Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/05/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 532 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. VIRELLI GIOVANNI Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
CP 1 con l'Avv. ARLOTTA MIRELLA;
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ricorrente esponeva:
1) che aveva presentato all' CP_1 domanda per l'attribuzione della pensione di vecchiaia e che tale richiesta non aveva trovato accoglimento avendo | CP_2 ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all'art 8 L. 503/92;
2) che infruttuosa era stato la presentazione del ricorso amministrativo;
3) che aveva diritto alla prestazione richiesta.
Tanto premesso, chiedeva il riconoscimento del diritto, con vittoria di spese.
L CP 2 resistente eccepiva l'inammissibilità della domanda, l'improponibilità, la nullità del ricorso.
Espletata ctu, alla udienza odierna, si decide.
***
La domanda può essere accolta.
Dal combinato disposto degli artt. 11 L. 724/94 e 2 d.lgt 503/92 si evince che il diritto alla pensione di vecchiaia matura quando ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: 1) raggiungimento dell'età pensionabile (65 ani per gli uomini, 60 per le donne); 2) maturazione di 20 anni di contribuzione e assicurazione;
3) cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
L'età minima è ridotta di 5 anni quando si tratta di soggetti con un grado di infermità pari o superire all'80% (art 1, co. 8, d.lgt 503/92).
L'art. 1, 8° co., D.Lgs. 503/1992, nell'indicare i soggetti per i quali non si applica l'elevazione dei limiti di età pensionabile, pone l'unico requisito dell'invalidità, nella nozione di invalidità civile, che non deve essere inferiore all'80%.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13495/2003, ha così sancito: "Questa Corte
ha già avuto modo di affermare, con sentenza n. 8459 del 1999, che l'art. 1, comma
1, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, recante "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre
1992 n. 421", subordina il diritto alla pensione di vecchiaia a carico del regime generale dei lavoratori dipendenti "...al compimento della età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata", 65 anni per l'uomo e a 60 anni per la donna, non già con efficacia immediata, bensì attraverso una fase transitoria di incremento progressivo, che inizia a decorrere dal 1 gennaio 1994 e procede per scaglioni biennali
(o un anno e mezzo ogni due anni in base alla modifica apportata dall'art. 11 legge 23 dicembre 1994 n. 724) per arrivare allo scaglione finale - appunto di 65 e 60 anni - con effetto dal 1 gennaio dell'anno 2000.
È, tuttavia, lo stesso art. 1 ad affermare, nel comma 8, che "l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento". La percentualizzazione puntuale della invalidità in una misura finora estranea al regime pensionistico generale è già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nell'art. 1 della legge n. 222 del 1984, il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
Ma è lo stesso dato testuale della disposizione ad autorizzarne una interpretazione che include nel regime derogatorio della nuova disciplina della età pensionabile anche i soggetti che la legge n. 222 del 1984 qualifica "inabili", i soggetti cioè per i quali un infermità o un difetto fisico o mentale abbiano determinato non già una riduzione ma la totale perdita della capacità di lavoro. La circostanza, infatti, che la legge espressamente dia rilievo a una misura di invalidità "non inferiore all'80 per cento comporta, "a fortiori", che siano incluso nella sua previsione (anche) le invalidità di misura "superiore" a quella soglia percentuale, fino alle situazioni di invalidità totale
(100 per cento), le quali coincidono con la inabilità.
La deroga al nuovo regime normativo dell'età pensionabile e la conservazione della disciplina previgente deve, dunque, intendersi stabilita per tutti gli assicurati per i quali sia accertata una riduzione della capacità di lavoro di grado pari o superiore all'80 per cento, compresi i soggetti - dall'art. 2 della legge n. 222 del 1984 definiti inabili - che tale capacità abbiano perduto interamente”.
Nel caso di specie, è contestato il requisito sanitario.
Orbene, il CTU ha accertato che a causa di infermità di cui è portatrice, la parte ricorrente ha una invalidità pari all' 85%, a decorrere dalla data della domanda CP amministrativa del 21/11/2018 fino al 09/03/2020 data in cui la Commissione ha riconosciuto il beneficio della pensione di vecchiaia.
Il ricorso appare, dunque, fondato.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1) condanna | CP_1, in p.l.r.p.t., alla corresponsione, in favore del ricorrente, dei ratei della pensione di vecchiaia anticipata ex art 1, comma 8, DLGS 503/92, con la decorrenza indicata dal CTU, come in motivazione indicato, oltre interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art 16 L. 412/91, dalla maturazione dei crediti e fino al saldo;
2) pone a carico di CP_1 le spese del giudizio liquidate in € 1.800,00, oltre accessori di legge, con distrazione ex art 93 cpc, nonché le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
Castrovillari, 07/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO