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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 20/05/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Claudia Montagnoli Consigliere estensore dott. Thomas Weissteiner Consigliere Oggetto: accertamento ha pronunciato la seguente rapporto lavoro subordinato a tempo SENTENZA indeterminato - impugnazione nella causa civile di II grado iscritta sub n. 40/2024 RGL licenziamento – crediti retributivi promossa
da
in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, sig. CF: Parte_2
, con sede in 39100 , P.zza Walther, 6, P.IVA_1 Pt_1
rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'avv. Fabrizio
Francia con studio legale in 39100 , Via della Mostra, Pt_1
nr. 3 (CF: , ed elettivamente domiciliata C.F._1
presso lo studio del difensore in 39100 , Via della Pt_1
Mostra, nr. 3 – P.IVA Studio Associato – tel. P.IVA_2
0471/319800, email certificata
Email_1
1 - appellante -
contro
con l'avv. Luca Crisafulli - - CP_1 C.F._2
indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
- numero di fax 0471504925 di proc. e dom. in Pt_1 Pt_1
– Via Armando Diaz n. 57 giusta procura allegata nel procedimento di primo grado;
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 94/2024 di data 31.05.2024 –
accertamento rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno – impugnazione licenziamento orale -
accertamento della nullità del termine apposto dal datore di lavoro – conseguenze riparatorie e risarcitorie
Causa decisa all'udienza del 14 maggio 2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione reietta, nel merito: in riforma della
impugnata sentenza, dichiarare la nullità del rapporto di lavoro
eventualmente sorto tra Parte_3 Parte_1
per violazione degli artt. 1343, 1344 e 2016 CC per le Pt_4
ragioni di cui in narrativa. In ogni caso: con vittoria di spese,
2 onorari e competenze di legge.
In via istruttoria: per l'ipotesi in cui l?ecc.ma Corte d'Appello
ritenesse non sufficientemente chiare le deposizioni dei testi
sentiti in primo grado, disporre la rinnovazione di prova per testi
sui capitoli, 3, 4 e 5 di parte appellante (convenuta in primo
grado) a mezzo dei testi e . Testimone_1 Tes_2
del procuratore dell'appellato:
1) per i motivi di cui in narrativa rigettarsi in quanto
manifestamente infondata in fatto e in diritto ogni domanda e
motivo di appello come formulato dall'appellante avverso la
sentenza n. 94/2024 pubblicata in data 31.05.2024 e notificata
in data 12.07.2024 del Giudice del Lavoro del Tribunale di
Bolzano e per l'effetto confermarsi la detta sentenza.
2) Con rifusione di spese, competenze e onorari oltre rimborso
spese generali 15%, IVA e CAP di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'oggetto della controversia nell'esordio della motivazione della sentenza impugnata si trova descritto come segue:
“Con ricorso depositato il 30.11.2023 sig. ha CP_1
convenuto in giudizio la Pt_1 Parte_1
esponendo al Tribunale di aver iniziato a lavorare per parte
convenuta in data 1.9.2023 come lavapiatti, in assenza di
regolarizzazione contrattuale, previdenziale e assicurativa;
di
aver prestato servizio anche nei giorni 2, 3 e 5 settembre;
di aver
appreso in data 5 settembre di essere stato regolarizzato in forza
3 di contratto a tempo determinato con decorrenza 5 settembre;
di
aver chiesto di essere regolarizzato dal primo settembre in forza
di contratto a tempo indeterminato;
di aver ottenuto quale
reazione da parte del datore di lavoro, l'intimazione a non
presentarsi più al lavoro;
di aver appreso in un secondo momento
che il datore di lavoro aveva comunicato la cessazione del
rapporto agli Enti preposti per dimissioni da parte sua durante il
periodo di prova;
di aver impugnato il licenziamento e la
qualificazione del rapporto, offrendo la prestazione lavorativa sin
dall'11.10.2023; di non essere stato retribuito per il lavoro
prestato. Tanto premesso il ricorrente chiedeva l'accertamento
della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato dal 1.9.2023 (o in subordine dal 5.9.2023), nonché
l'accertamento dell'inefficacia del licenziamento verbale
intimatogli il 5.9.2023, ovvero in subordine l'accertamento della
persistenza del rapporto di lavoro con condanna del datore di
lavoro al pagamento di un'indennità omnicomprensiva ex art. 28
D.lgs. 81/2015 nella misura massima di 12 mensilità dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine
rapporto. Il ricorrente chiedeva altresì la condanna del datore di
lavoro al pagamento delle competenze retributive maturate dal 1°
al 5 settembre 2023. Tanto premesso, il ricorrente rassegnava le
conclusioni sopra riportate per esteso.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il datore di
lavoro, rappresentando che il ricorrente aveva iniziato a lavorare
4 alle sue dipendenze il 2 settembre (sabato) e che a causa della
giornata festiva e della impossibilità di regolarizzazione del
dipendente il giorno stesso, la convenuta vi aveva provveduto
appena era stato possibile prendere contatto con l'Ufficio
dell'HGV; che il 5 settembre il ricorrente si era rifiutato di
sottoscrivere il contratto a tempo determinato, dichiarando di
essere disposto solo a lavorare “in nero” (per non perdere
l'indennità di disoccupazione) ed aveva abbandonato il posto di
lavoro. La convenuta eccepiva quindi che nel caso di specie vi era
stato un vero e proprio rifiuto del lavoratore di accedere ad un
rapporto di lavoro regolare a tempo determinato e che non vi era
stato alcun licenziamento, ma che il rapporto di lavoro era
cessato a seguito di dimissioni volontarie rassegnate dal
dipendente; chiedeva quindi il rigetto del ricorso e rassegnava le
conclusioni sopra riportate per esteso. All'udienza del 15.01.2024
il legale rappresentante di parte convenuta rettificava quanto
indicato in comparsa di costituzione, dichiarando che il colloquio
con il ricorrente aveva avuto luogo il 1° settembre 2023 e non
sabato 2 ”.
