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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 3603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3603 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. RG. 72407/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Luparelli, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al nr. 72407/2021 ruolo affari contenziosi civile e promossa avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 21154/2021 da e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Giuseppe Lore'
- appellanti - Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall' Avv. Yari Mori
- appellata –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 21154/2021
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 12 settembre 2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione tempestivamente notificato, e Parte_1 Parte_2
proponevano appello avverso la sentenza n. 21154/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Roma in data 05.10.2021, con la quale venivano rigettate le domande attoree volte
Pagina 1 all'accertamento della responsabilità della per i disagi nel trasporto ferroviario CP_1
descritti, nonché di condanna al risarcimento del danno, con compensazione delle spese di lite.
Chiedevano gli appellanti , in riforma della sentenza, l'accertamento e dichiarazione della responsabilità della per il descritto disservizio ferroviario occorso in data CP_1
15.12.2019 e per l'effetto la condanna al pagamento della complessiva somma di € 458,40 a titolo di risarcimento contrattuale ed extracontrattuale, con liquidazione del danno non patrimoniale in via equitativa;
in subordine chiedevano la condanna al risarcimento del danno patrimoniale nella misura di€ 158,40, oltre a quello non patrimoniale da liquidare in via equitativa, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l'appellata chiedendo la conferma CP_1 della sentenza di primo grado relativamente al punto impugnato, l'accoglimento dell'appello incidentale proposto e la riforma della sentenza di I grado nel punto in cui veniva dichiarata inammissibile e improponibile l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
L'appello è fondato e la domanda deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
Va preliminarmente rigettato l'appello incidentale proposto dalla con il quale CP_1
la società, convenuta in primo grado, ha chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccepito difetto di legittimazione passiva.
La nel primo grado di giudizio si costituiva tardivamente, dopo la CP_1
dichiarazione di contumacia resa alla prima udienza, nelle more del rinvio alla seconda udienza, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, allegando il contratto per l'esecuzione di servizi intercorso con DB e OBB per l'esercizio dei treni a lunga percorrenza in servizio diurno attraverso il Brennero (all.to A).
Rileva tuttavia il Tribunale la tardività della produzione della documentazione - soggetta alle preclusioni probatorie - laddove , come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 2951/16, “le contestazioni da parte del convenuto della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore sono considerate mere difese e proponibili in ogni fase del giudizio senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti” (Cass. Civ. n. 30545/17).
Pagina 2 A prescindere dalla rilevata tardività della produzione documentale, si osserva che la clausola negoziale in ordine alla responsabilità verso i passeggeri derivante dai cd “diritti dei viaggiatori” non è opponibile ai terzi ex art. 1372 c.c., non avendo la parte provato la conoscenza o conoscibilità del contratto da parte dei medesimi.
Passando all'appello principale, con un unico articolato motivo di gravame gli appellanti lamentano che il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto non provata la domanda di risarcimento del danno, dovendo per contro i fatti posti a fondamento considerarsi provati ex artt. 232, 115 e 116 c.p.c., in ragione della mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del legale rappresentante della dalla mancata contestazione in ordine CP_1
alla circostanza della cancellazione del treno da parte della appellata e dal suo contegno processuale.
Gli attori hanno dedotto, in fatto, di avere soggiornato dal giorno 11.12.2019 al 15.12.2019 in Bolzano onde trascorrervi una breve vacanza;
- di avere acquistato per il viaggio di ritorno verso la propria residenza in Roma due biglietti del treno EC n. 89 programmato in arrivo nel capoluogo altoatesino alle ore 17.31 del
15.12.2019;
- che nelle loro intenzioni, una volta pervenuti a bordo del predetto convoglio presso la stazione di Bologna Centrale, si sarebbero avvalsi del treno Frecciarossa n. 9663 per addivenire in Roma alle ore 22.40 del medesimo 15.12.2019;
- che per acquistare i titoli di viaggio delle due predette tratte ferroviarie hanno sostenuto la spesa di € 158,40;
- che, tuttavia, il treno EC n. 89 non è mai pervenuto in Bolzano, circostanza che li ha costretti a riorganizzare il viaggio di ritorno per la giornata successiva del 16.12.2019 mediante un acquisto dal costo di € 190,00 dei biglietti di cui al convoglio n. 8505.
