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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3321 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1964 / 2021
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TEAMS EX ART. 127 BIS CPC
Nella causa promossa da
con l'Avv. MARRA PAOLO Parte_1
PARTE ATTRICE
Contro
con l'Avv. CORTI MARCO Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 17/04/2025 ad ore 10 il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia presente in udienza dà atto che la medesima si terrà nelle forme del collegamento audio-video da remoto tramite applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 127 bis cpc. Dà atto che nella stanza virtuale di cui sopra sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto:
- per l'avv. MARRA PAOLO sostituito Parte_1 dall'Avv. Pasqualina Papalia
- per l'avv. CORTI MARCO Controparte_1
Il Giudice Onorario dà atto che:
- le Difese di cui sopra presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi e dichiarano che:
a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
I procuratori dei ricorrenti danno atto di precisare le conclusioni come da fogli di p.c. depositati in atti nel mese di dicembre 2024 e note conclusive a cui si richiamano e concordano nell'essere esonerati dalla lettura, mediante ricollegamento Teams, al termine della Camera di Consiglio il Giudice Onorario all'esito di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc esonerando i procuratori dal rimanere collegati ut supra, comunicando che la lettura avverrà mediante deposito telematico della sentenza il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1964/2021 promossa da:
con l'Avv. MARRA PAOLO Parte_1
PARTE ATTRICE
Contro
con l'Avv. CORTI MARCO Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice e per parte convenuta: come da odierno verbale di udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Parte
(di seguito ha citato avanti questo Parte_1
Tribunale il e ne ha chiesto la condanna in via principale al Controparte_1 pagamento dell'importo di euro 3.693,58 in linea capitale oltre interessi moratori, interessi anatocistici, spese di recupero del credito, e di euro 32.513,17 a titolo di interessi di mora maturati su altre fatture, oltre interessi anatocistici e spese di recupero;
in via subordinata ha chiesto la condanna del ai sensi dell' art 2041 c.c. CP_1
Ha dedotto che tali crediti erano originati da atti di cessione di crediti a suo favore da svariate società di fornitura, atti di cessione versati in giudizio, e da fatture per interessi su altre somme. Il nel costituirsi ha contestato di nulla dovere, ha eccepito la prescrizione CP_1 quinquennale degli interessi, la compensazione dell'importo capitale di euro 3.464,60 con una nota di credito emessa il 25 gennaio 2017 da SO Energia spa, l'intervenuto pagamento dell'importo di euro 228,98 da parte del CP_1 in data 9 dicembre 2019, ha contestato gli importi asseritamente vantati
[...] Parte da
La causa, esaurita l'istruttoria con il deposito della relazione del nominato CTU, risultata non accolta la proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc formulata dal Giudice in udienza, viene oggi in decisione sulle conclusioni delle parti come oggi richiamate dai procuratori all'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc
Parte attrice nelle conclusioni oggi richiamate versate in atti il 19 dicembre 2024 ha ridotto la propria domanda all'importo di euro per 3.464,60 in linea capitale, oltre interessi moratori, ulteriori interessi anatocistici e spese, rinunciando alla domanda di € 288 perché importo riconosciuto come pagato ante causam; ha ridotto altresì ad euro 9.719,88 l'importo richiesto a titolo di interessi di mora residui maturati, oltre ulteriori interessi anatocistici e spese.
In subordine, ha insistito per la condanna del ex art.2041 c.c CP_1
Parte convenuta nelle note conclusive depositate nel novembre 2024 ha eccepito l'assenza di forma scritta ad substantiam per i contratti sottoscritti dalle Pubbliche Amministrazioni tra cui anche il in forza di citato CP_1 orientamento giurisprudenziale sia di legittimità che di merito, la mancata produzione dei contratti fonte del credito azionato;
ha chiesto nelle conclusioni il rigetto delle domande attoree, in via subordinata l'accoglimento nella misura minore riportata dal CTU in euro 5.003,09
°°°
La domanda attorea risultata solo parzialmente fondata dovrà essere accolta nei limiti che seguono.
Premesso che parte attrice, come sopra, ha ridotto la domanda in corso di causa al minore importo di euro 3.464,60 a titolo di capitale residuo dovuto, e ad euro 9.719,88 a titolo di interessi di mora residui, questo Tribunale rileva che rispetto a tale domanda ancorchè ridotta, la medesima potrà essere accolta solo parzialmente.