Nella sentenza di prime cure viene dato atto della mancata adesione della società convenuta alla proposta di conciliazione formulata dal Giudice (in base alla quale al ricorrente avrebbe dovuto essere versata la somma di euro
4.050,00 oltre ad un contributo spese), cui aveva invece aderito
CP_1
5 Assunte le prove orali – per interpello formale del legale rappresentante della resistente e per testi – è stata fissata l'udienza di discussione, ove la causa è stata definita con la sentenza impugnata, la quale ha accertato che tra le parti è
intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno indeterminato con decorrenza dal 1° settembre 2023 senza periodo di prova e con inquadramento del lavoratore nel 7°
livello del CCNL Turismo Confcommercio e che tale rapporto persisteva al momento della proposizione della domanda. Sono
poi stati quantificati i crediti retributivi maturati dal ricorrente in forza della prestazione di lavoro svolta nei giorni 1, 2, 3 e 5
settembre 2023 e la datrice di lavoro è stata quindi condannata a pagare a sia l'importo di euro 321,64 oltre CP_1
rivalutazione ed interessi legali, sia la metà delle spese processuali.
L'appellante ha censurato tale decisione dolendosi dell'omessa declaratoria della nullità del rapporto di lavoro per illiceità dell'oggetto e della causa ai sensi degli artt. 2126, 1343
e 1344 c.c. facendo valere l'“erronea ricostruzione degli elementi
probatori inerenti alla causa illecita”.
Si è costituito per resistere l'appellato.
Il procedimento è stato definito all'udienza del 14 maggio
2025 con il dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. E' opportuno riportare in estrema sintesi il percorso
6 argomentativo della sentenza di primo grado.
Il Giudice del lavoro ha accertato che tra le parti del procedimento si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato: a tale conclusione è pervenuto considerando l'ammissione, da parte del legale rappresentante della società
convenuta, in occasione dell'interpello formale, Parte_2
che da venerdì 1° settembre 2023 il ricorrente odierno appellato ha iniziato a prestare sevizio alle sue dipendenze come lavapiatti ed ha continuato a lavorare anche nei successivi giorni 2 e 3 settembre, senza sottoscrivere alcun contratto di lavoro.
La tesi del lavoratore, per la quale egli sarebbe stato licenziato oralmente da dopo avergli richiesto di Parte_2
essere regolarizzato con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 1° settembre 2023 non ha trovato accoglimento:
il primo Giudice ha sul punto evidenziato che, pur non potendosi affermare che la cessazione del rapporto di lavoro era da ricondurre alle dimissioni del ricorrente, dall'altro lato non era stata raggiunta la prova che era stato il datore di lavoro ad intimargli oralmente il licenziamento.
La sentenza di primo grado ha quindi accertato, stante l'assenza di un valido atto risolutivo del rapporto, la sua persistenza, senza peraltro riconoscere al lavoratore la richiesta indennità ex art. 28 del d.lgs. 81/2015, prevista per l'ipotesi,
nella specie non ricorrente, della conversione di un contratto a
7 termine – mai sottoscritto dalle parti del presente giudizio - in un contratto a tempo indeterminato.
Non è poi stata accolta l'eccezione, formulata da parte della convenuta nelle note conclusionali, di nullità del contratto per illiceità dell'oggetto e della causa ex art. 2126 c.c.: al riguardo il Giudice del lavoro ha ritenuto che i fatti posti a fondamento del rilievo – ovvero il rifiuto espresso dal lavoratore di regolarizzare il rapporto, con richiesta di mantenerlo “in nero” per non perdere la possibilità di percepire la sovvenzione pubblica Naspi – non sono stati dimostrati.
Il Tribunale ha infine quantificato il credito del ricorrente per la retribuzione maturata per la prestazione lavorativa resa nelle giornate di lavoro dal 1° al 3 settembre 2023 in qualità di dipendente della convenuta, inquadrabile al 7° livello del CCNL
Confcommercio, nell'importo complessivo di euro 241,23 lordi,
riconoscendo come dovuto anche l'importo lordo di euro 80,41
di cui alla busta paga emessa per la giornata del 5 settembre, il tutto maggiorato di rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo.
La richiesta di risarcimento del danno del ricorrente è
stata respinta per difetto di prova.
2. Con l'appello la società Parte_1
intende indurre la Corte a dichiarare la nullità del
[...]
rapporto di lavoro per “illiceità dell'oggetto e della causa riferibili
al solo lavoratore ai sensi dell'art. 2126 CC e 1343 e 1344 CC”.
8 Viene censurato, in particolare, il seguente passaggio della decisione di prime cure: “Non è, infatti, in alcun modo
provato l'assunto sul quale si basa, ovvero che “il lavoratore ha
avviato il rapporto di lavoro ed ha rifiutato la sua
regolarizzazione con l'intenzione di lavorare in nero per non
perdere la possibilità di percepire la sovvenzione pubblica del
NASPI e quindi sostanzialmente con l'intenzione di porre in
essere un contratto in frode alla legge (…) L'unico testimone
presente al momento dell'assunzione ( nulla ha CP_2
riferito in merito alle asserite intenzioni manifestate dal ricorrente
al momento della conclusione degli accordi orali di assunzione
rispetto alla volontà di lavorare in nero;
gli altri testimoni di parte
convenuta hanno dichiarato di non essere stati presenti al
momento della assunzione e – sebbene in un primo momento
abbiano confermato il capitolo di prova 4 di parte convenuta –
hanno poi precisato di ricordare solo di aver sentito il sig. Pt_2
affermare il 5 settembre che non poteva far lavorare il ricorrente
in nero (id est: in assenza di sottoscrizione del contratto di lavoro
subordinato a termine predisposto per il 5.9.2023 e
regolarizzazione); il che nulla prova rispetto alla tesi avanzata
dal convenuto nelle note conclusionali. Ed invero una simile
affermazione del legale rappresentante di parte convenuta è
compatibile anche con il rifiuto del datore di lavoro di assumere il
lavoratore a tempo indeterminato, a fronte del rifiuto del
lavoratore di sottoscrivere un contratto a termine a 5 giorni di
9 distanza rispetto all'inizio delle prestazioni di lavoro” (v. le pagg.
