO Relatore: PENTA ANDREA Data pubblicazione: 31/01/2024 2 Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente – -avverso la sentenza n. 2078/05/2020 emessa dalla CTR Sicilia in data 23/04/2020 e non notificata;
udite le conclusioni orali rassegnate dal P.G. dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso per l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso, con assorbimento del terzo;
udito il difensore della resistente, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto PI IN impugnava l’avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate gli aveva richiesto il pagamento dell’imposta di registro con riferimento ad una sentenza emessa dal tribunale di Catania in data 25.8.2006, eccependo, tra l’altro, la mancanza della sua qualità di erede. La CTP di Catania rigettava il ricorso. Sull’appello del contribuente, la CTR Sicilia rigettava il gravame, affermando, per quanto qui ancora rileva, che il medesimo non aveva dimostrato di non aver accettato l’eredità. Avverso la detta sentenza PI IN ha proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Con ordinanza interlocutoria del 26.7.2022 l’allora Sesta Sezione, ritenuto che, avuto riguardo alla censura concernente l’onere di provare l’avvenuta accettazione dell’eredità, non vi fosse evidenza decisoria, ha disposto la trasmissione del fascicolo alla Sezione ordinaria. In prossimità dell’udienza pubblica, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 459, 474, 475 e 476 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo 3 comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che egli, per il solo fatto di essere il figlio del defunto padre, dovesse essere considerato suo erede anche in difetto di accettazione, sia pure tacita, dell’eredità. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 459, 474, 475, 476 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che l’onere di dimostrare la sua qualità di erede accettante fosse a suo carico, anziché gravare sulla creditrice Agenzia delle Entrate. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la nullità sella sentenza per violazione degli artt. 112, 279 e 342 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sul suo terzo motivo di appello, con il quale aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la sua richiesta subordinata di riduzione del debito tributario per dover essere il debito diviso tra tutti i figli del defunto PI AC. 4. I primi due motivi sono fondati, con conseguente assorbimento del terzo. Questo Collegio intende dare seguito, condividendone gli argomenti logici spesi, all’orientamento decisamente prevalente secondo cui Cass., Sez. L, Sentenza n. 1885 del 22/02/1988 ha affermato che: <<in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per il pagamento dei debiti de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione principio generale contenuto nell'art. 2697 cod. civ., l'onere provare l'assunzione da parte convenuto della qualità erede, che non può inferirsi dalla mera chiamata alla eredità, essendo prevista alcuna presunzione tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo diritto azionato soggetto evocato nella sua>> (conf. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5247 del 06/03/2018 e Cass., Sez. L, Sentenza n. 21436 del 30/08/2018). Pertanto, colui che deduca l'avvenuta acquisizione della qualità di erede da parte dell'avversario, come fatto posto a fondamento della domanda, è tenuto, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., a provare che vi sia stata 4 l'accettazione dell'eredità, senza che siffatto onere comporti una prova impossibile in conseguenza della previsione, per detta accettazione, del termine di dieci anni e della forma espressa o tacita, in quanto l'art. 481 cod. civ. consente a chiunque vi abbia interesse di acquisire in qualsiasi momento la certezza circa l'accettazione o meno dell'eredità da parte del chiamato (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 125 del 07/01/1983; conf. Cass., Sez. L, Sentenza n. 2489 del 10/03/1987). In particolare, colui che deduce l'avvenuta accettazione dell'eredità come presupposto della domanda azionata, facendo valere un credito contro un chiamato all'eredità del debitore, quale erede ope legis ai sensi dell'art. 485 cod. civ., ha l'onere di provare, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 cod. civ., la verificazione di tutti gli elementi di quella fattispecie, ed in particolare del possesso dei beni ereditari da parte del detto chiamato, senza possibilità d'invocare al riguardo presunzione di sorta (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11634 del 30/10/1991). Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità (Cass., Sez. L, Sentenza n. 10525 del 30/04/2010). Poiché la responsabilità per i debiti tributari del de cuius presuppone l'assunzione della qualità di erede e la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c., il chiamato rinunciante non risponde di tali debiti, ancorché questi ultimi siano portati da un avviso di accertamento notificato dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione;
in tale evenienza, dunque, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, 5 la propria mancata assunzione di responsabilità per i debiti suddetti (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 37064 del 19/12/2022). In definitiva, va ribadito il principio secondo cui, in materia tributaria, l’assunzione delle obbligazioni del de cuius richiede l’accettazione dell'eredità, essendo insufficiente la partecipazione alla denuncia di successione, sicché l’assenza della pregressa accettazione esclude la legittimazione passiva per i debiti ereditari. Per mera completezza espositiva va, da ultimo, evidenziato che non può trovare applicazione alla fattispecie in esame l’art. 36 d.lgs. n. 346/1990, siccome dettato in tema di imposta di successione e donazione, anziché di registro. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento dei primi due motivi, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel senso di accogliere il ricorso originario del contribuente. Previa compensazione delle spese relative ai gradi di merito, le spese concernente il presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente;
compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna la resistente al rimborso di quelle concernenti il presente giudizio, che si liquidano in € 1.500,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della
- ricorrente -
