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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/12/2025, n. 3824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3824 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2119/2020 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, composto dai seguenti magistrati:
dott. Salvatore Di Lonardo Presidente dott. Luigi Bobbio Giudice dott.ssa Stefania Fontanarosa Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2119/2020 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 29.5.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. DI STASIO VALERIO (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._3
Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. DI STASIO VALERIO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_3 C.F._4
Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. DI STASIO VALERIO (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
E
Pagina 1 di 15 (c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._5
NICOTERA,4 NOCERA SUPERIORE, presso lo studio dell'Avv. BISOGNO ANGELA
(c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._6
CONVENUTO
Oggetto: simulazione e riduzione per lesione di legittima.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli attori agiscono in qualità di eredi legittimari ab intestato del proprio genitore sig.
, nato a [...] il [...] e ivi deceduto il 7.3.2014, Persona_1 con ultimo domicilio in VA E' TI (SA) alla via FF DI n. 42; propongono azione di simulazione avverso una compravendita di un bene immobile sfuggito alla massa ereditaria giacché trasferito, in aprile 2011, dal sig. al nipote sig. Persona_1 [...]
compravendita appresa dagli attori eredi solo all'apertura della successione CP_1
(avvenuta in marzo 2014) e che, dissimulando una donazione, viene a ledere le rispettive quote di legittima;
in particolare, in data 15.4.2011, a rogito del notaio, dott. Per_2
, rep. n. 3072, racc. n. 1857, il sig. , trasferiva al proprio nipote
[...] Persona_1 sig. (n.b. figlio di , sorella degli attori) la nuda CP_1 Controparte_2 proprietà, riservandosi l'usufrutto vitalizio, dell'immobile sito in VA E' TI (SA) alla via FF DI n. 42, al catasto fabbricati del medesimo Comune foglio. 24, p.lla 263 sub.
30; p.lla 471 sub. 1 e p.lla 472 sub 14 (graffate), piano T, categoria A/4, cl. 4, vani 10, R.C. €
672,22.
Il prezzo di vendita veniva pattuito in € 220.000,00 pagato con le modalità e nelle date di seguito indicate:
- bonifico bancario di € 50.000,00 eseguito il 29.11.2010 per il tramite di Controparte_3 con addebito sul c/c n. 000077432524 ed accreditato sul c/c n. 2360561 intestato alla
[...] parte venditrice presso la Banca Monte E' Paschi di Siena S.p.a.;
- bonifico bancario di € 50.000,00 eseguito il 24.12.2010 per il tramite di Controparte_3 con addebito sul c/c n. 000077432524 ed accreditato sul c/c n. 2360561 intestato alla
[...] parte venditrice presso la Banca Monte E' Paschi di Siena S.p.a.;
Pagina 2 di 15 - assegno postale tratto su Filiale di Salerno n. 7137471921-08 in Controparte_3 data 25.1.2011 di € 15.000,00 non trasferibile;
- assegno postale tratto su Filiale di Salerno n. 7137471922-09 in Controparte_3 data 7.2.2011 di € 15.000,00 non trasferibile;
- assegno postale tratto su Filiale di Salerno n. 7137471923-10 in Controparte_3 data 22.2.2011 di € 15.000,00 non trasferibile;
- assegno postale tratto su Filiale di Salerno n. 7137471924-11 in Controparte_3 data 10.3.2011 di € 15.000,00 non trasferibile;
- assegno postale tratto su Filiale di Salerno n. 7137471925-12 in Controparte_3 data 20.3.2011 di € 15.000,00 non trasferibile;
- assegno postale tratto su Filiale di Salerno n. 7137471926-00 in Controparte_3 data 31.3.2011 di € 15.000,00 non trasferibile;
- vaglia postale emesso da Filiale di VA E' TI – Passiano n. Controparte_3
8926310510-00 in data 14.4.2011 di € 15.000,00 non trasferibile;
- vaglia postale emesso da Filiale di VA E' TI – Passiano n. Controparte_3
8925725809-00 in data 14.4.2011 di € 15.000,00 non trasferibile.
In data 7.3.2014, decedeva il sig. (già vedovo) al quale, ab Persona_1 intestato, succedevano i sei figli:
- , nata a [...] l'[...]; Controparte_4
- , nata a [...] il [...] (madre del sig. Controparte_2 [...]
; CP_1
- , nata a [...] l'[...] (odierna attrice); Parte_3
- , nata a [...] il [...]; Controparte_5
- , nata a [...] l'[...] (odierna attrice); Parte_1
- , nato a [...] il [...] (odierno attore). Parte_2
Gli odierni attori e, dunque, , e accettavano Pt_3 Pt_1 Parte_2
l'eredità con beneficio di inventario con atto del 2.8.2017 a rogito del notaio, dott.
[...]
, rep. n. 54172, racc. n. 30593, registrato a Eboli l'8.8.2017 al n. 1T/43P8, Per_3 trascritto alla CC.RR. II. di Salerno l'8.8.2017, presentazione al n. 183, reg. gen. n. 32180, reg. part. n. 24925; l'eredità accettata comprendeva:
- comproprietà per ½ (un mezzo) di autovettura RENAULT CLIO, anno costruzione
2003, TG: CH652HP (da rottamare di nessun valore);
- un saldo attivo di € 6.019,41 sul conto corrente n. 000002360561 (cointestato al defunto sig. e al sig. – marito della sig.ra Persona_1 Persona_4
Pagina 3 di 15 e padre del sig. ) presso la Banca Monte dei Paschi di Controparte_2 CP_1
Siena, Filiale di VA E' TI, Corso Umberto I N. 257.