15 e 16 della sentenza).
Ebbene l'erroneità della decisione viene dall'impugnante affermata sulla base dei seguenti argomenti.
Per l'appellante sarebbe criticabile la scelta del primo
Giudice di porre a base della decisione l'esito del colloquio conoscitivo del 1° settembre, giorno dell'assunzione di CP_1
nonostante fosse chiaro, all'esito dell'istruttoria, che non era stato quello il momento in cui il lavoratore aveva esternato la propria intenzione di voler instaurare un rapporto di lavoro in nero al fine di non compromettere la possibilità di percepire il
NASPI.
Un tanto, infatti, sarebbe emerso solo martedì 5
settembre 2023, quando all'appellato era stato sottoposto per la sottoscrizione il contratto di lavoro a tempo determinato cartaceo, predisposto dall'ufficio di consulenza paghe presso l'HGV su sollecitazione di Parte_2
Tale ricostruzione troverebbe conferma, innanzitutto,
nelle deposizioni di e di Tes_2 Testimone_1
entrambi esercenti l'attività di cuoco presso il ristorante gestito dalla società che avrebbero confermato sia la Parte_1
reazione del lavoratore descritta al capitolo di prova n. 4 dedotto nella memoria di costituzione in primo grado (“Vero che
nell'occasione il sig. spiegava al sig. di CP_1 Parte_2
non voler stipulare un contratto di lavoro regolare con il
10 ristorante, perché altrimenti avrebbe perso la possibilità di
percepire l'indennità di disoccupazione a cui, a suo dire, aveva
diritto per avere lavorato sei mesi a Villa Serena e chiedeva di
poter lavorare in nero?”), sia la risposta di di Parte_2
non poter accogliere la richiesta di prestazione di lavoro in nero oggetto del capitolo di prova n. 5 (“Vero che il sig.
[...]
rispondeva che non era possibile per il Ristorante tenere Pt_2
lavoratori non in regola e che a tale risposta il sig. CP_1
dichiarava che non sarebbe più venuto a lavorare?”).
Ad avviso dell'appellante avrebbe dovuto essere considerato quindi indubbiamente provato che sin dalla genesi del rapporto di lavoro, le intenzioni del lavoratore erano di accedere ad una forma di lavoro irregolare e compatibile con la percezione illecita di una sovvenzione pubblica e che proprio tali intendimenti avrebbero impedito una corretta regolarizzazione.
Un ulteriore riscontro probatorio estrinseco avrebbe potuto essere tratto dai messaggi whatsapp intercorsi nelle settimane successive tra e il i quali CP_1 Parte_2
avrebbero reso evidente la preoccupazione del primo di non perdere il NASPI, tanto da richiedere al secondo di intervenire sulla causale di cessazione del rapporto di lavoro e di indicare –
falsamente - il licenziamento, in luogo delle dimissioni volontarie.
3. La sentenza si sottrae alle censure che le vengono
11 mosse dall'impugnante.
L'argomento centrale posto alla base della critica formulata dall'appellante è costituito dalla allegazione, per la quale il lavoratore si sarebbe dichiarato contrario alla regolarizzazione del rapporto di lavoro in quanto, in tal modo,
avrebbe perduto il diritto di godere del trattamento Naspi, che egli avrebbe potuto percepire in relazione ad altro e distinto contratto.
Quanto a detta “intenzione” del dipendente di costituire un rapporto di lavoro non regolare per l'illecito motivo di non perdere il trattamento, essa, secondo la stessa ricostruzione dell'impugnante, sarebbe relegata ad un motivo interno al solo certamente non comune al datore di lavoro, quindi, CP_1
come tale irrilevante ex art. 1345 c.c. rispetto alla validità del rapporto negoziale.
E' pacifico, in quanto riconosciuto dalla medesima appellante, in occasione dell'interrogatorio formale del suo legale rappresentante, che l'attività lavorativa dell'appellato è
principiata ancora nella mattinata di venerdì 1° settembre 2023
ed è proseguita sino al 5 settembre 2023.
A nulla vale la affermazione, reiterata anche nel presente grado, per la quale la formalizzazione contrattuale sarebbe avvenuta solo il 5 settembre 2023, in quanto nelle giornate antecedenti la società non avrebbe avuto la Parte_1
possibilità di accedere agli uffici dell'associazione di categoria
12 HGV per le formalità burocratiche, solo considerando che l'esordio dell'attività di è stato collocato nella mattina CP_1
di venerdì 1° settembre, rimanendo quindi inspiegate le sostenute difficoltà nel dare corso da subito alla dovuta regolarizzazione.
Ecco, quindi, che il posteriore tentativo di sussumere il rapporto in un contratto di lavoro a tempo determinato risulta inidoneo ad incidere sull'ormai insorto rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come correttamente ricostruito dal giudice di primo grado.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che la clausola che appone il termine al contratto di lavoro deve risultare da atto scritto e, ciò che più conta nel presente caso, essere coeva o anteriore all'inizio del rapporto lavorativo (Cassazione civile sez. lav., 14/07/2011, n.15494:”Ai sensi dell'art. 1, comma 3, l.
