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Sentenza 28 giugno 2024
Sentenza 28 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 28/06/2024, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2024 |
Testo completo
N.R.G. 719 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 719 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il ) Controparte_1 C.F._1
AR ER (C.F. C.F._2
e
nato a [...] ) con il patrocinio CP_2 CodiceFiscale_3
AR ER ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 30/04/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 6.05.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima pagina 1 di 5 comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo la disciplina dell'affidamento Per_1
condiviso, con collocazione paritaria tra quest'ultimi; i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, educazione ed istruzione dello stesso, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali, mentre nelle questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale nel periodo di permanenza del minore presso di sé.
2) Il padre potrà liberamente incontrare e tenere con sé il figlio, compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive e ludiche di quest'ultimo; ad ogni modo, si stabilisce, sin d'ora, che il padre eserciterà il proprio diritto di visita secondo le seguenti modalità:
➢ Settimana A: nelle giornate di martedì, mercoledì e venerdì, dalla fine dell'orario scolastico sino alla mattina seguente, allorché provvederà ad accompagnare il figlio a scuola.
➢ Settimana B: nelle giornate di lunedì e mercoledì, dalla fine dell'orario scolastico sino alla mattina seguente, allorché provvederà ad accompagnare il figlio a scuola, nonché per l'intero weekend, dalle ore 10:00 della giornata del sabato sino al lunedì mattina, allorché provvederà a riaccompagnare il figlio a scuola.
➢ Durante le vacanze natalizie e pasquali, nel rispetto della regola dell'alternanza annuale, la giornata del 24/12 o del 25/12, la giornata del 31/12 o del 1/1, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; i restanti giorni di vacanza il figlio li trascorrerà, sempre secondo il criterio dell'alternanza, con il padre o con la madre, previo accordo tra gli stessi.
➢ Nel periodo estivo, tenuto conto delle esigenze del minore in relazione ad attività ricreative già programmate, il padre trascorrerà con quest'ultimo 15 giorni, consecutivi o frazionati, durante i quali potrà recarsi anche fuori dalla sua abituale residenza, previa intesa con la madre e comunicazione della pagina 2 di 5 destinazione;
analogamente la madre durante le vacanze estive potrà trascorre con il minore 15 giorni, consecutivi o frazionati, durante i quali potrà recarsi anche fuori dalla sua abituale residenza, previa intesa con il padre e comunicazione della destinazione.
Nei restanti giorni del periodo estivo, il padre eserciterà il diritto di visita nei riguardi del figlio alle medesime condizioni (Settimana A-B) innanzi stabilite.
➢ Resta salva per entrambi i genitori la possibilità di concordare durante l'anno eventuali altri periodi da trascorrere con il figlio fuori dall'abituale residenza, previa intesa e reciproca comunicazione della destinazione, nonché la possibilità di stabilire tempi e modalità di visita diversi da quelli innanzi precisati, qualora per esigenze lavorative e/o personali gli stessi non possano essere rispettati.
3) I genitori si impegnano a curare il mantenimento di relazioni significative del figlio con i nonni ed i rispettivi familiari, astenendosi da comportamenti che possano essere di ostacolo al rispetto delle stesse. 4) I genitori, stante la collocazione paritaria del figlio minore, provvederanno al mantenimento in via diretta di quest'ultimo e sosterranno, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie che si renderanno necessarie per lo stesso, così come specificate dal Protocollo sulle spese nei procedimenti in materia familiare adottato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna, riportato in nota 1.
5) La casa familiare, costituita da appartamento e relativo garage pertinenziale, sita in Riccione, Viale
G.B. Pergolesi n.15, di cui la Signora è titolare dell'intera quota (1/1) di nuda proprietà, CP_1
resterà assegnata ed in uso esclusivo a quest'ultima, unitamente agli arredi ed ai beni mobili ivi ubicati.
6) I genitori usufruiranno, nella misura del 50% ciascuno, delle detrazioni fiscali previste per il figlio ed entrambi godranno dell'attribuzione dell'assegno unico spettante per quest'ultimo.
7) I genitori, in ipotesi di variazione di residenza, si impegnano ad informarsi reciprocamente, rendendosi prontamente reperibili per necessità ed urgenze che riguardino il figlio.
8) I genitori acconsentono al rilascio od al rinnovo dei rispettivi passaporti, salve le competenze del
Giudice Tutelare.
9) La Signora ed il Signor rinunciano reciprocamente alla richiesta di Controparte_1 CP_2
corresponsione di assegno a titolo di somministrazione periodica, dichiarando di essere economicamente autosufficienti e di disporre di mezzi adeguati e capacità lavorativa.
10) La Signora ed il Signor dichiarano di aver così regolato ogni Controparte_1 CP_2
rapporto e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
pagina 3 di 5 11) Le spese legali del presente procedimento sono compensate fra le parti.
1 2. Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento Sono le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
3. Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa.