Gli attori evidenziano che dall'esame incrociato dell'atto di vendita, delle modalità di pagamento del prezzo e degli estratti conto del conto corrente n. 23605.61 (acceso presso la filiale di VA E' TI della in testa al sig. Controparte_6 Per_1
, si appalesa l'intento simulatorio perseguito con la vendita in questione;
che
[...]
l'analisi delle operazioni di cui al detto c/c, nel periodo perfettamente coincidente con la compravendita per cui è causa, evidenzia operazioni bancarie di prelievi e versamenti che dimostrano la fittizietà del pagamento del prezzo ad opera dell'acquirente . CP_1 le somme versate a titolo di pagamento del prezzo dall'acquirente , CP_1 immediatamente dopo il versamento, fuoriuscivano dal c/c – e, dunque, dalla titolarità del sig.
– per mezzo dei prelievi da quest'ultimo effettuati, per essere poi Per_1 Per_1 nuovamente versate sul c/c sempre a titolo di corrispettivo convenuto in compravendita;
che tali operazioni bancarie per la stretta e derivata correlazione tra le stesse, anche e soprattutto temporale, denotano la fittizietà del pagamento del prezzo e il simulato carattere oneroso del trasferimento;
che la volontà delle parti di stipulare una donazione e non già una compravendita si fonda, altresì:
- sulla simulazione del pagamento del prezzo;
- sul vincolo di parentela in linea retta che lega i contraenti (nonno-venditore / nipote- acquirente);
- sull'età avanzata del sig. , ormai anziano e di anni 79 nonché Persona_1 sulle sue condizioni psico-fisiche;
- sulla giovane età dell'acquirente sig. all'epoca di anni 25; CP_1
- sulla conservazione dell'usufrutto ad opera dell'anziano sig. ; Persona_1
- sulla presenza dei due testimoni alla stipula dell'atto di compravendita che, beninteso, non rientra tra le ipotesi di obbligatorietà della presenza di testimoni di cui all'art. 48 legge notarile;
- sulla medesima presenza dei testimoni che, quindi, non essendo obbligatoria denoterebbe proprio la volontà di rispettare i requisiti di forma della dissimulata donazione;
che gli odierni attori, dunque, in qualità di eredi legittimari del proprio genitore sig. Per_1
vantano il diritto a vedersi riconosciuta la propria quota di legittima ovvero i 2/3
[...] della massa ereditaria da devolvere a n. 6 discendenti;
che la quota di cui il de cuius poteva liberamente disporre è pari a 1/3; che gli attori vedono mortificare le proprie ragioni successorie per effetto della compravendita stipulata nel 2011 in favore del nipote Euro
Pagina 4 di 15 SENATORE;
che in forza dell'art. 556 c.c., unitamente al saldo di cui al c/c inventariato in sede di accettazione di eredità con beneficio di inventario (pari a € 6.019,41), la massa ereditaria dovrà comprendere, altresì, l'immobile trasferito al sig. per CP_1 mezzo della dissimulata donazione;
che al fine di ricostruire l'entità dell'asse ereditario, sebbene solo in via precauzionale e senza alcuna acritica adesione – e, dunque, salvo il maggiore o minore valore che si accerterà – in tale sede, il valore della piena proprietà dell'immobile de quo viene valutato principiando dal prezzo pattuito dalle parti all'atto di compravendita;
che il valore ammonterebbe a € 300.000,00; che, pertanto, ex art. 556 c.c., in assenza di debiti ereditari, l'asse ereditario ammonterebbe a € 306.019,41 (€ 6.019,41 + €
300.000,00) [id est relictum (saldo c/c) + donatum (immobile donato a ]; CP_1 che la quota di legittima da devolvere ai discendenti ovvero i 2/3 della massa ereditaria ammonterebbe a € 204.012,94; di talché, la quota spettante a ciascun erede legittimario odierno attore, pari all'1/6 cadauno, sarebbe di € 34.002,15; che la quota disponibile ammonterebbe a € 102.006,47 ovvero ad un importo di gran lunga inferiore al valore del bene
“donato” al nipote (€ 300.000,00). Ad oggi, gli odierni attori, eredi CP_1 legittimari, hanno visto devolversi esclusivamente le somme di cui al c/c ovvero € 1.003,23
(saldo attivo € 6.019,41 / n. 6 figli); che la quota di legittima a ciascuno spettante sarebbe di €
34.002,15, gli stessi hanno diritto a vedersi reintegrare le proprie quote almeno per €
32.998,92.
Pertanto, gli attori hanno chiesto: ”a) accertare e dichiarare, ex art. 1414 comma 2 e ss.
c.c., la simulazione relativa dell'atto di compravendita stipulato il 15.4.2011, a rogito del notaio, dott. , rep. n. 3072, racc. n. 1857, tra il venditore sig. Persona_2 Per_1
(nato a [...] il [...], codice fiscale
[...]
e ivi deceduto il 7.3.2014) e l'acquirente sig. C.F._7 CP_1
(nato a [...] (84013) il 20.7.1986, codice fiscale e C.F._5 ivi residente a[...]) avente ad oggetto il trasferimento della nuda proprietà dell'immobile sito in VA E' TI (SA) alla via FF DI n. 42, al catasto fabbricati del medesimo Comune fg. 24, p.lla 263 sub. 30; p.lla 471 sub. 1 e p.lla 472 sub 14
(graffate), piano T, cat. A/4, cl. 4, vani 10, R.C. € 672,22 perché dissimulante una donazione;
b) per l'effetto, accertare e dichiarare la dissimulata donazione dell'immobile sito in
VA E' TI (SA) alla via FF DI n. 42, al catasto fabbricati del medesimo
Comune fg. 24, p.lla 263 sub. 30; p.lla 471 sub. 1 e p.lla 472 sub 14 (graffate), piano T, cat.
