TRIB
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/02/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, nella persona del G.O.P., dott.ssa Margherita
Annunziata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 12290 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
, nata a [...] il [...] (C.F. ), entrambi residenti in [...]
[...] C.F._2
(Ce), alla Via Maiuri n. 8, rapp.ti e difesi dagli Avv.ti Giuseppe Marobbio (C.F. C.F._3
) e Maria Pia Martino (C.F. ), presso il loro studio elettivamente
[...] CodiceFiscale_4 domiciliati in Napoli, alla Via Pasquale del Torto n. 41, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, da intendersi apposto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTI
E
(codice fiscale e p. IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Raffaella Greco, (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio C.F._5 dell'Avv. Margherita Giordano (c.f. ), sito in Durazzano, alla Via San Pietro C.F._6
5, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 22/10/2024, le parti concludevano come da verbale, chiedendo assegnarsi la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano Parte_2 Parte_1
formale e tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 3136/2022, emesso dal Tribunale di Napoli
Nord in data 01/08/2022, notificato il 06/10/2022, mediante il quale era stato loro ingiunto, in qualità rispettivamente di debitore principale e di coobbligato in solido, il pagamento, in favore della società
della complessiva somma di euro 41.747,61, oltre interessi e spese della Controparte_1 procedura, in ragione dell'esposizione debitoria maturata per l'inadempimento degli obblighi restitutori nascenti dal contratto di finanziamento n. 1345710, originariamente intrattenuto con
Parte_3
Gli opponenti, eccepita preliminarmente l'intervenuta prescrizione decennale del diritto, contestavano la carenza delle condizioni di ammissibilità del procedimento di ingiunzione ex art. 633
c.p.c.; deducevano l'erroneità nel computo del quantum debeatur, non supportato da alcuna indicazione dei relativi criteri di calcolo;
rilevavano l'esorbitanza degli interessi applicati rispetto alla soglia di usura, nonché la discrasia tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivo, imputabile alla omessa indicazione dei costi della polizza assicurativa.
Concludevano, dunque, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della società ingiungente alla rifusione delle spese di giudizio, da attribuirsi al difensore dichiaratosene antistatario.
Si costituiva la società opposta, la quale, contestando diffusamente l'avversa domanda, siccome infondata in fatto e destituita di pregio giuridico, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della sua provvisoria esecuzione, con vittoria di spese di lite.
2. Denegata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, con ordinanza del
30/03/2023 e fallito il tentativo di conciliazione, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., spirati i quali la causa, ritenuta matura per la decisione senza assunzione di mezzi istruttori, veniva rinviata alla udienza del 17/10/2024, per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del Presidente della Terza Sez. Civile, dott. Michelangelo Petruzziello, reso in attuazione del decreto n. 34/2024 del Presidente del Tribunale, il procedimento veniva assegnato allo scrivente G.O.P., che alla udienza del 22/10/2024, riservava la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
3. Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito, seppur con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale del 17/07/2023), richiesto quale condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010, nella formulazione ratione temporis vigente.
2 4. Si principia dal ribadire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, dà luogo ad un giudizio a cognizione piena, nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così assoggettate alle tradizionali regole di riparto degli oneri probatori.
È dunque l'opposto ad assumere la posizione processuale di attore, con il relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costituitivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la veste di convenuto.
Ne deriva che il creditore, quale attore in senso sostanziale, ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ. SSUU, 30/10/2001 n. 13533).
5. In via giuridicamente preliminare, va indagata la questione relativa alla effettiva ed attuale titolarità della situazione giuridica attiva azionata dal creditore opposto, tenuto conto non solo della priorità logico-cronologica della questione, ma soprattutto dal carattere potenzialmente assorbente della stessa.
Come ampiamente precisato in sede di nomofilachia, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, con la conseguenza che graverà sull'attore il relativo onere di allegazione e prova, salvo l'esplicito riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione (cfr. sul punto ordinanza resa il 30/03/2023).
