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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/10/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza n.
Registro generale Appello Lavoro n.570/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di NO, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.4515/2024 del Tribunale di
NO ( est. De CA) , e promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Silvia Balestro e Giulia Moroni ed elettivamente domiciliata presso lo Studio delle stesse in NO, via Orti n. 2
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
(c.f. ),rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Maria Omodei Zorini P.IVA_1 elettivamente domiciliato in NO, presso l' Ufficio legale dell'ente, via Savarè n. 1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER L'APPELLANTE in riforma della sentenza del Tribunale di NO n. 4515/2024 del 15 dicembre
2024,accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegno sociale a decorrere dal 1° giugno 2023, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, per tutte le ragioni di cui in diritto;
condannare l' a erogare alla ricorrente l'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, CP_1
L. 335/1995, con decorrenza dal 1° giugno 2023, o dalla diversa data sarà ritenuta di giustizia, e pertanto a pagare alla stessa la somma di € 13.710,21 maturata da giugno
2023 a maggio 2025, o il diverso importo ritenuto di giustizia;
condannare CP_2
[...] , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al rimborso dei compensi dovuti dalla ricorrente ai propri difensori e delle spese, per entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi secondo i criteri di cui al D.M. n.
55/2014 e da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore degli avvocati antistatari.
PER L'APPELLATO in via principale, nel merito, respingere l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o per mancato assolvimento dell'onere probatorio e, per tale effetto, dichiarare ed accertare l'insussistenza del diritto della ricorrente al riconoscimento dell'assegno sociale in quanto non in possesso dei requisiti fondamentali richiesti dalla legge ex art. 3, comma 6, della L. n.335/1995 e art. 20, comma 10,
L.133/2008, e, conseguentemente, dichiarare ed accertare la legittimità del provvedimento di rigetto adottato dall' . CP_1
In subordine, dichiarare incumulabili interessi e rivalutazione ex L.412/91 nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande in tutto o in parte.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il Tribunale di NO, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto da tendente ad accertare e dichiarare il proprio Pt_1 diritto alla percezione dell'assegno sociale e con condanna dell'ente previdenziale al relativo pagamento con decorrenza dal 1° giugno 2023.
A tal fine premetteva alcune circostanze di fatto delineanti la fattispecie ed assumeva la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta con riferimento alla sussistenza del proprio stato di bisogno.
Il Tribunale ha ritenuto insussistente il requisito dello stato di bisogno, che si desumerebbe a parere del giudicante da “una pluralità di circostanze che compongono un quadro ben più ampio e soprattutto incompatibile con il preteso stato di bisogno”, quali la mancata richiesta da parte dell'odierna appellante dell'assegno di mantenimento al coniuge separato nell'ambito dell'accordo di separazione personale innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO, la continuazione della coabitazione con il coniuge separato e l'indicazione della come familiare a carico nella Pt_1
dichiarazione dei redditi 2023 relativa al 2022 da parte del coniuge separato.
Il Tribunale ha quindi tratto da tali circostanze “che la ricorrente sia autosufficiente dal punto di vista economico, grazie al mantenimento prestato dall'ex marito con cui ancora vive insieme”.
2 L'appellante ritiene errata la sentenza impugnata nella considerazione che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno.
Anche la coabitazione dei coniugi è stata erroneamente considerata dal Tribunale come un elemento indiziario che, unitamente alla mancata richiesta di assegno di mantenimento e alla indicazione della come coniuge a carico nella dichiarazione dei redditi , Pt_1 deporrebbe per l'assenza di uno stato di bisogno in capo alla stessa.
Parte appellante precisa che a seguito della separazione e in assenza di altri redditi, senza il riconoscimento di una prestazione a sostegno del reddito non è nelle condizioni di sostenere i costi una soluzione abitativa autonoma.
In merito alla dichiarazione dei redditi 2023 del coniuge separato, l'appellante sottolinea che la dichiarazione dei redditi del coniuge separato è dichiarazione di un soggetto terzo e che ai fini del vaglio della sussistenza del presupposto legittimante, è da valorizzarsi unicamente la dichiarazione reddituale dell'annualità relativa alla presentazione della domanda.
