TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 19/03/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2083 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ordinario DI FORLì
Sezione Civile _________
Il Giudice dott.ssa Barbara Vacca, quale delegato tabellare dal Presidente del Tribunale, ha pronunciato ex art. 281-sexies co. 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex artt. 170 d.p.r. 115/2002, 15 l. 150/2011 e 281-decies c.p.c. proposto con ricorso del 18/09/2024 da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MASTRODOMENICO LINDA (c.f. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio legale sito a Rimini, Via Lagomaggio n.144
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) c/o Avvocatura di Stato Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI RICORRENTE: Voglia, codesto Ecc.mo Tribunale, in accoglimento dei suesposti motivi o con qualsiasi altra statuizione, annullare ovvero dichiarare illegittimo o errato, e dunque revocare il Decreto di revoca dell'ammissione al Patrocinio
a Spese dello Stato emesso dal Tribunale di Forlì – Sezione Unica Civile – Famiglia in data 27.08.2024. notificato dalla Cancelleria in data 28.08.2024, e conseguentemente accogliere l'istanza di liquidazione del compenso del difensore di persona ammessa al
1 Patrocinio a Spese dello Stato del 1° maggio 2024 per l'importo di € 1.603,50 oltre accessori legge (già in atti quale Doc. 3) ovvero quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(concisa esposizione)
Con il ricorso in esame, tempestivamente depositato rispetto al provvedimento impugnato, ha proposto opposizione avverso il decreto emesso dal Parte_1
Tribunale di Forlì in composizione collegiale in data 27/08/2024 con cui è stata revocata ab initio l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, effettuata in via provvisoria dal
C.O.A. di Forlì-Cesena in data 20/06/2022 ed è stata, conseguentemente, rigettata l'istanza di liquidazione del compenso del legale per l'attività svolta in tale giudizio.
Ha premesso la ricorrente che con domanda depositata il 30/05/2022 aveva chiesto al competente Ordine Forense l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato al fine di costituirsi con un nuovo difensore nel giudizio, già pendente, RG 1545/2021 di separazione giudiziale, accolta con provvedimento di ammissione anticipata provvisoria del 20/06/2022. Al termine del giudizio, con istanza del 01/05/2024, a seguito di istanza del proprio difensore di liquidazione delle spese della parte ammessa, il Tribunale in composizione collegiale aveva disposto la revoca dell'ammissione con effetto retroattivo e rigettato l'istanza di liquidazione.
Ha lamentato la ricorrente che non ricorreva alcune delle ipotesi previste dall'art. 136
d.p.r. 115/2002 per disporre la revoca dell'ammissione non constando che la richiesta di revoca fosse stata formulata dall'Ufficio finanziario in esito ad indagini sui redditi, risultando invece disposta d'ufficio dal tribunale sulla base di “mere supposizioni prive di qualsivoglia riscontro ed anzi basando tale decisione addirittura sulle argomentazioni svolte dal sig.
controparte in causa”, dalle quali il Tribunale, unitamente ad alcune Parte_2
fotografie, aveva ritenuto provato che la svolgesse presso la propria abitazione Pt_1
attività di estetista, in cui aveva attrezzato una sala dedicata al lavoro e una a ricezione clienti, ricavandone un reddito mensile di ca. € 2.000, in contrasto con le risultanze di tale causa e con la più volte dichiarata qualità di casalinga. La ricorrente ha precisato che la dichiarazione resa davanti al Presidente in sede di prima comparizione di lavorare
2 come estetista a domicilio non era riferita all'attività che la stessa stava svolgimento in quel momento ma solo alla propria qualifica professionale, tanto che la stessa aveva aggiunto che stava cercando lavoro, in tal modo confermando che in quel momento non stava svolgendo alcun lavoro. Ha, peraltro, aggiunto, la ricorrente che tale verbale non era stato riletto e aveva pertanto appreso della verbalizzazione redatta dal Cancellerie solo in seguito al decreto collegiale di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio.
Ha contestato la ricorrente anche gli ulteriori elementi addotti dal Tribunale a sostegno di tale presunzione, quali il riferimento all'atto di costituzione di usufrutto risalente al
2009, evidenziato, quanto alle dichiarazioni rese dal che lo stesso Collegio, nella Pt_2
sentenza di separazione emessa in pari data, lo aveva ritenuto scarsamente attendibile. In ogni caso, la ricorrente ha contestato che l'accertamento della presenza di redditi ostativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato potesse derivare non da precise indagini della Guardia di Finanza ma da presunzioni tratte dal Tribunale ma non qualificabili come gravi, previse e concordanti.
