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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/11/2025, n. 2492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2492 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M., dott.ssa
NT LA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4978-2017 del R.G.A.C., pendente
TRA
, Parte_1 Parte_2 Pt_3
, , tutti
[...] Parte_4 rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Sicignano
Opponenti
Contro avvocati Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Controparte_1
HR ME , , e Simona Parte_5 Parte_6
AM
Nonché
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
IM MU
E
(quale nuova denominazione assunta da CP_3 CP_4
mandataria di rappresentata e difesa
[...] Controparte_1 dall'Avv. Roberto Malizia
Opposti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con decreto n. 1908/2017 il Tribunale di Torre Annunziata ha ingiunto alla società nonché a Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 [...]
il pagamento, in solido tra loro, in Parte_4 favore della nuova denominazione assunta da CP_4
già mandataria di Controparte_5
la somma di euro 34.954,47 quale saldo debitore Controparte_1 del conto corrente n. 400404368 (già 1074431) oltre interessi convenzionali come richiesti in ricorso e spese del procedimento monitorio.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione gli ingiunti deducendo: - l'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo per l'inidoneità della documentazione prodotta a fornire prova del credito;
- l'illegittimo addebito di interessi superiori alla soglia di usura e capitalizzati trimestralmente;
- la mancata consegna di una copia del contratto alla correntista con conseguente violazione delle prescrizioni contenute nel Tub e l' inapplicabilità delle condizioni economiche ivi previste;
- l'illegittima applicazione di valute mai pattuite e della commissione di massimo scoperto;
- l'illegittima capitalizzazione degli interessi;
- l'invalidità dell'obbligazione principale e, per l'accessorietà, della fideiussione prestata.
In via riconvenzionale hanno chiesto la condanna della banca al pagamento in loro favore dell'importo di euro 35 mila ovvero della minore o maggior somma che sarà accertata nel corso del giudizio a titolo di risarcimento danno.
La banca opposta costituitasi in giudizio ha eccepito: -
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
- la mancata prova del pagamento delle somme di cui gli opponenti chiedono la ripetizione e/o la compensazione;
- l'infondatezza delle contestazioni avendo la banca fornito piena prova del credito riferito al saldo debitore del c/c n.
2 1074431, rinumerato n. 400404368, producendo il relativo contratto nonché gli estratti conto e scalari dall'apertura del rapporto (6.03.2001) fino alla chiusura dello stesso;
- l'avvenuta consegna di una copia del contratto di conto corrente alla correntista, risultante alla pagina 1 e 2 ove la dà atto Parte_1 della consegna da parte della banca della copia del contratto contenente il foglio informativo con l'indicazione delle condizioni economiche;
- la legittimità della condizioni economiche applicate ai rapporti e pattuite dalle parti.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed esperito il procedimento di mediazione, conclusosi negativamente, con comparsa depositata in data 29 aprile 2019 è intervenuta in giudizio la ai sensi e per Controparte_2 gli effetti dell'art. 111 c.p.c., quale cessionaria del credito originariamente vantato dalla Controparte_1
Il giudizio è stato dichiarato interrotto per l'intervenuto decesso del procuratore degli opponenti.
All'esito della riassunzione, su richiesta dalla cessionaria CP_2
è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei
[...] confronti della e per essa della procuratrice Controparte_1
CP_4
Si è, quindi, costituita nuova denominazione CP_3 assunta da eccependo il proprio difetto di CP_4 legittimazione passiva e l'estromissione dal giudizio.
Nominato un consulente d'ufficio con l'incarico di verificare, sotto il profilo tecnico, la fondatezza delle doglianze sollevate dagli opponenti, all'esito del deposito dell'elaborato peritale, successivamente integrato, in cui il consulente ritenuto affette da usura originaria le pattuizioni contrattuali, la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. con il termine per il deposito di memorie conclusive.
3 Avendo le parti documentato nelle memorie conclusive l'intervenuto CP_ pagamento da parte degli opponenti in favore della dell'importo CP_ di euro 34 mila euro ed avendo la chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per effetto dell'intervenuto accordo, in considerazione del ricalcolo eseguito dal consulente la causa è stata rinviata al 5.6.2025.
All'esito di tale udienza, preso atto dell'intervenuta costituzione in giudizio di con cui comunicava, tra l'altro, l'intervenuta CP_1 revoca del mandato gestorio a la causa è stata rinviata per CP_4 consentire alle parti di prendere posizione sulle difese svolte da
CP_1
La causa è stata quindi rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. al 16.09.2025, con la concessione di termine per il deposito delle note conclusionali.
All'esito della riserva in decisione, il giudizio è stato rimesso sul ruolo con invito rivolto al consulente di eseguire la verifica dell'usura ab origine in base ai principi sanciti dalle S.U. della Suprema Corte di
Cassazione nella pronuncia n. 16303/2018, poiché allorquando il contratto era stato concluso (anno 2001) i D.M. rilevavano separatamente la commissione di massimo scoperto, come chiarito dalle Sezioni Unite.
