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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/03/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7618/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta sezione civile
Il Giudice Cristiana Delfa ha pronunciato, mediante deposito in cancelleria, la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(c.f. ), nato a Parte_1 C.F._1
Bronte il 27.9.1959 e residente in [...]in Contrada Cannatella, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Emanuele Gulli (c.f. C.F._2
presso il cui studio in Catania, Via Milano n. 71 è elettivamente domiciliato;
attore opponente
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t. e per essa quale mandataria (c.f. ), con Controparte_2 P.IVA_2
sede in Roma, Via Curtatone n. 3, rappresenta e difesa per procura in atti dagli avv.ti Rosario Giuseppe Grasso (c.f. e Rosario Arcifa (c.f. C.F._3
), presso il cui studio in Acireale Via Saru Spina n. 1 è C.F._4
elettivamente domiciliata;
convenuta opposta
e nei confronti di pagina 1 di 12 , (c.f. ) nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._5
residente in [...];
, (c.f. nata ad [...] Controparte_4 C.F._6
l'08.12.1946, residente in [...];
, (c.f. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._7
4.5.1950, residente in [...];
, (c.f. ) nata a [...] il [...], CP_5 C.F._8
residente in [...];
, (c.f. ) nata a [...] il [...], CP_6 C.F._9
residente in [...];
, (c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_3 C.F._10
residente in [...];
, (c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_4 C.F._11
residente in [...];
, (c.f. ) in persona del Controparte_7 P.IVA_3
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Catania, Via Porto Ulisse n. 51 convenuti contumaci
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : ““Voglia il Tribunale adito, con Parte_1
sentenza di accertamento e di contestuale condanna, respinta ogni eventuale contraria eccezione e difesa, nel contraddittorio con tutti i soggetti presenti e/o interessati nella procedura esecutiva n.787/2009 R.G. Es. Tribunale di Catania, anzitutto accertare e quantificare quanto dedotto e documentato dall'istante in atti
e pertanto riconoscere e costituire ai sensi dell'art. 2864 del c.c. ovvero in attuazione di altra norma di Legge che il Tribunale riterrà applicabile al caso concreto, il diritto dell'istante Sig. , di far Parte_1
separare dal prezzo della vendita, così come determinato in Sede esecutiva nel proc. n.787/2009 R.G. Es. Trib. Catania, la parte corrispondente ai miglioramenti da lui eseguiti nell'immobile già di sua proprietà sito in Adrano (CT) Contrada
pagina 2 di 12 Cannatella edificato su terreno di mq.
2.579 confinante con Strada provinciale
Adrano/Randazzo, e , al foglio 19 particella 242 e oggi al fabbricato Pt_5 Pt_6
del Comune di Adrano foglio 19 particella 242 sub. 2 categoria C6 sub.3 categoria
A3 vani 4,5 e sub.4 vani 5,5 dopo la trascrizione del suo titolo, nella misura di €uro
123.600,00 per come quantificati nella allegata Perizia di Parte in atti, con una differenza di valore - rispetto alla stima eseguita dal Perito in corso del suddetto
Giudizio esecutivo di €uro 217.000,00 - pari ad €uro 93.400,00 ritenendo quindi che tale ultima cifra, rappresenti il “valore attuale” dell'immobile già di proprietà dell'istante, senza i miglioramenti apportati e documentati. E per tale effetto di accertamento e costitutivo, in considerazione della documentata circostanza per cui l'immobile sito in Adrano (CT) Contrada Cannatella edificato su terreno di mq.
2.579 confinante con Strada provinciale Adrano/Randazzo, e , al Pt_5 Pt_6
foglio 19 particella 242 e oggi al fabbricato del Comune di Adrano foglio 19 particella 242 sub. 2 categoria C6 sub.3 categoria A3 vani 4,5 e sub.4 vani 5,5 è stato aggiudicato in sede di procedura esecutiva n.787/2009 R.G. Es. in data
23/06/2022 per il prezzo di €uro 122.600,00 nonchè poi definitivamente trasferito alla aggiudicataria, come da decreto di trasferimento del Sig. G.E. (in atti) reso in data 14/11/2022, essendo divenuta concreta e attuale la posizione della Banca convenuta, quale creditore ipotecario e quindi prossimo accipiente delle suddette somme ricavate dalla vendita, Voglia il Tribunale adito - respinta ogni altra avversaria eccezione e domanda - per tale effetto e a corollario della domanda di accertamento costitutivo, condannare con sede in 00185 Roma Controparte_1
Via Curtatone 3 in persona del legale rappresentante e per essa, quale mandataria, con sede in 00185 Roma Via Curtatone 3, al Controparte_2 pagamento in favore dell'attore Sig. della Parte_1 suddetta cifra di €uro 123.600,00 quale somma corrispondente a tutti i miglioramenti da lui eseguiti nell'immobile (già) di sua proprietà, sopra identificato,
a titolo di restituzione poichè separata dal prezzo ricavato dalla vendita dello stesso in sede espropriativa. Ovvero, in subordine, condannare la predetta CP_8 al pagamento in favore dell'attore di quell'altra eventualmente diversa, maggiore o minore somma, che dovesse accertarsi e quantificarsi nel presente contesto
pagina 3 di 12 Processuale, fino alla concorrenza del valore dei medesimi suddetti miglioramenti, al tempo della vendita. Ovvero, nel caso in cui si accerti la ricorrenza concreta dei presupposti di fatto e di diritto di cui al III comma dell'art.2864 del c.c., Voglia l'On.
Tribunale adito, in via ulteriormente subordinata, procedere comunque ai sensi della detta norma con la divisione in due parti proporzionali ai valori previsti dalla
Legge, condannando la convenuta al pagamento in favore dell'istante della CP_8 cifra corrispondente alla proporzione di Legge.”.
Per “A - L' opposizione è tardiva e, dunque, inammissibile Controparte_1
(…).
B- Il diritto alla separazione del valore dei miglioramenti si esercita sul prezzo di vendita nella misura in cui siano stati eseguiti dopo la trascrizione del titolo di acquisto e al valore residuo dei miglioramenti al tempo della vendita giudiziaria.