contro Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore SO liquidazione imposta di registro sentenza – Qualità di erede del contribuente Civile Sent. Sez. 5 Num. 2940 Anno 2024 Presidente: DE MASI ORONZO Relatore: PENTA ANDREA Data pubblicazione: 31/01/2024 2 Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente – -avverso la sentenza n. 2078/05/2020 emessa dalla CTR Sicilia in data 23/04/2020 e non notificata;
udite le conclusioni orali rassegnate dal P.G. dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso per l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso, con assorbimento del terzo;
udito il difensore della resistente, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto PI IN impugnava l’avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate gli aveva richiesto il pagamento dell’imposta di registro con riferimento ad una sentenza emessa dal tribunale di Catania in data 25.8.2006, eccependo, tra l’altro, la mancanza della sua qualità di erede. La CTP di Catania rigettava il ricorso. Sull’appello del contribuente, la CTR Sicilia rigettava il gravame, affermando, per quanto qui ancora rileva, che il medesimo non aveva dimostrato di non aver accettato l’eredità. Avverso la detta sentenza PI IN ha proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Con ordinanza interlocutoria del 26.7.2022 l’allora Sesta Sezione, ritenuto che, avuto riguardo alla censura concernente l’onere di provare l’avvenuta accettazione dell’eredità, non vi fosse evidenza decisoria, ha disposto la trasmissione del fascicolo alla Sezione ordinaria. In prossimità dell’udienza pubblica, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 459, 474, 475 e 476 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo 3 comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che egli, per il solo fatto di essere il figlio del defunto padre, dovesse essere considerato suo erede anche in difetto di accettazione, sia pure tacita, dell’eredità. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 459, 474, 475, 476 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che l’onere di dimostrare la sua qualità di erede accettante fosse a suo carico, anziché gravare sulla creditrice Agenzia delle Entrate. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la nullità sella sentenza per violazione degli artt. 112, 279 e 342 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sul suo terzo motivo di appello, con il quale aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la sua richiesta subordinata di riduzione del debito tributario per dover essere il debito diviso tra tutti i figli del defunto PI AC. 4. I primi due motivi sono fondati, con conseguente assorbimento del terzo. Questo Collegio intende dare seguito, condividendone gli argomenti logici spesi, all’orientamento decisamente prevalente secondo cui Cass., Sez. L, Sentenza n. 1885 del 22/02/1988 ha affermato che: <<in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per il pagamento dei debiti de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione principio generale contenuto nell'art. 2697 cod. civ., l'onere provare l'assunzione da parte convenuto della qualità erede, che non può inferirsi dalla mera chiamata alla eredità, essendo prevista alcuna presunzione tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo diritto azionato soggetto evocato nella sua>> (conf. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5247 del 06/03/2018 e Cass., Sez. L, Sentenza n. 21436 del 30/08/2018). Pertanto, colui che deduca l'avvenuta acquisizione della qualità di erede da parte dell'avversario, come fatto posto a fondamento della domanda, è tenuto, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., a provare che vi sia stata 4 l'accettazione dell'eredità, senza che siffatto onere comporti una prova impossibile in conseguenza della previsione, per detta accettazione, del termine di dieci anni e della forma espressa o tacita, in quanto l'art. 481 cod. civ. consente a chiunque vi abbia interesse di acquisire in qualsiasi momento la certezza circa l'accettazione o meno dell'eredità da parte del chiamato (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 125 del 07/01/1983; conf. Cass., Sez. L, Sentenza n. 2489 del 10/03/1987). In particolare, colui che deduce l'avvenuta accettazione dell'eredità come presupposto della domanda azionata, facendo valere un credito contro un chiamato all'eredità del debitore, quale erede ope legis ai sensi dell'art. 485 cod. civ., ha l'onere di provare, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 cod. civ., la verificazione di tutti gli elementi di quella fattispecie, ed in particolare del possesso dei beni ereditari da parte del detto chiamato, senza possibilità d'invocare al riguardo presunzione di sorta (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11634 del 30/10/1991). Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità (Cass., Sez. L, Sentenza n. 10525 del 30/04/2010). Poiché la responsabilità per i debiti tributari del de cuius presuppone l'assunzione della qualità di erede e la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c., il chiamato rinunciante non risponde di tali debiti, ancorché questi ultimi siano portati da un avviso di accertamento notificato dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione;
in tale evenienza, dunque, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, 5 la propria mancata assunzione di responsabilità per i debiti suddetti (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 37064 del 19/12/2022). In definitiva, va ribadito il principio secondo cui, in materia tributaria, l’assunzione delle obbligazioni del de cuius richiede l’accettazione dell'eredità, essendo insufficiente la partecipazione alla denuncia di successione, sicché l’assenza della pregressa accettazione esclude la legittimazione passiva per i debiti ereditari. Per mera completezza espositiva va, da ultimo, evidenziato che non può trovare applicazione alla fattispecie in esame l’art. 36 d.lgs. n. 346/1990, siccome dettato in tema di imposta di successione e donazione, anziché di registro. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento dei primi due motivi, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel senso di accogliere il ricorso originario del contribuente. Previa compensazione delle spese relative ai gradi di merito, le spese concernente il presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente;
compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna la resistente al rimborso di quelle concernenti il presente giudizio, che si liquidano in € 1.500,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della