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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/11/2025, n. 3808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3808 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3166/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3166/2025 Da remoto tra
Parte_1 PARTE ATTRICE e
Controparte_1 PARTE CONVENUTA
Oggi 26 novembre 2025 alle ore 11,30 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. ANASTASIO MATELDA anche in sostituzione dell'avv. DEL FUNGO Parte_1 MARCO. Per nessuno presente. Controparte_1
L'avv. Anastasio si riporta agli atti ed insiste nelle richieste. Il difensore unico presente rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza. Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3166/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANASTASIO MATELDA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. DEL FUNGO MARCO;
elettiv. domic. presso il difensore avv. ANASTASIO MATELDA PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Ricorrente: “In via preliminare: alla luce di quanto dedotto in narrativa e dei documenti prodotti, emettere in favore di ed in danno a (C.F./P. IVA ), Parte_1 Controparte_1 P.IVA_2 con sede in Empoli (FI) Via della Piovola 65, pec: in persona del suo legale Email_1 rappresentante pro tempore o come meglio in fatto, ordinanza di pagamento provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., dell'importo di €uro 5.460,00 oltre IVA, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta in corso di causa, oltre agli interessi di mora dal dovuto alla domanda e rivalutazione monetaria. Nel merito: accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in ricorso, l'esistenza inter partes di un contratto di fornitura di servizi professionali e, per l'effetto, condannare la resistente CP_1
(C.F./P. IVA ), con sede in Empoli (FI) Via della Piovola 65, pec:
[...] P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore o come meglio in fatto, Email_1
a corrispondere alla ricorrente la somma di € 5.460,00 oltre IVA, o quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, il tutto oltre a rivalutazione monetaria ed interessi di mora dal sorgere al saldo. “
Convenuta: contumace
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso ritualmente notificato la società chiamava in giudizio la società Parte_1
con sede in Empoli (FI) Via della Piovola 65, P. IVA , per Controparte_1 P.IVA_2 chiedere la condanna di quest'ultima al pagamento di € 5.460,00 oltre IVA, o quella somma maggiore o minore somma risultata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi di mora, in forza di un contratto di fornitura sottoscritto tra le parti. Deduceva la ricorrente che in data 8/3/2024 CP_1
aveva sottoscritto con un contratto di fornitura di servizio di consulenza
[...] Parte_1 professionale in outsourcing (doc. n.1 ricorso) per un importo di € 5.460,00 oltre Iva, di cui € 1.500,00, oltre IVA quale acconto, ed € 3.960,00 oltre IVA per num. 12 rate da € 330,00 cadauna (oltre IVA), e che nonostante vari tentativi di recupero bonario del credito, svolti sia direttamente dalla società (v. doc. n.2), sia a mezzo degli avvocati Marco Del Fungo (v. doc. n.3), e Matelda Anastasio, anche mediante atto di messa in mora e diffida di pagamento ritualmente notificato ai sensi di legge (doc. n.
4,5) la società non provvedeva al saldo. Controparte_1
All'ud. del 24.9.2025 il G.I. dichiarava la contumacia di parte resistente, che, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, non si costituiva nel giudizio. Nella medesima udienza, su istanza dei difensori della ricorrente, veniva fissata udienza di pc, discussione orale e contestuale decisione per il giorno 26.11.2025 con termine per il deposito di note conclusive fino a gg. 10 prima.
La domanda è fondata dunque va accolta.
Ogni pretesa della ricorrente è risultata documentalmente provata. Dalla documentazione versata in atti
è difatti risultato che: il contratto sottoscritto dalle parti prevede espressamente il foro esclusivo di
Firenze per ogni controversia (art. VI del contratto, v. doc. 1 della ricorrente); la condizione di procedibilità è stata ritualmente assolta dalla ricorrente, avendo la stessa avviato il procedimento di mediazione, mentre parte chiamata non si è presentata al primo incontro del 27/01/2025 dinnanzi al mediatore;
infine che, a fronte dell'adempimento dell'obbligazione contrattuale di (la Parte_1 fornitura della consulenza professionale pattuita, come provato dal doc. 7), la convenuta non ha invece provveduto al pagamento del corrispettivo pattuito pari a totali euro 5.460,00, oltre iva di legge, come previsto nel contratto (v. doc.
1 - p. ricorrente).
La debenza della somma sopra indicata in favore di risulta confermata anche dallo scambio Parte_1 di comunicazioni a mezzo PEC allegate al ricorso introduttivo (v. doc.ti 2 e 3) nelle quali la resistente pagina 3 di 4 ha di fatto ammesso la sussistenza del debito nei confronti di Controparte_1 Parte_1
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) in ragione del basso grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, tenuto altresì conto dell'istruttoria solamente documentale e della definizione avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
accoglie la domanda e, conseguentemente, condanna la convenuta contumace , Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere per le causali meglio specificate in premessa in favore della ricorrente la somma di € 5.460,00, oltre interessi di legge Parte_1 dal dì del dovuto al saldo;
condanna la convenuta contumace all'integrale rifusione delle spese di lite della ricorrente che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 17,30.