L'attrice è risultata cessionaria dei crediti in forza di atti notarili depositati con la citazione, non contestati (vd. docc.6.1-6.2-6.3-10.1-10.2-10.3-10.4-10.5), e risulta avere interrotto la prescrizione dei propri crediti con diffide a mezzo pec anch'esse in atti (docc. 7.1-7.2 all.citazione; doc. 194 memoria); ciò detto, le contestazioni in ordine alla mancanza di atto scritto sollevate dalla convenuta per la prima volta nelle note conclusive, oltre ad essere tardive, sono risultate quindi prive di fondamento.
Con riferimento all'importo capitale di euro 3.464,60 portato dalla fattura emessa da in data 17 gennaio 2018 al numero 2900102728 per euro 3.464,60 (vd. doc. 3 all. citazione), questo Tribunale ritiene che le difese della convenuta sul punto non siano condivisibili in quanto la difesa del si è limitata a dedurre che CP_1 tale importo sarebbe già stato pagato mediante compensazione con la Nota di credito n. 2900082081 di euro 18.642,82 emessa da SO Energia spa il 25.1.2017. Tuttavia si osserva che l'invocata nota di credito non risulta riportare alcuna indicazione in ordine a detto specifico credito, tale da potersi ricondurre inequivocabilmente all'importo di euro 3.464,60, con la conseguenza dell'assenza della certezza dell'avvenuta compensazione. Parte Non solo, ma considerato che detto credito è risultato ceduto da SO a con atto notarile versato in atti dall'attrice al doc 6 e datato 23 giugno 2016, pare Parte condivisibile la contestazione mossa da in ordine all'assenza di poteri del debitore cedente di compensare il credito, nelle more cedutole.
Pertanto tale importo dovrà essere riconosciuto a parte attrice.
Con riferimento alla domanda relativa agli interessi moratori relativi ad altri crediti, il nominato CTU nella propria Relazione ha ridotto tale voce di credito, considerando le date effettive di intervenuto pagamento sui rispettivi importi capitali. Le conclusioni del CTU sul punto (-riportate da pag. 29 a pag. 43, ndr) si ritengono condivisibili con riferimento alle singole voci analizzate, in quanto sono stati ricalcolati con precisione gli interessi prendendo come dies a quo le rispettive date di pagamento dei relativi crediti da parte del all'odierna attrice. CP_1
Non ci sono state contestazioni da parte del ctp di parte attrice, che in un caso non ha neppure offerto la richiesta prova (vd. pagg. 33-34 Relazione), con il risultato che, si condivide, di un ricalcolo nella minor somma di euro 4.763,09 che sarà quindi dovuta.
Con riferimento alla domanda formulata da parte attrice di condanna del CP_1 al pagamento di ulteriori interessi anatocistici ex art 1284 co. 4 c.c., questo Tribunale ritiene che trattandosi di importi di interessi, in assenza di specifica disposizione contrattuale che preveda la maturazione di ulteriori interessi, su tale somma si ritiene siano dovuti solo gli interessi legali;
inoltre considerato che parte attrice aveva formulato in atto di citazione una domanda di importo decisamente superiore a quanto poi richiesto in corso di causa nelle conclusioni, e considerato che il tempo del processo è stato necessario per la corretta rideterminazione del credito a seguito di CTU, si ritiene opportuno che anche con riferimento all'importo di euro 4.763,9 parte convenuta versi gli interessi legali dalla scadenza alla domanda giudiziale.
In detto contesto, anche considerata la mancata adesione alla proposta conciliativa del Giudice da parte del creditore e stante l'evidente riduzione del credito operata in corso di causa che pare dovuta a confusione contabile anche ante causam, non risultano dovuti ulteriori importi dal ivi comprese le CP_1 Parte spese di recupero del credito richieste ma non rideterminate da considerata la notevole riduzione del proprio credito. Parte La domanda ex art. 2041 cc dovrà essere del pari rigettata, considerato che non è stata società erogatrice delle forniture e dei servizi generativi dei crediti per Parte cui è causa, ma pacificamente cessionaria dei relativi crediti;
non ha quindi patito né provato alcuna diminuzione patrimoniale idonea a fondare tale domanda, non avendo neppure provato in causa il prezzo pagato per l'acquisto dei crediti.
In definitiva, in presenza di una sostanziale soccombenza reciproca, vi sono ragioni per la compensazione delle spese di lite e l'addebito delle spese di CTU al 50% tra le parti
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-condanna il al pagamento a Controparte_1 Parte_1 di euro 3.464,60 a titolo di credito residuo capitale, oltre a interessi legali dal dovuto alla domanda giudiziale
-condanna il al pagamento a Controparte_1 Parte_1 di euro 4.763,9 per interessi residui, oltre a interessi legali dal dovuto alla domanda giudiziale
- compensa le spese di lite tra le parti, spese di ctu al 50% tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale.