Su tali elementi l'opponente non ha svolto compiuta attività assertiva e probatoria, (…) non ha quindi allegato e provato il tempo di esecuzione delle opere di ristrutturazione, la loro effettiva consistenza e, pertanto, la separabilità del loro controvalore attuale. –
C - Genericità in punto di allegazione e prova che rende anche inammissibile la chiesta consulenza tecnica d' ufficio per il suo carattere esplorativo (…).
D - Ben consapevole del difetto di prova, controparte ricorre al principio di non contestazione, tuttavia non applicabile al caso all' esame. (…) Nel caso in trattazione, e per come già sopra evidenziato, è del tutto carente l'attività assertiva
e probatoria circa lo stato dell'immobile al momento dell'acquisto (…).
E - Attore che ha inteso rimediare alle deficienze assertive e, in ricaduta, probatorie mediante l'articolazione di una prova testimoniale il cui unico teste è il tecnico incaricato nel 2021 della redazione della perizia di parte. - Prova inammissibile sia per l'inopponibilità delle date delle riproduzioni fotografiche che per la totale assenza di alcun riferimento documentale riguardante l'esecuzione delle opere di ristrutturazione e manutenzione (…)
F - Controparte ripropone la domanda di condanna diretta di Controparte_1
Per come già eccepito [memoria ex art. 183.6 n. 2) c.p.c.], ove fossero esistenti i
pagina 4 di 12 presupposti di cui all' art. 2864.2 cod. civ., il Tribunale dovrà separare dal prezzo di aggiudicazione la parte corrispondente al valore attuale dei miglioramenti eseguiti dal terzo ovvero dividere il prezzo in due parti proporzionali;
in entrambi i casi tuttavia nessuna condanna potrà essere pronunziata in danno del creditore ipotecario, risolvendosi la questione in sede di distribuzione.
G - Si chiede il rigetto della domanda.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7.10.2022
[...]
, parte esecutata non debitrice, riassumeva nel merito Parte_1
l'opposizione agli atti esecutivi spiegata in seno alla procedura esecutiva immobiliare n. 787/2009 rg. es., riproponendo le difese già svolte in fase cautelare, con cui aveva chiesto, in applicazione di quanto disposto ex art. 2864 c.c., che gli venisse riconosciuto il diritto di far separare dal prezzo di vendita, la parte corrispondente ai miglioramenti dallo stesso eseguiti nell'immobile di sua proprietà, ma oggetto di pignoramento, sito in Adrano (CT), Contrada Cannatella, pari ad euro 123.600,00, così per come quantificati nella perizia di parte, versata in atti.
Va premesso che l'istante era divenuto proprietario dell'immobile de quo in forza di sentenza dichiarativa del diritto di proprietà n. 44/2006, resa dal Tribunale di Adrano in data 30.6.2006, la cui domanda era stata trascritta il 20.10.2001, mentre la sentenza traslativa della proprietà veniva trascritta in data 5.12.2006.
Senonché sull'immobile trasferito gravava già ipoteca iscritta dal Banco di
Sicilia in data 4.10.1996 ai nn. 30981/3516 (per un debito non appartenente al
, ovvero l'ipoteca era stata iscritta antecedentemente alla trascrizione Pt_1
sia della domanda giudiziale che della sentenza traslativa del diritto di proprietà.
Secondo la ricostruzione del l'immobile -posseduto a far data dal Pt_1
1997- si presentava fatiscente, sicché lo stesso aveva provveduto ad eseguire svariati lavori di ristrutturazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia all'esterno, sia al piano terra che al primo piano, per un importo complessivo di euro 123.600,00.
pagina 5 di 12 Nell'ambito della procedura esecutiva portante il n. 787/2009 RG. Es., il suddetto immobile pignorato, precedentemente ipotecato e trasferito al Pt_1
veniva valutato dal perito incaricato nella misura do euro 217.000,00.
L'opponente, ritenuto che il valore dell'immobile (precedentemente stimato in altro giudizio in euro 111.137,00) si fosse raddoppiato esclusivamente in ragione dei lavori di ristrutturazione e per le migliorie apportate dallo stesso nel corso degli anni, proponeva -in data 15.3.2021- al Giudice dell'esecuzione istanza ex art. 2864 c.c.
In altri termini, chiedeva la sospensione della procedura esecutiva n.
787/2009 RG. Es. ovvero la nomina di un C.T.U., oppure ancora il richiamo del consulente già nominato, affinché si potesse accertare il diritto di
[...]
di far separare dal prezzo della vendita la parte Parte_1
corrispondente ai miglioramenti eseguiti.
Il G.E., con provvedimento del 17.3.2021, rigettava l'istanza ritenendo che l'ausiliario del giudice avesse già valutato l'immobile comprensivo delle migliorie apportate nel tempo dal proprietario e che la richiesta risultava intempestiva, dovendosi proporre eventuali rilievi alla perizia di stima nel termine di giorni 20 dal deposito della stessa ovvero, al più tardi, entro l'udienza di autorizzazione alla vendita.
Avverso il provvedimento di rigetto delle osservazioni proposte, il Pt_1
spiegava in data 29.2.2021 opposizione ex art. 617 c.p.c., parimenti rigettata dal
G.E. con ordinanza del 6.3.2022 impugnata con la presente opposizione agli atti esecutivi, avuto riguardo anche al genere di circostanze allegate e provate dall'opponente, rivelatesi insufficienti e che avrebbero dovuto essere più correttamente azionate in altro e autonomo giudizio, a cognizione piena.
Assegnato il termine per l'introduzione del giudizio di merito,
[...]
notificava alle controparti l'atto di citazione insistendo Parte_1
per far separare dal prezzo di vendita, così per come determinato in sede esecutiva nella procedura n. 787/2009 RG. Es., la parte corrispondente ai miglioramenti eseguiti, pari ad euro 123.600,00, con una differenza di valore -
pagina 6 di 12 rispetto alla stima eseguita dal perito di euro 217.000,00- pari ad euro 93.400,00, quale “valore attuale” dell'immobile senza i miglioramenti apportati e documentati.
Nel presente giudizio rimanevano contumaci , Controparte_3 [...]
, , , , Controparte_4 Parte_2 CP_5 CP_6
, e;
mentre Parte_3 Parte_4 Controparte_9
con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 19.12.2022, si costituiva la creditrice che, preliminarmente, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione proposta in quanto tardiva;
nel merito, contestava quanto dedotto da parte attrice, evidenziando la mancanza di attività assertiva e probatoria, ad eccezione di una perizia di parte da cui sarebbe emerso che i lavori di ristrutturazione avrebbero avuto inizio sin dal 19 dicembre 1997 e, dunque, prima dell'acquisto del bene;
con ciò precisando che il diritto alla separazione del valore dei miglioramenti si possa esercitare sul prezzo di vendita, nella misura in cui questi siano stati eseguiti dopo la trascrizione del titolo di acquisto e al valore residuo dei miglioramenti al tempo della vendita giudiziaria.
La convenuta eccepiva, inoltre, la mancanza di prova circa il tempo di esecuzione delle opere di ristrutturazione, la loro effettiva consistenza e, dunque, la separabilità del loro controvalore attuale, oltre che la totale assenza di riferimenti documentali riguardanti le opere stesse quali titoli abilitativi, istanze o altro.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., le parti provvedevano a depositare le memorie istruttorie, e, in particolare, Parte_1
con le memorie n. 1 dava atto che l'immobile di sua proprietà fosse stato
[...]
aggiudicato in data 23.6.2022 al prezzo di euro 122.600,00 ed emesso decreto di trasferimento in data 14.11.2022, con ciò attualizzandosi il danno e materializzandosi concretamente il diritto ad essere rimborsato. L'odierno attore, pertanto, integrava e modificava in parte qua le conclusioni chiedendo- testualmente- la condanna di “al pagamento in favore dell'attore Controparte_1
Sig. della suddetta cifra di €uro 123.600,00 Parte_1 quale somma corrispondente a tutti i miglioramenti da lui eseguiti nell'immobile
(già) di sua proprietà, sopra identificato, a titolo di restituzione poiché separata dal prezzo ricavato dalla vendita dello stesso in sede espropriativa. Ovvero, in
pagina 7 di 12 subordine, condannare la predetta al pagamento in favore dell'attore di CP_8 quell'altra eventualmente diversa, maggiore o minore somma, che dovesse accertarsi e quantificarsi nel presente contesto processuale, fino alla concorrenza del valore dei medesimi suddetti miglioramenti, al tempo della vendita. Ovvero, nel caso in cui si accerti la ricorrenza concreta dei presupposti di fatto e di diritto di cui al III comma dell'art.2864 del c.c., Voglia l'On. Tribunale adito, in via ulteriormente subordinata, procedere comunque ai sensi della detta norma con la divisione in due parti proporzionali ai valori previsti dalla Legge, condannando la CP_8 convenuta al pagamento in favore dell'istante della cifra corrispondente alla proporzione di Legge.”.
Tale domanda di condanna veniva contestata dalla convenuta, la quale con le memorie n. 2, oltre che in sede di memorie di replica, evidenziava che quand'anche fossero sussistiti i presupposti di cui all'art. 2864 cod. civ., si sarebbe potuto separare dal prezzo di aggiudicazione la parte corrispondente al valore attuale dei miglioramenti eseguiti dal terzo ovvero dividere il prezzo in due parti proporzionali;
in ogni caso non avrebbe potuto esservi una pronuncia di condanna in danno del creditore ipotecario, risolvendosi, al più, la questione in sede di distribuzione.
Ritenuta la causa matura per la decisione, le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni, come meglio sopra riportate, e all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in data 22.9.2024, la causa è stata posta in decisione, con termini ridotti di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , Controparte_3 [...]
, , , , Controparte_4 Parte_2 CP_5 CP_6
, e , Parte_3 Parte_4 Controparte_9
ritualmente citati e non costituiti in giudizio.
Quanto al rimedio oppositivo proposto da lo stesso risulta Pt_1 tempestivo poiché proposto in data 29.3.2021 nelle forme di cui all'art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento reso dal G.E. in data 17.3.2021: ed in effetti pagina 8 di 12 l'opposizione attiene al “come” dell'esecuzione ed ha ad oggetto il provvedimento di diniego emesso dal Giudice dell'esecuzione sull'istanza ex art. 2864 c.c. proposta da . Parte_1
Ciò premesso, passando al merito della questione, va innanzitutto ricordato che, nell'ipotesi di trasferimento a terzi dell'immobile ipotecato, l'ipoteca, in deroga alla disposizione generale dell'art. 2811 c.c., non si estende ai miglioramenti e alle addizioni eseguiti dal terzo acquirente, perché altrimenti, da un lato, verrebbe mortificato l'interesse del terzo ad un pieno sfruttamento del bene;
d'altro, verrebbe attribuito un vantaggio ingiustificato al creditore ipotecario. Quindi il terzo ha diritto di rimuovere addizioni e miglioramenti, se separabili, senza arrecare danno all'immobile ipotecato. In caso contrario, l'espropriazione comprende anche addizioni e miglioramenti, come parti materiali della cosa, ma non il loro valore.
Difatti, l'art. 2864 c.c. riconosce al terzo il diritto di far separare dal prezzo di vendita la parte corrispondente al valore di quelli compiuti dopo la trascrizione dell'acquisto: trattasi di un diritto conseguente alla posizione dominicale del terzo, esercitabile in pregiudizio dei creditori iscritti dopo la trascrizione del suo acquisto.