La quale gerente per il territorio italiano del treno EC n. 89, è responsabile CP_1 contrattualmente delle conseguenze dell'inadempimento della prestazione, che prevedeva il transito da Bolzano del treno EC n.89.
A fronte della prova del contratto di trasporto, offerta dagli attori, costituita dall'acquisto dei titoli di viaggio (cfr prod. fascicolo di parte di primo grado — doc. 5 fasc. appellante), la controparte, secondo i noti principi in materia di distribuzione dell'onere della prova nelle azioni contrattuali per inadempimento, avrebbe dovuto dimostrare il proprio corretto adempimento, vale a dire che il convoglio ferroviario era regolarmente transitato.
Pagina 3 Per contro la società gerente il trasporto si è costituita tardivamente, limitando la sua difesa all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, senza articolare alcuna contestazione nel merito;
ha omesso altresì di rendere l'interrogatorio formale deferito al legale rappresentante della società in ordine alle circostanze di fatto descritte, concernenti proprio il regolare passaggio del treno diretto da Bolzano a Bologna nel giorno 15.12.2019, all'orario indicato dagli attori.
A norma dell'art. 232, comma 1, c.p.c. “se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”
Inoltre l'appellata non ha contestato la circostanza secondo la quale il treno EC n. 89 sia stato soppresso e, dunque, non sia pervenuto alla stazione di Bolzano in data 15.12.2019, trovando pertanto applicazione il disposto dell'art. 115, comma 1, c.p.c. per i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
Provato che il convoglio non abbia transitato dalla stazione di Bolzano il giorno 15.12.2019
e che, per l'effetto gli attori non hanno potuto raggiungere Bologna per avvalersi del treno
Frecciarossa n. 9663 che li avrebbe portati a Roma, – va accolta la domanda di risarcimento del danno, da commisurare alla spesa provata di € 158,40, pari al costo dei biglietti non utilizzati.
Con riferimento alla prova del danno patrimoniale, si evidenzia che gli attori in primo grado hanno prodotto esclusivamente la copia dei biglietti inizialmente acquistati, per le tratte da
Bolzano a Bologna e da Bologna a Roma, comprensivi dei proprio nominativi mentre la copia di due ulteriori biglietti, per la tratta Bolzano – Roma, prevista per il giorno successivo, il 16.12.2019, è priva di alcun riferimento nominativo.
Per quanto concerne, invece, il danno non patrimoniale consistente in disagi personali, tra cui quelli lavorativi, consistenti nella necessità di richiedere un giorno di ferie per il
16.12.2019, si rileva che la domanda sul punto appare sguarnita di supporto probatorio.
In riforma della sentenza gravata, va accolta la domanda di risarcimento del danno, nei limiti della somma di € 158,40, con interessi nella misura legale dalla notifica della domanda al saldo.
Va riformata la statuizione sulle spese processuali di primo grado, che vanno poste a carico dell'appellata, in ragione della soccombenza, tenuto conto della condotta processuale dalla medesima tenuta.
Pagina 4 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, nei valori minimi previsti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: Parte_2
- Accoglie l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
- Rigetta l'appello incidentale proposto da CP_1
In riforma della sentenza di primo grado, accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna la società al risarcimento del danno a favore degli attori, per le CP_1 causali espresse in motivazione, nella misura di € 158,40 , con interessi dalla notifica della domanda al saldo;
- condanna la al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che CP_1
liquida in complessivi € 193,00 per compensi professionali e spese per la prima fase ed in €
382,00 per la presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge - con distrazione.
Roma, 14.02.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Luparelli
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Marta Dominijanni, Funzionaria
Addetta all'Ufficio per il processo.
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Luparelli, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al nr. 72407/2021 ruolo affari contenziosi civile e promossa avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 21154/2021 da e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Giuseppe Lore'
- appellanti - Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall' Avv. Yari Mori
- appellata –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 21154/2021
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 12 settembre 2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione tempestivamente notificato, e Parte_1 Parte_2
proponevano appello avverso la sentenza n. 21154/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Roma in data 05.10.2021, con la quale venivano rigettate le domande attoree volte
Pagina 1 all'accertamento della responsabilità della per i disagi nel trasporto ferroviario CP_1
descritti, nonché di condanna al risarcimento del danno, con compensazione delle spese di lite.
Chiedevano gli appellanti , in riforma della sentenza, l'accertamento e dichiarazione della responsabilità della per il descritto disservizio ferroviario occorso in data CP_1
15.12.2019 e per l'effetto la condanna al pagamento della complessiva somma di € 458,40 a titolo di risarcimento contrattuale ed extracontrattuale, con liquidazione del danno non patrimoniale in via equitativa;
in subordine chiedevano la condanna al risarcimento del danno patrimoniale nella misura di€ 158,40, oltre a quello non patrimoniale da liquidare in via equitativa, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l'appellata chiedendo la conferma CP_1 della sentenza di primo grado relativamente al punto impugnato, l'accoglimento dell'appello incidentale proposto e la riforma della sentenza di I grado nel punto in cui veniva dichiarata inammissibile e improponibile l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
L'appello è fondato e la domanda deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
Va preliminarmente rigettato l'appello incidentale proposto dalla con il quale CP_1
la società, convenuta in primo grado, ha chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccepito difetto di legittimazione passiva.
La nel primo grado di giudizio si costituiva tardivamente, dopo la CP_1
dichiarazione di contumacia resa alla prima udienza, nelle more del rinvio alla seconda udienza, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, allegando il contratto per l'esecuzione di servizi intercorso con DB e OBB per l'esercizio dei treni a lunga percorrenza in servizio diurno attraverso il Brennero (all.to A).
Rileva tuttavia il Tribunale la tardività della produzione della documentazione - soggetta alle preclusioni probatorie - laddove , come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 2951/16, “le contestazioni da parte del convenuto della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore sono considerate mere difese e proponibili in ogni fase del giudizio senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti” (Cass. Civ. n. 30545/17).
Pagina 2 A prescindere dalla rilevata tardività della produzione documentale, si osserva che la clausola negoziale in ordine alla responsabilità verso i passeggeri derivante dai cd “diritti dei viaggiatori” non è opponibile ai terzi ex art. 1372 c.c., non avendo la parte provato la conoscenza o conoscibilità del contratto da parte dei medesimi.
Passando all'appello principale, con un unico articolato motivo di gravame gli appellanti lamentano che il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto non provata la domanda di risarcimento del danno, dovendo per contro i fatti posti a fondamento considerarsi provati ex artt. 232, 115 e 116 c.p.c., in ragione della mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del legale rappresentante della dalla mancata contestazione in ordine CP_1
alla circostanza della cancellazione del treno da parte della appellata e dal suo contegno processuale.
Gli attori hanno dedotto, in fatto, di avere soggiornato dal giorno 11.12.2019 al 15.12.2019 in Bolzano onde trascorrervi una breve vacanza;
- di avere acquistato per il viaggio di ritorno verso la propria residenza in Roma due biglietti del treno EC n. 89 programmato in arrivo nel capoluogo altoatesino alle ore 17.31 del
15.12.2019;
- che nelle loro intenzioni, una volta pervenuti a bordo del predetto convoglio presso la stazione di Bologna Centrale, si sarebbero avvalsi del treno Frecciarossa n. 9663 per addivenire in Roma alle ore 22.40 del medesimo 15.12.2019;
- che per acquistare i titoli di viaggio delle due predette tratte ferroviarie hanno sostenuto la spesa di € 158,40;
- che, tuttavia, il treno EC n. 89 non è mai pervenuto in Bolzano, circostanza che li ha costretti a riorganizzare il viaggio di ritorno per la giornata successiva del 16.12.2019 mediante un acquisto dal costo di € 190,00 dei biglietti di cui al convoglio n. 8505.
La quale gerente per il territorio italiano del treno EC n. 89, è responsabile CP_1 contrattualmente delle conseguenze dell'inadempimento della prestazione, che prevedeva il transito da Bolzano del treno EC n.89.
A fronte della prova del contratto di trasporto, offerta dagli attori, costituita dall'acquisto dei titoli di viaggio (cfr prod. fascicolo di parte di primo grado — doc. 5 fasc. appellante), la controparte, secondo i noti principi in materia di distribuzione dell'onere della prova nelle azioni contrattuali per inadempimento, avrebbe dovuto dimostrare il proprio corretto adempimento, vale a dire che il convoglio ferroviario era regolarmente transitato.
Pagina 3 Per contro la società gerente il trasporto si è costituita tardivamente, limitando la sua difesa all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, senza articolare alcuna contestazione nel merito;
ha omesso altresì di rendere l'interrogatorio formale deferito al legale rappresentante della società in ordine alle circostanze di fatto descritte, concernenti proprio il regolare passaggio del treno diretto da Bolzano a Bologna nel giorno 15.12.2019, all'orario indicato dagli attori.
A norma dell'art. 232, comma 1, c.p.c. “se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”
Inoltre l'appellata non ha contestato la circostanza secondo la quale il treno EC n. 89 sia stato soppresso e, dunque, non sia pervenuto alla stazione di Bolzano in data 15.12.2019, trovando pertanto applicazione il disposto dell'art. 115, comma 1, c.p.c. per i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
Provato che il convoglio non abbia transitato dalla stazione di Bolzano il giorno 15.12.2019
e che, per l'effetto gli attori non hanno potuto raggiungere Bologna per avvalersi del treno
Frecciarossa n. 9663 che li avrebbe portati a Roma, – va accolta la domanda di risarcimento del danno, da commisurare alla spesa provata di € 158,40, pari al costo dei biglietti non utilizzati.
Con riferimento alla prova del danno patrimoniale, si evidenzia che gli attori in primo grado hanno prodotto esclusivamente la copia dei biglietti inizialmente acquistati, per le tratte da
Bolzano a Bologna e da Bologna a Roma, comprensivi dei proprio nominativi mentre la copia di due ulteriori biglietti, per la tratta Bolzano – Roma, prevista per il giorno successivo, il 16.12.2019, è priva di alcun riferimento nominativo.
Per quanto concerne, invece, il danno non patrimoniale consistente in disagi personali, tra cui quelli lavorativi, consistenti nella necessità di richiedere un giorno di ferie per il
16.12.2019, si rileva che la domanda sul punto appare sguarnita di supporto probatorio.
In riforma della sentenza gravata, va accolta la domanda di risarcimento del danno, nei limiti della somma di € 158,40, con interessi nella misura legale dalla notifica della domanda al saldo.
Va riformata la statuizione sulle spese processuali di primo grado, che vanno poste a carico dell'appellata, in ragione della soccombenza, tenuto conto della condotta processuale dalla medesima tenuta.
Pagina 4 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, nei valori minimi previsti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: Parte_2
- Accoglie l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
- Rigetta l'appello incidentale proposto da CP_1
In riforma della sentenza di primo grado, accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna la società al risarcimento del danno a favore degli attori, per le CP_1 causali espresse in motivazione, nella misura di € 158,40 , con interessi dalla notifica della domanda al saldo;
- condanna la al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che CP_1
liquida in complessivi € 193,00 per compensi professionali e spese per la prima fase ed in €
382,00 per la presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge - con distrazione.
Roma, 14.02.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Luparelli
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Marta Dominijanni, Funzionaria
Addetta all'Ufficio per il processo.
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