In merito alla mancata indicazione del reddito della figlia, la ricorrente ha precisato che la stessa era stata assunta il 19/11/2021 e che lungi dal voler celare la circostanza, non l'aveva indicata non avendo a disposizione, al momento della domanda, la dichiarazione fiscale relativa alla figlia, le cui entrate riferite al 2021 erano state, peraltro, di appena €
700 come da buste paga prodotte in sede di integrazione.
Su tali base la ha, pertanto, chiesto la riforma del provvedimento di revoca e la Pt_1
conferma dell'ammissione con liquidazione delle spese del proprio legale a carico dello
Stato.
Pur a fronte di regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, il convenuto non si è costituito e con ordinanza del 04/12/2024 Controparte_1
ne è stata dichiarata la contumacia. Con la medesima ordinanza, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di alcuna istruttoria, la stessa è stata immediatamente posta in decisione, previa fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione svoltasi in data 12/03/2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Va premesso che i procedimenti riguardanti l'impugnazione del decreto di liquidazione
(o di rigetto di liquidazione) del compenso a carico dello Stato, così come del decreto di
3 revoca dell'ammissione al beneficio sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 170 d.p.r.
115/2002 e sono regolate dall'art. 15 l. 150/2011 e dunque secondo il rito semplificato di cognizione ex art. 281-decies c.p.c. e decisi con sentenza non appellabile, come da conforme giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. sez. I, 28/07/2020, n.16117: “Il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato, sia con separato decreto che all'interno del provvedimento di merito, deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. mentre è escluso che della revoca irritualmente disposta dal giudice del merito possa essere investita la Corte di cassazione in sede di ricorso avverso la decisione”; Cass. civile sez. II, 21/05/2020, n.9384: “Il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in mancanza di espressa previsione normativa, è impugnabile mediante l'opposizione di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 115 del 2002 (espressamente prevista per l'impugnazione del decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e ai custodi nonché, in forza del rinvio operato dall'articolo 84 dello stesso Dpr, del compenso al difensore), dovendosi ritenere che tale disposizione configuri un rimedio di carattere generale, esperibile contro tutti i decreti in materia di liquidazione”; conformi Cass. civile sez. I, 03/06/2020, n.10487; Cass. civile sez. II,
03/01/2020, n.17).
Non vi sono quindi dubbi sulla correttezza del rimedio utilizzato dalla ricorrente per dolersi dell'avvenuta revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Trattandosi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile (domanda di separazione giudiziale), la normativa rilevante è quella prevista, oltre che dalle disposizioni comuni dagli artt. 74-79, da quelle del titolo IV, artt. 119 e ss. e, per quanto specificamente qui interessa dall'art. 136 che disciplina la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio in sede civile. In particolare, tale norma stabilisce che la revoca è disposta dal magistrato qualora “nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio”. Parimenti, il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio disposta in via provvisoria e anticipata dal Consiglio
4 dell'ordine degli avvocati, qualora risulti “l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”. Nel primo caso la revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato mentre in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.
Nella vicenda in esame, come si evince dalla lettura del decreto impugnato, la revoca con effetto ex tunc dell'ammissione al gratuito patrocinio è stata disposta non per avere la parte agito in giudizio con mala fede o colpa grave ma per la ritenuta insussistenza dei presupposti per l'ammissione (cfr. “ritenuto in conclusione che, alla luce delle superiori considerazioni, debbano reputarsi senz'altro sussistenti i presupposti previsti dall'art. 136II d.P.R.
n° 115/2002 per procedere alla revoca dell'ammissione disposta in via anticipata e provvisoria con la sopra citata delibera consigliare del 23 giugno 2022, in quanto fondata su un'istanza contenente dichiarazioni false oltre che resa in favore di un soggetto i cui redditi effettivi superavano senz'altro
(anche nell'anno di riferimento) la soglia minima prevista ex lege per ottenere l'ammissione al beneficio de quo”).
In particolare, nel decreto collegiale sono state ritenute decisive per giungere a tali conclusioni le seguenti circostanze:
- dichiarazioni rese da , marito convenuto nel giudizio di separazione, Testimone_1
secondo cui “la sig.ra da sempre, svolge attività di estetista presso l'abitazione dove ha Pt_1
attrezzato una sala appositamente dedicata al suo lavoro ed una area per l'attesa dei clienti (doc.