A/4, cl. 4, vani 10, R.C. € 672,22 di cui al rogito del 15.4.2011, a ministero del notaio, dott.
, rep. n. 3072, racc. n. 1857, tra il sig. (nato a [...] Persona_2 Persona_1
Pagina 5 di 15 E' TI (SA) il 4.10.1935, codice fiscale e ivi deceduto il C.F._7
7.3.2014) e il sig. (nato a [...] (84013) il 20.7.1986, CP_1 codice fiscale e ivi residente a[...]); c) C.F._5 ancora, per l'effetto - previa ricostruzione dell'asse ereditario avente riguardo anche alla donazione dissimulata di cui al precedente capo conclusivo -, determinare, ex art. 556 c.c., il valore dell'asse ereditario relitto dal sig. (nato a [...] Persona_1 il 4.10.1935, codice fiscale e ivi deceduto il 7.3.2014) nonché, ex C.F._7 art. 537, comma 2, c.c., stante la sussistenza dei soli discendenti del de cuius in n. di 6, il valore delle rispettive quote di legittima e della disponibile;
d) accertare e dichiarare, ex art. 553 e ss. c.c., la lesione delle quote di legittima spettanti agli odierni eredi legittimari attori
(nata a [...] l'[...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
e ivi residente a[...]), , nata a [...] Parte_3
l'1.2.1966 (codice fiscale ) e ivi residente al Corso Guglielmo C.F._4
Marconi n. 62 e il sig. (nato a [...] il [...], codice Parte_2 fiscale e residente in [...] D), nella C.F._3 misura di € 32.998,92 ciascuno e/o nella maggiore o minor somma che dovesse risultare anche a mezzo di CTU;
e) previo accertamento e dichiarazione della lesione delle quote di legittima di cui a precedenti capi conclusivi, ridurre, nei limiti della suddetta lesione, la disposizione donativa effettuata dal de cuius sig. (nato a [...] Persona_1
TI (SA) il 4.10.1935, codice fiscale e ivi deceduto il 7.3.2014) C.F._7 in favore del sig. (nato a [...] (84013) il 20.7.1986, CP_1 codice fiscale e ivi residente a[...]) con atto C.F._5 stipulato il 15.4.2011, a rogito del notaio, dott. , rep. n. 3072, racc. n. 1857, Persona_2 avente ad oggetto il trasferimento della nuda proprietà dell'immobile sito in VA E' TI
(SA) alla via FF DI n. 42, al catasto fabbricati del medesimo Comune fg. 24, p.lla 263 sub. 30; p.lla 471 sub. 1 e p.lla 472 sub 14 (graffate), piano T, cat. A/4, cl. 4, vani 10, R.C. €
672,22 perché dissimulante una donazione;
f) previo accertamento e dichiarazione della lesione delle quote di legittima degli attori e della riduzione delle disposizioni di cui al precedente capo conclusivo, condannare il sig. (nato a [...] CP_1
(SA) (84013) il 20.7.1986, codice fiscale e ivi residente a[...]
FF DI n. 42/D) a reintegrare, in forma specifica e/o, qualora quest'ultima ritenuta impossibile e/o particolarmente onerosa, per equivalente, gli odierni attori Parte_1
(nata a [...] l'[...], codice fiscale e ivi residente a[...]), , nata a [...] l'[...] (codice Parte_3
Pagina 6 di 15 fiscale ) e ivi residente al Corso Guglielmo Marconi n. 62_ e il sig. C.F._4
(nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
e residente in [...] D), eredi C.F._3 legittimari del sig. , nella propria quota di legittima con corresponsione Persona_1 della totale somma di € 98.996,76 ovvero € 32.998,92 ciascuno e/o nella maggiore o minore somma che dovesse risultare, anche a mezzo CTU.