Si comunichi
Milano, 17/04/2025
Verbale chiuso ad ore 18
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Gallizia
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TEAMS EX ART. 127 BIS CPC
Nella causa promossa da
con l'Avv. MARRA PAOLO Parte_1
PARTE ATTRICE
Contro
con l'Avv. CORTI MARCO Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 17/04/2025 ad ore 10 il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia presente in udienza dà atto che la medesima si terrà nelle forme del collegamento audio-video da remoto tramite applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 127 bis cpc. Dà atto che nella stanza virtuale di cui sopra sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto:
- per l'avv. MARRA PAOLO sostituito Parte_1 dall'Avv. Pasqualina Papalia
- per l'avv. CORTI MARCO Controparte_1
Il Giudice Onorario dà atto che:
- le Difese di cui sopra presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi e dichiarano che:
a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
I procuratori dei ricorrenti danno atto di precisare le conclusioni come da fogli di p.c. depositati in atti nel mese di dicembre 2024 e note conclusive a cui si richiamano e concordano nell'essere esonerati dalla lettura, mediante ricollegamento Teams, al termine della Camera di Consiglio il Giudice Onorario all'esito di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc esonerando i procuratori dal rimanere collegati ut supra, comunicando che la lettura avverrà mediante deposito telematico della sentenza il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1964/2021 promossa da:
con l'Avv. MARRA PAOLO Parte_1
PARTE ATTRICE
Contro
con l'Avv. CORTI MARCO Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice e per parte convenuta: come da odierno verbale di udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Parte
(di seguito ha citato avanti questo Parte_1
Tribunale il e ne ha chiesto la condanna in via principale al Controparte_1 pagamento dell'importo di euro 3.693,58 in linea capitale oltre interessi moratori, interessi anatocistici, spese di recupero del credito, e di euro 32.513,17 a titolo di interessi di mora maturati su altre fatture, oltre interessi anatocistici e spese di recupero;
in via subordinata ha chiesto la condanna del ai sensi dell' art 2041 c.c. CP_1
Ha dedotto che tali crediti erano originati da atti di cessione di crediti a suo favore da svariate società di fornitura, atti di cessione versati in giudizio, e da fatture per interessi su altre somme. Il nel costituirsi ha contestato di nulla dovere, ha eccepito la prescrizione CP_1 quinquennale degli interessi, la compensazione dell'importo capitale di euro 3.464,60 con una nota di credito emessa il 25 gennaio 2017 da SO Energia spa, l'intervenuto pagamento dell'importo di euro 228,98 da parte del CP_1 in data 9 dicembre 2019, ha contestato gli importi asseritamente vantati
[...] Parte da
La causa, esaurita l'istruttoria con il deposito della relazione del nominato CTU, risultata non accolta la proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc formulata dal Giudice in udienza, viene oggi in decisione sulle conclusioni delle parti come oggi richiamate dai procuratori all'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc
Parte attrice nelle conclusioni oggi richiamate versate in atti il 19 dicembre 2024 ha ridotto la propria domanda all'importo di euro per 3.464,60 in linea capitale, oltre interessi moratori, ulteriori interessi anatocistici e spese, rinunciando alla domanda di € 288 perché importo riconosciuto come pagato ante causam; ha ridotto altresì ad euro 9.719,88 l'importo richiesto a titolo di interessi di mora residui maturati, oltre ulteriori interessi anatocistici e spese.
In subordine, ha insistito per la condanna del ex art.2041 c.c CP_1
Parte convenuta nelle note conclusive depositate nel novembre 2024 ha eccepito l'assenza di forma scritta ad substantiam per i contratti sottoscritti dalle Pubbliche Amministrazioni tra cui anche il in forza di citato CP_1 orientamento giurisprudenziale sia di legittimità che di merito, la mancata produzione dei contratti fonte del credito azionato;
ha chiesto nelle conclusioni il rigetto delle domande attoree, in via subordinata l'accoglimento nella misura minore riportata dal CTU in euro 5.003,09
°°°
La domanda attorea risultata solo parzialmente fondata dovrà essere accolta nei limiti che seguono.
Premesso che parte attrice, come sopra, ha ridotto la domanda in corso di causa al minore importo di euro 3.464,60 a titolo di capitale residuo dovuto, e ad euro 9.719,88 a titolo di interessi di mora residui, questo Tribunale rileva che rispetto a tale domanda ancorchè ridotta, la medesima potrà essere accolta solo parzialmente.
L'attrice è risultata cessionaria dei crediti in forza di atti notarili depositati con la citazione, non contestati (vd. docc.6.1-6.2-6.3-10.1-10.2-10.3-10.4-10.5), e risulta avere interrotto la prescrizione dei propri crediti con diffide a mezzo pec anch'esse in atti (docc. 7.1-7.2 all.citazione; doc. 194 memoria); ciò detto, le contestazioni in ordine alla mancanza di atto scritto sollevate dalla convenuta per la prima volta nelle note conclusive, oltre ad essere tardive, sono risultate quindi prive di fondamento.