4) (…) la sig.ra gode di una affezionata e numerosa clientela, con decine di appuntamenti Pt_1
giornalieri, che le permettono di percepire un reddito mensile addirittura superiore al marito (circa €
2.000,00 mensili)”;
- documentazione fotografica allegata dal ritraente i locali attrezzati nella casa Pt_2
coniugale per l'esercizio dell'attività di estetista;
- contegno assunto dalla che, senza contestare tali dichiarazioni, nel corso Pt_1
dell'udienza presidenziale aveva confermato di svolgere attività lavorativa quale “estetista a domicilio;
solo ultimamente sto cercando un lavoro fuori casa;
purtroppo anche a fini pensionistici sono diversi anni che non metto da parte nulla per me stessa”;
- contratto di cessione parziale di usufrutto della casa coniugale da parte del alla Pt_2
redatto nell'aprile 2009, nel quale si dava atto che, “nell'ambìto del rapporto Pt_1
5 matrimoniale a tutt'oggi in corso, la moglie ha sempre ed esclusivamente versato Parte_1
tutti i proventi nei conti e nelle casse della famiglia, per il mantenimento e per far fronte alle spese della stessa”, effettuando “importanti conferimenti” che sono stati in quella sede espressamente riconosciuti dal marito;
- avvenuta segnalazione alla Guardia di Finanza da parte del Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n° 600/73, come modificato dall'art. 37 co. 31 del d.l. n°
223/2006, convertito nella legge n° 248/2006 nei confronti della Pt_1
- inattendibilità della documentazione reddituale depositata il 16/05/2024 dal legale della ricorrente in cui risultavano proventi largamente inferiori rispetto a quelli realmente conseguiti dalla ricorrente nell'ambito della propria attività professionale, solo da ultimo “dichiarata” al Fisco a seguito della segnalazione effettuata dal Presidente del
Tribunale;
- mancata indicazione del reddito della figlia convivente che, dalla Controparte_2
documentazione prodotta, risultava aver iniziato a svolgere attività lavorativa quale
“apprendista barista/aiuto barista” dal 19/11/2021, con conseguente non veridicità della dichiarazione resa in sede di presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio del
Patrocinio a spese dello Stato, laddove la aveva attestato che neppure la suddetta Pt_1
figlia aveva prodotto alcun reddito nell'anno 2021.
Tali argomentazioni non possono essere ritenute esaustive e decisive per affermare che nel 2021 e negli anni successivi la abbia percepito redditi superiori al limite Pt_1
previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ancorché gli elementi evidenziati dal tribunale collegiale e sopra richiamati possano certamente far ritenere, con una confortante certezza, che in costanza di matrimonio la abbia svolto attività di estetista a domicilio, in appositi spazi allestiti nella casa Pt_1
familiare (come dalle fotografie prodotte), senza dichiarare al fisco i redditi percepiti, gli stessi non sono sufficienti per affermare, con altrettanta certezza, che ciò sia avvenuto anche per gli anni successivi al 2020 e, soprattutto, che i redditi prodotti dalla dal Pt_1
2021 in avanti abbiano superato la soglia di € 11.746,68 nel 2021, successivamente elevato nel 2023 a € 12.838,01.
6 La doverosa segnalazione effettuata alla Guardia di Finanza da parte del Presidente del
Tribunale è stata motivata dall'acquisita informazione circa l'esistenza di redditi da attività lavorativa non dichiarata per gli anni antecedenti al luglio 2021 (data di comparizione davanti al Presidente nel giudizio di separazione) al fine di consentire l'eventuale accertamento e recupero a tassazione da parte dell'Erario.
Tale circostanza non prova, tuttavia, l'ammontare dei redditi percepiti dalla e che Pt_1
l'attività sia proseguita anche nel 2021, a dispetto di quanto in contrario dichiarato dalla parte.
La circostanza che – marito dal quale la si stava separando in modo Testimone_1 Pt_1
peraltro conflittuale – abbia affermato negli atti di tale giudizio che gli introiti dell'attività della moglie erano quantificabili in € 2.000 mensili non può ritenersi di per sé attendibile in assenza di qualsiasi riscontro diverso dalla sua dichiarazione.
Né, a tal fine, può ritenersi esaustivo e deducente il richiamo alla cessione, da parte del alla del 50% dell'usufrutto sulla casa coniugale di esclusiva proprietà del Pt_2 Pt_1
marito, motivato dal riconoscimento degli importanti conferimenti effettuati da parte della moglie alle casse familiari e per il mantenimento e spese della famiglia, risalendo tale atto al 2009.
