Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 07/03/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 5890/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Signori Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice rel.
3) dott. ssa Francesca Di Donato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5890/2024 R.G. a.c., avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Gorizia, al Corso Verdi 115, presso lo studio dell'avv. OLIVO VALENTINA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Genova, Parte_2 C.F._2 via Innocenzo Frugoni n. 15/3, presso lo studio dell'avv. BORGHETTO MARCELLO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da note scritte depositate il 5.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05/12/2024, e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio in data 10.09.2016 a Sagrado (GO), nel corso del quale non sono nati figli, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
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1. prendere atto che il signor verserà al momento della pubblicazione Parte_1 della sentenza di separazione in favore della signora l'importo Parte_2 complessivo di € 2.000,00 a chiusura di ogni pendenza intercorsa ed intercorrente tra le parti e che il signor si obbliga a pagare interamente le spese legali Parte_1 inerenti alla presente procedura in favore di controparte;
2. dichiarare che a fronte di detti pagamenti i coniugi non avranno più nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento né per qualsiasi altro titolo;
3. prendere atto che le parti si esonerano reciprocamente dal depositare nel presente procedimento le rispettive dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e le movimentazioni bancarie degli ultimi tre anni, precisando che detti documenti saranno prontamente depositati laddove ciò venisse disposto dall'intestato Tribunale.
Ciò posto, sostituita l'udienza con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, la domanda è meritevole accoglimento, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Considerato, inoltre, che i suddetti accordi raggiunti dalle parti non sono contrari ad alcuna norma imperativa, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Atteso che il presente giudizio deve proseguire per la decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio, si provvede alla rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sagrado per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 5, parte 1, reg. Atti
Matrimonio anno 2016);
- provvede alla rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso Gorizia, nella Camera di Consiglio del 06/03/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Laura Di Lauro dott. Riccardo Merluzzi
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