18 aprile 1962 n. 230, l'apposizione del termine al contratto di
lavoro postula, a pena di nullità, un patto di forma scritta
essenziale, che deve essere anteriore o, quanto
meno, contestuale all'inizio del rapporto e non può essere
surrogato, in ipotesi di assunzione attraverso l'ufficio di
collocamento, dagli atti costituiti dalla richiesta del datore di
lavoro o dal provvedimento di avviamento del lavoratore da parte
dell'ufficio predetto”; Cassazione civile sez. lav., 24/04/2018,
(ud. 30/01/2018, dep. 24/04/2018), n.10084).
In ragione di ciò l'unico modo per la parte datoriale di
13 dare corso ad un regolare rapporto di lavoro a tempo determinato era quello di stipularlo contestualmente all'assunzione di CP_1
Conseguentemente la mancata sottoscrizione da parte dell'appellato del contratto di lavoro a tempo determinato sottopostogli dalla parte datoriale dopo quattro giorni dall'inizio della prestazione lavorativa risponde ad un pieno diritto del dipendente di non vedersi compromessa la ormai intervenuta costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La tesi della nullità del rapporto di lavoro per asseriti “vizi
genetici del rapporto ai sensi dell'art. 1343, 1344 e 1345 CC
riferibili unicamente al lavoratore” non è fondata.
Innanzitutto la copia prodotta dei whatsapp non solo non conferma – come pretenderebbe la parte datoriale – la tesi di questa circa la preoccupazione del lavoratore di evitare la stipulazione di un contratto di lavoro che gli avrebbe fatto perdere il trattamento Naspi, ma la smentisce: dalla lettura dei messaggi inviati dall'appellato a emerge, infatti, Parte_2
che ciò che agitava era il fatto che la causale della CP_1
cessazione del rapporto di lavoro con la indicata Parte_1
da quest'ultima (“dimissioni”) non gli consentiva di percepire la
Naspi in relazione proprio a detto ultimo rapporto.
Inequivoca è la seguente messaggistica: “Sì ho chiesto
gentilmente di chiudere il rapporto di lavoro e non è chiuso così
io mi ricevo la Naspi”, “…Ciao io ho chiamato Unilav per vedere
14 se va bene per disoccupazione E mi ha detto che tu devi parlare
con tuo Comercialisto Su Rectifica causale di Cesazione perché io
non poso ricevere disoccupazione”. Da essa traspare senza margine di lettura alternativa che, come in effetti era, le dimissioni non avrebbero consentito al dipendente di fruire di detto trattamento economico.
Quanto alle dichiarazioni dei testi e Tes_3 Tes_4
citate nell'atto di impugnazione, esse non appaiono
[...]
sufficientemente univoche e concludenti.
In relazione alla deposizione del teste , va Tes_3
evidenziato il contrasto con quanto riferito dallo stesso
[...]
in sede di interpello formale, laddove il primo ha Pt_2
dichiarato senza incertezze che “nella mattina del 5 CP_1
settembre, un martedì, in cucina” avrebbe detto al secondo di non voler stipulare un contratto di lavoro regolare, mentre il legale rappresentante della società appellante ha dichiarato che
“il ricorrente …il 5.9.2023 ha lavorato solo il pomeriggio, non
ricordo di preciso con quale orario. Sono certo però che la mattina
del 5.9.2023 non abbia lavorato.”.
Sia che poi, come già Tes_2 Testimone_4
rilevato nella sentenza gravata, pur confermando dapprima la circostanza capitolata dalla società appellante al punto n. 4 (più
sopra riportato per esteso), hanno subito dopo – nel rispondere alla domanda successiva, ma riferita alla medesima conversazione - precisato di avere solo sentito Parte_2
15 affermare di non poter far lavorare senza regolare CP_1
contratto, ma di non avere sentito altro (il teste : “Altro non Tes_2
ho sentito”), ovvero di non ricordare altro (il teste Tes_4
“Altro non ricordo, io stavo lavorando”).
Non vi è pertanto ragione di discostarsi dalla valutazione espressa dal primo Giudice riguardo alle prove orali raccolte.
In ogni caso, se anche si ritenessero dimostrate le circostanze capitolate dalla società appellante nella propria comparsa di costituzione e risposta del 4 gennaio 2023, ciò non consentirebbe di pervenire alla riforma della pronuncia di prime cure.
La società appellante, nel sostenere l'illiceità della causa del contratto di lavoro sul rilievo che il lavoratore avrebbe
“rifiutato la regolarizzazione del rapporto con l'intenzione di
lavorare in nero per non perdere la possibilità di percepire
sovvenzione pubblica del Naspi” e, quindi, “sostanzialmente con
l'intenzione di stipulare un contratto in frode alla legge” (così il ricorso in appello, alle pagine 4 e 5) si colloca entro una prospettiva giuridicamente non convincente.
Non viene, infatti, dedotto dall'impugnante che la prestazione di lavoro irregolare per continuare a percepire il trattamento Naspi abbia formato oggetto di un accordo con il lavoratore, preordinato al perseguimento di finalità vietate dall'ordinamento, per cui non è possibile imputare al Tribunale
di non aver considerato raggiunta la prova riguardo a pretese
16 illecite “motivazioni” del solo appellato, mai condivise dalla parte datoriale, pertanto – come già sopra scritto - prive di rilievo ai sensi dell'art. 1345 c.c.
4. Per quanto detto, l'appello deve essere disatteso, con le sequele di legge dell'accollo all'appellante delle spese inerenti e del suo obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di , Pt_1
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla società in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, nei Parte_2
confronti di avverso la sentenza del Giudice del CP_1
Lavoro del Tribunale di Bolzano n. 94/2024 di data 31.05.2024,
così provvede:
disattende
l'appello;
condanna
l'appellante in Pt_5 Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2
alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del CP_1
presente grado, liquidate per compensi in complessivi euro
6.946,00 (di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro
17 1.418,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 3.470,00 per la fase decisionale) oltre 15% spese generali, iva e cap;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R.