Per miglioramento si intende ogni cambiamento materiale o giuridico, che aumenti il valore della cosa, non assumendo, però, un'individualità materiale autonoma;
può essere stato eseguito dal terzo acquirente oppure da un altro soggetto ed in quest'ultimo caso il suo valore avvantaggia il terzo acquirente, salvi i suoi rapporti personali con l'autore delle migliorie. Si comprendono nella nozione di miglioramenti anche le spese per la ricostruzione dell'edificio, qualora l'ipoteca si estenda alla nuova costruzione. Non vi rientrano, invece, le spese voluttuarie, né le spese di manutenzione necessaria, ancorché straordinaria, per le quali spetta, tuttavia, al terzo il diritto al rimborso nei confronti dell'alienante, diritto che rientra in quello di regresso e per il quale il terzo sarà trattato come creditore chirografario. Si tratta, d'altro canto, di spese che il terzo è interessato a compiere sia per non incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 2813 c.c., sia per non incappare nella responsabilità di cui all'art. 2864 c.c.
Va altresì ricordato che, per lungo tempo ha trovato applicazione la regola che limitava il credito del terzo acquirente alla minor somma tra la spesa effettuata pagina 9 di 12 ed il valore del miglioramento al momento della vendita forzata;
ora, invece, gli interpreti insegnano che al terzo spetta il valore effettivo dei miglioramenti. Se il prezzo di vendita non copre il valore dell'immobile, nello stato in cui era prima dei miglioramenti, sommato a quello dei miglioramenti, il prezzo di vendita va diviso in due parti proporzionali a tali valori. Questa operazione, però, avviene soltanto, se il prezzo d'asta non basta a pagare sia i creditori iscritti, sia il terzo per i miglioramenti. All'incontro, se il prezzo di vendita copre i due valori (dell'immobile prima delle migliorie e delle migliorie), ma non basta a pagare per intero i creditori iscritti, il terzo acquirente viene soddisfatto per intero, perché i creditori non perdono nulla rispetto all'originaria garanzia e perché, se essi concorressero sul valore delle migliorie, trarrebbero un ingiustificato vantaggio.
Per ottenere il rimborso dei miglioramenti, il terzo deve rivolgere al giudice apposita domanda o comunque intervenire nel processo esecutivo ex art. 566
c.p.c., provando l'esistenza e il valore delle migliorie apportate e la sussistenza delle condizioni richieste per la separazione.
Pertanto, in sintesi e per quel che in questa sede rileva, ai sensi dell'art. 2864
c.c., l'opponente ha il diritto di far separare dal prezzo di vendita la parte corrispondente ai miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del suo titolo, fino a concorrenza del valore dei medesimi al tempo della vendita.
Orbene, l'attore, in spregio a quanto disposto dall'art. 2697 c.c., non ha fornito la prova dei fatti posti a fondamento delle proprie pretese.
In tema di onere della prova questo grava su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato.
Nella vicenda in esame, soltanto con le memorie n. 2, ex art. 183, VI comma c.p.c., il ha chiesto disporsi CTU e prova per testi, entrambe non Pt_1
ammesse in quanto la prima di carattere meramente esplorativo e la seconda avente ad oggetto articolati di prova generici, basati sulla sola circostanza che i lavori di ristrutturazione fossero stati eseguiti “con maestranze di fiducia, a far data dal Dicembre 1997 e dalla data della Sentenza del dicembre 2006”; peraltro veniva indicato quale unico teste il Geom. che avrebbe redatto Testimone_1
pagina 10 di 12 la perizia di parte e che, comunque, sarebbe stato incaricato nel mese di Febbraio
2021.
Per il resto, l'unica allegazione dimostrativa presente in atti è proprio la perizia di parte, redatta dal Geom. in data 25.2.2021, che quantifica le Tes_1
opere che sarebbero state eseguite dal in complessivi euro Pt_1
123.600,00, ripartiti quanto ad euro 40.850,00 per i lavori eseguiti al piano terra dell'immobile, quanto ad euro 33.250,00 per i lavori svolti al primo piano ed euro
49.500,00 per le opere esterne.
Orbene non si rinvengono fatture a riprova dei costi e delle spese sostenute, né si rinviene documentazione da cui evincere che i lavori sarebbero iniziati, per come richiesto ex lege, dopo la trascrizione del titolo di acquisto.
Le foto di cui alla perizia che dovrebbero raffigurare, dapprima, l'immobile al momento del trasferimento al e, poi, l'immobile così per come Pt_1
ristrutturato e migliorato, sono prive di data, ad eccezione di n. 4 foto che riportano la data del 24.12.1997.
Rispetto a quanto asserito dall'attore, tale circostanza farebbe presumere che i lavori siano stati eseguiti anzitempo rispetto al 2006 quale data di trascrizione del titolo.
Sotto tale profilo la difesa attorea appare contraddittoria posto che, da un lato, l'opponente riferisce di aver avuto il possesso dell'immobile dal 1997, giusto contratto preliminare di compravendita, dall'altro, riferisce che l'immobile si presentava in stato fatiscente tale per cui “senza alcuna manutenzione sarebbe già in stato di abbandono, non abitabile” e che avrebbe “sempre inteso il suddetto immobile per sé e la sua famiglia come la casa della sua vita”; il che lo avrebbe condotto ad eseguire con estrema cura e dedizione i lavori di ristrutturazione e manutenzione;
il tutto verosimilmente in data antecedente alla trascrizione del titolo e non dopo ben 9 anni.
Anche la quantificazione delle opere eseguite risulta sfornita di prova certa, essendo stato il quantum determinato esclusivamente dal perito di parte, recatosi sui luoghi, per come riferito, dopo esser stato incaricato verbalmente dal in data 8.2.2021. Pt_1
pagina 11 di 12 In sintesi, non risulta provato né il tempo di inizio delle opere eseguite né il valore dei miglioramenti apportati all'immobile, quali presupposti indefettibili per l'applicabilità di quanto disposto ex art. 2864 c.c..
Alla luce dei motivi che precedono, l'opposizione va rigettata.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto comunque conto delle circostante che precedono, si ritiene che sussistano giusti motivi per la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, questione o eccezione disattesa,
-dichiara la contumacia di , , Controparte_3 Controparte_4
, , , , Parte_2 CP_5 CP_6 Parte_3 [...]
e ; Parte_4 Controparte_9
-rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
-compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio;
-nulla sulle spese nei confronti delle parti rimaste contumaci.