si costituisce in giudizio eccependo l'infondatezza della domanda di CP_1 simulazione, in quanto priva di elementi probatori;
inoltre, evidenzia che gli attori non hanno preso in considerazione di imputare all'asse ereditario un altro bene immobile del de cuius ceduto in vita con atto pubblico di donazione alla figlia (Atto per Notar Controparte_4 del 7/1/2002 – R.G. 2345, R.P. 1843 – all. n. 9); che, pertanto, deve rientrare, ancorché Per_5 fittiziamente, nell'asse ereditario del IG. e che il suo valore vada Persona_1 computato ai fini del pregiudizio subìto dagli eredi legittimari per lesione di quota di legittima ex art. 553 c.c.; che l'immobile in parola era adibito, prima della compravendita, a scuola privata dell'infanzia; che l'utilizzo dell'immobile ad uso abitativo ha richiesto radicali lavori di ristrutturazione ed adattamento, come provato da documentazione fotografica che certamente hanno inciso sulla determinazione del prezzo dell'immobile.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “a) Accertare la piena efficacia dell'atto di compravendita stipulato il 15/4/2011 per Notar rep. 3072 racc. 1857 tra Persona_2
e avente ad oggetto l'immobile sito in VA E'TI alla Persona_1 CP_1
Via FF DI 42/C identificato in NCEU al Fg.24 p.lla 263 sub 30 p.lla 471 sub 1 e p.lla
472 sub 14 (graffate), piano T, cat. A/4, cl.4, vani 10, R.C. Euro 697,22 e, per l'effetto, rigettare la domanda di accertamento di donazione dissimulata;
b) Per l'effetto escludere dall'asse ereditario del IG. tra i beni donati in vita il valore dell'immobile Persona_1 di cui al precedente punto, in quanto oggetto di vera ed efficace compravendita, a fronte di donazioni stipulate in vita dal de cuius per atto pubblico;
c) Per l'effetto escludere ogni lesione delle quote di legittima spettanti agli attori eredi legittimari del IG. Per_1
, in conseguenza dell'atto di compravendita dell'immobile indicato al punto a) per
[...] cui è causa;
d) Per l'effetto, escludere ogni azione di riduzione formulata in virtù dell'accertata legittimità della compravendita;
e) Escludere, conseguentemente, qualsivoglia reintegrazione di quota di legittima in assenza di accertamento di avvenuta lesione di quota di legittima in danno degli odierni attori e degli eredi legittimari di . Persona_1
***
Pagina 7 di 15 Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio, sollevata dal convenuto nella comparsa conclusionale, atteso che nel caso di specie non è necessario chiamare in giudizio tutti gli eredi di . Persona_1
Invero, l'azione di simulazione, nel caso di specie, è meramente strumentale rispetto a quella di riduzione, in quanto diretta a reintegrare nel patrimonio ereditario l'immobile donato.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la simulazione relativa di una compravendita conclusa tra un fratello ed il comune genitore, poi defunto, dissimulante una donazione, ove sia dedotta quale oggetto di specifica ed autonoma domanda, e non già in via meramente strumentale o incidentale ai fini dell'esercizio dell'azione di riduzione, deve essere esercitata anche nei confronti degli altri fratelli divenuti eredi, quali successori anch'essi del "de cuius", parte del dedotto accordo simulatorio e, in quanto tale, litisconsorte necessario (Cass. Cass. 2-9-2008 n. 22030; Cass. 16-1-2007 n. 868; Cass. 22-7-
2003 n. 11406).
Tuttavia, nel caso di specie, dall'esame dell'atto introduttivo emerge che la simulazione relativa viene dedotta al fine strumentale di ottenere la riduzione della donazione dissimulata e, pertanto, il Tribunale ritiene non necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi del de cuius . Persona_1
Preliminarmente in diritto, si osserva che nel caso di specie, in cui gli attori-eredi hanno allegato la lesione della loro quota di riserva a causa della asserita vendita simulata della nuda proprietà dell'immobile sito in VA E' TI (SA) alla via FF DI n. 42, al catasto fabbricati del medesimo Comune foglio. 24, p.lla 263 sub. 30; p.lla 471 sub. 1 e p.lla 472 sub
14 (graffate), piano T, categoria A/4, cl. 4, vani 10, R.C. € 672,22, formulando espressamente, tra le altre, domanda di riduzione della donazione dissimulata, è pacifico che debbano essere considerati terzi rispetto all'accordo simulatorio del de cuius. Gli stessi sono pertanto ammessi a provare la simulazione senza che sia loro opponibili le limitazioni di cui all'art. 1417 c.c. potendo dunque ricorrere anche alla prova testimoniale e per presunzioni.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è univoca: “…L'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal "de cuius" celante in realtà una donazione, agisce per la tutela di un proprio diritto e deve considerarsi terzo rispetto alle parti contraenti, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova testimoniale e per presunzioni quando, contestualmente all'azione di simulazione, proponga - sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva - una domanda di riduzione (o di nullità o di inefficacia) della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare
Pagina 8 di 15 che il bene fa parte dell'asse ereditario e che la quota spettantegli va calcolata tenendo conto del bene stesso, e non pure quando proponga in via principale ed autonoma solo la domanda di simulazione, la quale sia quindi semplicemente preordinata a consentire la proposizione della domanda di riduzione in un futuro giudizio (cfr. Cass. 20868/2004); “Solo l'erede che agisce in riduzione è terzo rispetto al negozio asseritamente simulato, sicché nel relativo giudizio la prova testimoniale e per presunzioni è ammissibile senza limiti (Cass. n.
19912/14).
Al riguardo sembra opportuno ricordare che ai fini della prova della simulazione di una vendita posta in essere dal de cuius per dissimulare una donazione, l'erede legittimario può ritenersi terzo rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova della simulazione, solo quando, contestualmente all'azione volta alla dichiarazione di simulazione, proponga anche una espressa domanda di riduzione della donazione dissimulata, facendo valere la sua qualità di legittimario e fondandosi sulla specifica premessa che l'atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale alla integrità della quota di riserva spettantegli, in quanto solo in questo caso egli si pone come terzo nei confronti della simulazione” (cfr. ex multis Cass. 7.1.2019, n. 125).
La Corte di Cassazione, ancora con la recente sentenza del 4.5.2023 n. 11659, ha chiarito che affinché 'l'erede che sia però anche legittimario possa provare la simulazione per testi o per presunzioni, in deroga al limite dell'art. 1417 c.c. (e ciò anche quando l'esito dell'accertamento della simulazione sia la verifica della nullità della donazione dissimulata in quanto l'atto simulato non è stato predisposto con i requisiti formali prescritti per le donazioni), è necessario che la relativa domanda sia stata proposta sulla premessa dell'avvenuta lesione della propria quota di legittima. Infatti, in tale situazione la lesione assurge a "causa petendi" accanto al fatto della simulazione ed il legittimario, benché successore del defunto, non può, pertanto, essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 c.c., non rilevando la circostanza che egli, quale erede legittimo, benefici non solo dell'effetto di reintegrazione della summenzionata quota, ma pure del recupero del bene al patrimonio ereditario per intero, poiché il regime probatorio non può subire differenziazioni a seconda del risultato finale cui conduca l'accoglimento della domanda (così
Cass. n. 15510/2018; Cass. n. 8215/2013)”.