Pertanto, chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata sentenza, Pt_1
accogliesse il ricorso dalla stessa proposto in primo grado, con vittoria di spese di entrambe le fasi processuali.
Con memoria del 30.07.2025 resiste difendendo la pronuncia impugnata e CP_1
replicando alle singole doglianze avversarie.
All'udienza del 07.10.2025, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa come dispositivo in calce trascritto.
^^^^
L'impugnazione proposta da è fondata e meritevole di Parte_1
accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Le doglianze svolte nell'atto di appello in ordine alla rilevanza preclusiva all'accoglimento della domanda, attribuita dal primo Giudice alla mancata pretesa di alcun assegno di mantenimento da parte dell'ex coniuge dell'odierna appellante,
3 appaiono pienamente condivisibili, alla luce delle caratteristiche della fattispecie oggetto di causa.
Si rileva che, sulle questioni sottoposte al giudizio di questo Collegio, la Corte d'Appello di NO si è già espressa, in analoga fattispecie, con sentenza n. 875/2018 (Pres. Dott.
G. PICCIAU;
Est. Dott. G. CASELLA), con le seguenti motivazioni: CP_
“l' (…) non contesta il basso reddito o la disoccupazione della ricorrente, ma sostanzialmente le rimprovera una mancata attivazione nella ricerca di ulteriori fonti di reddito, come un ipotetico assegno di mantenimento che avrebbe potuto ottenere chiedendo una revisione degli accordi di separazione.
Si rileva che anche laddove la signora XXX avesse diritto alla percezione di assegni di mantenimento da parte dell'ex coniuge, ciò non assumerebbe rilievo, in quanto, come affermato dalla Suprema Corte, ciò che conta non è la mera titolarità di redditi ma la loro effettiva percezione: “In tema di assegno sociale, l'art. 3 della legge n. 335 del 1995
- secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti -, assegna rilievo non alla mera titolarità del redditi ma alla loro effettiva percezione. Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale” (Cass. n.
6570/2010).
Dunque, in ogni caso, al momento della domanda amministrativa lo stato di bisogno dichiarato dalla XXX ai fini dell'accesso al beneficio assistenziale era concreto ed attuale.
Rileva inoltre il Collegio che la legge 335/1995, tra i requisiti previsti ai fini dell'ottenimento dell'assegno sociale, non richiede affatto che il soggetto si rivolga prima al nucleo familiare, al coniuge separato o ai parenti, per chiedere aiuto economico, e solo in subordine all' CP_1
Si ritiene pertanto che non siano rilevanti le ragioni per le quali un soggetto versi nello stato di bisogno, a meno che non vi sia, ad esempio, un nesso causale diretto ed immediato tra lo stato di bisogno e una ingiustificata rinuncia ad un diritto.
Nella fattispecie in esame, però, non è riscontrabile alcun nesso di causalità diretta ed immediata tra la dichiarazione di autosufficienza economica della signora XXX
4 contenuta nel verbale di separazione del 1994 e la domanda di assegno sociale fatta dalla stessa nel 2012 (ben 18 anni dopo la separazione).
In ogni caso, poiché il presupposto della mancata percezione di redditi è stato provato
Part dall'appellata, spettava all' – eccipiente – dimostrare che la Sig.ra avesse CP_1
diritto ad ottenere una revisione delle condizioni di separazione e, quindi, che le condizioni economiche del coniuge separato permettessero il versamento a favore dell'appellata di un assegno di mantenimento superiore al limite di legge per
l'ottenimento del beneficio assistenziale in oggetto. In assenza di tale prova, l'assunto dell' non può essere accolto”. CP_1
La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene integralmente condivisa da questo Collegio.
Sotto altro aspetto, come condivisibilmente rilevato da questa Corte nella propria decisione n. 366/2019 (Pres. Est. Dott.ssa C. BIANCHINI) – qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118, disp. att. c.p.c. – “la richiesta dell'assegno di mantenimento è certamente espressione di un diritto personalissimo attinente alla sfera più intima dell'individuo in ordine alla quale non sono ammesse intrusioni o sollecitazioni esterne”, non potendosi, pertanto, condizionare l'erogazione dell'assegno oggetto di causa all'esperimento dell'azione nei confronti dell'ex coniuge, alla luce delle sue ridotte risorse economiche.”
Nella presente fattispecie, pertanto, come in quella esaminata nella sentenza di questa
Corte n. 1356/2018 (Pres. Est. Dott. G. PICCIAU), “la rinuncia all'assegno di mantenimento, peraltro oggetto di omologa da parte del competente Tribunale competente, trova una sua non pretestuosa ragione nella scarsa capacità patrimoniale dell'altro coniuge e non può quindi essere di per sé interpretata come riconoscimento della insussistenza di uno stato di bisogno”. CP_ L' ha altresì rigettato la domanda di assegno sociale perché “ Il richiedente risulta coabitare con l'ex coniuge” evidenziando che la convivenza tra i coniugi (ancorché formalmente separati) sia continuata anche successivamente alla separazione, tanto che costoro risultano - fino al 2017, anno in cui è avvenuto l'accertamento che ha dato origine al presente giudizio- nello stesso stato di famiglia.
Ritiene la Corte che, nel caso di specie, l'appellante ha dimostrato l'esistenza delle condizioni oggettive per avere diritto all'assegno di cui è causa, ed era onere di CP_1
dimostrare, anche attraverso indizi che potessero essere ritenuti, nella loro valutazione
5 complessiva, gravi, precisi e concordanti, e che dunque la mancanza nel concreto dei requisiti richiesti dalla legge.
La circostanza ex se dedotta della convivenza dei due coniugi separati è elemento non sufficiente a fondare la presunzione che i redditi degli stessi confluissero e dovessero essere considerati unitariamente.
Ed invero, la coabitazione, lungi dal costituire elemento probatorio univoco nel senso dell'assenza dello stato di bisogno, può invece essere conseguenza della contenuta disponibilità economica della ricorrente che non è in grado, nell'attesa del riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta, di sostenere i costi di una sistemazione abitativa autonoma.
In merito alla ulteriore condizione ostativa al riconoscimento dell'assegno sociale all'odierna appellante, indicata quale familiare a carico nella dichiarazione dei redditi
2023 del coniuge separato, si precisa che, ai fini del vaglio della sussistenza del presupposto legittimante, è da valorizzarsi unicamente la dichiarazione reddituale dell'annualità relativa alla presentazione della domanda.
Ed invero, la dichiarazione dei redditi del coniuge separato, presa in considerazione dall' ai fini della richiesta di assegno sociale, è quella presentata nel 2023 e, dunque, CP_1
riferita al 2022 e non è quindi pertinente rispetto alla verifica del presupposto reddituale che deve essere effettuata rispetto ai redditi relativi all'anno in cui è presentata la domanda.
La signora ha presentato domanda in data 15 maggio 2023 (doc. 3 fascicolo Pt_1
primo grado – domanda assegno sociale 15.5.2023), pertanto il reddito da prendere in considerazione è quello dell'anno in corso di richiesta, ovvero il 2023, risultante semmai dalla dichiarazione dell'anno successivo, ovvero la dichiarazione dei redditi 2024 che non riporta più l'indicazione della coniuge separata quale familiare fiscalmente a carico.
(doc. 13 fascicolo parte appellante – Mod. 730/2024 . Persona_1
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in riforma della sentenza di primo grado, va dichiarato il diritto di all'assegno sociale e l' va, Parte_1 CP_1 per l'effetto, condannato alla relativa erogazione, con decorrenza dal mese successivo alla data della domanda amministrativa del 15.05.2023, oltre agli interessi dal 121° giorno successivo alla domanda stessa al saldo.
Con specifico riguardo agli accessori, si osserva quanto segue.
6 Anzitutto, non spetta all'odierna appellante la rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo fra tali accessori stabilito dall'art. 16 co. VI l. 30.12.1991 n. 412, secondo cui “gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 co. 2 l.
7.8.1990 n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
Quanto alla decorrenza degli interessi, è noto come, a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 156/1991, dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 442, c.p.c., gli interessi sui crediti previdenziali vadano riconosciuti con decorrenza, non già dalla data di maturazione del diritto come avviene per i crediti di lavoro, bensì dalla data in cui si verificano le condizioni di responsabilità dell'ente previdenziale.
Data identificabile con quella del provvedimento di reiezione della domanda o con quella di scadenza del centoventesimo giorno dalla presentazione della stessa senza che l'ente si sia pronunciato: solo da tale momento, infatti, è “giuridicamente configurabile un ritardo dell'ente previdenziale nell'adempimento” (così Cass. 3144/2019).
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, sancendo quanto segue: “a seguito della sentenza della Corte Costituzionale N. 156 del 1991 (dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 442 cod. proc. civ.), sui crediti previdenziali vanno riconosciuti interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza non dalla data di maturazione del diritto (come per i crediti di lavoro) ma dalla data di verificazione delle condizioni di legale responsabilità dell'ente previdenziale (e cioè alla data del provvedimento di reiezione della domanda o alla scadenza del centoventesimo giorno dalla presentazione della medesima senza che l'istituto si sia pronunciato oppure, ove la domanda non sia richiesta, alla scadenza del centoventesimo giorno dalla maturazione del diritto), salvo il
7
disposto dell'art. 16, comma 6, legge n. 412/91” (Cass. 21.8.2004, n. 16528; conf. Cass.
8653/2016; 3144/2019).
Norma, quella da ultimo citata, la quale così dispone: “gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 co. 2 l.
7.8.1990 n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
L'applicazione di tali principi e disposizioni al caso di specie consente di affermare che gli interessi sulle prestazioni riconosciute all'odierna appellante decorrano dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Nello specifico, si liquidano gli importi di € 1.900,00 per la prima fase processuale e di €
2.000,00 per il giudizio di appello, oltre spese generali e oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari, così correggendo l'errore per omissione contenuto nel dispositivo.
PQM
In riforma della sentenza n. 4515/2024 del Tribunale di NO, accerta il diritto di all'assegno sociale e per l'effetto condanna l' alla relativa Parte_1 CP_1
erogazione con decorrenza dal mese successivo alla data della domanda amministrativa del 15.05.2023, oltre agli interessi dal 121° giorno successivo alla domanda stessa al saldo;
8 Condanna l' a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, CP_1 liquidate in complessivi € .3.900,00 oltre oneri di legge e rimborso spese generali.
NO, 07.10.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni
9
Registro generale Appello Lavoro n.570/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di NO, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.4515/2024 del Tribunale di
NO ( est. De CA) , e promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Silvia Balestro e Giulia Moroni ed elettivamente domiciliata presso lo Studio delle stesse in NO, via Orti n. 2
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
(c.f. ),rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Maria Omodei Zorini P.IVA_1 elettivamente domiciliato in NO, presso l' Ufficio legale dell'ente, via Savarè n. 1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER L'APPELLANTE in riforma della sentenza del Tribunale di NO n. 4515/2024 del 15 dicembre
2024,accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegno sociale a decorrere dal 1° giugno 2023, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, per tutte le ragioni di cui in diritto;
condannare l' a erogare alla ricorrente l'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, CP_1
L. 335/1995, con decorrenza dal 1° giugno 2023, o dalla diversa data sarà ritenuta di giustizia, e pertanto a pagare alla stessa la somma di € 13.710,21 maturata da giugno
2023 a maggio 2025, o il diverso importo ritenuto di giustizia;
condannare CP_2
[...] , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al rimborso dei compensi dovuti dalla ricorrente ai propri difensori e delle spese, per entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi secondo i criteri di cui al D.M. n.
55/2014 e da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore degli avvocati antistatari.
PER L'APPELLATO in via principale, nel merito, respingere l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o per mancato assolvimento dell'onere probatorio e, per tale effetto, dichiarare ed accertare l'insussistenza del diritto della ricorrente al riconoscimento dell'assegno sociale in quanto non in possesso dei requisiti fondamentali richiesti dalla legge ex art. 3, comma 6, della L. n.335/1995 e art. 20, comma 10,
L.133/2008, e, conseguentemente, dichiarare ed accertare la legittimità del provvedimento di rigetto adottato dall' . CP_1
In subordine, dichiarare incumulabili interessi e rivalutazione ex L.412/91 nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande in tutto o in parte.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il Tribunale di NO, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto da tendente ad accertare e dichiarare il proprio Pt_1 diritto alla percezione dell'assegno sociale e con condanna dell'ente previdenziale al relativo pagamento con decorrenza dal 1° giugno 2023.
A tal fine premetteva alcune circostanze di fatto delineanti la fattispecie ed assumeva la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta con riferimento alla sussistenza del proprio stato di bisogno.
Il Tribunale ha ritenuto insussistente il requisito dello stato di bisogno, che si desumerebbe a parere del giudicante da “una pluralità di circostanze che compongono un quadro ben più ampio e soprattutto incompatibile con il preteso stato di bisogno”, quali la mancata richiesta da parte dell'odierna appellante dell'assegno di mantenimento al coniuge separato nell'ambito dell'accordo di separazione personale innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO, la continuazione della coabitazione con il coniuge separato e l'indicazione della come familiare a carico nella Pt_1
dichiarazione dei redditi 2023 relativa al 2022 da parte del coniuge separato.
Il Tribunale ha quindi tratto da tali circostanze “che la ricorrente sia autosufficiente dal punto di vista economico, grazie al mantenimento prestato dall'ex marito con cui ancora vive insieme”.
2 L'appellante ritiene errata la sentenza impugnata nella considerazione che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno.
Anche la coabitazione dei coniugi è stata erroneamente considerata dal Tribunale come un elemento indiziario che, unitamente alla mancata richiesta di assegno di mantenimento e alla indicazione della come coniuge a carico nella dichiarazione dei redditi , Pt_1 deporrebbe per l'assenza di uno stato di bisogno in capo alla stessa.
Parte appellante precisa che a seguito della separazione e in assenza di altri redditi, senza il riconoscimento di una prestazione a sostegno del reddito non è nelle condizioni di sostenere i costi una soluzione abitativa autonoma.
In merito alla dichiarazione dei redditi 2023 del coniuge separato, l'appellante sottolinea che la dichiarazione dei redditi del coniuge separato è dichiarazione di un soggetto terzo e che ai fini del vaglio della sussistenza del presupposto legittimante, è da valorizzarsi unicamente la dichiarazione reddituale dell'annualità relativa alla presentazione della domanda.
Pertanto, chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata sentenza, Pt_1
accogliesse il ricorso dalla stessa proposto in primo grado, con vittoria di spese di entrambe le fasi processuali.
Con memoria del 30.07.2025 resiste difendendo la pronuncia impugnata e CP_1
replicando alle singole doglianze avversarie.
All'udienza del 07.10.2025, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa come dispositivo in calce trascritto.
^^^^
L'impugnazione proposta da è fondata e meritevole di Parte_1
accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Le doglianze svolte nell'atto di appello in ordine alla rilevanza preclusiva all'accoglimento della domanda, attribuita dal primo Giudice alla mancata pretesa di alcun assegno di mantenimento da parte dell'ex coniuge dell'odierna appellante,
3 appaiono pienamente condivisibili, alla luce delle caratteristiche della fattispecie oggetto di causa.
Si rileva che, sulle questioni sottoposte al giudizio di questo Collegio, la Corte d'Appello di NO si è già espressa, in analoga fattispecie, con sentenza n. 875/2018 (Pres. Dott.
G. PICCIAU;
Est. Dott. G. CASELLA), con le seguenti motivazioni: CP_
“l' (…) non contesta il basso reddito o la disoccupazione della ricorrente, ma sostanzialmente le rimprovera una mancata attivazione nella ricerca di ulteriori fonti di reddito, come un ipotetico assegno di mantenimento che avrebbe potuto ottenere chiedendo una revisione degli accordi di separazione.
Si rileva che anche laddove la signora XXX avesse diritto alla percezione di assegni di mantenimento da parte dell'ex coniuge, ciò non assumerebbe rilievo, in quanto, come affermato dalla Suprema Corte, ciò che conta non è la mera titolarità di redditi ma la loro effettiva percezione: “In tema di assegno sociale, l'art. 3 della legge n. 335 del 1995
- secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti -, assegna rilievo non alla mera titolarità del redditi ma alla loro effettiva percezione. Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale” (Cass. n.
6570/2010).
Dunque, in ogni caso, al momento della domanda amministrativa lo stato di bisogno dichiarato dalla XXX ai fini dell'accesso al beneficio assistenziale era concreto ed attuale.