Firenze, 26 novembre 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3166/2025 Da remoto tra
Parte_1 PARTE ATTRICE e
Controparte_1 PARTE CONVENUTA
Oggi 26 novembre 2025 alle ore 11,30 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. ANASTASIO MATELDA anche in sostituzione dell'avv. DEL FUNGO Parte_1 MARCO. Per nessuno presente. Controparte_1
L'avv. Anastasio si riporta agli atti ed insiste nelle richieste. Il difensore unico presente rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza. Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3166/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANASTASIO MATELDA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. DEL FUNGO MARCO;
elettiv. domic. presso il difensore avv. ANASTASIO MATELDA PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Ricorrente: “In via preliminare: alla luce di quanto dedotto in narrativa e dei documenti prodotti, emettere in favore di ed in danno a (C.F./P. IVA ), Parte_1 Controparte_1 P.IVA_2 con sede in Empoli (FI) Via della Piovola 65, pec: in persona del suo legale Email_1 rappresentante pro tempore o come meglio in fatto, ordinanza di pagamento provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., dell'importo di €uro 5.460,00 oltre IVA, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta in corso di causa, oltre agli interessi di mora dal dovuto alla domanda e rivalutazione monetaria. Nel merito: accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in ricorso, l'esistenza inter partes di un contratto di fornitura di servizi professionali e, per l'effetto, condannare la resistente CP_1
(C.F./P. IVA ), con sede in Empoli (FI) Via della Piovola 65, pec:
[...] P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore o come meglio in fatto, Email_1
a corrispondere alla ricorrente la somma di € 5.460,00 oltre IVA, o quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, il tutto oltre a rivalutazione monetaria ed interessi di mora dal sorgere al saldo. “
Convenuta: contumace
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso ritualmente notificato la società chiamava in giudizio la società Parte_1
con sede in Empoli (FI) Via della Piovola 65, P. IVA , per Controparte_1 P.IVA_2 chiedere la condanna di quest'ultima al pagamento di € 5.460,00 oltre IVA, o quella somma maggiore o minore somma risultata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi di mora, in forza di un contratto di fornitura sottoscritto tra le parti. Deduceva la ricorrente che in data 8/3/2024 CP_1
aveva sottoscritto con un contratto di fornitura di servizio di consulenza
[...] Parte_1 professionale in outsourcing (doc. n.1 ricorso) per un importo di € 5.460,00 oltre Iva, di cui € 1.500,00, oltre IVA quale acconto, ed € 3.960,00 oltre IVA per num. 12 rate da € 330,00 cadauna (oltre IVA), e che nonostante vari tentativi di recupero bonario del credito, svolti sia direttamente dalla società (v. doc. n.2), sia a mezzo degli avvocati Marco Del Fungo (v. doc. n.3), e Matelda Anastasio, anche mediante atto di messa in mora e diffida di pagamento ritualmente notificato ai sensi di legge (doc. n.
4,5) la società non provvedeva al saldo. Controparte_1
All'ud. del 24.9.2025 il G.I. dichiarava la contumacia di parte resistente, che, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, non si costituiva nel giudizio. Nella medesima udienza, su istanza dei difensori della ricorrente, veniva fissata udienza di pc, discussione orale e contestuale decisione per il giorno 26.11.2025 con termine per il deposito di note conclusive fino a gg. 10 prima.
La domanda è fondata dunque va accolta.
Ogni pretesa della ricorrente è risultata documentalmente provata. Dalla documentazione versata in atti
è difatti risultato che: il contratto sottoscritto dalle parti prevede espressamente il foro esclusivo di
Firenze per ogni controversia (art. VI del contratto, v. doc. 1 della ricorrente); la condizione di procedibilità è stata ritualmente assolta dalla ricorrente, avendo la stessa avviato il procedimento di mediazione, mentre parte chiamata non si è presentata al primo incontro del 27/01/2025 dinnanzi al mediatore;
infine che, a fronte dell'adempimento dell'obbligazione contrattuale di (la Parte_1 fornitura della consulenza professionale pattuita, come provato dal doc. 7), la convenuta non ha invece provveduto al pagamento del corrispettivo pattuito pari a totali euro 5.460,00, oltre iva di legge, come previsto nel contratto (v. doc.
1 - p. ricorrente).
La debenza della somma sopra indicata in favore di risulta confermata anche dallo scambio Parte_1 di comunicazioni a mezzo PEC allegate al ricorso introduttivo (v. doc.ti 2 e 3) nelle quali la resistente pagina 3 di 4 ha di fatto ammesso la sussistenza del debito nei confronti di Controparte_1 Parte_1
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) in ragione del basso grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, tenuto altresì conto dell'istruttoria solamente documentale e della definizione avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
accoglie la domanda e, conseguentemente, condanna la convenuta contumace , Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere per le causali meglio specificate in premessa in favore della ricorrente la somma di € 5.460,00, oltre interessi di legge Parte_1 dal dì del dovuto al saldo;
condanna la convenuta contumace all'integrale rifusione delle spese di lite della ricorrente che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 17,30.
Firenze, 26 novembre 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 4 di 4