Catania, 10.3.2025
Il Giudice istruttore dott.ssa Cristiana Delfa
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta sezione civile
Il Giudice Cristiana Delfa ha pronunciato, mediante deposito in cancelleria, la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(c.f. ), nato a Parte_1 C.F._1
Bronte il 27.9.1959 e residente in [...]in Contrada Cannatella, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Emanuele Gulli (c.f. C.F._2
presso il cui studio in Catania, Via Milano n. 71 è elettivamente domiciliato;
attore opponente
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t. e per essa quale mandataria (c.f. ), con Controparte_2 P.IVA_2
sede in Roma, Via Curtatone n. 3, rappresenta e difesa per procura in atti dagli avv.ti Rosario Giuseppe Grasso (c.f. e Rosario Arcifa (c.f. C.F._3
), presso il cui studio in Acireale Via Saru Spina n. 1 è C.F._4
elettivamente domiciliata;
convenuta opposta
e nei confronti di pagina 1 di 12 , (c.f. ) nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._5
residente in [...];
, (c.f. nata ad [...] Controparte_4 C.F._6
l'08.12.1946, residente in [...];
, (c.f. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._7
4.5.1950, residente in [...];
, (c.f. ) nata a [...] il [...], CP_5 C.F._8
residente in [...];
, (c.f. ) nata a [...] il [...], CP_6 C.F._9
residente in [...];
, (c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_3 C.F._10
residente in [...];
, (c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_4 C.F._11
residente in [...];
, (c.f. ) in persona del Controparte_7 P.IVA_3
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Catania, Via Porto Ulisse n. 51 convenuti contumaci
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : ““Voglia il Tribunale adito, con Parte_1
sentenza di accertamento e di contestuale condanna, respinta ogni eventuale contraria eccezione e difesa, nel contraddittorio con tutti i soggetti presenti e/o interessati nella procedura esecutiva n.787/2009 R.G. Es. Tribunale di Catania, anzitutto accertare e quantificare quanto dedotto e documentato dall'istante in atti
e pertanto riconoscere e costituire ai sensi dell'art. 2864 del c.c. ovvero in attuazione di altra norma di Legge che il Tribunale riterrà applicabile al caso concreto, il diritto dell'istante Sig. , di far Parte_1
separare dal prezzo della vendita, così come determinato in Sede esecutiva nel proc. n.787/2009 R.G. Es. Trib. Catania, la parte corrispondente ai miglioramenti da lui eseguiti nell'immobile già di sua proprietà sito in Adrano (CT) Contrada
pagina 2 di 12 Cannatella edificato su terreno di mq.
2.579 confinante con Strada provinciale
Adrano/Randazzo, e , al foglio 19 particella 242 e oggi al fabbricato Pt_5 Pt_6
del Comune di Adrano foglio 19 particella 242 sub. 2 categoria C6 sub.3 categoria
A3 vani 4,5 e sub.4 vani 5,5 dopo la trascrizione del suo titolo, nella misura di €uro
123.600,00 per come quantificati nella allegata Perizia di Parte in atti, con una differenza di valore - rispetto alla stima eseguita dal Perito in corso del suddetto
Giudizio esecutivo di €uro 217.000,00 - pari ad €uro 93.400,00 ritenendo quindi che tale ultima cifra, rappresenti il “valore attuale” dell'immobile già di proprietà dell'istante, senza i miglioramenti apportati e documentati. E per tale effetto di accertamento e costitutivo, in considerazione della documentata circostanza per cui l'immobile sito in Adrano (CT) Contrada Cannatella edificato su terreno di mq.
2.579 confinante con Strada provinciale Adrano/Randazzo, e , al Pt_5 Pt_6
foglio 19 particella 242 e oggi al fabbricato del Comune di Adrano foglio 19 particella 242 sub. 2 categoria C6 sub.3 categoria A3 vani 4,5 e sub.4 vani 5,5 è stato aggiudicato in sede di procedura esecutiva n.787/2009 R.G. Es. in data
23/06/2022 per il prezzo di €uro 122.600,00 nonchè poi definitivamente trasferito alla aggiudicataria, come da decreto di trasferimento del Sig. G.E. (in atti) reso in data 14/11/2022, essendo divenuta concreta e attuale la posizione della Banca convenuta, quale creditore ipotecario e quindi prossimo accipiente delle suddette somme ricavate dalla vendita, Voglia il Tribunale adito - respinta ogni altra avversaria eccezione e domanda - per tale effetto e a corollario della domanda di accertamento costitutivo, condannare con sede in 00185 Roma Controparte_1
Via Curtatone 3 in persona del legale rappresentante e per essa, quale mandataria, con sede in 00185 Roma Via Curtatone 3, al Controparte_2 pagamento in favore dell'attore Sig. della Parte_1 suddetta cifra di €uro 123.600,00 quale somma corrispondente a tutti i miglioramenti da lui eseguiti nell'immobile (già) di sua proprietà, sopra identificato,
a titolo di restituzione poichè separata dal prezzo ricavato dalla vendita dello stesso in sede espropriativa. Ovvero, in subordine, condannare la predetta CP_8 al pagamento in favore dell'attore di quell'altra eventualmente diversa, maggiore o minore somma, che dovesse accertarsi e quantificarsi nel presente contesto
pagina 3 di 12 Processuale, fino alla concorrenza del valore dei medesimi suddetti miglioramenti, al tempo della vendita. Ovvero, nel caso in cui si accerti la ricorrenza concreta dei presupposti di fatto e di diritto di cui al III comma dell'art.2864 del c.c., Voglia l'On.
Tribunale adito, in via ulteriormente subordinata, procedere comunque ai sensi della detta norma con la divisione in due parti proporzionali ai valori previsti dalla
Legge, condannando la convenuta al pagamento in favore dell'istante della CP_8 cifra corrispondente alla proporzione di Legge.”.
Per “A - L' opposizione è tardiva e, dunque, inammissibile Controparte_1
(…).
B- Il diritto alla separazione del valore dei miglioramenti si esercita sul prezzo di vendita nella misura in cui siano stati eseguiti dopo la trascrizione del titolo di acquisto e al valore residuo dei miglioramenti al tempo della vendita giudiziaria.
