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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/04/2025, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 9/04/2025, alle ore 10:09, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 2176/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Lorenzo MANNINO per parte ricorrente e l'Avv. Alba SCAFFIDI, in sostituzione dell'Avv. Delia CERNIGLIARO, per l' CP_1
L'Avv. Mannino rappresenta che la somma dovuta è stata pagata a fine Febbraio di quest'anno, chiede, pertanto, che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna dell' alle spese. CP_1
L'Avv. Scaffidi si associa alla prima richiesta, ma chiede la compensazione delle spese.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 12,00 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Addì _____________
TRIBUNALE DI PALERMO
Rilasciata spedizione in forma Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in esecutiva all'Avv. persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al ______________________
n° 2176 R.G.L 2024, promossa
Per ___________________
[...]
[...]
[...] Parte_2
Lorenzo MANNINO, giusta procura a margine del ricorso ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, Via
Ludovico Ariosto 1/L; Il Cancelliere
Ricorrente
C O N T R O
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta delega richiamata in memoria di
costituzione ed elettivamente domiciliato presso la Sede
Provinciale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59;
Resistente
OGGETTO: RIPETIZIONE DI INDEBITO.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
All'udienza del 9/04/2025, ha pronunciato
2 S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 1.500,00, CP_1
oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Lorenzo
MANNINO.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso che, con ricorso del 15/02/2024, , aveva chiesto Parte_1
la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti del 12/10/2022 e del 4/10/2022, con i quali l' gli aveva chiesto la restituzione dell'importo complessivo di € 4.540,15, CP_1
con la causale “Recupero quota residua APE non dovuta dal 08/22 al 10/22” sulla pensione
Cat. VOART n. 33044725 della quale era titolare;
Rilevato che l' si è costituito con memoria difensiva, deducendo di aver CP_1
riesaminato la pratica e predisposto il relativo rimborso, come chiarito a seguito di audizione del Funzionario preposto, che ha dichiarato che: “Il Sig. era titolare Parte_1
della prestazione APE sociale dal 10/09/2018; al compimento del 67° anno di età, l'APE sociale,
è stata trasformata in pensione di vecchiaia. Poiché, nelle more della liquidazione il Parte_1
ha continuato a percepire i ratei dell'APE sociale, per ulteriori tre mesi, questi ultimi sono stati
recuperati con gli arretrati della pensione di vecchiaia. Tali arretrati erano pari ad € 3.257,20.
L'indebito, derivante dall'APE sociale era pari ad € 3.898,68, la parte residua del debito è stata
recuperata nelle forme ordinarie attraverso la notifica della comunicazione di indebito. La sede
centrale, nel frattempo, aveva inviato una comunicazione di indebito per l'intero importo di €
3898,68. Il Lo PI ha provveduto al pagamento sia dell'importo di € 640,00, che
3 CP_ dell'importo intero di € 3.898,68. La sede di Palermo ha, quindi, provveduto alla
restituzione dell'importo di € 3.898,68 che verrà accreditato con valuta 20/02/2025”;
Considerato che la difesa di parte ricorrente, all'udienza odierna, dopo aver precisato che il pagamento è avvenuto a Febbraio 2025, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di lite, mentre la difesa dell' ha insistito per la compensazione delle stesse. CP_2
Rilevato che il pagamento è avvenuto a Febbraio 2025, dopo la proposizione del ricorso giudiziario risalente al 15/02/2024, cosicché l' attesa la sua CP_1
soccombenza, va condannato al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Lorenzo MANNINO, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 9/04/2025.
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 9/04/2025, alle ore 10:09, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 2176/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Lorenzo MANNINO per parte ricorrente e l'Avv. Alba SCAFFIDI, in sostituzione dell'Avv. Delia CERNIGLIARO, per l' CP_1
L'Avv. Mannino rappresenta che la somma dovuta è stata pagata a fine Febbraio di quest'anno, chiede, pertanto, che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna dell' alle spese. CP_1
L'Avv. Scaffidi si associa alla prima richiesta, ma chiede la compensazione delle spese.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 12,00 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Addì _____________
TRIBUNALE DI PALERMO
Rilasciata spedizione in forma Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in esecutiva all'Avv. persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al ______________________
n° 2176 R.G.L 2024, promossa
Per ___________________
[...]
[...]
[...] Parte_2
Lorenzo MANNINO, giusta procura a margine del ricorso ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, Via
Ludovico Ariosto 1/L; Il Cancelliere
Ricorrente
C O N T R O
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta delega richiamata in memoria di
costituzione ed elettivamente domiciliato presso la Sede
Provinciale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59;
Resistente
OGGETTO: RIPETIZIONE DI INDEBITO.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
All'udienza del 9/04/2025, ha pronunciato
2 S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 1.500,00, CP_1
oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Lorenzo
MANNINO.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso che, con ricorso del 15/02/2024, , aveva chiesto Parte_1
la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti del 12/10/2022 e del 4/10/2022, con i quali l' gli aveva chiesto la restituzione dell'importo complessivo di € 4.540,15, CP_1
con la causale “Recupero quota residua APE non dovuta dal 08/22 al 10/22” sulla pensione
Cat. VOART n. 33044725 della quale era titolare;
Rilevato che l' si è costituito con memoria difensiva, deducendo di aver CP_1
riesaminato la pratica e predisposto il relativo rimborso, come chiarito a seguito di audizione del Funzionario preposto, che ha dichiarato che: “Il Sig. era titolare Parte_1
della prestazione APE sociale dal 10/09/2018; al compimento del 67° anno di età, l'APE sociale,
è stata trasformata in pensione di vecchiaia. Poiché, nelle more della liquidazione il Parte_1
ha continuato a percepire i ratei dell'APE sociale, per ulteriori tre mesi, questi ultimi sono stati
recuperati con gli arretrati della pensione di vecchiaia. Tali arretrati erano pari ad € 3.257,20.
L'indebito, derivante dall'APE sociale era pari ad € 3.898,68, la parte residua del debito è stata
recuperata nelle forme ordinarie attraverso la notifica della comunicazione di indebito. La sede
centrale, nel frattempo, aveva inviato una comunicazione di indebito per l'intero importo di €
3898,68. Il Lo PI ha provveduto al pagamento sia dell'importo di € 640,00, che
3 CP_ dell'importo intero di € 3.898,68. La sede di Palermo ha, quindi, provveduto alla
restituzione dell'importo di € 3.898,68 che verrà accreditato con valuta 20/02/2025”;
Considerato che la difesa di parte ricorrente, all'udienza odierna, dopo aver precisato che il pagamento è avvenuto a Febbraio 2025, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di lite, mentre la difesa dell' ha insistito per la compensazione delle stesse. CP_2
Rilevato che il pagamento è avvenuto a Febbraio 2025, dopo la proposizione del ricorso giudiziario risalente al 15/02/2024, cosicché l' attesa la sua CP_1
soccombenza, va condannato al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Lorenzo MANNINO, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 9/04/2025.
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti
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