Il consulente ha quindi depositato in data 7.10.2025 una perizia integrativa ed all' udienza del 9.10.2025 il procuratore degli opponenti, preso atto della integrazione di perizia, ha concluso per l'accoglimento della opposizione e della spiegata domanda riconvenzionale secondo i conteggi eseguiti dal consulente in base ai principi espressi da cass. n 18664/23 ed, in subordine, in base CP_ all'ultima ipotesi redatta dal CTU. La nulla ha osservato in merito all' integrazione di perizia.
4 La causa è stata, quindi, riservata in decisione con termine per il deposito di note fino al 16.10.2025.
La nelle note conclusive autorizzate depositate il Controparte_1
16.10.2025 ha dichiarato di condividere l'ultima integrazione ed i conteggi ivi eseguiti, precisando che, nessuna condanna alla restituzione potrà essere emessa nei confronti di , CP_1 atteso che la non ha ricevuto alcun pagamento. CP_6
L'opposizione è parzialmente fondata per i motivi di seguito indicati.
Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva di proprio. Controparte_7
Al riguardo rileva il giudicante che il decreto ingiuntivo opposto è stato chiesto ed ottenuto da nuova denominazione CP_4 sociale assunta da , già Controparte_5 mandataria di e, a seguito dell'opposizione, la Controparte_1 medesima quale mandataria di si è CP_8 Controparte_1 costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione.
All'esito della interruzione del giudizio e della relativa riassunzione è stata disposta l'integrazione del contraddittorio, su richiesta della CP_
, nei confronti della cedente e, quindi, non già di in CP_8 proprio che, in tale veste è certamente carente di legittimazione.
In altri termini la in proprio non è mai stata evocata CP_8 in giudizio né l'ordine di integrazione del contraddittorio è stato rivolto nei suoi confronti, bensì solo nella sua veste di mandataria della Controparte_1
Per quanto innanzi esposto non sussistono i presupposti per riconoscere il rimborso delle spese sostenute per tale costituzione, in proprio, siccome non richiesta da nessuna delle parti.
Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata.
Va preliminarmente rigettata la doglianza sollevata dagli opponenti con cui lamentano l'illegittimità degli addebiti per mancata pattuizione in forma scritta e/o per mancata consegna di copia dello stesso al cliente, salvo che per le spese applicate al rapporto fino al
5 primo trimestre dell'anno 2012, per quanto in seguito si dirà, nonché la dedotta insufficienza della documentazione prodotta a fornire prova del credito richiesto con la domanda monitoria.
Rileva il giudicante che, come risulta dagli atti e verificato anche dal
CTU, l'istituto di credito ha prodotto il contratto n.1074431, successivamente rinumerato al n. 400404368, per cui non può ritenersi che difetti il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente che gli opponenti non hanno mai negato di aver sottoscritto.
Per quanto attiene l'ulteriore questione relativa alla consegna della copia del contratto al cliente, a Suprema Corte di Cassazione ha già avuto occasione di precisare che “la questione della validità del contratto bancario non assorbe in sé quella della consegna di un esemplare del contratto, posto che la nullità di cui all'art. 117, comma 3, T.U.B. presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo, non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello scritto. Il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto tanto dall'art. 117 T.U.B. quanto dall'art. 23 T.U.F., in altri termini, attiene alla veste esteriore del contratto, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che, ove omessa, non produce alcuna nullità negoziale” (Cass. nn. 7603/2025; 15160/2024; 18230/2024).
Né, infine, può ritenersi incompleta la documentazione posta a sostegno della domanda avendo il consulente verificato il deposito degli estratti conto e gli scalari a partire dalla data di apertura del
24.01.2001 fino alla data di chiusura del 06.11.2014.
Ciò posto, nell'ultima versione dell'elaborato peritale (7.10.2025), condivisa da questo giudice, il consulente ha applicato il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 16303/2018, secondo cui “"Può pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto: con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto
o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni
6 di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”, procedendo alla ricostruzione del tasso effettivo globale di interesse, nonché alla verifica della commissione di massimo scoperto, sulla base delle percentuali e delle condizioni economiche pattuite in contratto.
In particolare, il CTU ha applicato il principio di omogeneità, sancito dalla Cassazione, “tenendo conto che, per gli anni di riferimento, i decreti ministeriali distinguevano: - il tasso soglia ufficiale (TSU), pari al 19,26%; - il tasso soglia per la Commissione di Massimo Scoperto
(CMS), pari allo 0,720%”.
Ha quindi proceduto a: “
1. rilevare e confrontare il tasso d'interesse pattuito nella fase genetica del contratto con il relativo tasso soglia;
2. rilevare e confrontare separatamente la soglia della CMS;
3. considerare l'eventuale eccedenza della CMS rispetto al relativo limite di usura (criterio del margine)” imputando, poi, l'eccedenza con la seguente formula di matematica finanziaria “TAEG = (1 + (TAN / 4) +
7 (CMS – Tasso soglia CMS))^4 – 1” risultando all'esito un TAEG del
16,84% e TSU pari al 19,26%.
In base a tale indagine, il consulente ha, quindi, escluso che le condizioni economiche pattuite in contratto sono affette da usura originaria.
Fondata, invece, è la doglianza sollevata dagli opponenti riferita all'illegittimo addebito di interessi anatocistici e della commissione di massimo scoperto.