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta;
dispone
per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso in data 14 maggio 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere est. Dott.ssa Claudia Montagnoli
Il Funzionario Giudiziario
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Claudia Montagnoli Consigliere estensore dott. Thomas Weissteiner Consigliere Oggetto: accertamento ha pronunciato la seguente rapporto lavoro subordinato a tempo SENTENZA indeterminato - impugnazione nella causa civile di II grado iscritta sub n. 40/2024 RGL licenziamento – crediti retributivi promossa
da
in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, sig. CF: Parte_2
, con sede in 39100 , P.zza Walther, 6, P.IVA_1 Pt_1
rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'avv. Fabrizio
Francia con studio legale in 39100 , Via della Mostra, Pt_1
nr. 3 (CF: , ed elettivamente domiciliata C.F._1
presso lo studio del difensore in 39100 , Via della Pt_1
Mostra, nr. 3 – P.IVA Studio Associato – tel. P.IVA_2
0471/319800, email certificata
Email_1
1 - appellante -
contro
con l'avv. Luca Crisafulli - - CP_1 C.F._2
indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
- numero di fax 0471504925 di proc. e dom. in Pt_1 Pt_1
– Via Armando Diaz n. 57 giusta procura allegata nel procedimento di primo grado;
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 94/2024 di data 31.05.2024 –
accertamento rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno – impugnazione licenziamento orale -
accertamento della nullità del termine apposto dal datore di lavoro – conseguenze riparatorie e risarcitorie
Causa decisa all'udienza del 14 maggio 2025 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione reietta, nel merito: in riforma della
impugnata sentenza, dichiarare la nullità del rapporto di lavoro
eventualmente sorto tra Parte_3 Parte_1
per violazione degli artt. 1343, 1344 e 2016 CC per le Pt_4
ragioni di cui in narrativa. In ogni caso: con vittoria di spese,
2 onorari e competenze di legge.
In via istruttoria: per l'ipotesi in cui l?ecc.ma Corte d'Appello
ritenesse non sufficientemente chiare le deposizioni dei testi
sentiti in primo grado, disporre la rinnovazione di prova per testi
sui capitoli, 3, 4 e 5 di parte appellante (convenuta in primo
grado) a mezzo dei testi e . Testimone_1 Tes_2
del procuratore dell'appellato:
1) per i motivi di cui in narrativa rigettarsi in quanto
manifestamente infondata in fatto e in diritto ogni domanda e
motivo di appello come formulato dall'appellante avverso la
sentenza n. 94/2024 pubblicata in data 31.05.2024 e notificata
in data 12.07.2024 del Giudice del Lavoro del Tribunale di
Bolzano e per l'effetto confermarsi la detta sentenza.
2) Con rifusione di spese, competenze e onorari oltre rimborso
spese generali 15%, IVA e CAP di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'oggetto della controversia nell'esordio della motivazione della sentenza impugnata si trova descritto come segue:
“Con ricorso depositato il 30.11.2023 sig. ha CP_1
convenuto in giudizio la Pt_1 Parte_1
esponendo al Tribunale di aver iniziato a lavorare per parte
convenuta in data 1.9.2023 come lavapiatti, in assenza di
regolarizzazione contrattuale, previdenziale e assicurativa;
di
aver prestato servizio anche nei giorni 2, 3 e 5 settembre;
di aver
appreso in data 5 settembre di essere stato regolarizzato in forza
3 di contratto a tempo determinato con decorrenza 5 settembre;
di
aver chiesto di essere regolarizzato dal primo settembre in forza
di contratto a tempo indeterminato;
di aver ottenuto quale
reazione da parte del datore di lavoro, l'intimazione a non
presentarsi più al lavoro;
di aver appreso in un secondo momento
che il datore di lavoro aveva comunicato la cessazione del
rapporto agli Enti preposti per dimissioni da parte sua durante il
periodo di prova;
di aver impugnato il licenziamento e la
qualificazione del rapporto, offrendo la prestazione lavorativa sin
dall'11.10.2023; di non essere stato retribuito per il lavoro
prestato. Tanto premesso il ricorrente chiedeva l'accertamento
della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato dal 1.9.2023 (o in subordine dal 5.9.2023), nonché
l'accertamento dell'inefficacia del licenziamento verbale
intimatogli il 5.9.2023, ovvero in subordine l'accertamento della
persistenza del rapporto di lavoro con condanna del datore di
lavoro al pagamento di un'indennità omnicomprensiva ex art. 28
D.lgs. 81/2015 nella misura massima di 12 mensilità dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine
rapporto. Il ricorrente chiedeva altresì la condanna del datore di
lavoro al pagamento delle competenze retributive maturate dal 1°
al 5 settembre 2023. Tanto premesso, il ricorrente rassegnava le
conclusioni sopra riportate per esteso.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il datore di
lavoro, rappresentando che il ricorrente aveva iniziato a lavorare
4 alle sue dipendenze il 2 settembre (sabato) e che a causa della
giornata festiva e della impossibilità di regolarizzazione del
dipendente il giorno stesso, la convenuta vi aveva provveduto
appena era stato possibile prendere contatto con l'Ufficio
dell'HGV; che il 5 settembre il ricorrente si era rifiutato di
sottoscrivere il contratto a tempo determinato, dichiarando di
essere disposto solo a lavorare “in nero” (per non perdere
l'indennità di disoccupazione) ed aveva abbandonato il posto di
lavoro. La convenuta eccepiva quindi che nel caso di specie vi era
stato un vero e proprio rifiuto del lavoratore di accedere ad un
rapporto di lavoro regolare a tempo determinato e che non vi era
stato alcun licenziamento, ma che il rapporto di lavoro era
cessato a seguito di dimissioni volontarie rassegnate dal
dipendente; chiedeva quindi il rigetto del ricorso e rassegnava le
conclusioni sopra riportate per esteso. All'udienza del 15.01.2024
il legale rappresentante di parte convenuta rettificava quanto
indicato in comparsa di costituzione, dichiarando che il colloquio
con il ricorrente aveva avuto luogo il 1° settembre 2023 e non
sabato 2 ”.