Con riferimento all'importo capitale di euro 3.464,60 portato dalla fattura emessa da in data 17 gennaio 2018 al numero 2900102728 per euro 3.464,60 (vd. doc. 3 all. citazione), questo Tribunale ritiene che le difese della convenuta sul punto non siano condivisibili in quanto la difesa del si è limitata a dedurre che CP_1 tale importo sarebbe già stato pagato mediante compensazione con la Nota di credito n. 2900082081 di euro 18.642,82 emessa da SO Energia spa il 25.1.2017. Tuttavia si osserva che l'invocata nota di credito non risulta riportare alcuna indicazione in ordine a detto specifico credito, tale da potersi ricondurre inequivocabilmente all'importo di euro 3.464,60, con la conseguenza dell'assenza della certezza dell'avvenuta compensazione. Parte Non solo, ma considerato che detto credito è risultato ceduto da SO a con atto notarile versato in atti dall'attrice al doc 6 e datato 23 giugno 2016, pare Parte condivisibile la contestazione mossa da in ordine all'assenza di poteri del debitore cedente di compensare il credito, nelle more cedutole.
Pertanto tale importo dovrà essere riconosciuto a parte attrice.
Con riferimento alla domanda relativa agli interessi moratori relativi ad altri crediti, il nominato CTU nella propria Relazione ha ridotto tale voce di credito, considerando le date effettive di intervenuto pagamento sui rispettivi importi capitali. Le conclusioni del CTU sul punto (-riportate da pag. 29 a pag. 43, ndr) si ritengono condivisibili con riferimento alle singole voci analizzate, in quanto sono stati ricalcolati con precisione gli interessi prendendo come dies a quo le rispettive date di pagamento dei relativi crediti da parte del all'odierna attrice. CP_1
Non ci sono state contestazioni da parte del ctp di parte attrice, che in un caso non ha neppure offerto la richiesta prova (vd. pagg. 33-34 Relazione), con il risultato che, si condivide, di un ricalcolo nella minor somma di euro 4.763,09 che sarà quindi dovuta.
Con riferimento alla domanda formulata da parte attrice di condanna del CP_1 al pagamento di ulteriori interessi anatocistici ex art 1284 co. 4 c.c., questo Tribunale ritiene che trattandosi di importi di interessi, in assenza di specifica disposizione contrattuale che preveda la maturazione di ulteriori interessi, su tale somma si ritiene siano dovuti solo gli interessi legali;
inoltre considerato che parte attrice aveva formulato in atto di citazione una domanda di importo decisamente superiore a quanto poi richiesto in corso di causa nelle conclusioni, e considerato che il tempo del processo è stato necessario per la corretta rideterminazione del credito a seguito di CTU, si ritiene opportuno che anche con riferimento all'importo di euro 4.763,9 parte convenuta versi gli interessi legali dalla scadenza alla domanda giudiziale.
In detto contesto, anche considerata la mancata adesione alla proposta conciliativa del Giudice da parte del creditore e stante l'evidente riduzione del credito operata in corso di causa che pare dovuta a confusione contabile anche ante causam, non risultano dovuti ulteriori importi dal ivi comprese le CP_1 Parte spese di recupero del credito richieste ma non rideterminate da considerata la notevole riduzione del proprio credito. Parte La domanda ex art. 2041 cc dovrà essere del pari rigettata, considerato che non è stata società erogatrice delle forniture e dei servizi generativi dei crediti per Parte cui è causa, ma pacificamente cessionaria dei relativi crediti;
non ha quindi patito né provato alcuna diminuzione patrimoniale idonea a fondare tale domanda, non avendo neppure provato in causa il prezzo pagato per l'acquisto dei crediti.
In definitiva, in presenza di una sostanziale soccombenza reciproca, vi sono ragioni per la compensazione delle spese di lite e l'addebito delle spese di CTU al 50% tra le parti
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-condanna il al pagamento a Controparte_1 Parte_1 di euro 3.464,60 a titolo di credito residuo capitale, oltre a interessi legali dal dovuto alla domanda giudiziale
-condanna il al pagamento a Controparte_1 Parte_1 di euro 4.763,9 per interessi residui, oltre a interessi legali dal dovuto alla domanda giudiziale
- compensa le spese di lite tra le parti, spese di ctu al 50% tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale.
Si comunichi
Milano, 17/04/2025
Verbale chiuso ad ore 18
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Gallizia