Ordinanza cautelare 8 novembre 2024
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 28/05/2025, n. 4085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4085 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 04085/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05176/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5176 del 2024, proposto da
Planetaria S.r.l., B. Energy S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B21DBCA46A, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Vitale, Gabriele Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gori S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluigi Oranges, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Lo Scudiero S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Russo, Denis Scarmozzino, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Russo in Napoli, via Cesario Console 3;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n.0075027/2024 del 25 settembre 2024, a firma del Responsabile Unico del Progetto, Ing. Andrea Carotenuto, della Gori intimata, recante l’aggiudicazione definitiva, in favore della società “Lo Scudiero s.r.l.”, con il ribasso offerto del 36,50%, della Procedura di gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro per l’affidamento del “Servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti e dei fanghi prodotti dall’impianto di depurazione di Mercato San Severino gestito dalla GORI s.p.a.. Codice Identificativo Gara (CIG): B21DBCA46A.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gori S.p.A. e di Lo Scudiero S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il R.T.I. ricorrente Planetaria s.r.l. e B. Energy s.p.a. ha impugnato, per l’annullamento, l’aggiudicazione della gara indetta da Gori s.p.a. per l’« Accordo Quadro per l’affidamento del “Servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti e dei fanghi prodotti dall’impianto di depurazione di Mercato San Severino gestito dalla GORI s.p.a. Codice Identificativo Gara (CIG): B21DBCA46A », della durata di 12 mesi.
2. – Ne ha dedotto l’illegittimità lamentando che la Stazione Appaltante si sarebbe limitata a prendere atto del ribasso offerto dall’aggiudicatario (assai elevato, pari al 36.50%) e avrebbe illegittimamente omesso di attivare il sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta nonostante si tratti di procedura di gara sopra soglia comunitaria (importo a base d’asta euro 2.308.000,00), come tale soggetta all’applicazione dell’art.110, comma 1, d.lgs. n.36/2023 (motivo sub I).
2.1. – La S.A., inoltre, avrebbe omesso di considerare l’annotazione nel casellario ANAC riguardante la revoca dell’aggiudicazione alla Trincone s.r.l., il cui legale rappresentante è stato socio della società controinteressata fino al mese di dicembre 2022, illegittimamente pretermettendo, dunque, ogni valutazione in punto di affidabilità professionale dell’operatore risultato aggiudicatario (motivo sub II).
3. – Si sono costituite in giudizio Gori s.p.a. e la controinteressata Lo Scudieri s.r.l., entrambe svolgendo controdeduzioni a sostegno della legittimità dell’aggiudicazione e chiedendo la reiezione del ricorso per infondatezza.
4. – Respinta l’istanza di tutela cautelare per assenza di fumus boni iuris ( cfr . ordinanza n. 2257/2024), all’udienza pubblica del 2 aprile 2025 la controversia è stata trattenuta in decisione.
5. – Il ricorso è insuscettibile di accoglimento.
6. – L’assunto del R.T.I. ricorrente secondo cui nel caso di specie “ obbligatorio era da parte della GORI l’attivazione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dall’aggiudicataria ” (motivo sub I) non può essere condiviso.
6.1. – L’art. 110, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 invocato dal ricorrente a sostegno della pretesa doverosità della verifica di anomalia - nel disporre che “[L] e stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa ” – non richiede, diversamente da quanto prospettato, che le stazioni appaltanti valutino la congruità di tutte le offerte presentate in gara, anche per l’affidamento di contratti sopra soglia, bensì solo di quella che appaia anomala.
6.2. – Si ricava agevolmente dalla formulazione della norma, infatti, che il legislatore non ha predeterminato una soglia di valutazione ex ante di anomalia, ma ha rimesso la relativa indicazione alle stazioni appaltanti, le quali nella loro discrezionalità potranno utilizzare i criteri e i parametri previsti all’allegato II.12 bis , quelli previsti dal previgente codice, ovvero ancora i diversi e nuovi criteri o parametri individuati dalle stesse stazioni appaltanti.
6.3. – L’art. 110 introduce una consistente modifica rispetto alle previsioni contenute nel d.lgs. n. 50 del 2016, come esplicitato nella relazione al codice, al fine di semplificare la relativa disciplina, responsabilizzare le stazioni appaltanti nella scelta del sistema di anomalia e nella sua applicazione, tenere in considerazione l’eterogeneità delle situazioni concrete; in tale ottica si prevede – al primo comma – che le stazioni appaltanti valutano, sulla base di un giudizio tecnico, la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta che, in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa, specificandosi, subito dopo, che la S.A. è tenuta, nel bando o nell’avviso con cui si indice una gara, a indicare, compatibilmente con le disposizioni del codice, gli elementi specifici in base ai quali svolgere il giudizio sulla base del quale sottoporre a valutazione di anomalia una data offerta.
6.4. – Il che è quanto precisamente avvenuto nel caso di specie, atteso che il disciplinare di gara, non impugnato in parte qua, ha precisato che la verifica non è obbligatoria, stabilendo che “ la Commissione di gara procede successivamente all’apertura delle <Buste economiche> presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede ai sensi dell’art. 110 d.lgs 36/2023 all’eventuale verifica della migliore offerta che, in base ai seguenti elementi specifici appaia anormalmente bassa […]” (punto 5).
6.5. – Nel merito dei generici rilievi spesi da parte ricorrente a comprova della dedotta anomalia dell’offerta va osservato che, nella specie, non emergono elementi oggettivi e specifici dai quali possa risultare che la scelta compiuta dall’Amministrazione resistente risulti inficiata da irragionevolezza e illogicità manifesta, ovvero sia il frutto di una valutazione abnorme; la prospettata comparazione tra i ribassi offerti dai concorrenti e i correlativi prezzi di smaltimento per tonnellata (ricorso, p. 7 e s.) non assume, invero, particolare rilevanza segnaletica in quanto, per costante giurisprudenza, “ il raffronto fra offerte differenti non è indicativo al fine di dimostrare la congruità di una di esse ” (si v. da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 6/3/2025, n. 1892).
6.6. – Inoltre, va soggiunto, nulla replica parte ricorrente all’obiezione – mossa sia dalla P.A. resistente che dalla controinteressata – secondo cui i costi considerati in ricorso sarebbero erronei siccome riferiti ad impianti per il trattamento dei rifiuti che non possono andare a recupero o direttamente in discarica, dovendo subire un trattamento chimico-fisico prima di andare a smaltimento, laddove, di contro, i rifiuti prodotti dall’impianto di Mercato San Severino, che qui viene in rilievo, come emerge dal “ rapporto di prova ” allegato agli atti di gara, avrebbero caratteristiche utili al loro recupero con esclusione, pertanto, delle attività di trattamento e smaltimento presso gli impianti cui fa riferimento parte ricorrente, con conseguente sensibile riduzione del relativo prezzo per tonnellata.
Il motivo è dunque infondato.
7. – Nemmeno la doglianza articolata sub II merita condivisione.
7.1. – Come già osservato in sede di delibazione sommaria, l’annotazione ANAC assume valore meramente informativo e non escludente e, ciò che più conta, la controinteressata ha in dettaglio rappresentato alla stazione appaltante, con una dichiarazione del legale rappresentante integrativa del D.G.U.E., le ragioni che condussero alla revoca dell’aggiudicazione alla predetta Trincone s.r.l., informandola, altresì, dell’archiviazione da parte dell’ANAC (con delibera n. 552/2023) del procedimento sanzionatorio a carico di quell’operatore economico per assenza di falsa dichiarazione, e quindi della non sussistenza delle condizioni per l’iscrizione nel casellario informatico, incidente sulla esclusione dalle gare, e della sola annotazione ai fini della evidenza della revoca dell’aggiudicazione.
7.2. – Si è quindi al cospetto di una dichiarazione precisa e chiara, nient’affatto falsa o fuorviante, nei confronti della quale la stazione appaltante gode di un’ampia discrezionalità di valutazione (si v., ad es., Cons. Stato, Sez. V, 14/06/2024, n. 5354) non sindacabile se non per manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nella specie nemmeno dedotti.
7.3. – Quanto, in particolare, alla censura con cui è dedotto un deficit di motivazione del provvedimento impugnato (“ l’aggiudicazione in favore della <Lo Scudiero s.r.l.> è illegittima per omessa valutazione circa il possesso del requisito dell’affidabilità professionale ”), va rammentato, in senso contrario, che la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza dell’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 ha ritenuto che, ove la stazione appaltante non ritenga che il denunciato illecito professionale non possa essere considerato determinante al fine di escludere l’affidabilità dell’operatore economico, non vi è l’obbligo di esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione risultare anche implicita o per ‘ facta concludentia ’, ossia a seguito dell’ammissione alla gara dell’impresa (si v., da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 24/4/2025, n. 3537).
Ne deriva l’infondatezza del motivo sub II.
8. – Il ricorso è dunque infondato e va di conseguenza rigettato.
9. – Le spese, come per legge, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore di Gori S.p.A. e della controinteressata Lo Scudiero S.r.l., che liquida nella somma di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori, come per legge, da corrispondersi nella misura di un mezzo per ciascuna delle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Esposito, Presidente FF
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Giuseppe Esposito |
IL SEGRETARIO