Nella sentenza di prime cure viene dato atto della mancata adesione della società convenuta alla proposta di conciliazione formulata dal Giudice (in base alla quale al ricorrente avrebbe dovuto essere versata la somma di euro
4.050,00 oltre ad un contributo spese), cui aveva invece aderito
CP_1
5 Assunte le prove orali – per interpello formale del legale rappresentante della resistente e per testi – è stata fissata l'udienza di discussione, ove la causa è stata definita con la sentenza impugnata, la quale ha accertato che tra le parti è
intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno indeterminato con decorrenza dal 1° settembre 2023 senza periodo di prova e con inquadramento del lavoratore nel 7°
livello del CCNL Turismo Confcommercio e che tale rapporto persisteva al momento della proposizione della domanda. Sono
poi stati quantificati i crediti retributivi maturati dal ricorrente in forza della prestazione di lavoro svolta nei giorni 1, 2, 3 e 5
settembre 2023 e la datrice di lavoro è stata quindi condannata a pagare a sia l'importo di euro 321,64 oltre CP_1
rivalutazione ed interessi legali, sia la metà delle spese processuali.
L'appellante ha censurato tale decisione dolendosi dell'omessa declaratoria della nullità del rapporto di lavoro per illiceità dell'oggetto e della causa ai sensi degli artt. 2126, 1343
e 1344 c.c. facendo valere l'“erronea ricostruzione degli elementi
probatori inerenti alla causa illecita”.
Si è costituito per resistere l'appellato.
Il procedimento è stato definito all'udienza del 14 maggio
2025 con il dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. E' opportuno riportare in estrema sintesi il percorso
6 argomentativo della sentenza di primo grado.
Il Giudice del lavoro ha accertato che tra le parti del procedimento si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato: a tale conclusione è pervenuto considerando l'ammissione, da parte del legale rappresentante della società
convenuta, in occasione dell'interpello formale, Parte_2
che da venerdì 1° settembre 2023 il ricorrente odierno appellato ha iniziato a prestare sevizio alle sue dipendenze come lavapiatti ed ha continuato a lavorare anche nei successivi giorni 2 e 3 settembre, senza sottoscrivere alcun contratto di lavoro.
La tesi del lavoratore, per la quale egli sarebbe stato licenziato oralmente da dopo avergli richiesto di Parte_2
essere regolarizzato con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 1° settembre 2023 non ha trovato accoglimento:
il primo Giudice ha sul punto evidenziato che, pur non potendosi affermare che la cessazione del rapporto di lavoro era da ricondurre alle dimissioni del ricorrente, dall'altro lato non era stata raggiunta la prova che era stato il datore di lavoro ad intimargli oralmente il licenziamento.
La sentenza di primo grado ha quindi accertato, stante l'assenza di un valido atto risolutivo del rapporto, la sua persistenza, senza peraltro riconoscere al lavoratore la richiesta indennità ex art. 28 del d.lgs. 81/2015, prevista per l'ipotesi,
nella specie non ricorrente, della conversione di un contratto a
7 termine – mai sottoscritto dalle parti del presente giudizio - in un contratto a tempo indeterminato.
Non è poi stata accolta l'eccezione, formulata da parte della convenuta nelle note conclusionali, di nullità del contratto per illiceità dell'oggetto e della causa ex art. 2126 c.c.: al riguardo il Giudice del lavoro ha ritenuto che i fatti posti a fondamento del rilievo – ovvero il rifiuto espresso dal lavoratore di regolarizzare il rapporto, con richiesta di mantenerlo “in nero” per non perdere la possibilità di percepire la sovvenzione pubblica Naspi – non sono stati dimostrati.
Il Tribunale ha infine quantificato il credito del ricorrente per la retribuzione maturata per la prestazione lavorativa resa nelle giornate di lavoro dal 1° al 3 settembre 2023 in qualità di dipendente della convenuta, inquadrabile al 7° livello del CCNL
Confcommercio, nell'importo complessivo di euro 241,23 lordi,
riconoscendo come dovuto anche l'importo lordo di euro 80,41
di cui alla busta paga emessa per la giornata del 5 settembre, il tutto maggiorato di rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo.
La richiesta di risarcimento del danno del ricorrente è
stata respinta per difetto di prova.
2. Con l'appello la società Parte_1
intende indurre la Corte a dichiarare la nullità del
[...]
rapporto di lavoro per “illiceità dell'oggetto e della causa riferibili
al solo lavoratore ai sensi dell'art. 2126 CC e 1343 e 1344 CC”.
8 Viene censurato, in particolare, il seguente passaggio della decisione di prime cure: “Non è, infatti, in alcun modo
provato l'assunto sul quale si basa, ovvero che “il lavoratore ha
avviato il rapporto di lavoro ed ha rifiutato la sua
regolarizzazione con l'intenzione di lavorare in nero per non
perdere la possibilità di percepire la sovvenzione pubblica del
NASPI e quindi sostanzialmente con l'intenzione di porre in
essere un contratto in frode alla legge (…) L'unico testimone
presente al momento dell'assunzione ( nulla ha CP_2
riferito in merito alle asserite intenzioni manifestate dal ricorrente
al momento della conclusione degli accordi orali di assunzione
rispetto alla volontà di lavorare in nero;
gli altri testimoni di parte
convenuta hanno dichiarato di non essere stati presenti al
momento della assunzione e – sebbene in un primo momento
abbiano confermato il capitolo di prova 4 di parte convenuta –
hanno poi precisato di ricordare solo di aver sentito il sig. Pt_2
affermare il 5 settembre che non poteva far lavorare il ricorrente
in nero (id est: in assenza di sottoscrizione del contratto di lavoro
subordinato a termine predisposto per il 5.9.2023 e
regolarizzazione); il che nulla prova rispetto alla tesi avanzata
dal convenuto nelle note conclusionali. Ed invero una simile
affermazione del legale rappresentante di parte convenuta è
compatibile anche con il rifiuto del datore di lavoro di assumere il
lavoratore a tempo indeterminato, a fronte del rifiuto del
lavoratore di sottoscrivere un contratto a termine a 5 giorni di
9 distanza rispetto all'inizio delle prestazioni di lavoro” (v. le pagg.
