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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/07/2025, n. 2216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2216 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Monocratico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3847/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Nocera
Inferiore n. 2389/2024;
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Rosa Anna Marcone, in virtù di procura in Parte_1
atti;
PARTE APPELLANTE
E
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. , rapp.ta e difesa dall'avv.to Vito Franco Controparte_1
Pignatelli, in virtù di procura in atti;
PARTE APPELLATA
; Controparte_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
citava in giudizio la società e la compagnia Hdi Parte_1 Controparte_2
Assicurazioni S.p.a., – rispettivamente proprietaria dell'autovettura Fiat500 tg. AB750PK e compagnia garante - al fine di sentirli condannare al risarcimento delle lesioni riportate in occasione del sinistro stradale, verificatosi in data 20 giugno 2018, alle ore 10:30 circa, in Sant'Egidio del Monte
Albino, alla via Kennedy;
in seguito alla pronuncia di primo grado, proponeva appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare il merito, risulta opportuno precisare che nel giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diversa da quelle invocate dall'istante; né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum"
e della "causa petendi", confermi o muti la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Cass., ord. n. 513 del 2019).
In via preliminare, la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado è stata effettuata nei confronti di un soggetto giuridico inesistente, posto che la società contumace era stata cancellata dal registro delle imprese il 07/12/2022, ed era quindi estinta prima della notifica eseguita in primo grado.
In proposito, “Ne deriva che il rapporto processuale non si è ab origine validamente costituito e che non si verte in un'ipotesi di nullità della notifica, ma di nullità dell'atto di citazione e di inesistenza della notifica, insuscettibile di sanatoria, poiché effettuata nei confronti di un soggetto giuridico inesistente. Deve quindi ritenersi applicabile il principio di diritto enunciato dalla Corte di
Cassazione secondo cui, in caso di inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il giudice d'appello deve dichiarare, anche d'ufficio, l'insanabile nullità della relativa sentenza, senza poter rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. (cfr. Cass. n. 21219 del 20 ottobre 2016)” (Corte d'appello Roma, n.1183 del 2022; nello stesso senso, “in caso di inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il giudice d'appello deve dichiarare, anche d'ufficio,
l'insanabile nullità della relativa sentenza, senza poter rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.”, Cass., ord. n. 11219 del 2021).
In conclusione va dichiarata la nullità della sentenza impugnata, senza potersi rimettere gli atti al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c..
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, tenuto conto dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto e delle fasi svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dr.
Stefano Riccio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2389/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la nullità della pronuncia di primo grado;
2. condanna parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata costituita, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 1.190,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA, come per legge;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R.
115/2002.
Così deciso in Nocera Inferiore, 04 luglio 2025.
Il Giudice
dr. Stefano Riccio
depositato telematicamente in data 04 luglio 2025.