Su tali elementi l'opponente non ha svolto compiuta attività assertiva e probatoria, (…) non ha quindi allegato e provato il tempo di esecuzione delle opere di ristrutturazione, la loro effettiva consistenza e, pertanto, la separabilità del loro controvalore attuale. –
C - Genericità in punto di allegazione e prova che rende anche inammissibile la chiesta consulenza tecnica d' ufficio per il suo carattere esplorativo (…).
D - Ben consapevole del difetto di prova, controparte ricorre al principio di non contestazione, tuttavia non applicabile al caso all' esame. (…) Nel caso in trattazione, e per come già sopra evidenziato, è del tutto carente l'attività assertiva
e probatoria circa lo stato dell'immobile al momento dell'acquisto (…).
E - Attore che ha inteso rimediare alle deficienze assertive e, in ricaduta, probatorie mediante l'articolazione di una prova testimoniale il cui unico teste è il tecnico incaricato nel 2021 della redazione della perizia di parte. - Prova inammissibile sia per l'inopponibilità delle date delle riproduzioni fotografiche che per la totale assenza di alcun riferimento documentale riguardante l'esecuzione delle opere di ristrutturazione e manutenzione (…)
F - Controparte ripropone la domanda di condanna diretta di Controparte_1
Per come già eccepito [memoria ex art. 183.6 n. 2) c.p.c.], ove fossero esistenti i
pagina 4 di 12 presupposti di cui all' art. 2864.2 cod. civ., il Tribunale dovrà separare dal prezzo di aggiudicazione la parte corrispondente al valore attuale dei miglioramenti eseguiti dal terzo ovvero dividere il prezzo in due parti proporzionali;
in entrambi i casi tuttavia nessuna condanna potrà essere pronunziata in danno del creditore ipotecario, risolvendosi la questione in sede di distribuzione.
G - Si chiede il rigetto della domanda.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7.10.2022
[...]
, parte esecutata non debitrice, riassumeva nel merito Parte_1
l'opposizione agli atti esecutivi spiegata in seno alla procedura esecutiva immobiliare n. 787/2009 rg. es., riproponendo le difese già svolte in fase cautelare, con cui aveva chiesto, in applicazione di quanto disposto ex art. 2864 c.c., che gli venisse riconosciuto il diritto di far separare dal prezzo di vendita, la parte corrispondente ai miglioramenti dallo stesso eseguiti nell'immobile di sua proprietà, ma oggetto di pignoramento, sito in Adrano (CT), Contrada Cannatella, pari ad euro 123.600,00, così per come quantificati nella perizia di parte, versata in atti.
Va premesso che l'istante era divenuto proprietario dell'immobile de quo in forza di sentenza dichiarativa del diritto di proprietà n. 44/2006, resa dal Tribunale di Adrano in data 30.6.2006, la cui domanda era stata trascritta il 20.10.2001, mentre la sentenza traslativa della proprietà veniva trascritta in data 5.12.2006.
Senonché sull'immobile trasferito gravava già ipoteca iscritta dal Banco di
Sicilia in data 4.10.1996 ai nn. 30981/3516 (per un debito non appartenente al
, ovvero l'ipoteca era stata iscritta antecedentemente alla trascrizione Pt_1
sia della domanda giudiziale che della sentenza traslativa del diritto di proprietà.
Secondo la ricostruzione del l'immobile -posseduto a far data dal Pt_1
1997- si presentava fatiscente, sicché lo stesso aveva provveduto ad eseguire svariati lavori di ristrutturazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia all'esterno, sia al piano terra che al primo piano, per un importo complessivo di euro 123.600,00.
pagina 5 di 12 Nell'ambito della procedura esecutiva portante il n. 787/2009 RG. Es., il suddetto immobile pignorato, precedentemente ipotecato e trasferito al Pt_1
veniva valutato dal perito incaricato nella misura do euro 217.000,00.
L'opponente, ritenuto che il valore dell'immobile (precedentemente stimato in altro giudizio in euro 111.137,00) si fosse raddoppiato esclusivamente in ragione dei lavori di ristrutturazione e per le migliorie apportate dallo stesso nel corso degli anni, proponeva -in data 15.3.2021- al Giudice dell'esecuzione istanza ex art. 2864 c.c.
In altri termini, chiedeva la sospensione della procedura esecutiva n.
787/2009 RG. Es. ovvero la nomina di un C.T.U., oppure ancora il richiamo del consulente già nominato, affinché si potesse accertare il diritto di
[...]
di far separare dal prezzo della vendita la parte Parte_1
corrispondente ai miglioramenti eseguiti.
Il G.E., con provvedimento del 17.3.2021, rigettava l'istanza ritenendo che l'ausiliario del giudice avesse già valutato l'immobile comprensivo delle migliorie apportate nel tempo dal proprietario e che la richiesta risultava intempestiva, dovendosi proporre eventuali rilievi alla perizia di stima nel termine di giorni 20 dal deposito della stessa ovvero, al più tardi, entro l'udienza di autorizzazione alla vendita.
Avverso il provvedimento di rigetto delle osservazioni proposte, il Pt_1
spiegava in data 29.2.2021 opposizione ex art. 617 c.p.c., parimenti rigettata dal
G.E. con ordinanza del 6.3.2022 impugnata con la presente opposizione agli atti esecutivi, avuto riguardo anche al genere di circostanze allegate e provate dall'opponente, rivelatesi insufficienti e che avrebbero dovuto essere più correttamente azionate in altro e autonomo giudizio, a cognizione piena.
Assegnato il termine per l'introduzione del giudizio di merito,
[...]
notificava alle controparti l'atto di citazione insistendo Parte_1
per far separare dal prezzo di vendita, così per come determinato in sede esecutiva nella procedura n. 787/2009 RG. Es., la parte corrispondente ai miglioramenti eseguiti, pari ad euro 123.600,00, con una differenza di valore -
pagina 6 di 12 rispetto alla stima eseguita dal perito di euro 217.000,00- pari ad euro 93.400,00, quale “valore attuale” dell'immobile senza i miglioramenti apportati e documentati.