15 e 16 della sentenza).
Ebbene l'erroneità della decisione viene dall'impugnante affermata sulla base dei seguenti argomenti.
Per l'appellante sarebbe criticabile la scelta del primo
Giudice di porre a base della decisione l'esito del colloquio conoscitivo del 1° settembre, giorno dell'assunzione di CP_1
nonostante fosse chiaro, all'esito dell'istruttoria, che non era stato quello il momento in cui il lavoratore aveva esternato la propria intenzione di voler instaurare un rapporto di lavoro in nero al fine di non compromettere la possibilità di percepire il
NASPI.
Un tanto, infatti, sarebbe emerso solo martedì 5
settembre 2023, quando all'appellato era stato sottoposto per la sottoscrizione il contratto di lavoro a tempo determinato cartaceo, predisposto dall'ufficio di consulenza paghe presso l'HGV su sollecitazione di Parte_2
Tale ricostruzione troverebbe conferma, innanzitutto,
nelle deposizioni di e di Tes_2 Testimone_1
entrambi esercenti l'attività di cuoco presso il ristorante gestito dalla società che avrebbero confermato sia la Parte_1
reazione del lavoratore descritta al capitolo di prova n. 4 dedotto nella memoria di costituzione in primo grado (“Vero che
nell'occasione il sig. spiegava al sig. di CP_1 Parte_2
non voler stipulare un contratto di lavoro regolare con il
10 ristorante, perché altrimenti avrebbe perso la possibilità di
percepire l'indennità di disoccupazione a cui, a suo dire, aveva
diritto per avere lavorato sei mesi a Villa Serena e chiedeva di
poter lavorare in nero?”), sia la risposta di di Parte_2
non poter accogliere la richiesta di prestazione di lavoro in nero oggetto del capitolo di prova n. 5 (“Vero che il sig.
[...]
rispondeva che non era possibile per il Ristorante tenere Pt_2
lavoratori non in regola e che a tale risposta il sig. CP_1
dichiarava che non sarebbe più venuto a lavorare?”).
Ad avviso dell'appellante avrebbe dovuto essere considerato quindi indubbiamente provato che sin dalla genesi del rapporto di lavoro, le intenzioni del lavoratore erano di accedere ad una forma di lavoro irregolare e compatibile con la percezione illecita di una sovvenzione pubblica e che proprio tali intendimenti avrebbero impedito una corretta regolarizzazione.
Un ulteriore riscontro probatorio estrinseco avrebbe potuto essere tratto dai messaggi whatsapp intercorsi nelle settimane successive tra e il i quali CP_1 Parte_2
avrebbero reso evidente la preoccupazione del primo di non perdere il NASPI, tanto da richiedere al secondo di intervenire sulla causale di cessazione del rapporto di lavoro e di indicare –
falsamente - il licenziamento, in luogo delle dimissioni volontarie.
3. La sentenza si sottrae alle censure che le vengono
11 mosse dall'impugnante.
L'argomento centrale posto alla base della critica formulata dall'appellante è costituito dalla allegazione, per la quale il lavoratore si sarebbe dichiarato contrario alla regolarizzazione del rapporto di lavoro in quanto, in tal modo,
avrebbe perduto il diritto di godere del trattamento Naspi, che egli avrebbe potuto percepire in relazione ad altro e distinto contratto.
Quanto a detta “intenzione” del dipendente di costituire un rapporto di lavoro non regolare per l'illecito motivo di non perdere il trattamento, essa, secondo la stessa ricostruzione dell'impugnante, sarebbe relegata ad un motivo interno al solo certamente non comune al datore di lavoro, quindi, CP_1
come tale irrilevante ex art. 1345 c.c. rispetto alla validità del rapporto negoziale.
E' pacifico, in quanto riconosciuto dalla medesima appellante, in occasione dell'interrogatorio formale del suo legale rappresentante, che l'attività lavorativa dell'appellato è
principiata ancora nella mattinata di venerdì 1° settembre 2023
ed è proseguita sino al 5 settembre 2023.
A nulla vale la affermazione, reiterata anche nel presente grado, per la quale la formalizzazione contrattuale sarebbe avvenuta solo il 5 settembre 2023, in quanto nelle giornate antecedenti la società non avrebbe avuto la Parte_1
possibilità di accedere agli uffici dell'associazione di categoria
12 HGV per le formalità burocratiche, solo considerando che l'esordio dell'attività di è stato collocato nella mattina CP_1
di venerdì 1° settembre, rimanendo quindi inspiegate le sostenute difficoltà nel dare corso da subito alla dovuta regolarizzazione.
Ecco, quindi, che il posteriore tentativo di sussumere il rapporto in un contratto di lavoro a tempo determinato risulta inidoneo ad incidere sull'ormai insorto rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come correttamente ricostruito dal giudice di primo grado.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che la clausola che appone il termine al contratto di lavoro deve risultare da atto scritto e, ciò che più conta nel presente caso, essere coeva o anteriore all'inizio del rapporto lavorativo (Cassazione civile sez. lav., 14/07/2011, n.15494:”Ai sensi dell'art. 1, comma 3, l.