Va aggiunto che è fatto notorio, e dunque liberamente utilizzabile dal giudice ai fini della decisione, che nel 2020, a seguito della pandemia per il covid-19, vi sono stati lunghi periodi di lockdown e di restrizioni nello svolgimento delle attività lavorative che comportavano uno stretto contatto con la clientela (come l'attività di estetista) e che tale situazione sia perdurata non solo nel 2020 ma anche in alcuni periodi del 2021.
È pertanto del tutto verosimile e presumibile che l'attività di estetista svolta dalla Pt_1
abbia subito una pesante contrazione negli anni della crisi pandemica per immaginabile riduzione degli accessi della clientela. A conferma delle difficoltà, la stessa aveva Pt_1
dichiarato al Presidente del Tribunale nel luglio 2021 (in epoca in cui non era ancora stata presentata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato) che lavorava come estetista a domicilio e che “ultimamente” stava cercando un lavoro fuori casa.
È in ogni caso dirimente la considerazione che gli elementi addotti dal Tribunale a sostegno della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono tutti di tipo
7 indiziario e presuntivo e, in assenza di un accertamento concreto sull'ammontare effettivo dei redditi prodotti dalla nel 2021 e negli anni successivi, non possono Pt_1
essere valutati come idonei a giustificare la revoca dell'ammissione provvisoria per essere la stessa “fondata su un'istanza contenente dichiarazioni false oltre che resa in favore di un soggetto i cui redditi effettivi superavano senz'altro (anche nell'anno di riferimento) la soglia minima prevista ex lege per ottenere l'ammissione al beneficio de quo”.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale non è sostenibile, né provata,
l'affermazione che i redditi effettivi della superassero “senz'altro” la soglia di legge sia Pt_1
nel 2021 che negli anni successivi.
Quanto alla ritenuta “falsità” delle dichiarazioni, l'art. 136, co. 2, d.p.r. 115/2002 non contempla, quale motivo di revoca ex tunc dell'ammissione al patrocinio gratuito, la falsità delle dichiarazioni ma solo l'accertata insussistenza dei presupposti per l'ammissione.
Come risulta dalla documentazione prodotta, al di là della mancata indicazione da parte della la figlia convivente è stata assunta come barista nel Pt_1 Controparte_2
novembre 2021 e per tali due mesi ha percepito la complessiva esigua somma di €
441,85, senza che ciò abbia comportato il superamento del limite di reddito.
Non vi è dunque evidenza dell'avvenuto superamento da parte della del limite di Pt_1
reddito per l'anno 2021 né per gli anni successivi.
Il provvedimento di revoca ex tunc dell'ammissione di dal patrocinio a spese Parte_1
dello Stato va dunque riformato e confermata l'ammissione disposta per tale giudizio.
Per economicità processuale ed avendo la ricorrente formulato la specifica richiesta, allegando l'istanza di liquidazione del compenso del legale a carico dello Stato, può procedersi alla relativa liquidazione, determinando il compenso spettante al legale per l'attività svolta nel giudizio RG n. 1545/2021, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di ammissione, in complessivi € 1.603,50, già ridotti del 50% e applicati i parametri minimi dello scaglione di valore, oltre accessori di legge, da porsi a carico dello
Stato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno fatte gravare sul convenuto soccombente, liquidandole d'ufficio, in assenza di nota spese, come da
8 dispositivo tenuto conto del valore e dell'attività in concreto svolta dal difensore e ritenuti equi parametri prossimi ai minimi tabellari.
P.Q.M.
In ordine all'opposizione proposta da , con ricorso del 18/09/2024, Parte_1
notificato il 09/10/2024 nei confronti di , avverso il Controparte_1
decreto emesso dal Tribunale collegiale di Forlì in data 27/08/2024, recante revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nell'ambito della causa RG n.
1545/2021 così provvede:
accoglie l'opposizione proposta e, previa riforma del provvedimento impugnato, conferma l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito della causa Parte_1
di separazione giudiziale RG n. 1545/20219, come disposta dal C.O.A. di Forlì-Cesena con provvedimento del 20/06/2022; liquida il compenso spettante all'avv. Linda Mastrodomenico per l'attività svolta nella causa RG n. 1545/2021 quale difensore di , nella complessiva somma di € Parte_1
1.603,50, già applicata la riduzione del 50% ex art. 82 d.p.r. 115/2002, oltre 15% per rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, ponendone il pagamento a carico dello Stato;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese legali sostenute Controparte_1
dalla ricorrente per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 926,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni connesse alla conferma di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e alla liquidazione dei compensi al legale.
