Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 17/06/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 01027/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00996/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 996 del 2021, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mia Callegari, Andrea Fenoglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Torino della Guardia di Finanza, Corpo della Guardia di Finanza - Comando Regionale Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
della determinazione del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Torino,
in persona del Comandante pro tempore del Gruppo -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, con la quale l'Amministrazione procedente ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente in data 25 giugno 2021, confermando l'irrogazione della sanzione disciplinare di corpo della Consegna per due giorni
NONCHÉ
tutti gli atti presupposti e/o conseguenti e/o consequenziali al predetto provvedimento, ivi compresa la Contestazione degli addebiti con richiesta di giustificazioni a firma del Comandante della Sezione Reati Societari e Fallimentari, Cap. -OMISSIS- - nota n. -OMISSIS- in data -OMISSIS- e della determina del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria Torino della Guardia di
Finanza -OMISSIS- in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza - Comando Generale e di Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Torino della Guardia di Finanza e di Corpo della Guardia di Finanza - Comando Regionale Piemonte;
Vista la nota del 23.5.2025, recante accettazione da parte delle Amministrazioni resistenti, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, in vista della discussione alla odierna Udienza Pubblica del ricorso, il difensore della parte ricorrente, in data 23.5.2025, ha depositato atto di rinuncia al ricorso di 1 grado, recante accettazione da parte delle Amministrazioni resistenti;
Rilevato che la rinuncia depositata in atti è rituale, ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a.;
- che nulla opponendo le parti intimate, il Collegio non può che dare atto della citata rinuncia e conseguentemente dichiarare l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto che le spese di giudizio possano formare oggetto di integrale compensazione fra le parti in considerazione della definizione in rito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.