Ordinanza cautelare 2 settembre 2024
Accoglimento
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/06/2025, n. 5257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5257 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 05257/2025REG.PROV.COLL.
N. 06296/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6296 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ettore Grenci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Bologna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per l''Emilia Romagna, sede di Bologna (Sezione Prima) n. 00379/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante, titolare di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo rilasciato nel 2019, è stato destinatario di un provvedimento, in data 29 gennaio 2024, di revoca del permesso di soggiorno, motivata sulla sua pericolosità sociale, in quanto arrestato tre volte dal 2022 al 2023 per rapina, furto e reati violenti e deferito per analoghi fatti.
2. Avverso il provvedimento ha prodotto ricorso al Tar, chiedendo al giudice di primo grado di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del TUI nella parte in cui non prevede l'inespellibità di stranieri i cui parenti conviventi entro il secondo grado, pur non avendo ancora ottenuto la cittadinanza italiana, l'abbiano richiesta.
3. Il Giudice di prime cure:
- ha rigettato il gravame, precisando con riguardo all’eccezione di costituzionalità che la norma “ non pare violare alcuna principio costituzionale, dal momento che il limitare la tutela rafforzata ai soli casi in cui sia stato accertato, in esito all'apposito procedimento a ciò preposto, che un parente convivente abbia i requisiti per essere riconosciuto cittadino italiano, non pare affatto confliggere con il precetto costituzionale di cui all'art. 3 della Costituzione ”;
- nel merito ha respinto tutte le censure del ricorrente, stigmatizzando che “ dalla lettura della sentenza di condanna del ricorrente emerge che, pur essendo formalmente incensurato, non è stato ammesso al beneficio della sospensione condizionale in quanto non nuovo ad illeciti violenti “.
In sintesi, per il Tribunale il provvedimento questorile contiene una “ compiuta valutazione delle personalità del ricorrente al fine di dimostrare la sua pericolosità sociale, andando oltre quanto rilevato nella sentenza penale: ne deriva un esercizio del potere adeguatamente motivato, rispetto a cui deve ritenersi esclusa la possibilità di censura da parte del giudice, non potendosi ravvisare alcuna illogicità o irrazionalità nelle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione nell'esercizio della discrezionalità che le è propria ”.
4. Con l’appello odierno, il ricorrente reitera sostanzialmente le censure del primo grado (tranne quella di costituzionalità), facendo perno sulla lunghissima permanenza in Italia con la sua famiglia e sulla non particolare gravità dei reati commessi, in maggior parte nella minore età.
4.1. Più precisamente, l’appellante afferma che “ è in Italia da quando aveva sei anni ed è profondamente radicato nel territorio nazionale luogo ove è cresciuto, si è formato, si è avviato all'attività lavorativa e ha stretto importanti relazione sociali. Tutta la sua famiglia, composta dai genitori e da due fratelli nati a Bologna, risiede regolarmente nel territorio nazionale ed è perfettamente integrata nel contesto sociale di riferimento…Il padre, in attesa di decisione sulla sua domanda di cittadinanza, è impiegato con contratto a tempo indeterminato presso la -OMISSIS- e produce redditi dignitosi per il sostentamento del nucleo familiare…la madre si occupa della cura della casa e dei figli minori, quest'ultimi frequentano la scuola...
La lunga permanenza e il radicamento familiare e sociale dell'appellante in Italia sono stati considerati in maniera solo apparente dalla Questura di Bologna, prima, e dal T.A.R. Emilia-Romagna, dopo. In particolare non si è prestata effettiva e adeguata attenzione al percorso scolastico seguito da -OMISSIS-in Italia, ai progetti di formazione conseguiti, ai contratti di lavoro avviati sebbene con le difficoltà dovute alla giovanissima età e, infine, alla circostanza che il suo intero nucleo familiare è impiantato nel territorio nazionale.
Se l'odierno appellante dovesse far rientro in Bangladesh si ritroverebbe di colpo sradicato dai suoi legami più stretti e dal contesto sociale in cui è cresciuto e calato in una realtà molto distante da quella in cui si trova attualmente, con la quale non ha alcuna connessione ad eccezione del fatto che si tratta del luogo in cui i suoi genitori hanno vissuto sino a vent'anni fa circa ”.
5. La Questura di Bologna si è costituita con formula di mero stile, senza depositare documenti o controdedurre.
6. In esito alla camera di consiglio del 29 agosto 2024, con ord. n. 3272/2024, è stata accolta l’istanza cautelare:
“ Rilevato, alla sommaria cognizione cautelare, che:
– lo straniero ha maturato un considerevole periodo di permanenza regolare sul territorio nazionale, ove risiedono i propri familiari;
– a norma dell’art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’autorità questorile, in sede di diniego o revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero;
– nel provvedimento impugnato il bilanciamento prescritto dalla norma primaria si presenta con valutazioni prive di un’effettiva analisi ponderata della lunga permanenza in Italia e della situazione familiare dell’appellante;
Ritenuto, pertanto, di ravvisare - prima facie - possibili profili di fondatezza del gravame e la sussistenza di un grave pregiudizio per il ricorrente, sprovvisto di titolo per soggiornare in Italia e già destinatario di decreto di espulsione ”.