Sottolinea, peraltro, la Corte Regolatrice che la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice, se risultante dagli atti di causa, e che le contestazioni relative alla titolarità del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. I, ord., 29/02/2024, n. 5478).
Incombe, dunque, sulla società opposta, la quale si è affermata successore a titolo particolare della creditrice originaria, in virtù di una operazione di cessione di crediti, l'onere di provare la vicenda traslativa del credito e l'inclusione del credito litigioso nella operazione di cartolarizzazione (cfr.
Cass. civ., ord. 22/02/2022, n. 5857).
6. La creditrice ingiungente ha dedotto di essere divenuta cessionaria del credito originariamente vantato da per averne fatto acquisto, a titolo oneroso e pro soluto, in forza del Parte_3 contratto di cessione del 05/12/2018.
3 L'opposta ha affidato il riscontro della propria titolarità attiva al solo avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 143 dell'11/12/2018 (all. 7 fascicolo opposta).
Appare opportuno precisare, richiamando, sul punto, gli esiti nomofilattici cui è ormai stabilmente pervenuta la giurisprudenza di legittimità, che l'avviso ex art. 58, comma 2, T.U.B. costituisce ex se elemento del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito, rilevando quale adempimento pubblicitario, teleologicamente orientato ad escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente eseguito al cedente (si veda Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/06/2024, n. 16526;
Cass. Civ., Sez. III, 22 marzo 2024, n. 7866).
La pubblicazione in G.U. non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa, né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto (così Tribunale Napoli
Nord, 14 marzo 2023 n.1055).
Le peculiarità della cessione massiva dei crediti, con precipuo riferimento alla semplificazione degli oneri pubblicitari, non consentono, infatti, deviazioni ontologiche dalla architettura normativa di riferimento, come cristallizzata nella disciplina di cui agli artt. 1260 e ss. c.c., la quale restituisce uno schema tipico di cessione quale negozio consensuale ad effetti reali, come tale idoneo a traslare la posizione creditoria che ne sia oggetto.
E' evidente che rispetto alla cessione atomistica regolata nelle richiamate norme codicistiche, la cessione in blocco costituisca fenomeno ben più ampio, idoneo a trasferire plurime posizioni creditorie, che richiederebbero l'invio di comunicazioni massive ai debitori interessati dalla cessione, sicché, nell'ottica di agevolare il cessionario sotto il profilo dell'espletamento dei vari incombenti post-cessione, l'art. 58 T.U.B. consente una forma di opponibilità erga omnes realizzabile mediante la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale e la relativa iscrizione nel registro delle imprese.
Tale agevolazione pubblicitaria, tuttavia, non altera per ciò solo la morfologia dell'operazione contrattuale, pur sempre riconducibile ad una fattispecie negoziale a carattere bilaterale, con efficacia traslativa, la cui validità non può essere, in alcun modo, compromessa dall'adesione o dalla notifica al terzo ceduto.
La notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. o le forme di pubblicità di cui all'art. 58 TUB svolgono, dunque, nell'ottica di agevolare la pubblicità e l'opponibilità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti, la più ridotta e limitata funzione di garantire al debitore l'efficacia liberatoria del proprio adempimento, senza rilevare quali elementi costitutivi della vicenda traslativa, la cui dimostrazione, in ogni caso, non è di regola soggetta a particolari vincoli di forma, sicché può essere resa con qualunque mezzo di prova, anche indiziario o presuntivo (cfr. Cass. civ. sez. I ord.
29/02/2024 n. 5478).
4 Per tali motivi, l'esegesi giurisprudenziale formatasi in tema di prova della cessione, non esclude aprioristicamente che il cessionario possa provare l'effettiva esistenza della cessione e l'inclusione del credito litigioso all'interno dell'operazione di cessione in blocco, producendo l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, purché detto avviso, recando l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, individui, pur in difetto di specifica enumerazione di ciascuno di essi, caratteristiche omogenee idonee a confermare, senza margini di incertezza, l'attrazione del credito azionato nella categoria dei crediti trasferiti (si veda Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/06/2024, n. 16526;
Cass. Civ., Sez. III, 22 marzo 2024, n. 7866)
Resta, dunque, devoluta al giudice di merito la valutazione della idoneità asseverativa del suddetto avviso (così, Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/01/2025, n. 841).