Al riguardo non può che concordarsi con quanto lamentato dagli opponenti e, peraltro, riscontrato dal consulente, circa la nullità della pattuizione riferita alla commissione di massimo scoperto poiché indicata nella sola misura percentuale dell' 1,25%, senz'altra indicazione circa le modalità e la base di calcolo, con conseguente vizio di indeterminatezza della stessa ( cfr. in tal senso Cass. Civ. n.
19825/2022).
Sul punto la giurisprudenza di legittimità e di merito ha può volte chiarito che deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda, come nel caso in esame, la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non
è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca.
Per cui correttamente il consulente ha espunto nell'ultimo ricalcolo Contr gli addebiti per attesa la nullità della relativa pattuizione.
Dall'importo domandato dalla banca vanno altresì eliminati gli illegittimi addebiti per interessi anatocistici, attesa la nullità della relativa clausola.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n.18664 del 03.07.2023, ha confermato il principio, già espresso con ordinanza n.4321/2022, secondo il quale l'indicazione, in un contratto di conto corrente, di un valore del TAE creditore identico
8 al TAN rende invalida la clausola anatocistica poiché, spiega la S.C.,
“la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”… “il tasso annuo effettivo risultante dalla capitalizzazione degli interessi invece rappresenta, sia per gli interessi a debito del cliente che per quelli a credito, un elemento di cui è necessaria l'indicazione, pena la non attuabilità dell'anatocismo”.
Sebbene il contratto non sia nullo, sussistendo la forma scritta, per quanto sopra detto, correttamente il consulente ha escluso, fino I
Trim. 2012, gli addebiti riferiti alle spese siccome non previste contrattualmente e, quindi, sine causa.
Il saldo finale ricalcolato dal consulente, eliminando gli addebiti riferiti alla commissione di massimo scoperto e le spese fino al primo trimestre 2012 e per interessi anatocistici e tenendo conto dell'operazione di accredito fittizio registrata in data 06.11.2014 per
“passaggio a sofferenza” dell'importo di euro 34.560,47, era a debito della società nei confronti della banca per un importo Parte_1 pari a - € 6.410,56 (differenza tra euro 34.560,47 e euro 28.149,91).
Poiché la società in corso di causa ha versato alla banca la somma di euro 34.000,00 per il pagamento dell'importo ingiunto, ne discende un suo credito di euro 27.589,44, derivante dalla compensazione tra quanto versato (euro 34.000,00) e il saldo debitore ricalcolato (euro 6.410,56 a favore dell'istituto di credito).
In conclusione, l'opposizione al decreto ingiuntivo va parzialmente accolta con la revoca del decreto ingiuntivo opposto essendo il saldo
9 a debito della correntista pari ad euro 6.410,56, così come ricalcolato, e non già di euro 34.854,47 di cui alla originaria domanda.
Dell'importo del saldo del conto, come sopra ricalcolato, non può disporsi la condanna in favore della banca avendo gli opponenti, nel corso del giudizio corrisposto l'importo di euro 34.000,00, in pagamento delle somme ingiunte, in favore della banca
[...]
(cfr. contabile di bonifico allegato alla perizia Controparte_2 depositata il 4.6.2025) e spiegato domanda riconvenzionale di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.
Ne consegue che per effetto della compensazione delle reciproche poste creditorie e debitorie ed in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti la banca CP_10
, quale effettivo accipiens delle somme corrisposte in corso di
[...] causa, va condannata alla restituzione dell'importo di euro
27.589,44 oltre interessi dalla data del versamento al saldo.
La notevole differenza tra l'importo da debito del correntista domandato dalla banca in sede monitoria e quello l'effettivo così come ricalcolato all'esito del presente giudizio, poi compensato con le somme corrisposte dagli opponenti, giustifica la condanna della e della alla rifusione Controparte_1 Controparte_11 delle spese di lite in favore degli opponenti.
Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dei suddetti istituti di credito in solido.
P.Q.M
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M. dott. NT
LA, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.
4978/2017, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_4 compensando le spese di lite tra tale istituto e le altre parti in causa;
10 2. In parziale accoglimento della opposizione revoca il decreto ingiuntivo in tale sede opposto;
3. In accoglimento della domanda riconvenzionale compensa l'importo del saldo a debito per gli opponenti con quello risultato a loro credito in base ai ricalcoli eseguiti dal
CTU e per l'effetto condanna la Controparte_2 quale effettivo accipiens delle somme corrisposte, al pagamento in favore degli opponenti dell'importo di euro euro
27.589,44 oltre interessi dalla data del versamento al saldo.
4. Condanna proposta le opposte e Controparte_1 [...]
in solido tra loro al pagamento delle Controparte_12 spese di lite che si liquidano in euro 7.000,00 per compensi oltre 145,50 per spese documentate, oltre 15% su compensi per spese generali, iva e cpa ove dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'. Avv. Pasquale Sicignano dichiaratosi antistatario
Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di e in solido. Controparte_1 Controparte_12
Così deciso in Torre Annunziata, il 9.11.2025
Il Giudice
Dott. NT LA
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