Rileva inoltre il Collegio che la legge 335/1995, tra i requisiti previsti ai fini dell'ottenimento dell'assegno sociale, non richiede affatto che il soggetto si rivolga prima al nucleo familiare, al coniuge separato o ai parenti, per chiedere aiuto economico, e solo in subordine all' CP_1
Si ritiene pertanto che non siano rilevanti le ragioni per le quali un soggetto versi nello stato di bisogno, a meno che non vi sia, ad esempio, un nesso causale diretto ed immediato tra lo stato di bisogno e una ingiustificata rinuncia ad un diritto.
Nella fattispecie in esame, però, non è riscontrabile alcun nesso di causalità diretta ed immediata tra la dichiarazione di autosufficienza economica della signora XXX
4 contenuta nel verbale di separazione del 1994 e la domanda di assegno sociale fatta dalla stessa nel 2012 (ben 18 anni dopo la separazione).
In ogni caso, poiché il presupposto della mancata percezione di redditi è stato provato
Part dall'appellata, spettava all' – eccipiente – dimostrare che la Sig.ra avesse CP_1
diritto ad ottenere una revisione delle condizioni di separazione e, quindi, che le condizioni economiche del coniuge separato permettessero il versamento a favore dell'appellata di un assegno di mantenimento superiore al limite di legge per
l'ottenimento del beneficio assistenziale in oggetto. In assenza di tale prova, l'assunto dell' non può essere accolto”. CP_1
La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene integralmente condivisa da questo Collegio.
Sotto altro aspetto, come condivisibilmente rilevato da questa Corte nella propria decisione n. 366/2019 (Pres. Est. Dott.ssa C. BIANCHINI) – qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118, disp. att. c.p.c. – “la richiesta dell'assegno di mantenimento è certamente espressione di un diritto personalissimo attinente alla sfera più intima dell'individuo in ordine alla quale non sono ammesse intrusioni o sollecitazioni esterne”, non potendosi, pertanto, condizionare l'erogazione dell'assegno oggetto di causa all'esperimento dell'azione nei confronti dell'ex coniuge, alla luce delle sue ridotte risorse economiche.”
Nella presente fattispecie, pertanto, come in quella esaminata nella sentenza di questa
Corte n. 1356/2018 (Pres. Est. Dott. G. PICCIAU), “la rinuncia all'assegno di mantenimento, peraltro oggetto di omologa da parte del competente Tribunale competente, trova una sua non pretestuosa ragione nella scarsa capacità patrimoniale dell'altro coniuge e non può quindi essere di per sé interpretata come riconoscimento della insussistenza di uno stato di bisogno”. CP_ L' ha altresì rigettato la domanda di assegno sociale perché “ Il richiedente risulta coabitare con l'ex coniuge” evidenziando che la convivenza tra i coniugi (ancorché formalmente separati) sia continuata anche successivamente alla separazione, tanto che costoro risultano - fino al 2017, anno in cui è avvenuto l'accertamento che ha dato origine al presente giudizio- nello stesso stato di famiglia.
Ritiene la Corte che, nel caso di specie, l'appellante ha dimostrato l'esistenza delle condizioni oggettive per avere diritto all'assegno di cui è causa, ed era onere di CP_1
dimostrare, anche attraverso indizi che potessero essere ritenuti, nella loro valutazione
5 complessiva, gravi, precisi e concordanti, e che dunque la mancanza nel concreto dei requisiti richiesti dalla legge.
La circostanza ex se dedotta della convivenza dei due coniugi separati è elemento non sufficiente a fondare la presunzione che i redditi degli stessi confluissero e dovessero essere considerati unitariamente.
Ed invero, la coabitazione, lungi dal costituire elemento probatorio univoco nel senso dell'assenza dello stato di bisogno, può invece essere conseguenza della contenuta disponibilità economica della ricorrente che non è in grado, nell'attesa del riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta, di sostenere i costi di una sistemazione abitativa autonoma.
In merito alla ulteriore condizione ostativa al riconoscimento dell'assegno sociale all'odierna appellante, indicata quale familiare a carico nella dichiarazione dei redditi
2023 del coniuge separato, si precisa che, ai fini del vaglio della sussistenza del presupposto legittimante, è da valorizzarsi unicamente la dichiarazione reddituale dell'annualità relativa alla presentazione della domanda.
Ed invero, la dichiarazione dei redditi del coniuge separato, presa in considerazione dall' ai fini della richiesta di assegno sociale, è quella presentata nel 2023 e, dunque, CP_1
riferita al 2022 e non è quindi pertinente rispetto alla verifica del presupposto reddituale che deve essere effettuata rispetto ai redditi relativi all'anno in cui è presentata la domanda.
La signora ha presentato domanda in data 15 maggio 2023 (doc. 3 fascicolo Pt_1
primo grado – domanda assegno sociale 15.5.2023), pertanto il reddito da prendere in considerazione è quello dell'anno in corso di richiesta, ovvero il 2023, risultante semmai dalla dichiarazione dell'anno successivo, ovvero la dichiarazione dei redditi 2024 che non riporta più l'indicazione della coniuge separata quale familiare fiscalmente a carico.
(doc. 13 fascicolo parte appellante – Mod. 730/2024 . Persona_1
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in riforma della sentenza di primo grado, va dichiarato il diritto di all'assegno sociale e l' va, Parte_1 CP_1 per l'effetto, condannato alla relativa erogazione, con decorrenza dal mese successivo alla data della domanda amministrativa del 15.05.2023, oltre agli interessi dal 121° giorno successivo alla domanda stessa al saldo.
Con specifico riguardo agli accessori, si osserva quanto segue.
6 Anzitutto, non spetta all'odierna appellante la rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo fra tali accessori stabilito dall'art. 16 co. VI l. 30.12.1991 n. 412, secondo cui “gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 co. 2 l.
7.8.1990 n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
Quanto alla decorrenza degli interessi, è noto come, a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 156/1991, dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 442, c.p.c., gli interessi sui crediti previdenziali vadano riconosciuti con decorrenza, non già dalla data di maturazione del diritto come avviene per i crediti di lavoro, bensì dalla data in cui si verificano le condizioni di responsabilità dell'ente previdenziale.
Data identificabile con quella del provvedimento di reiezione della domanda o con quella di scadenza del centoventesimo giorno dalla presentazione della stessa senza che l'ente si sia pronunciato: solo da tale momento, infatti, è “giuridicamente configurabile un ritardo dell'ente previdenziale nell'adempimento” (così Cass. 3144/2019).
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, sancendo quanto segue: “a seguito della sentenza della Corte Costituzionale N. 156 del 1991 (dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 442 cod. proc. civ.), sui crediti previdenziali vanno riconosciuti interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza non dalla data di maturazione del diritto (come per i crediti di lavoro) ma dalla data di verificazione delle condizioni di legale responsabilità dell'ente previdenziale (e cioè alla data del provvedimento di reiezione della domanda o alla scadenza del centoventesimo giorno dalla presentazione della medesima senza che l'istituto si sia pronunciato oppure, ove la domanda non sia richiesta, alla scadenza del centoventesimo giorno dalla maturazione del diritto), salvo il
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disposto dell'art. 16, comma 6, legge n. 412/91” (Cass. 21.8.2004, n. 16528; conf. Cass.
8653/2016; 3144/2019).
Norma, quella da ultimo citata, la quale così dispone: “gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 co. 2 l.
7.8.1990 n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
L'applicazione di tali principi e disposizioni al caso di specie consente di affermare che gli interessi sulle prestazioni riconosciute all'odierna appellante decorrano dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Nello specifico, si liquidano gli importi di € 1.900,00 per la prima fase processuale e di €
2.000,00 per il giudizio di appello, oltre spese generali e oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari, così correggendo l'errore per omissione contenuto nel dispositivo.
PQM
In riforma della sentenza n. 4515/2024 del Tribunale di NO, accerta il diritto di all'assegno sociale e per l'effetto condanna l' alla relativa Parte_1 CP_1
erogazione con decorrenza dal mese successivo alla data della domanda amministrativa del 15.05.2023, oltre agli interessi dal 121° giorno successivo alla domanda stessa al saldo;
8 Condanna l' a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, CP_1 liquidate in complessivi € .3.900,00 oltre oneri di legge e rimborso spese generali.
NO, 07.10.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni
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