Entrando nel merito della questione, per gli attori la compravendita del 15.04.2011 dissimulerebbe una donazione. Gli elementi su cui fondano tale tesi sono:
- fittizietà del pagamento del prezzo;
- il rapporto di parentela tra venditore (nonno) ed acquirente (nipote);
Pagina 9 di 15 - sull'età avanzata del sig. , ormai anziano e di anni 79 nonché Persona_1 sulle sue condizioni psico-fisiche;
- sulla giovane età dell'acquirente sig. all'epoca di anni 25; CP_1
- sulla conservazione dell'usufrutto ad opera dell'anziano sig. ; Persona_1
- sulla presenza dei due testimoni alla stipula dell'atto di compravendita.
Va rilevato che la reale natura della regolamentazione contrattuale voluta e posta in essere dalle parti può essere svelata all'esterno dalla presenza, nella fattispecie concreta, di alcuni elementi che - secondo un giudizio di probabilità effettuato sulla base dell'id quod plerumque accidit - possono mettere in dubbio la natura onerosa del contratto di fatto stipulato
(cfr. Cass. 3513/2019).
Questi indizi rivelatori della simulazione variano di volta in volta a seconda della fattispecie concreta e per questo motivo non sono classificabili in uno schema fisso. Inoltre, affinché possa dirsi provata la simulazione, non ne occorre un numero predeterminato. Sarà poi compito del giudice del merito accertarne la rilevanza sintomatica valutandoli non solo singolarmente ma anche nel loro complesso (ex plurimis: Cass. 6 febbraio 2019 n. 3513).
La giurisprudenza di legittimità e quella di merito hanno individuato nel tempo una serie di elementi presuntivi dai quali può desumersi l'esistenza di una donazione dissimulata in una compravendita: lo stretto legame di parentela fra venditore ed acquirente, la presenza di due testimoni nell'atto di compravendita ovvero in un atto che non rientra fra quelli per la cui validità è richiesta la presenza dei testimoni ai sensi dell'articolo 48 della legge 16 febbraio
1913 n. 89, la convivenza fra le parti soprattutto quando questa continua anche successivamente alla stipula del contratto di vendita restando così immutata la situazione di fatto, la riserva di usufrutto da parte del venditore.
Elemento indiziario determinante al fine dell'accertamento della natura donativa della regolamentazione contrattuale realmente voluta dalle parti è però il mancato pagamento del prezzo o meglio la mancanza di effettività del pagamento.
Se manca il concreto passaggio di denaro dall'acquirente al venditore o se questo passaggio, pur se effettivamente avvenuto, non è definitivo in quanto il venditore successivamente restituisce all'acquirente - anche in più soluzioni differite nel tempo - la somma da quest'ultimo pagata a titolo di prezzo, il trasferimento può essere qualificato come donazione.
Secondo le comuni regole di esperienza, infatti, una vendita effettuata senza pagamento del prezzo, soprattutto se intercorsa fra parenti in linea retta o fra coniugi o alla presenza di testimoni, dissimula una donazione.
Pagina 10 di 15 Mentre la prova di indizi quali il rapporto di parentela, la presenza dei testimoni e la riserva di usufrutto non presenta per il terzo particolari difficoltà, la prova della mancanza dell'effettivo pagamento è spesso difficilmente raggiungibile anche per presunzioni in quanto si tratta di un elemento che non rientra nella sua disponibilità.
In linea generale l'accertamento del passaggio definitivo e stabile del prezzo nella disponibilità del venditore implica la consultazione di documenti che non sono agevolmente reperibili dal terzo poiché è necessario accedere alla documentazione bancaria del venditore incrociandola, talvolta, anche con quella dell'acquirente, documentazione che il terzo sicuramente non può chiedere direttamente alle banche interessate (articolo 119 Decreto
Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 - Testo Unico Bancario). In merito si è pronunciata la
Suprema Corte di Cassazione precisando che non spetta al terzo che agisce per far valere la simulazione provare che il pagamento in realtà non è effettivo essendo onere delle parti dell'atto dimostrare che il prezzo non solo è stato pagato ma anche che la somma corrispondente è stata incassata dal venditore ed è rimasta nella sua disponibilità perché non è stata restituita, anche ratealmente, all'acquirente.
Sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione, da condividersi, è molto chiaro:
“qualora da parte di colui che invoca la simulazione siano stati offerti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 cod. civ., elementi presuntivi del carattere fittizio della compravendita, l'acquirente ha l'onere di provare il pagamento del prezzo;
in tal caso, pertanto, possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto dalla mancata dimostrazione da parte del compratore del relativo pagamento.” (Cass. 5326/2017).
Contrariamente a quanto potrebbe sembrare, ciò non comporta l'inversione dell'onere della prova di cui all'articolo 2967 del Codice Civile.
Tale principio viene rispettato in quanto rimane in capo al terzo l'onere di dimostrare il fatto costitutivo del diritto per il quale chiede la tutela ovvero dimostrare la presenza di elementi presuntivi che secondo le comuni regole di esperienza svelano l'accordo simulatorio.
Le parti dell'atto, invece, possono dimostrare l'infondatezza della pretesa del terzo provando l'elemento impeditivo rappresentato dalla effettività del pagamento.
