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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/12/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 280/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 10.12.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 05/02/2025 da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. SGAMBATI MARIA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in San Felice a Cancello in data 17.09.2000; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati due figli: (05.08.2001) e (05.11.2008); Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) i coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di un assegno di mantenimento;
3) il sig. ha già lasciato la casa coniugale e si è trasferito presso l'abitazione sita in Paolisi (BN) alla Via Parte_1
Appia,85; tale indirizzo è già stato comunicato alla sig.ra nell'interesse dei figli;
Pt_2
4) il Sig. ha già provveduto al ritiro dei propri effetti personali presso la casa coniugale;
Parte_1
5) i coniugi concordano l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente dello stesso presso la madre;
Per_2
6) il padre eserciterà il suo diritto di visita a weekend alternati ovvero dal venerdi sera fino alle ore 22.00 della domenica, in quanto il ricorrente rientra per esigenze lavorative solo il fine settimana. Il padre terrà con sé il figlio alternativamente con la madre nelle ricorrenze festive di Natale e Capodanno e in quelle di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
7) le ferie estive saranno concordate di anno in anno ed entro e non oltre la fine del mese di maggio tra i genitori, tenendo conto delle esigenze lavorative del padre e dei desideri del ragazzo;
2
8) nel periodo estivo, tranne che nei giorni in cui il minore si recherà in vacanza con i genitori, incontrerà il padre con le stesse modalità e negli stessi tempi concordati per il resto dell'anno;
9) il minore trascorrerà con la madre la Festa della Mamma e con il padre la Festa del Papà, inoltre trascorrerà con entrambi i genitori (o con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni) il giorno del compleanno ed onomastico, così come trascorrerà con i genitori il giorno del loro compleanno e dell'onomastico;
10) ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre, compatibilmente con le sue esigenze lavorative, le festività del 25 aprile, del 1 maggio, del 2 giugno, del 1 novembre e dell'8 dicembre;
11) di comune accordo i genitori, anche in considerazione dei desideri del figlio e delle esigenze lavorative degli stessi, si riservano la facoltà di concordare la modifica delle modalità e dei tempi di permanenza previsti;
12) i genitori concordano che se il minore dovesse essere malato il papà lo andrà a trovare a casa, previo accordo con la madre;
13) il minore avrà rapporti continuativi con le famiglie di origine dei genitori;
14) il sig. s'impegna a corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario, in favore di entrambi i Parte_1 figli, atteso che la figlia è maggiorenne ma non indipendente economicamente, la somma di € 400,00 ( Per_1 quattrocento/00) ovvero (€ 200,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi a mezzo bonifico su postpay intestata alla Sig.ra entro il giorno Pt_2
15 di ogni mese;
15) le parti concordano che l'importo dell'assegno unico spettante al figlio minore, ammontante complessivamente ad €
197,00 circa verrà percepito per intero dalla madre, rinunciando il padre alla sua metà, prevista dalla legge nel caso di coniugi separati.
16) i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli, secondo le linee guida del CNF, preventivamente concordate;
per spese straordinarie s'intendono quelle scolastiche e quelle mediche non coperte dal SSN.
17) i coniugi prestano, sin da ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento del figlio minore negli stessi;
Con note di trattazione scritta, depositate per l'udienza cartolare del 10.12.2025, le parti, a parziale modifica delle condizioni del ricorso, hanno previsto che: il padre corrisponderà, a titolo Parte_1 di contributo al mantenimento, in favore dei figli, , nata a [...] il [...], maggiorenne ma non Persona_3 indipendente economicamente, e nato a [...] il [...] la somma di € 700,00 (settecento/00) Persona_4 ovvero € 350,00 (trecentocinquanta/00) in favore di ciascun figlio.