18 aprile 1962 n. 230, l'apposizione del termine al contratto di
lavoro postula, a pena di nullità, un patto di forma scritta
essenziale, che deve essere anteriore o, quanto
meno, contestuale all'inizio del rapporto e non può essere
surrogato, in ipotesi di assunzione attraverso l'ufficio di
collocamento, dagli atti costituiti dalla richiesta del datore di
lavoro o dal provvedimento di avviamento del lavoratore da parte
dell'ufficio predetto”; Cassazione civile sez. lav., 24/04/2018,
(ud. 30/01/2018, dep. 24/04/2018), n.10084).
In ragione di ciò l'unico modo per la parte datoriale di
13 dare corso ad un regolare rapporto di lavoro a tempo determinato era quello di stipularlo contestualmente all'assunzione di CP_1
Conseguentemente la mancata sottoscrizione da parte dell'appellato del contratto di lavoro a tempo determinato sottopostogli dalla parte datoriale dopo quattro giorni dall'inizio della prestazione lavorativa risponde ad un pieno diritto del dipendente di non vedersi compromessa la ormai intervenuta costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La tesi della nullità del rapporto di lavoro per asseriti “vizi
genetici del rapporto ai sensi dell'art. 1343, 1344 e 1345 CC
riferibili unicamente al lavoratore” non è fondata.
Innanzitutto la copia prodotta dei whatsapp non solo non conferma – come pretenderebbe la parte datoriale – la tesi di questa circa la preoccupazione del lavoratore di evitare la stipulazione di un contratto di lavoro che gli avrebbe fatto perdere il trattamento Naspi, ma la smentisce: dalla lettura dei messaggi inviati dall'appellato a emerge, infatti, Parte_2
che ciò che agitava era il fatto che la causale della CP_1
cessazione del rapporto di lavoro con la indicata Parte_1
da quest'ultima (“dimissioni”) non gli consentiva di percepire la
Naspi in relazione proprio a detto ultimo rapporto.
Inequivoca è la seguente messaggistica: “Sì ho chiesto
gentilmente di chiudere il rapporto di lavoro e non è chiuso così
io mi ricevo la Naspi”, “…Ciao io ho chiamato Unilav per vedere
14 se va bene per disoccupazione E mi ha detto che tu devi parlare
con tuo Comercialisto Su Rectifica causale di Cesazione perché io
non poso ricevere disoccupazione”. Da essa traspare senza margine di lettura alternativa che, come in effetti era, le dimissioni non avrebbero consentito al dipendente di fruire di detto trattamento economico.
Quanto alle dichiarazioni dei testi e Tes_3 Tes_4
citate nell'atto di impugnazione, esse non appaiono
[...]
sufficientemente univoche e concludenti.
In relazione alla deposizione del teste , va Tes_3
evidenziato il contrasto con quanto riferito dallo stesso
[...]
in sede di interpello formale, laddove il primo ha Pt_2
dichiarato senza incertezze che “nella mattina del 5 CP_1
settembre, un martedì, in cucina” avrebbe detto al secondo di non voler stipulare un contratto di lavoro regolare, mentre il legale rappresentante della società appellante ha dichiarato che
“il ricorrente …il 5.9.2023 ha lavorato solo il pomeriggio, non
ricordo di preciso con quale orario. Sono certo però che la mattina
del 5.9.2023 non abbia lavorato.”.
Sia che poi, come già Tes_2 Testimone_4
rilevato nella sentenza gravata, pur confermando dapprima la circostanza capitolata dalla società appellante al punto n. 4 (più
sopra riportato per esteso), hanno subito dopo – nel rispondere alla domanda successiva, ma riferita alla medesima conversazione - precisato di avere solo sentito Parte_2
15 affermare di non poter far lavorare senza regolare CP_1
contratto, ma di non avere sentito altro (il teste : “Altro non Tes_2
ho sentito”), ovvero di non ricordare altro (il teste Tes_4
“Altro non ricordo, io stavo lavorando”).
Non vi è pertanto ragione di discostarsi dalla valutazione espressa dal primo Giudice riguardo alle prove orali raccolte.
In ogni caso, se anche si ritenessero dimostrate le circostanze capitolate dalla società appellante nella propria comparsa di costituzione e risposta del 4 gennaio 2023, ciò non consentirebbe di pervenire alla riforma della pronuncia di prime cure.
La società appellante, nel sostenere l'illiceità della causa del contratto di lavoro sul rilievo che il lavoratore avrebbe
“rifiutato la regolarizzazione del rapporto con l'intenzione di
lavorare in nero per non perdere la possibilità di percepire
sovvenzione pubblica del Naspi” e, quindi, “sostanzialmente con
l'intenzione di stipulare un contratto in frode alla legge” (così il ricorso in appello, alle pagine 4 e 5) si colloca entro una prospettiva giuridicamente non convincente.
Non viene, infatti, dedotto dall'impugnante che la prestazione di lavoro irregolare per continuare a percepire il trattamento Naspi abbia formato oggetto di un accordo con il lavoratore, preordinato al perseguimento di finalità vietate dall'ordinamento, per cui non è possibile imputare al Tribunale
di non aver considerato raggiunta la prova riguardo a pretese
16 illecite “motivazioni” del solo appellato, mai condivise dalla parte datoriale, pertanto – come già sopra scritto - prive di rilievo ai sensi dell'art. 1345 c.c.
4. Per quanto detto, l'appello deve essere disatteso, con le sequele di legge dell'accollo all'appellante delle spese inerenti e del suo obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di , Pt_1
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla società in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, nei Parte_2
confronti di avverso la sentenza del Giudice del CP_1
Lavoro del Tribunale di Bolzano n. 94/2024 di data 31.05.2024,
così provvede:
disattende
l'appello;
condanna
l'appellante in Pt_5 Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2
alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del CP_1
presente grado, liquidate per compensi in complessivi euro
6.946,00 (di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro
17 1.418,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 3.470,00 per la fase decisionale) oltre 15% spese generali, iva e cap;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R.
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta;
dispone
per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso in data 14 maggio 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere est. Dott.ssa Claudia Montagnoli
Il Funzionario Giudiziario
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