A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta della concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
4. Spese straordinarie da concordare preventivamente Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
5. Rimborso delle spese straordinarie Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e /o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
pagina 4 di 5 a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e il 25.09.2004 in Riccione (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi
[...] CP_2
qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Riccione (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza (Atto n. 46 Parte II Serie A Anno 2004 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 27.06.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 719 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il ) Controparte_1 C.F._1
AR ER (C.F. C.F._2
e
nato a [...] ) con il patrocinio CP_2 CodiceFiscale_3
AR ER ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 30/04/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 6.05.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima pagina 1 di 5 comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo la disciplina dell'affidamento Per_1
condiviso, con collocazione paritaria tra quest'ultimi; i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, educazione ed istruzione dello stesso, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali, mentre nelle questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale nel periodo di permanenza del minore presso di sé.
2) Il padre potrà liberamente incontrare e tenere con sé il figlio, compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive e ludiche di quest'ultimo; ad ogni modo, si stabilisce, sin d'ora, che il padre eserciterà il proprio diritto di visita secondo le seguenti modalità:
➢ Settimana A: nelle giornate di martedì, mercoledì e venerdì, dalla fine dell'orario scolastico sino alla mattina seguente, allorché provvederà ad accompagnare il figlio a scuola.
➢ Settimana B: nelle giornate di lunedì e mercoledì, dalla fine dell'orario scolastico sino alla mattina seguente, allorché provvederà ad accompagnare il figlio a scuola, nonché per l'intero weekend, dalle ore 10:00 della giornata del sabato sino al lunedì mattina, allorché provvederà a riaccompagnare il figlio a scuola.
➢ Durante le vacanze natalizie e pasquali, nel rispetto della regola dell'alternanza annuale, la giornata del 24/12 o del 25/12, la giornata del 31/12 o del 1/1, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; i restanti giorni di vacanza il figlio li trascorrerà, sempre secondo il criterio dell'alternanza, con il padre o con la madre, previo accordo tra gli stessi.
➢ Nel periodo estivo, tenuto conto delle esigenze del minore in relazione ad attività ricreative già programmate, il padre trascorrerà con quest'ultimo 15 giorni, consecutivi o frazionati, durante i quali potrà recarsi anche fuori dalla sua abituale residenza, previa intesa con la madre e comunicazione della pagina 2 di 5 destinazione;
analogamente la madre durante le vacanze estive potrà trascorre con il minore 15 giorni, consecutivi o frazionati, durante i quali potrà recarsi anche fuori dalla sua abituale residenza, previa intesa con il padre e comunicazione della destinazione.
Nei restanti giorni del periodo estivo, il padre eserciterà il diritto di visita nei riguardi del figlio alle medesime condizioni (Settimana A-B) innanzi stabilite.
➢ Resta salva per entrambi i genitori la possibilità di concordare durante l'anno eventuali altri periodi da trascorrere con il figlio fuori dall'abituale residenza, previa intesa e reciproca comunicazione della destinazione, nonché la possibilità di stabilire tempi e modalità di visita diversi da quelli innanzi precisati, qualora per esigenze lavorative e/o personali gli stessi non possano essere rispettati.
3) I genitori si impegnano a curare il mantenimento di relazioni significative del figlio con i nonni ed i rispettivi familiari, astenendosi da comportamenti che possano essere di ostacolo al rispetto delle stesse. 4) I genitori, stante la collocazione paritaria del figlio minore, provvederanno al mantenimento in via diretta di quest'ultimo e sosterranno, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie che si renderanno necessarie per lo stesso, così come specificate dal Protocollo sulle spese nei procedimenti in materia familiare adottato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna, riportato in nota 1.
5) La casa familiare, costituita da appartamento e relativo garage pertinenziale, sita in Riccione, Viale
G.B. Pergolesi n.15, di cui la Signora è titolare dell'intera quota (1/1) di nuda proprietà, CP_1
resterà assegnata ed in uso esclusivo a quest'ultima, unitamente agli arredi ed ai beni mobili ivi ubicati.
6) I genitori usufruiranno, nella misura del 50% ciascuno, delle detrazioni fiscali previste per il figlio ed entrambi godranno dell'attribuzione dell'assegno unico spettante per quest'ultimo.
7) I genitori, in ipotesi di variazione di residenza, si impegnano ad informarsi reciprocamente, rendendosi prontamente reperibili per necessità ed urgenze che riguardino il figlio.
8) I genitori acconsentono al rilascio od al rinnovo dei rispettivi passaporti, salve le competenze del
Giudice Tutelare.
9) La Signora ed il Signor rinunciano reciprocamente alla richiesta di Controparte_1 CP_2
corresponsione di assegno a titolo di somministrazione periodica, dichiarando di essere economicamente autosufficienti e di disporre di mezzi adeguati e capacità lavorativa.
10) La Signora ed il Signor dichiarano di aver così regolato ogni Controparte_1 CP_2
rapporto e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
pagina 3 di 5 11) Le spese legali del presente procedimento sono compensate fra le parti.
1 2. Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento Sono le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
3. Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa.
A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta della concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
4. Spese straordinarie da concordare preventivamente Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
5. Rimborso delle spese straordinarie Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e /o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
pagina 4 di 5 a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e il 25.09.2004 in Riccione (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi
[...] CP_2
qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Riccione (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza (Atto n. 46 Parte II Serie A Anno 2004 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 27.06.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
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