Tanto premesso, rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 10.12.2025; rilevato che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.; 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] A CANCELLO e Parte_1 Pt_2 nata l'[...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN FELICE A CANCELLO di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 69, parte II, serie A, anno 2000);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 280/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 10.12.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 05/02/2025 da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. SGAMBATI MARIA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in San Felice a Cancello in data 17.09.2000; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati due figli: (05.08.2001) e (05.11.2008); Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) i coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di un assegno di mantenimento;
3) il sig. ha già lasciato la casa coniugale e si è trasferito presso l'abitazione sita in Paolisi (BN) alla Via Parte_1
Appia,85; tale indirizzo è già stato comunicato alla sig.ra nell'interesse dei figli;
Pt_2
4) il Sig. ha già provveduto al ritiro dei propri effetti personali presso la casa coniugale;
Parte_1
5) i coniugi concordano l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente dello stesso presso la madre;
Per_2
6) il padre eserciterà il suo diritto di visita a weekend alternati ovvero dal venerdi sera fino alle ore 22.00 della domenica, in quanto il ricorrente rientra per esigenze lavorative solo il fine settimana. Il padre terrà con sé il figlio alternativamente con la madre nelle ricorrenze festive di Natale e Capodanno e in quelle di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
7) le ferie estive saranno concordate di anno in anno ed entro e non oltre la fine del mese di maggio tra i genitori, tenendo conto delle esigenze lavorative del padre e dei desideri del ragazzo;
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8) nel periodo estivo, tranne che nei giorni in cui il minore si recherà in vacanza con i genitori, incontrerà il padre con le stesse modalità e negli stessi tempi concordati per il resto dell'anno;
9) il minore trascorrerà con la madre la Festa della Mamma e con il padre la Festa del Papà, inoltre trascorrerà con entrambi i genitori (o con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni) il giorno del compleanno ed onomastico, così come trascorrerà con i genitori il giorno del loro compleanno e dell'onomastico;
10) ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre, compatibilmente con le sue esigenze lavorative, le festività del 25 aprile, del 1 maggio, del 2 giugno, del 1 novembre e dell'8 dicembre;
11) di comune accordo i genitori, anche in considerazione dei desideri del figlio e delle esigenze lavorative degli stessi, si riservano la facoltà di concordare la modifica delle modalità e dei tempi di permanenza previsti;
12) i genitori concordano che se il minore dovesse essere malato il papà lo andrà a trovare a casa, previo accordo con la madre;
13) il minore avrà rapporti continuativi con le famiglie di origine dei genitori;
14) il sig. s'impegna a corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario, in favore di entrambi i Parte_1 figli, atteso che la figlia è maggiorenne ma non indipendente economicamente, la somma di € 400,00 ( Per_1 quattrocento/00) ovvero (€ 200,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi a mezzo bonifico su postpay intestata alla Sig.ra entro il giorno Pt_2
15 di ogni mese;
15) le parti concordano che l'importo dell'assegno unico spettante al figlio minore, ammontante complessivamente ad €
197,00 circa verrà percepito per intero dalla madre, rinunciando il padre alla sua metà, prevista dalla legge nel caso di coniugi separati.
16) i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli, secondo le linee guida del CNF, preventivamente concordate;
per spese straordinarie s'intendono quelle scolastiche e quelle mediche non coperte dal SSN.
17) i coniugi prestano, sin da ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento del figlio minore negli stessi;
Con note di trattazione scritta, depositate per l'udienza cartolare del 10.12.2025, le parti, a parziale modifica delle condizioni del ricorso, hanno previsto che: il padre corrisponderà, a titolo Parte_1 di contributo al mantenimento, in favore dei figli, , nata a [...] il [...], maggiorenne ma non Persona_3 indipendente economicamente, e nato a [...] il [...] la somma di € 700,00 (settecento/00) Persona_4 ovvero € 350,00 (trecentocinquanta/00) in favore di ciascun figlio.
Tanto premesso, rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 10.12.2025; rilevato che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.; 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] A CANCELLO e Parte_1 Pt_2 nata l'[...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN FELICE A CANCELLO di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 69, parte II, serie A, anno 2000);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese