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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/06/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 16.06.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 552/2025 e vertente tra
(c.f. , ricorrente rappresentato e difeso dagli avv.ti Fernando Parte_1 C.F._1
Rizzo e Andrea Vadalà;
e
(c.f. ), in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale pro tempore, resistente rappresentata e difesa dall'avv. Melinda Calandra Checco.
Oggetto: licenziamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 3 febbraio 2025 , premesso di essere stato assunto quale Parte_1
operatore ecologico dall'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina con decorrenza 01.07.2024 tramite accordo di “cessione temporanea” di contratto di lavoro ex art. 1406 c.c. intervenuto tra il ricorrente, il cessionario ( e il cedente (S.R.R. Area metropolitana di Messina S.p.a.), deduceva che la resistente era CP_2
stata affidataria del servizio di spazzamento e raccolta rifiuti del Comune di Taormina, in virtù dell'ordinanza sindacale n. 12/2024, e che per tale servizio la S.R.R. aveva ceduto temporaneamente alla per il periodo CP_2
di affidamento “contingente e urgente” del servizio, il contratto di lavoro del personale anteriormente acquisito per il precedente appalto, ivi compresa la posizione del ricorrente. Lamentava che con nota di addebito prot. ris n. 9 del 18.11.2024, prot. gen. 8468 del 18.11.2024, notificata il 19.112024, l resistente contestava allo CP_1
di aver scoperto che il lavoratore era stato destinatario, oltre 20 anni prima, della pena accessoria Pt_1
dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ex art. 28 c.p. a seguito di condanna penale, giusta sentenza della
Corte di Appello di Catania del 14.07.2003. Evidenziava che il datore di lavoro contestava che l'interdizione de
1 qua privava il dipendente di ogni pubblico ufficio e, in diretta correlazione, della possibilità di prestare attività lavorativa in favore di soggetto pubblico e che nel caso di specie trovava applicazione la fattispecie di cui all'art. 55 quater, comma primo, lett. f, del D.Lvo n. 165/2001 in combinato disposto con l'art. 73 e 74 del C.C.N.L.
FISE Assoambiente. Esponeva che con la medesima nota del 18.11.2024 il lavoratore veniva sospeso in via cautelare e con effetto immediato dal servizio e che, a seguito di audizione, con atto prot. ris. n. 14 del
30.12.2024, prot. gen. 9551 del 30.12.2024, notificato il 30.12.2024, la resistente irrogava al ricorrente il licenziamento disciplinare senza preavviso ritenendo infondate tutte le ragioni spiegate nelle note difensive presentate dallo . Eccepiva l'insussistenza del fatto contestato e la scorrettezza dell'applicazione Pt_1
dell'interdizione dai pubblici uffici ritenendo che, dovendo dare rilievo alla natura delle funzioni esercitate e non piuttosto la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione, il profilo del ricorrente di operatore ecologico, non potesse rientrare in alcuna delle categorie colpite dalla pena dell'interdizione dai pubblici uffici. Eccepiva, altresì,
l'inapplicabilità dell'art. 55 quater D. Lvo n. 165/2001 in quanto l' è un' a totale CP_3 Controparte_4
partecipazione pubblica e quindi non rientra nel novero della pubblica amministrazione cui è destinato il citato decreto. Eccepiva l'inapplicabilità anche degli artt. 73 e 74 del C.C.N.L. FISE e la falsa CP_5
applicazione dell'art. 68 del nuovo C.C.N.L. 09.07.2024 rilevando che i reati gravi indicati in entrambe le deposizioni dei C.C.N.L. citati sono scollati rispetto al contenuto della formale contestazione disciplinare in quanto emerge dalla stessa che è solo l'interdizione perpetua ai pubblici uffici a giustificare l'intero procedimento disciplinare. Rilevavano, inoltre, che la pena accessoria avrebbe dovuto incidere sul perfezionamento dell'accordo genetico di cessione ex art. 1406 c.c. e non già costituire fondamento di successivo procedimento disciplinare pertanto eccepivano l'illegittimità e/o nullità dell'atto impugnato e chiedevano il conseguente risarcimento del danno subito dal lavoratore per una misura pari alla stessa indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento sino a quello di declaratoria di illegittimità dell'atto impugnato o nella diversa misura ritenuta di giustizia. Evidenziavano l'incompatibilità del Direttore
Generale e/o i vizi della sua nomina e suo ruolo disciplinare per la persistenza, senza aspettativa o altre forme ex lege previste, di un ulteriore rapporto di lavoro con il Comune di Taormina.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato nullo o annullato o dichiarata l'illegittimità e comunque l'invalidità del licenziamento impugnato;
per l'effetto, che venisse condannata la resistente al pagamento di una indennità risarcitoria come per legge, nella misura massima prevista dalla legge o in quella diversa ritenuta di giustizia, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento di quanto dovuto e previsto per legge in ipotesi di reintegra dal giorno del licenziamento e sino alla effettiva reintegra, il
2 tutto oltre interessi legali;
in subordine, che venisse condannata la stessa al risarcimento dei danni subiti dal lavoratore per una misura pari alla stessa indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento sino a quello di declaratoria di illegittimità dell'atto impugnato o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
in via gradata che venisse dichiarato risolto il rapporto di lavoro dalla data del licenziamento, condannando il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nella misura massima di legge o nella diversa misura ritenuta di giustizia, anche in relazione all'anzianità del lavoratore (da 16 anni), tenuto conto del numero dei dipendenti occupati (circa 150), delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti. Con condanna della resistente alle spese, competenze e onorari del giudizio.
2. Con memoria depositata in data 28.05.2025, l'Azienda Servizi Municipalizzata di Taormina si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto. In particolare, l'azienda resistente eccepiva l'infondatezza del ricorso in quanto pacifico che il ricorrente aveva riportato una condanna definitiva per reati gravi con applicazione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici e che non aveva alcuna rilevanza ai fini dell'art. 28, secondo comma, c.p. la circostanza che il ricorrente svolgesse le mansioni di operatore ecologico. Evidenziava che all'attività di operatore ecologico, di per sé assolutamente indispensabile all'espletamento del servizio pubblico di igiene ambientale, non sono del tutto estranei compiti collaborativi ed integrativi dell'attività propriamente amministrativa diretta all'espletamento del medesimo servizio. Aggiungeva, inoltre, che al ricorrente con nota del Direttore generale dell'Azienda Servizi Municipalizzata di Taormina n.
5789 del 16 agosto 2024 e successiva nota del 22 ottobre 2024, prot. n. 7814 erano state assegnate ulteriori funzioni di coordinamento e controllo dell'attività di spazzamento in ragione della sua esperienza lavorativa, collocandolo al quarto livello del C.C.N.L. del 09.07.2024. Rilevava, quindi, che la sussistenza a carico del ricorrente della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, sia che l'attività svolta dal dipendente rientrasse nella sua qualifica di terzo livello o di quarto livello, non gli consentiva di svolgere il pubblico servizio presso l'Azienda Servizi Municipalizzata del Comune di Taormina, ex art. 28 c.p., palesandosi, sotto questo profilo, corretto il licenziamento del ricorrente. Evidenziava che l speciale non sarebbe CP_1
ascrivibile alla categoria degli “enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali” di cui all'art. 1, comma
2, d. lgs. 165/2001 e per l'effetto che i suoi dipendenti non avrebbero lo status di pubblici dipendenti sottoposti alla disciplina del pubblico impiego privatizzato e che, per espressa previsione dello Statuto, in conformità dell'art. 114 Testo unico degli Enti locali D.lgs. n. 267/2000 è un ente strumentale del Comune di Taormina istituito per l'esercizio di servizi sociali pubblici. Quanto all'inapplicabilità dell'art. 73 e 74 del C.C.N.L. FISE
3 sottolineava che il ricorrente era stato condannato per reati che comportavano la interdizione CP_5
Cont perpetua dai pubblici uffici. Precisava che nei verbali del 21.06.2024 e del 28.06.2024, sottoscritti dalla e dalle relative sigle sindacali, si concordava che tutte le verifiche riguardanti le posizioni dei lavoratori assunti sarebbero state oggetto di approfondimento nei tempi successivi all'assunzione e che, in ogni caso, la pena accessoria poteva costituire fondamento di successivo provvedimento disciplinare. Evidenziava, altresì, che il ricorrente al momento dell'assunzione aveva totalmente omesso di fare menzione di tale pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Infine, quanto alla eccepita incompatibilità del Direttore Generale sottolineava che non sussiste l'ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 9 d. lgs. n. 39/2013 in ordine alla possibilità di conferire l'incarico temporaneo di Direttore Generale dell al Segretario Controparte_1
Generale del Comune di Taormina sulla base del parere dell' espressamente richiamato da parte CP_6
ricorrente.
Chiedeva, quindi, il rigetto di tutte le domande, con vittoria di spese giudiziali e compensi difensivi.
3. L'udienza del 16.06.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. Nel merito occorre preliminarmente rilevare che, diversamente da quanto sostenuto da parte resistente, con atto del 18.11.2024 l resistente ha contestato allo solo di esser stato destinatario della pena CP_1 Pt_1
accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e non anche di esser stato condannato per reati gravi.
In particolare si legge nella nota citata “Il Direttore Generale FF… LE CONTESTA QUANTO SEGUE:
All'ufficio procedente, in base agli atti acquisiti ed alla sommaria istruttoria effettuata, risulta che la S.V. sia destinataria della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, a seguito di apposita condanna erogataLe dal giudice competente, per aver la S. V. commesso alcuni gravi reati riportati nel casellario giudiziale depositati in atti;
Si contesta quanto sopra in quanto accertamenti effettuati trova applicazione da fattispecie di cui all'articolo 55 quater comma primo lettera F decreto legislativo 165 2001 e dell'articolo 74 comma 1 lettera F) in combinato disposto con l'articolo 73 comma
3 del CNF FISE Assoambiente vigente (licenziamento per giusta causa).”
Inoltre anche nella lettera di licenziamento si legge “ Contrariamente a quanto affermato nelle suddette dichiarazioni allegate al verbale di audizione del 23/12/2024 e nella citata sua memoria del 22/11/2024 il tempo trascorso nell'ipotesi in questioni non ha alcuna rilevanza essendosi in presenza di una sanzione accessoria di interdizione perpetua dei pubblici uffici risultante dal casellario giudiziario”.
Oggetto della contestazione risulta essere quindi solo la circostanza che il ricorrente sia stato destinatario di interdizione perpetua dai pubblici uffici.
4 3. Ciò premesso al fine quindi di valutare la legittimità del licenziamento occorre preliminarmente richiamare l'art. 28 c.p. che prevede che “l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato: di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio”.
L'art. 358 c.p. stabilisce inoltre che “Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali,
a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.
Si richiama quindi la giurisprudenza di legittimità secondo cui “ secondo la giurisprudenza penalistica di questa
Corte, "Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, non rilevando invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato con l'organismo datore di lavoro. Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrano a formare la volontà della pubblica amministrazione o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale" (Cass., n. 11417/2003); con particolare riferimento alla figura dell'incaricato di pubblico servizio è stato precisato che "Sono incaricati di un pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358 cod. pen., come novellato dall'art. 18 della Legge n. 86 del 1990, coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni di ordine, né prestino opera meramente materiale. Il pubblico servizio è dunque attività di carattere intellettivo, caratterizzata, quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorietà o complementarietà (Cass. Sez. Un. n. 7958/1992). In questa prospettiva, mentre la sussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio è stata riconosciuta nei riguardi di quei soggetti che, operando tanto nell'ambito di enti pubblici quanto di enti di diritto privato, siano risultati titolari di funzioni di rilevanza pubblicistica caratterizzate dall'esercizio del potere di adottare in autonomia provvedimenti conformativi dei comportamenti dei destinatari del servizio, con i quali l'agente instaura una relazione diretta (così, tra le molte, Cass. n. 3932/2021, Cass. n. 26427/2016, Cass. n. 6749/2013), quella qualifica è stata negata in relazione alla posizione di quei soggetti che, privi di mansioni propriamente intellettive, nel contesto di quelle strutture siano chiamati a compiere generiche attività materiali in esecuzione di ordini di servizio ovvero di prescrizioni impartire dai superiori gerarchici. In particolare, si è puntualizzato che non sono incaricati di pubblico servizio coloro che svolgono un'attività meramente
5 materiale o esecutiva, che resta estranea all'attività propriamente amministrativa, tali dovendosi qualificare quelle attività che siano caratterizzate dalla mancanza di poteri decisionali ovvero dall'assenza di qualsivoglia margine di discrezionalità, e che, perciò, si esauriscono nello svolgimento di compiti semplici solamente materiali o di pura esecuzione;
con specifico riferimento alle mansioni di operatore ecologico la giurisprudenza penale di questa Corte, come ricordato nella sentenza impugnata, è pervenuta ad escludere la qualità di incaricato di pubblico servizio, valorizzando il carattere meramente materiale delle sue mansioni e l'assenza in capo allo stesso, dell'esercizio di un'attività che si esplichi nelle " forme della pubblica funzione" (in questo senso v., Cass. n.
1957/2023, Cass. 3901/2000)” (v. Cass. n. 15302/2024).
Ciò premesso è incontestato e documentato che il ricorrente ha svolto le mansioni di operatore ecologico.
In particolare risulta che il ricorrente sia stato assunto con la qualifica di operatore ecologico 3A.
Si richiama quindi il CCNL applicabile ratione temporis secondo cui appartengono al 3 livello “Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio” “Lavoratori che svolgono attività esecutive sulla base dì procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. Svolgono attività di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio utilizzando veicoli e mezzi d'opera per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria
B”.
Deve quindi rilevarsi che l'attività prevista dal CCNL è meramente materiale ed esecutiva.
Né può assumere rilievo la circostanza che con nota del 15.8.2024 il ricorrente sia stato adibito temporaneamente a mansioni superiori di IV livello di coordinamento e controllo dell'attività di spazzamento, trattandosi invero di assegnazioni provvisorie.
Inoltre si richiama la giurisprudenza amministrativa che si condivide secondo cui “L'azienda speciale, disciplinata dall'art. 114 del d. lgs. n. 267 del 2000, è un ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto. La giurisprudenza ha chiarito ulteriormente che l'azienda speciale si ascrive nel novero degli enti pubblici economici (Cass. S.U. 11 luglio 2006, n. 15661; Id. 17 dicembre 2002, n. 18015).
Ai fini dell'applicazione della disciplina del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, non rientrano nella nozione di amministrazione pubblica gli enti pubblici economici, non ricompresi nell'elencazione contenuta nell'art. 1, comma 2, del citato decreto (che si riferisce a "tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali"). ”(Tar Roma 2011 n. 931).
Non trova pertanto applicazione nel caso di spece la disciplina di cui al d.lgs. 2001 n. 165.
Va pertanto dichiarata l'illegittimità del licenziamento irrogato.
6 Con riferimento alla disciplina applicabile va rilevato che dall'esame della documentazione in atti ed in particolare dal contratto del 6.10.2017 risulta che il ricorrente è stato assunto a parità di condizioni giuridiche ed economiche. Ne consegue che deve ritenersi applicabile la disciplina di cui all'art. 18 Stat. Lav., atteso che risulta provato dalla documentazione in atti, ed in particolare dall prodotto da parte ricorrente, che trattasi Pt_2
di lavoratore con anzianità di servizio dal 2008 .
Va pertanto riconosciuto il diritto di alla reintegra nel posto di lavoro con condanna Parte_1
dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina a pagare al ricorrente un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al soddisfo, ed inoltre al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente come da dispositivo ex D.M.
n. 55/2014 tenuto conto della natura e del valore della controversia e applicati i minimi attesa la durata infratriennale del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'illegittimità del licenziamento impugnato e, per l'effetto, condanna l'Azienda Servizi
Municipalizzati di Taormina alla reintegra di nel proprio posto di lavoro e a pagare al Parte_1
lavoratore un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al soddisfo ed al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali.;
- condanna l'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore di in euro 4.628,50 oltre spese generali, iva e cpa. Parte_1
Messina, lì 17.6.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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