Art. 89-bis. (( (Prescrizioni di medicinali) )) (( 1. Per le prescrizioni di medicinali, laddove non e' necessario inserire il nominativo dell'interessato, si adottano cautele particolari in relazione a quanto disposto dal Garante nelle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies, anche ai fini del controllo della correttezza della prescrizione ovvero per finalita' amministrative o per fini di ricerca scientifica nel settore della sanita' pubblica. ))
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19 settembre 2018
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