Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/05/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
6992 /2024 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 66999922 //22002244 RRGG,, pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo iill 55..1122..22002244 ddaa
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MADONNA GIANLUCA e CALOMENI FRANCESCA, del foro di Bergamo
RICORRENTE
contro
:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. FUCILI Parte_2 C.F._2
CHIARA e CAZZOLA FABIO, del foro di Pesaro RESISTENTE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da nota depositata per la prima udienza di comparizione del 10.4.25, che qui si intende richiamata.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 10
In fatto premetteva di essersi sposata con il resistente in data 10/06/2023 nel Comune di
NA OT;
che durante la convivenza prima del matrimonio era nata la figlia
(11.12.2020), ancora minore. Asseriva essere venuta meno ogni comunione Persona_1
sentimentale tra i coniugi rilevando come, peraltro, proprio a causa delle relazione extraconiugali, analiticamente individuate, ella voleva anche la pronuncia dell'addebito a carico del marito. Riportava quindi le situazioni reddituali delle parti: il marito essendo impiegato bancario assunto a tempo indeterminato tramite categoria protetta e con stipendio di € 1800,00/1900,00 mensili e lei pure impiegata bancaria presso la stessa banca Fabrick spa, gruppo Banca Sella, con pari stipendio di 1800,00 per tredici mensilità. Sottolineava come il resistente aveva altra figlia, di 10 anni, nata da Per_2
precedente relazione. Concludeva così chiedendo la pronuncia della separazione coniugale con addebito al marito, l'affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso di lei e conseguente assegnazione della casa coniugale, ipotizzava il diritto di visita del padre, chiedeva un assegno per il mantenimento della minore di 400,00 mensile oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie alla figlia.
Si costituiva il resistente che non si opponeva alla richiesta di separazione, contestando tuttavia i presupposti del richiesto addebito, riferendo di contro della esistenza di comportamenti della moglie persecutori proprio a causa della sua eccessiva gelosia fatti da aggressioni verbali, interrogatori, controllo del cellulare. Evidenziava come le parti già dal mese di agosto 2023 vivevano in casa da separati cercando di collaborare nella gestione della figlia, così da richiedere l'affido alternato della minore con mantenimento diretto della stessa e contributo al 50% delle sole spese straordinarie.
Alla prima udienza di comparizione, all'uopo rinviata proprio per le trattative in corso, le parti assumevano di aver raggiunto un accordo e così richiedevano l'immediata decisione collegiale.
pagina 2 di 10 Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti delle parti questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale e ciò giustifica la richiesta, svolta da entrambi i coniugi, di addivenire alla pronuncia di separazione.
Le condizioni concordate tra le parti possono essere assunte da questo Collegio perché risultano in linea con il perseguimento degli interessi della figlia minore che potrà continuare a vivere, dapprima, nella casa coniugale insieme al padre con un collocamento di fatto alternato fintanto che la madre non trovi altra soluzione abitativa.
La scelta dell'affido condiviso esonera il Collegio dal ritenere necessaria l'audizione della minore.
Implicitamente , con l'accordo indicato, la ricorrente ha rinunciato alla richiesta di declaratoria di addebito al marito.