Riconoscere in capo alle parti dell'atto di compravendita l'onere di provare l'effettività del pagamento rispetta inoltre il principio della vicinanza della prova. Sicuramente per venditore ed acquirente risulta più facile provare che il corrispettivo di vendita è stato effettivamente pagato ed incassato e che la somma corrispondente al prezzo di vendita non è stata restituite all'acquirente.
Pagina 11 di 15 Nel caso di specie, gli attori hanno dimostrato la presenza di elementi presuntivi quali il rapporto di parentela tra acquirente e venditore, la presenza dei testimoni nell'atto di compravendita e la riserva di usufrutto.
Pertanto, occorre verificare se il convenuto abbia o meno fornito la prova dell'effettività del pagamento.
Sul punto, il convenuto ha dichiarato di aver reperito le risorse economiche per l'acquisto da varie fonti: in primis i genitori ed in particolare il padre che, nel 2007, ha conseguito il pensionamento, con conseguente liquidazione del TFR nell'anno seguente (all.
n. 4) e la madre percettrice di reddito da rapporto di collaborazione con il “Giardino
Incantato” di cui proprio l'attore, era Amm.re p.t., (all. n. 5), nonché Parte_2 grazie ad una donazione del prozio e ai fondi posti a disposizione dalla Persona_6 compagna del convenuto, IG.ra , madre dei suoi figli con la quale convive Persona_7 dal 2009 (all.n. 6-7) sia, infine, dal reddito da lavoro che già da universitario svolgeva presso una nota catena di Supermercati insediata nel Nord Italia (all.n.8).
Orbene, dall'esame della documentazione bancaria versata in atti da entrambe le parti, emerge la fittizietà del pagamento del prezzo da parte dell'acquirente odierno convenuto.
Invero, dall'esame, in particolare, degli estratti del c/c intestato al de cuius emerge che tutte le operazioni di versamento (entrate) su detto conto riconducibili a CP_1
(bonifici, assegni e vaglia postali) sono state tutte precedute da operazioni di prelievo di somme (di importi pari o con differenze di scarso rilievo) dal c/c medesimo.
Tali risultanze documentali, unitamente agli altri elementi presuntivi sopra indicati, inducono il Tribunale a ritenere che il corrispettivo della vendita sia stato pagato in realtà con provvista appartenente allo stesso venditore ( ) e che, pertanto, non via sia Persona_1 stato pagamento effettivo del prezzo pattuito.
Va, dunque, stabilito che il contratto del concluso dal convenuto con il de cuius era una donazione e non una vendita.
A norma dell'articolo 1414 c.c. quando le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma. Ne consegue che il trasferimento immobiliare operato attraverso il suddetto atto pubblico produce gli effetti di un atto di donazione, con la ulteriore conseguenza, nell'ambito della successione ereditaria per cui è causa, che, in mancanza di dispensa dalla collazione, il beneficiario della suddetta donazione è chiamato a conferire il bene ricevuto nella massa ereditaria per l'intero, tenuto conto del fatto che il donante si era riservato il diritto di usufrutto sul detto bene, ormai consolidatosi nella nuda proprietà.
Pagina 12 di 15 A questo punto va esaminata la domanda di riduzione avanzata dagli attori.
Ai sensi dell'art. 537, co. II, c.c., se il genitore lascia più figli legittimi, a costoro è riservata la quota dei due terzi del patrimonio, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli ed, ai sensi dell'art. 556 c.c. per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si deve formare una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendo i debiti;
quindi, si riuniscono fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole negli articoli 747 a
750 c.c., e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.
Al fine di valutare la fondatezza delle doglianze degli attori, ai sensi dell'art. 556 c.c., occorre procedere, previa detrazione dei debiti (che nel caso in esame non si rivengono), alla riunione fittizia di tutti i beni relitti, sulla base del valore che essi avevano al momento dell'apertura della successione;
si riuniscono, quindi, fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato ai sensi degli articoli da 747
a 750 c.c. e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre e quale, invece, la quota riservata al legittimario.
Nel corso del giudizio è stata espletata ctu, le cui conclusioni il Tribunale ritiene di condividere in considerazione della correttezza della metodologia adoperata e dei rilievi ed accertamenti eseguiti, la quale ha stabilito che al momento del decesso Persona_1 non era intestatario di altri immobili.
Gli unici beni immobili di cui era intestatario in vita sono Persona_1 rappresentati da due unità immobiliari che sono state donate: una alla figlia
[...]
(appartamento sito in VA E' TI alla via Parisi n. 18, censito al N.C.E.U. al CP_4 fg. 23 del Comune di VA E' TI part. 250 sub. 30); l'altra al nipote per CP_1 effetto della compravendita dissimulante una donazione (immobile sito in VA E' TI
(Sa) alla via FF DI n. 42/C, censito al N.C.E.U. al fg. 24 del Comune di VA E'
TI (Sa) part. 263 sub. 33 graffata con la part. 932 sub. 1.).
Il primo immobile è stato stimato dal ctu in euro 160.500; il secondo in euro 395.500.
Vanno disattese le osservazioni formulate dal ct di parte convenuta, il quale ha sostenuto che il cambio di destinazione d'uso, da asilo a residenza, sia avvenuto in epoca successiva alla donazione in favore del sig. ed i costi occorrenti per tale CP_1 trasformazione siano stati sostenuti dallo stesso, atteso che (come condivisibilmente sostenuto dal ctu) tale tesi non risulta essere supportata da documentazione idonea a stabilire l'esatta epoca di esecuzione dei lavori e il soggetto che li ha effettivamente commissionati e saldati.
Pagina 13 di 15 Peraltro, la donazione è avvenuta in data 15.04.2011 mentre la documentazione fotografica prodotta agli atti, che ritrae l'immobile utilizzato come “asilo”, risulta essere datata 15.11.2010 e 24.11.2010.
Oltre al patrimonio immobiliare, l'asse ereditario si compone anche di un patrimonio finanziario rappresentato dalle giacenze c/c n. 000002360561 pari ad euro 6.019,41.
Pertanto, l'asse ereditario è pari alla somma di euro 562.019,41 e, dunque, la quota di cui il de cuius poteva disporre era pari (€. 562.019,41 x 1/3) ad €. 187.339,80 e la quota di legittima spettante a ciascuno dei sei figli è pari ad euro 62.446,60.
Nel caso di specie, vi è stata lesione della quota di legittima spettante agli attori, essendo il valore delle donazioni suddette superiore alla quota disponibile sopra indicata.
Ai sensi dell'art. 559 c.c., le donazioni si riducono partendo dall'ultima in ordine di tempo e, pertanto, nel caso di specie dalla donazione effettuata in favore di . CP_1
Circa le modalità di riduzione, il Tribunale ritiene che la fattispecie in esame rientri nell'ambito di applicazione del secondo comma dell'art. 560 c.c. attesa la dispendiosità delle opere necessarie a frazionare l'immobile in oggetto e, pertanto, il convenuto dovrà compensare in denaro la lesione della legittima subita dagli attori.
Ne discende, la condanna di a corrispondere a ciascuno degli attori la CP_1 somma di euro 62.446,60, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite, comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
Gli attori hanno anche chiesto il rimborso dei compensi per il CTP di parte in corso di causa (cfr. fattura allegata alle note scritte del 20.1.2025 per € 2.347,28).
Si osserva che "Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue."
(Cass. Sez. II, sent. n. 84 del 3/1/2013).
Le spese del CTP di parte attrice paiono eccessive, specie se parametrate a quelle riconosciute al CTU e in considerazione del concreto apporto del consulente di parte in sede di operazioni peritali. Si ritiene pertanto di riconoscere, per tale voce, il minor importo di €
1.300,00.
P.Q.M.
Pagina 14 di 15 Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara che l'atto di compravendita per notar dott. , rep. n. 3072, Persona_2 racc. n. 1857, V. del 15.4.2011 è affetto da simulazione relativa, che dissimula, invero, una donazione fatta dal de cuius in favore del nipote Persona_1 CP_1
dell'immobile sito in VA E' TI (SA) alla via FF DI n. 42, al
[...] catasto fabbricati del medesimo Comune foglio. 24, p.lla 263 sub. 30; p.lla 471 sub. 1
e p.lla 472 sub 14 (graffate);
2) accerta e dichiara che l'asse ereditario relativo alla successione di Persona_1 ammonta ad € 562.019,41;
3) accerta e dichiara che la quota di riserva spettante a ciascuno degli attori ammonta ad €
62.446,60 e che il valore della quota da integrare ammonta ad € 62.446,60;
4) dispone la riduzione della donazione a favore di fino alla concorrenza CP_1 dell'importo complessivo di euro 187.339,80;
5) condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 Pt_2
e della somma di euro 62.446,60 ciascuno, oltre interessi
[...] Parte_3 legali dalla domanda al soddisfo;
6) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Valerio Di CP_1
Stasio, difensore degli attori dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 2.086,00 per spese vive ed euro 16.924,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
7) pone definitivamente a carico di le spese della ctu come liquidate con CP_1 separato decreto;
Così deciso in Nocera Inferiore, 2.12.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Fontanarosa
IL PRESIDENTE
dott. Salvatore Di Lonardo
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 15 di 15
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, composto dai seguenti magistrati:
dott. Salvatore Di Lonardo Presidente dott. Luigi Bobbio Giudice dott.ssa Stefania Fontanarosa Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2119/2020 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 29.5.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. DI STASIO VALERIO (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._3
Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. DI STASIO VALERIO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_3 C.F._4
Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. DI STASIO VALERIO (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
E
Pagina 1 di 15 (c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._5
NICOTERA,4 NOCERA SUPERIORE, presso lo studio dell'Avv. BISOGNO ANGELA
(c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._6
CONVENUTO
Oggetto: simulazione e riduzione per lesione di legittima.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli attori agiscono in qualità di eredi legittimari ab intestato del proprio genitore sig.
, nato a [...] il [...] e ivi deceduto il 7.3.2014, Persona_1 con ultimo domicilio in VA E' TI (SA) alla via FF DI n. 42; propongono azione di simulazione avverso una compravendita di un bene immobile sfuggito alla massa ereditaria giacché trasferito, in aprile 2011, dal sig. al nipote sig. Persona_1 [...]
compravendita appresa dagli attori eredi solo all'apertura della successione CP_1
(avvenuta in marzo 2014) e che, dissimulando una donazione, viene a ledere le rispettive quote di legittima;
in particolare, in data 15.4.2011, a rogito del notaio, dott. Per_2
, rep. n. 3072, racc. n. 1857, il sig. , trasferiva al proprio nipote
[...] Persona_1 sig. (n.b. figlio di , sorella degli attori) la nuda CP_1 Controparte_2 proprietà, riservandosi l'usufrutto vitalizio, dell'immobile sito in VA E' TI (SA) alla via FF DI n. 42, al catasto fabbricati del medesimo Comune foglio. 24, p.lla 263 sub.
30; p.lla 471 sub. 1 e p.lla 472 sub 14 (graffate), piano T, categoria A/4, cl. 4, vani 10, R.C. €
672,22.