Forlì, 17 marzo 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ordinario DI FORLì
Sezione Civile _________
Il Giudice dott.ssa Barbara Vacca, quale delegato tabellare dal Presidente del Tribunale, ha pronunciato ex art. 281-sexies co. 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex artt. 170 d.p.r. 115/2002, 15 l. 150/2011 e 281-decies c.p.c. proposto con ricorso del 18/09/2024 da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MASTRODOMENICO LINDA (c.f. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio legale sito a Rimini, Via Lagomaggio n.144
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) c/o Avvocatura di Stato Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI RICORRENTE: Voglia, codesto Ecc.mo Tribunale, in accoglimento dei suesposti motivi o con qualsiasi altra statuizione, annullare ovvero dichiarare illegittimo o errato, e dunque revocare il Decreto di revoca dell'ammissione al Patrocinio
a Spese dello Stato emesso dal Tribunale di Forlì – Sezione Unica Civile – Famiglia in data 27.08.2024. notificato dalla Cancelleria in data 28.08.2024, e conseguentemente accogliere l'istanza di liquidazione del compenso del difensore di persona ammessa al
1 Patrocinio a Spese dello Stato del 1° maggio 2024 per l'importo di € 1.603,50 oltre accessori legge (già in atti quale Doc. 3) ovvero quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(concisa esposizione)
Con il ricorso in esame, tempestivamente depositato rispetto al provvedimento impugnato, ha proposto opposizione avverso il decreto emesso dal Parte_1
Tribunale di Forlì in composizione collegiale in data 27/08/2024 con cui è stata revocata ab initio l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, effettuata in via provvisoria dal
C.O.A. di Forlì-Cesena in data 20/06/2022 ed è stata, conseguentemente, rigettata l'istanza di liquidazione del compenso del legale per l'attività svolta in tale giudizio.
Ha premesso la ricorrente che con domanda depositata il 30/05/2022 aveva chiesto al competente Ordine Forense l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato al fine di costituirsi con un nuovo difensore nel giudizio, già pendente, RG 1545/2021 di separazione giudiziale, accolta con provvedimento di ammissione anticipata provvisoria del 20/06/2022. Al termine del giudizio, con istanza del 01/05/2024, a seguito di istanza del proprio difensore di liquidazione delle spese della parte ammessa, il Tribunale in composizione collegiale aveva disposto la revoca dell'ammissione con effetto retroattivo e rigettato l'istanza di liquidazione.
Ha lamentato la ricorrente che non ricorreva alcune delle ipotesi previste dall'art. 136
d.p.r. 115/2002 per disporre la revoca dell'ammissione non constando che la richiesta di revoca fosse stata formulata dall'Ufficio finanziario in esito ad indagini sui redditi, risultando invece disposta d'ufficio dal tribunale sulla base di “mere supposizioni prive di qualsivoglia riscontro ed anzi basando tale decisione addirittura sulle argomentazioni svolte dal sig.
controparte in causa”, dalle quali il Tribunale, unitamente ad alcune Parte_2
fotografie, aveva ritenuto provato che la svolgesse presso la propria abitazione Pt_1
attività di estetista, in cui aveva attrezzato una sala dedicata al lavoro e una a ricezione clienti, ricavandone un reddito mensile di ca. € 2.000, in contrasto con le risultanze di tale causa e con la più volte dichiarata qualità di casalinga. La ricorrente ha precisato che la dichiarazione resa davanti al Presidente in sede di prima comparizione di lavorare
2 come estetista a domicilio non era riferita all'attività che la stessa stava svolgimento in quel momento ma solo alla propria qualifica professionale, tanto che la stessa aveva aggiunto che stava cercando lavoro, in tal modo confermando che in quel momento non stava svolgendo alcun lavoro. Ha, peraltro, aggiunto, la ricorrente che tale verbale non era stato riletto e aveva pertanto appreso della verbalizzazione redatta dal Cancellerie solo in seguito al decreto collegiale di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio.
Ha contestato la ricorrente anche gli ulteriori elementi addotti dal Tribunale a sostegno di tale presunzione, quali il riferimento all'atto di costituzione di usufrutto risalente al
2009, evidenziato, quanto alle dichiarazioni rese dal che lo stesso Collegio, nella Pt_2
sentenza di separazione emessa in pari data, lo aveva ritenuto scarsamente attendibile. In ogni caso, la ricorrente ha contestato che l'accertamento della presenza di redditi ostativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato potesse derivare non da precise indagini della Guardia di Finanza ma da presunzioni tratte dal Tribunale ma non qualificabili come gravi, previse e concordanti.
In merito alla mancata indicazione del reddito della figlia, la ricorrente ha precisato che la stessa era stata assunta il 19/11/2021 e che lungi dal voler celare la circostanza, non l'aveva indicata non avendo a disposizione, al momento della domanda, la dichiarazione fiscale relativa alla figlia, le cui entrate riferite al 2021 erano state, peraltro, di appena €
700 come da buste paga prodotte in sede di integrazione.
Su tali base la ha, pertanto, chiesto la riforma del provvedimento di revoca e la Pt_1
conferma dell'ammissione con liquidazione delle spese del proprio legale a carico dello
Stato.
Pur a fronte di regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, il convenuto non si è costituito e con ordinanza del 04/12/2024 Controparte_1
ne è stata dichiarata la contumacia. Con la medesima ordinanza, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di alcuna istruttoria, la stessa è stata immediatamente posta in decisione, previa fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione svoltasi in data 12/03/2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Va premesso che i procedimenti riguardanti l'impugnazione del decreto di liquidazione
(o di rigetto di liquidazione) del compenso a carico dello Stato, così come del decreto di
3 revoca dell'ammissione al beneficio sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 170 d.p.r.
115/2002 e sono regolate dall'art. 15 l. 150/2011 e dunque secondo il rito semplificato di cognizione ex art. 281-decies c.p.c. e decisi con sentenza non appellabile, come da conforme giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. sez. I, 28/07/2020, n.16117: “Il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato, sia con separato decreto che all'interno del provvedimento di merito, deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. mentre è escluso che della revoca irritualmente disposta dal giudice del merito possa essere investita la Corte di cassazione in sede di ricorso avverso la decisione”; Cass. civile sez. II, 21/05/2020, n.9384: “Il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in mancanza di espressa previsione normativa, è impugnabile mediante l'opposizione di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 115 del 2002 (espressamente prevista per l'impugnazione del decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e ai custodi nonché, in forza del rinvio operato dall'articolo 84 dello stesso Dpr, del compenso al difensore), dovendosi ritenere che tale disposizione configuri un rimedio di carattere generale, esperibile contro tutti i decreti in materia di liquidazione”; conformi Cass. civile sez. I, 03/06/2020, n.10487; Cass. civile sez. II,
03/01/2020, n.17).
Non vi sono quindi dubbi sulla correttezza del rimedio utilizzato dalla ricorrente per dolersi dell'avvenuta revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Trattandosi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile (domanda di separazione giudiziale), la normativa rilevante è quella prevista, oltre che dalle disposizioni comuni dagli artt. 74-79, da quelle del titolo IV, artt. 119 e ss. e, per quanto specificamente qui interessa dall'art. 136 che disciplina la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio in sede civile. In particolare, tale norma stabilisce che la revoca è disposta dal magistrato qualora “nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio”. Parimenti, il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio disposta in via provvisoria e anticipata dal Consiglio
4 dell'ordine degli avvocati, qualora risulti “l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”. Nel primo caso la revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato mentre in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.
Nella vicenda in esame, come si evince dalla lettura del decreto impugnato, la revoca con effetto ex tunc dell'ammissione al gratuito patrocinio è stata disposta non per avere la parte agito in giudizio con mala fede o colpa grave ma per la ritenuta insussistenza dei presupposti per l'ammissione (cfr. “ritenuto in conclusione che, alla luce delle superiori considerazioni, debbano reputarsi senz'altro sussistenti i presupposti previsti dall'art. 136II d.P.R.
n° 115/2002 per procedere alla revoca dell'ammissione disposta in via anticipata e provvisoria con la sopra citata delibera consigliare del 23 giugno 2022, in quanto fondata su un'istanza contenente dichiarazioni false oltre che resa in favore di un soggetto i cui redditi effettivi superavano senz'altro
(anche nell'anno di riferimento) la soglia minima prevista ex lege per ottenere l'ammissione al beneficio de quo”).
In particolare, nel decreto collegiale sono state ritenute decisive per giungere a tali conclusioni le seguenti circostanze:
- dichiarazioni rese da , marito convenuto nel giudizio di separazione, Testimone_1
secondo cui “la sig.ra da sempre, svolge attività di estetista presso l'abitazione dove ha Pt_1
attrezzato una sala appositamente dedicata al suo lavoro ed una area per l'attesa dei clienti (doc.