6.1. L'avviso di G.U. versato in atti dalla opposta pubblicizza plurime e contestuali operazioni traslative, poste in essere da con le cedenti Controparte_1 Parte_3 Controparte_2
e Parte_4
Il documento individua i crediti oggetto delle predette cessioni, mediante l'indicazione di comuni criteri di blocco: crediti derivanti da finanziamenti contro cessione del quinto e/o assistiti da delegazione di pagamento;
crediti derivanti da prestiti personali, prestiti finalizzati, prestiti per l'acquisto di autovetture e carte di credito;
crediti concessi dalle cedenti nell'ambito della propria attività di impresa;
crediti denominati in euro o in lire e poi convertiti;
crediti derivanti da contratti regolati dal diritto italiano;
crediti che risultino iscritti nei libri contabili delle cedenti;
crediti che derivino da contratti stipulati da un consumatore, lavoratore dipendente, pensionato, società di persone, società di capitali;
crediti in relazione ai quali non pendano contenziosi;
crediti i cui debitori ceduti siano inclusi nella lista di NDG depositata presso il notaio di Milano. Persona_1
Pur volendo ritenere che l'avviso sia sostanzialmente riproduttivo del contratto di cessione, è innegabile che la vaga e generica descrizione del relativo contenuto, peraltro privo di qualsivoglia riferimento temporale di formazione del titolo, sfugga al requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 1346 c.c., non permettendo di vagliare con esito positivo la sicura inclusione del credito azionato nella vicenda traslativa in commento.
L'avviso in Gazzetta Ufficiale, in ragione della scarna e generica formulazione lessicale impiegata, non consente di individuare con certezza i rapporti oggetto della dedotta cessione e, più specificamente, di verificare l'inclusione della specifica posizione oggetto di causa all'interno del perimetro contrattuale della cessione in commento, peraltro in assenza del menzionato elenco notarizzato (cfr. avviso di GU n. 8, pag. 36).
L'avviso, dunque, pur potendo costituire elemento indicativo dell'esistenza materiale del rapporto contrattuale intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo a determinati crediti
5 individuabili in blocco, non dà contezza, in tale sua minima struttura informativa, dei contorni precisi e specifici dei crediti che vi siano inclusi o esclusi (Cass. civ. 28/02/2020 n. 5617; Cass. 08/11/2024,
n. 28790).
Ne discende, pertanto, l'assoluta indeterminatezza in ordine alla effettiva ed attuale titolarità, in capo alla società del credito per cui la stessa ha agito in via monitoria. Controparte_1
In definitiva, l'opposta – la cui istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo era stata respinta proprio perché la produzione documentale appariva inidonea ad integrare il fumus di esistenza dei fatti costituitivi della pretesa avanzata, con peculiare riferimento alla titolarità del diritto (cfr. ordinanza del 30/03/2023) – non ha superato tali rilievi, nemmeno nella successiva appendice di trattazione ex art. 183, comma 6, c.p.c., non avendo fornito più chiare, univoche e rassicuranti prove circa la titolarità della posizione azionata in giudizio, attraverso documenti idonei a dimostrare la inequivocabile incorporazione ed inclusione del credito oggetto di causa nella specifica operazione traslativa dedotta in giudizio.
Ne consegue che l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato, con assorbimento di tutte le ulteriori questioni di merito proposte in via gradata dalle parti.
7. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo, in favore degli opponenti, facendo applicazione dei valori minimi di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3136/2022, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 01/08/2022;
2. Condanna l'opposta, come rapp.ta, alla rifusione delle spese e delle competenze professionali del presente giudizio, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Marobbio, dichiaratosene antistatario, che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge, nonché rimborso del bollo e del contributo unificato.
Aversa, 03/02/2025
Il G.O.P. Dott.ssa Margherita Annunziata
6