Stante l'accordo raggiunto le spese di lite vengono compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...] (atto n. 37, parte II°, serie C, registro del
Comune di NA OT , Atti di Matrimonio dell'anno 2023 )
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NA OT per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile)
Si dispone in conformità dell'accordo dei coniugi:
pagina 3 di 10 - 1) dichiara la separazione personale delle parti, autorizzando i detti coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto
- 2) Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ai genitori con Persona_1
collocamento paritetico tra i medesimi e residenza presso la casa familiare di
AT RA (BG), via Umberto I n. 8/E sino all'1.9.2025 quando la signora Pt_1
potrà trasferirsi con la figlia minore a Rho o dintorni per avvicinarsi al luogo di lavoro;
- 3) Le parti concordano il ricavato della vendita della casa coniugale di AT RA
(BG), via Umberto I n. 8/E verrà così distribuito: € 18.000,00 alla signora Pt_1
che il signor si impegna a versare in ogni caso entro e non oltre il Parte_2
31.12.2026 (previa detrazione dell'eventuale caparra ricevuta dalla signora Pt_1
e la restante parte, una volta estinto il mutuo residuo con l'Istituto di Credito, verrà attribuita al signor La vendita dell'immobile avverrà secondo quanto Parte_2
stabilito in separata scrittura;
- 4) Dispone che i genitori si alternino nella casa coniugale sita in AT RA (BG), via Umberto I n. 8/E secondo il seguente schema:
- durante la prima settimana starà con il padre dal venerdì dall'uscita da scuola Per_1
sino al mercoledì mattina (con impegno del padre di accompagnare la minore a scuola) e con la madre dal mercoledì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina
(con impegno di accompagnarla a scuola);
- durante la seconda settimana starà con il padre dal lunedì dall'uscita da Per_1
scuola sino al mercoledì mattina (con impegno di accompagnarla a scuola) e con la madre dal mercoledì dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina (con impegno di accompagnarla a scuola);
pagina 4 di 10 - durante il periodo natalizio, una settimana dal giorno 23 dicembre al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni tra i genitori;
- per quanto riguarda le festività Pasquali i genitori potranno suddividersi equamente il periodo non scolastico avendo cura di alternare la Domenica di Pasqua con il
Lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
- 5) Dispone che, durante l'affido condiviso con collocamento paritetico della minore, le parti provvedano per il 50% ciascuno a sostenere tutte le spese per la casa (utenze, mutuo, spesa alimentare, ecc.) e che i genitori provvedano direttamente al mantenimento di per i periodi di convivenza. Altresì Per_1
l'assegno unico sarà percepito al 50% ciascuno;
- 6) Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, disporsi a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere al 50% delle spese straordinarie da sostenersi secondo il noto protocollo in essere presso il Tribunale di Bergamo di cui si riporta integralmente il contenuto: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets pagina 5 di 10 sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA);
f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non pagina 6 di 10 richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
- Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Modalità di documentazione e rimborso spese. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di pagina 7 di 10 mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
- 7) Dall'1.9.2025 il signor si impegna a pagare l'intera rata di mutuo Parte_2
unilateralmente senza diritto di ripetizione;
- 8) Dall'1.9.2025 la signora sarà libera di trasferirsi con la figlia Pt_1
verosimilmente nei pressi di Rho o dintorni (per avvicinarsi al luogo di lavoro) e le parti concordano che la minore verrà affidata in via condivisa ai Persona_1
genitori e collocata prevalentemente presso la madre;
- 9) Dall'1.9.2025, una volta che la minore si sarà trasferita con la madre in diversa soluzione abitativa, il signor si impegna a versare alla signora a Parte_2 Pt_1
titolo di contributo al mantenimento per la figlia l'importo mensile di Persona_1
€ 200,00, entro e non oltre il 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, somma soggetta a rivalutazione ISTAT. Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% come al punto 6 e l'assegno unico sarà percepito dalla signora al 100%; Pt_1
pagina 8 di 10 - 10) Una volta che la minore si sarà trasferita con la madre, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente schema:
o tre week end al mese, di cui due consecutivi, dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera con impegno di riaccompagnarla presso la residenza materna entro le ore 20.30;
o sino all'inizio della scuola elementare il padre potrà tenere con sé a Per_1
partire dal giovedì dalla fine della scuola sino alla domenica sera per un week end al mese concordando il periodo con la madre con congruo preavviso;
o durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
o per quanto riguarda le festività Pasquali i genitori potranno suddividersi equamente il periodo non scolastico avendo cura di alternare la Domenica di
Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
o durante le festività Natalizie i genitori potranno alternare il periodo non scolastico dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre all'inizio delle lezioni.
o altre festività e ponti scolastici verranno equamente suddivisi tra i genitori di comune accordo.
- 11) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti e rinunciare reciprocamente al mantenimento e di aver così regolato ogni e qualsivoglia rapporto economico- patrimoniale con la scrittura di cui alla clausola n. 3.
- 12) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 10.4.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino pagina 9 di 10 pagina 10 di 10