4) (…) la sig.ra gode di una affezionata e numerosa clientela, con decine di appuntamenti Pt_1
giornalieri, che le permettono di percepire un reddito mensile addirittura superiore al marito (circa €
2.000,00 mensili)”;
- documentazione fotografica allegata dal ritraente i locali attrezzati nella casa Pt_2
coniugale per l'esercizio dell'attività di estetista;
- contegno assunto dalla che, senza contestare tali dichiarazioni, nel corso Pt_1
dell'udienza presidenziale aveva confermato di svolgere attività lavorativa quale “estetista a domicilio;
solo ultimamente sto cercando un lavoro fuori casa;
purtroppo anche a fini pensionistici sono diversi anni che non metto da parte nulla per me stessa”;
- contratto di cessione parziale di usufrutto della casa coniugale da parte del alla Pt_2
redatto nell'aprile 2009, nel quale si dava atto che, “nell'ambìto del rapporto Pt_1
5 matrimoniale a tutt'oggi in corso, la moglie ha sempre ed esclusivamente versato Parte_1
tutti i proventi nei conti e nelle casse della famiglia, per il mantenimento e per far fronte alle spese della stessa”, effettuando “importanti conferimenti” che sono stati in quella sede espressamente riconosciuti dal marito;
- avvenuta segnalazione alla Guardia di Finanza da parte del Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n° 600/73, come modificato dall'art. 37 co. 31 del d.l. n°
223/2006, convertito nella legge n° 248/2006 nei confronti della Pt_1
- inattendibilità della documentazione reddituale depositata il 16/05/2024 dal legale della ricorrente in cui risultavano proventi largamente inferiori rispetto a quelli realmente conseguiti dalla ricorrente nell'ambito della propria attività professionale, solo da ultimo “dichiarata” al Fisco a seguito della segnalazione effettuata dal Presidente del
Tribunale;
- mancata indicazione del reddito della figlia convivente che, dalla Controparte_2
documentazione prodotta, risultava aver iniziato a svolgere attività lavorativa quale
“apprendista barista/aiuto barista” dal 19/11/2021, con conseguente non veridicità della dichiarazione resa in sede di presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio del
Patrocinio a spese dello Stato, laddove la aveva attestato che neppure la suddetta Pt_1
figlia aveva prodotto alcun reddito nell'anno 2021.
Tali argomentazioni non possono essere ritenute esaustive e decisive per affermare che nel 2021 e negli anni successivi la abbia percepito redditi superiori al limite Pt_1
previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ancorché gli elementi evidenziati dal tribunale collegiale e sopra richiamati possano certamente far ritenere, con una confortante certezza, che in costanza di matrimonio la abbia svolto attività di estetista a domicilio, in appositi spazi allestiti nella casa Pt_1
familiare (come dalle fotografie prodotte), senza dichiarare al fisco i redditi percepiti, gli stessi non sono sufficienti per affermare, con altrettanta certezza, che ciò sia avvenuto anche per gli anni successivi al 2020 e, soprattutto, che i redditi prodotti dalla dal Pt_1
2021 in avanti abbiano superato la soglia di € 11.746,68 nel 2021, successivamente elevato nel 2023 a € 12.838,01.
6 La doverosa segnalazione effettuata alla Guardia di Finanza da parte del Presidente del
Tribunale è stata motivata dall'acquisita informazione circa l'esistenza di redditi da attività lavorativa non dichiarata per gli anni antecedenti al luglio 2021 (data di comparizione davanti al Presidente nel giudizio di separazione) al fine di consentire l'eventuale accertamento e recupero a tassazione da parte dell'Erario.
Tale circostanza non prova, tuttavia, l'ammontare dei redditi percepiti dalla e che Pt_1
l'attività sia proseguita anche nel 2021, a dispetto di quanto in contrario dichiarato dalla parte.
La circostanza che – marito dal quale la si stava separando in modo Testimone_1 Pt_1
peraltro conflittuale – abbia affermato negli atti di tale giudizio che gli introiti dell'attività della moglie erano quantificabili in € 2.000 mensili non può ritenersi di per sé attendibile in assenza di qualsiasi riscontro diverso dalla sua dichiarazione.
Né, a tal fine, può ritenersi esaustivo e deducente il richiamo alla cessione, da parte del alla del 50% dell'usufrutto sulla casa coniugale di esclusiva proprietà del Pt_2 Pt_1
marito, motivato dal riconoscimento degli importanti conferimenti effettuati da parte della moglie alle casse familiari e per il mantenimento e spese della famiglia, risalendo tale atto al 2009.