7. All’udienza pubblica del 22 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
2. Occorre preliminarmente rilevare che, come anche recentemente ribadito dalla Sezione (Consiglio di Stato, Sez. III, 30 ottobre 2024, n. 8628 e 10 aprile 2025, n. 3392), “ secondo la pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna, in quanto al contrario tali misure richiedono un giudizio di pericolosità sociale dello straniero e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, tale da escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali (cd. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo: cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 aprile 2023, n. 3694; id., 15 luglio 2022, n. 6075; id., 23 luglio 2018, n. 4455; id., 20 ottobre 2016, n. 4401; id., 15 novembre 2016, n. 4708) .
Si tratta quindi di chiarire, alla luce - in primis - del contenuto motivazionale del provvedimento impugnato in primo grado e di tutta la documentazione versata dalle parti agli atti del giudizio, se l’Amministrazione si sia attenuta alla regola suindicata, svolgendo un giudizio di pericolosità sociale in concreto e se quest’ultimo, ove compiuto, sia immune dai vizi di carenza istruttoria, illogicità e difetto di motivazione lamentati in ricorso ”.
2.1. L’Amministrazione, pertanto, è tenuta a effettuare un giudizio di pericolosità sociale dell’interessato e a fornire un’adeguata motivazione che tenga conto, tra l’altro, della durata del soggiorno sul territorio nazionale e del suo inserimento sociale, familiare e lavorativo (cd. tutela rafforzata).
2.2. Alla luce di quanto detto, al fine di vagliare la legittimità dell’atto impugnato e della sentenza gravata, occorre valutare se l’Amministrazione abbia effettuato un bilanciamento tra l’interesse alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dello Stato e i contrapposti interessi del richiedente.
3. Nel caso di specie, dall’esame del provvedimento emerge che l’Amministrazione ha sì effettuato il giudizio di pericolosità dell’odierno appellante sulla base della natura dei reati commessi, ma non ha eseguito un adeguato bilanciamento tra l’interesse pubblico e l’interesse dello straniero.
3.1. Più nello specifico, il provvedimento impugnato non ha tenuto in debito conto l’effettiva situazione familiare dell’appellante, che presenta peculiarità non trascurabili nell’ambito di una ponderazione di interessi:
Invero, proprio dalla lettura della sentenza penale citata nel provvedimento della Questura emerge che:
“ Valutando tutte le complessive circostanze di fatto, alla luce dei criteri enunciati dall'art. 133 c.p., infatti, lo svolgimento di lavori di pubblica utilità appare idoneo ad assolvere la funzione rieducativa del reo e preventiva di condotte recidivanti, dovendosi riconoscere che il fatto può definirsi contenuto in gravità e che l'imputato, nonostante il totale respingimento dell'addebito, si è interfacciato proficuamente con l'UEPE incaricato di redigere l'indagine sociale e il programma di esecuzione della pena sostituiva.
Inoltre, pur non essendo alla sua prima esperienza giudiziaria, risulta ben inserito nel contesto sociale di riferimento, dispone del supporto della famiglia essendo stato sempre accompagnato dal padre nel corso dell'intero iter processuale ed ha completato con esito positivo un percorso rieducativo già svolto presso l'Associazione Malati Reumatici Emilia-Romagna, dalla cui relazione si evince che l'imputato ha partecipato al programma con disponibilità e mantenendo un ottimo comportamento, caratterizzato da flessibilità ed attenzione.
La giovanissima età, in uno con l'attuale collocazione nella società dell'imputato, devono, quindi, essere valutati come elementi prevalenti per l'accesso al beneficio, nonostante il respingimento della responsabilità penale, che a maggior ragione può giustificare la necessità di compiere un percorso rieducativo.
Pertanto, v'è motivo di ritenere il -OMISSIS-proclive ad eseguire compiutamente la pena sostitutiva che, per le ragioni di cui s'è detto, si conforma maggiormente alle funzioni proprie della sanzione contemplate dall'ordinamento, sempre tenendo ferma la possibilità di ripristinare il trattamento sanzionatorio in ipotesi di devianze dal programma sottoscritto ”;
3.2. La Questura, inoltre, non ha in alcun modo argomentato il percorso logico-giuridico che l’ha condotta a ritenere gli interessi dello straniero recessivi rispetto alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, né ha effettuato una compiuta valutazione in ordine all’effettiva e complessiva integrazione del cittadino straniero nella società nazionale.
3.3. In tale ottica, a fronte del rilevato difetto motivazionale, il riferimento ai precedenti penali non può essere utile a fondare il diniego, dovendo essere apprezzati nell’ambito della già espressa più ampia valutazione della complessiva personalità dello straniero.
4. Per quanto detto, il Collegio ritiene di dover accogliere l’appello e, in riforma della sentenza appellata, accogliere il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed annullare il provvedimento con esso impugnato.
Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante e di ogni altra persona fisica citata nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefania Santoleri, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Stefania Santoleri |
IL SEGRETARIO