Nel presente giudizio rimanevano contumaci , Controparte_3 [...]
, , , , Controparte_4 Parte_2 CP_5 CP_6
, e;
mentre Parte_3 Parte_4 Controparte_9
con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 19.12.2022, si costituiva la creditrice che, preliminarmente, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione proposta in quanto tardiva;
nel merito, contestava quanto dedotto da parte attrice, evidenziando la mancanza di attività assertiva e probatoria, ad eccezione di una perizia di parte da cui sarebbe emerso che i lavori di ristrutturazione avrebbero avuto inizio sin dal 19 dicembre 1997 e, dunque, prima dell'acquisto del bene;
con ciò precisando che il diritto alla separazione del valore dei miglioramenti si possa esercitare sul prezzo di vendita, nella misura in cui questi siano stati eseguiti dopo la trascrizione del titolo di acquisto e al valore residuo dei miglioramenti al tempo della vendita giudiziaria.
La convenuta eccepiva, inoltre, la mancanza di prova circa il tempo di esecuzione delle opere di ristrutturazione, la loro effettiva consistenza e, dunque, la separabilità del loro controvalore attuale, oltre che la totale assenza di riferimenti documentali riguardanti le opere stesse quali titoli abilitativi, istanze o altro.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., le parti provvedevano a depositare le memorie istruttorie, e, in particolare, Parte_1
con le memorie n. 1 dava atto che l'immobile di sua proprietà fosse stato
[...]
aggiudicato in data 23.6.2022 al prezzo di euro 122.600,00 ed emesso decreto di trasferimento in data 14.11.2022, con ciò attualizzandosi il danno e materializzandosi concretamente il diritto ad essere rimborsato. L'odierno attore, pertanto, integrava e modificava in parte qua le conclusioni chiedendo- testualmente- la condanna di “al pagamento in favore dell'attore Controparte_1
Sig. della suddetta cifra di €uro 123.600,00 Parte_1 quale somma corrispondente a tutti i miglioramenti da lui eseguiti nell'immobile
(già) di sua proprietà, sopra identificato, a titolo di restituzione poiché separata dal prezzo ricavato dalla vendita dello stesso in sede espropriativa. Ovvero, in
pagina 7 di 12 subordine, condannare la predetta al pagamento in favore dell'attore di CP_8 quell'altra eventualmente diversa, maggiore o minore somma, che dovesse accertarsi e quantificarsi nel presente contesto processuale, fino alla concorrenza del valore dei medesimi suddetti miglioramenti, al tempo della vendita. Ovvero, nel caso in cui si accerti la ricorrenza concreta dei presupposti di fatto e di diritto di cui al III comma dell'art.2864 del c.c., Voglia l'On. Tribunale adito, in via ulteriormente subordinata, procedere comunque ai sensi della detta norma con la divisione in due parti proporzionali ai valori previsti dalla Legge, condannando la CP_8 convenuta al pagamento in favore dell'istante della cifra corrispondente alla proporzione di Legge.”.
Tale domanda di condanna veniva contestata dalla convenuta, la quale con le memorie n. 2, oltre che in sede di memorie di replica, evidenziava che quand'anche fossero sussistiti i presupposti di cui all'art. 2864 cod. civ., si sarebbe potuto separare dal prezzo di aggiudicazione la parte corrispondente al valore attuale dei miglioramenti eseguiti dal terzo ovvero dividere il prezzo in due parti proporzionali;
in ogni caso non avrebbe potuto esservi una pronuncia di condanna in danno del creditore ipotecario, risolvendosi, al più, la questione in sede di distribuzione.
Ritenuta la causa matura per la decisione, le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni, come meglio sopra riportate, e all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in data 22.9.2024, la causa è stata posta in decisione, con termini ridotti di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , Controparte_3 [...]
, , , , Controparte_4 Parte_2 CP_5 CP_6
, e , Parte_3 Parte_4 Controparte_9
ritualmente citati e non costituiti in giudizio.
Quanto al rimedio oppositivo proposto da lo stesso risulta Pt_1 tempestivo poiché proposto in data 29.3.2021 nelle forme di cui all'art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento reso dal G.E. in data 17.3.2021: ed in effetti pagina 8 di 12 l'opposizione attiene al “come” dell'esecuzione ed ha ad oggetto il provvedimento di diniego emesso dal Giudice dell'esecuzione sull'istanza ex art. 2864 c.c. proposta da . Parte_1
Ciò premesso, passando al merito della questione, va innanzitutto ricordato che, nell'ipotesi di trasferimento a terzi dell'immobile ipotecato, l'ipoteca, in deroga alla disposizione generale dell'art. 2811 c.c., non si estende ai miglioramenti e alle addizioni eseguiti dal terzo acquirente, perché altrimenti, da un lato, verrebbe mortificato l'interesse del terzo ad un pieno sfruttamento del bene;
d'altro, verrebbe attribuito un vantaggio ingiustificato al creditore ipotecario. Quindi il terzo ha diritto di rimuovere addizioni e miglioramenti, se separabili, senza arrecare danno all'immobile ipotecato. In caso contrario, l'espropriazione comprende anche addizioni e miglioramenti, come parti materiali della cosa, ma non il loro valore.
Difatti, l'art. 2864 c.c. riconosce al terzo il diritto di far separare dal prezzo di vendita la parte corrispondente al valore di quelli compiuti dopo la trascrizione dell'acquisto: trattasi di un diritto conseguente alla posizione dominicale del terzo, esercitabile in pregiudizio dei creditori iscritti dopo la trascrizione del suo acquisto.