Va aggiunto che è fatto notorio, e dunque liberamente utilizzabile dal giudice ai fini della decisione, che nel 2020, a seguito della pandemia per il covid-19, vi sono stati lunghi periodi di lockdown e di restrizioni nello svolgimento delle attività lavorative che comportavano uno stretto contatto con la clientela (come l'attività di estetista) e che tale situazione sia perdurata non solo nel 2020 ma anche in alcuni periodi del 2021.
È pertanto del tutto verosimile e presumibile che l'attività di estetista svolta dalla Pt_1
abbia subito una pesante contrazione negli anni della crisi pandemica per immaginabile riduzione degli accessi della clientela. A conferma delle difficoltà, la stessa aveva Pt_1
dichiarato al Presidente del Tribunale nel luglio 2021 (in epoca in cui non era ancora stata presentata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato) che lavorava come estetista a domicilio e che “ultimamente” stava cercando un lavoro fuori casa.
È in ogni caso dirimente la considerazione che gli elementi addotti dal Tribunale a sostegno della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono tutti di tipo
7 indiziario e presuntivo e, in assenza di un accertamento concreto sull'ammontare effettivo dei redditi prodotti dalla nel 2021 e negli anni successivi, non possono Pt_1
essere valutati come idonei a giustificare la revoca dell'ammissione provvisoria per essere la stessa “fondata su un'istanza contenente dichiarazioni false oltre che resa in favore di un soggetto i cui redditi effettivi superavano senz'altro (anche nell'anno di riferimento) la soglia minima prevista ex lege per ottenere l'ammissione al beneficio de quo”.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale non è sostenibile, né provata,
l'affermazione che i redditi effettivi della superassero “senz'altro” la soglia di legge sia Pt_1
nel 2021 che negli anni successivi.
Quanto alla ritenuta “falsità” delle dichiarazioni, l'art. 136, co. 2, d.p.r. 115/2002 non contempla, quale motivo di revoca ex tunc dell'ammissione al patrocinio gratuito, la falsità delle dichiarazioni ma solo l'accertata insussistenza dei presupposti per l'ammissione.
Come risulta dalla documentazione prodotta, al di là della mancata indicazione da parte della la figlia convivente è stata assunta come barista nel Pt_1 Controparte_2
novembre 2021 e per tali due mesi ha percepito la complessiva esigua somma di €
441,85, senza che ciò abbia comportato il superamento del limite di reddito.
Non vi è dunque evidenza dell'avvenuto superamento da parte della del limite di Pt_1
reddito per l'anno 2021 né per gli anni successivi.
Il provvedimento di revoca ex tunc dell'ammissione di dal patrocinio a spese Parte_1
dello Stato va dunque riformato e confermata l'ammissione disposta per tale giudizio.
Per economicità processuale ed avendo la ricorrente formulato la specifica richiesta, allegando l'istanza di liquidazione del compenso del legale a carico dello Stato, può procedersi alla relativa liquidazione, determinando il compenso spettante al legale per l'attività svolta nel giudizio RG n. 1545/2021, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di ammissione, in complessivi € 1.603,50, già ridotti del 50% e applicati i parametri minimi dello scaglione di valore, oltre accessori di legge, da porsi a carico dello
Stato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno fatte gravare sul convenuto soccombente, liquidandole d'ufficio, in assenza di nota spese, come da
8 dispositivo tenuto conto del valore e dell'attività in concreto svolta dal difensore e ritenuti equi parametri prossimi ai minimi tabellari.
P.Q.M.
In ordine all'opposizione proposta da , con ricorso del 18/09/2024, Parte_1
notificato il 09/10/2024 nei confronti di , avverso il Controparte_1
decreto emesso dal Tribunale collegiale di Forlì in data 27/08/2024, recante revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nell'ambito della causa RG n.
1545/2021 così provvede:
accoglie l'opposizione proposta e, previa riforma del provvedimento impugnato, conferma l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito della causa Parte_1
di separazione giudiziale RG n. 1545/20219, come disposta dal C.O.A. di Forlì-Cesena con provvedimento del 20/06/2022; liquida il compenso spettante all'avv. Linda Mastrodomenico per l'attività svolta nella causa RG n. 1545/2021 quale difensore di , nella complessiva somma di € Parte_1
1.603,50, già applicata la riduzione del 50% ex art. 82 d.p.r. 115/2002, oltre 15% per rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, ponendone il pagamento a carico dello Stato;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese legali sostenute Controparte_1
dalla ricorrente per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 926,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni connesse alla conferma di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e alla liquidazione dei compensi al legale.
Forlì, 17 marzo 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
9