Per miglioramento si intende ogni cambiamento materiale o giuridico, che aumenti il valore della cosa, non assumendo, però, un'individualità materiale autonoma;
può essere stato eseguito dal terzo acquirente oppure da un altro soggetto ed in quest'ultimo caso il suo valore avvantaggia il terzo acquirente, salvi i suoi rapporti personali con l'autore delle migliorie. Si comprendono nella nozione di miglioramenti anche le spese per la ricostruzione dell'edificio, qualora l'ipoteca si estenda alla nuova costruzione. Non vi rientrano, invece, le spese voluttuarie, né le spese di manutenzione necessaria, ancorché straordinaria, per le quali spetta, tuttavia, al terzo il diritto al rimborso nei confronti dell'alienante, diritto che rientra in quello di regresso e per il quale il terzo sarà trattato come creditore chirografario. Si tratta, d'altro canto, di spese che il terzo è interessato a compiere sia per non incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 2813 c.c., sia per non incappare nella responsabilità di cui all'art. 2864 c.c.
Va altresì ricordato che, per lungo tempo ha trovato applicazione la regola che limitava il credito del terzo acquirente alla minor somma tra la spesa effettuata pagina 9 di 12 ed il valore del miglioramento al momento della vendita forzata;
ora, invece, gli interpreti insegnano che al terzo spetta il valore effettivo dei miglioramenti. Se il prezzo di vendita non copre il valore dell'immobile, nello stato in cui era prima dei miglioramenti, sommato a quello dei miglioramenti, il prezzo di vendita va diviso in due parti proporzionali a tali valori. Questa operazione, però, avviene soltanto, se il prezzo d'asta non basta a pagare sia i creditori iscritti, sia il terzo per i miglioramenti. All'incontro, se il prezzo di vendita copre i due valori (dell'immobile prima delle migliorie e delle migliorie), ma non basta a pagare per intero i creditori iscritti, il terzo acquirente viene soddisfatto per intero, perché i creditori non perdono nulla rispetto all'originaria garanzia e perché, se essi concorressero sul valore delle migliorie, trarrebbero un ingiustificato vantaggio.
Per ottenere il rimborso dei miglioramenti, il terzo deve rivolgere al giudice apposita domanda o comunque intervenire nel processo esecutivo ex art. 566
c.p.c., provando l'esistenza e il valore delle migliorie apportate e la sussistenza delle condizioni richieste per la separazione.
Pertanto, in sintesi e per quel che in questa sede rileva, ai sensi dell'art. 2864
c.c., l'opponente ha il diritto di far separare dal prezzo di vendita la parte corrispondente ai miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del suo titolo, fino a concorrenza del valore dei medesimi al tempo della vendita.
Orbene, l'attore, in spregio a quanto disposto dall'art. 2697 c.c., non ha fornito la prova dei fatti posti a fondamento delle proprie pretese.
In tema di onere della prova questo grava su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato.
Nella vicenda in esame, soltanto con le memorie n. 2, ex art. 183, VI comma c.p.c., il ha chiesto disporsi CTU e prova per testi, entrambe non Pt_1
ammesse in quanto la prima di carattere meramente esplorativo e la seconda avente ad oggetto articolati di prova generici, basati sulla sola circostanza che i lavori di ristrutturazione fossero stati eseguiti “con maestranze di fiducia, a far data dal Dicembre 1997 e dalla data della Sentenza del dicembre 2006”; peraltro veniva indicato quale unico teste il Geom. che avrebbe redatto Testimone_1
pagina 10 di 12 la perizia di parte e che, comunque, sarebbe stato incaricato nel mese di Febbraio
2021.
Per il resto, l'unica allegazione dimostrativa presente in atti è proprio la perizia di parte, redatta dal Geom. in data 25.2.2021, che quantifica le Tes_1
opere che sarebbero state eseguite dal in complessivi euro Pt_1
123.600,00, ripartiti quanto ad euro 40.850,00 per i lavori eseguiti al piano terra dell'immobile, quanto ad euro 33.250,00 per i lavori svolti al primo piano ed euro
49.500,00 per le opere esterne.
Orbene non si rinvengono fatture a riprova dei costi e delle spese sostenute, né si rinviene documentazione da cui evincere che i lavori sarebbero iniziati, per come richiesto ex lege, dopo la trascrizione del titolo di acquisto.
Le foto di cui alla perizia che dovrebbero raffigurare, dapprima, l'immobile al momento del trasferimento al e, poi, l'immobile così per come Pt_1
ristrutturato e migliorato, sono prive di data, ad eccezione di n. 4 foto che riportano la data del 24.12.1997.
Rispetto a quanto asserito dall'attore, tale circostanza farebbe presumere che i lavori siano stati eseguiti anzitempo rispetto al 2006 quale data di trascrizione del titolo.
Sotto tale profilo la difesa attorea appare contraddittoria posto che, da un lato, l'opponente riferisce di aver avuto il possesso dell'immobile dal 1997, giusto contratto preliminare di compravendita, dall'altro, riferisce che l'immobile si presentava in stato fatiscente tale per cui “senza alcuna manutenzione sarebbe già in stato di abbandono, non abitabile” e che avrebbe “sempre inteso il suddetto immobile per sé e la sua famiglia come la casa della sua vita”; il che lo avrebbe condotto ad eseguire con estrema cura e dedizione i lavori di ristrutturazione e manutenzione;
il tutto verosimilmente in data antecedente alla trascrizione del titolo e non dopo ben 9 anni.
Anche la quantificazione delle opere eseguite risulta sfornita di prova certa, essendo stato il quantum determinato esclusivamente dal perito di parte, recatosi sui luoghi, per come riferito, dopo esser stato incaricato verbalmente dal in data 8.2.2021. Pt_1
pagina 11 di 12 In sintesi, non risulta provato né il tempo di inizio delle opere eseguite né il valore dei miglioramenti apportati all'immobile, quali presupposti indefettibili per l'applicabilità di quanto disposto ex art. 2864 c.c..
Alla luce dei motivi che precedono, l'opposizione va rigettata.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto comunque conto delle circostante che precedono, si ritiene che sussistano giusti motivi per la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, questione o eccezione disattesa,
-dichiara la contumacia di , , Controparte_3 Controparte_4
, , , , Parte_2 CP_5 CP_6 Parte_3 [...]
e ; Parte_4 Controparte_9
-rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
-compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio;
-nulla sulle spese nei confronti delle parti rimaste contumaci.
Catania, 10.3.2025
Il Giudice istruttore dott.ssa Cristiana Delfa
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