Il prezzo di vendita veniva pattuito in € 220.000,00 pagato con le modalità e nelle date di seguito indicate:
- bonifico bancario di € 50.000,00 eseguito il 29.11.2010 per il tramite di Controparte_3 con addebito sul c/c n. 000077432524 ed accreditato sul c/c n. 2360561 intestato alla
[...] parte venditrice presso la Banca Monte E' Paschi di Siena S.p.a.;
- bonifico bancario di € 50.000,00 eseguito il 24.12.2010 per il tramite di Controparte_3 con addebito sul c/c n. 000077432524 ed accreditato sul c/c n. 2360561 intestato alla
[...] parte venditrice presso la Banca Monte E' Paschi di Siena S.p.a.;
Pagina 2 di 15 - assegno postale tratto su Filiale di Salerno n. 7137471921-08 in Controparte_3 data 25.1.2011 di € 15.000,00 non trasferibile;
- assegno postale tratto su Filiale di Salerno n. 7137471922-09 in Controparte_3 data 7.2.2011 di € 15.000,00 non trasferibile;
- assegno postale tratto su Filiale di Salerno n. 7137471923-10 in Controparte_3 data 22.2.2011 di € 15.000,00 non trasferibile;
- assegno postale tratto su Filiale di Salerno n. 7137471924-11 in Controparte_3 data 10.3.2011 di € 15.000,00 non trasferibile;
- assegno postale tratto su Filiale di Salerno n. 7137471925-12 in Controparte_3 data 20.3.2011 di € 15.000,00 non trasferibile;
- assegno postale tratto su Filiale di Salerno n. 7137471926-00 in Controparte_3 data 31.3.2011 di € 15.000,00 non trasferibile;
- vaglia postale emesso da Filiale di VA E' TI – Passiano n. Controparte_3
8926310510-00 in data 14.4.2011 di € 15.000,00 non trasferibile;
- vaglia postale emesso da Filiale di VA E' TI – Passiano n. Controparte_3
8925725809-00 in data 14.4.2011 di € 15.000,00 non trasferibile.
In data 7.3.2014, decedeva il sig. (già vedovo) al quale, ab Persona_1 intestato, succedevano i sei figli:
- , nata a [...] l'[...]; Controparte_4
- , nata a [...] il [...] (madre del sig. Controparte_2 [...]
; CP_1
- , nata a [...] l'[...] (odierna attrice); Parte_3
- , nata a [...] il [...]; Controparte_5
- , nata a [...] l'[...] (odierna attrice); Parte_1
- , nato a [...] il [...] (odierno attore). Parte_2
Gli odierni attori e, dunque, , e accettavano Pt_3 Pt_1 Parte_2
l'eredità con beneficio di inventario con atto del 2.8.2017 a rogito del notaio, dott.
[...]
, rep. n. 54172, racc. n. 30593, registrato a Eboli l'8.8.2017 al n. 1T/43P8, Per_3 trascritto alla CC.RR. II. di Salerno l'8.8.2017, presentazione al n. 183, reg. gen. n. 32180, reg. part. n. 24925; l'eredità accettata comprendeva:
- comproprietà per ½ (un mezzo) di autovettura RENAULT CLIO, anno costruzione
2003, TG: CH652HP (da rottamare di nessun valore);
- un saldo attivo di € 6.019,41 sul conto corrente n. 000002360561 (cointestato al defunto sig. e al sig. – marito della sig.ra Persona_1 Persona_4
Pagina 3 di 15 e padre del sig. ) presso la Banca Monte dei Paschi di Controparte_2 CP_1
Siena, Filiale di VA E' TI, Corso Umberto I N. 257.
Gli attori evidenziano che dall'esame incrociato dell'atto di vendita, delle modalità di pagamento del prezzo e degli estratti conto del conto corrente n. 23605.61 (acceso presso la filiale di VA E' TI della in testa al sig. Controparte_6 Per_1
, si appalesa l'intento simulatorio perseguito con la vendita in questione;
che
[...]
l'analisi delle operazioni di cui al detto c/c, nel periodo perfettamente coincidente con la compravendita per cui è causa, evidenzia operazioni bancarie di prelievi e versamenti che dimostrano la fittizietà del pagamento del prezzo ad opera dell'acquirente . CP_1 le somme versate a titolo di pagamento del prezzo dall'acquirente , CP_1 immediatamente dopo il versamento, fuoriuscivano dal c/c – e, dunque, dalla titolarità del sig.
– per mezzo dei prelievi da quest'ultimo effettuati, per essere poi Per_1 Per_1 nuovamente versate sul c/c sempre a titolo di corrispettivo convenuto in compravendita;
che tali operazioni bancarie per la stretta e derivata correlazione tra le stesse, anche e soprattutto temporale, denotano la fittizietà del pagamento del prezzo e il simulato carattere oneroso del trasferimento;
che la volontà delle parti di stipulare una donazione e non già una compravendita si fonda, altresì:
- sulla simulazione del pagamento del prezzo;
- sul vincolo di parentela in linea retta che lega i contraenti (nonno-venditore / nipote- acquirente);
- sull'età avanzata del sig. , ormai anziano e di anni 79 nonché Persona_1 sulle sue condizioni psico-fisiche;
- sulla giovane età dell'acquirente sig. all'epoca di anni 25; CP_1
- sulla conservazione dell'usufrutto ad opera dell'anziano sig. ; Persona_1
- sulla presenza dei due testimoni alla stipula dell'atto di compravendita che, beninteso, non rientra tra le ipotesi di obbligatorietà della presenza di testimoni di cui all'art. 48 legge notarile;
- sulla medesima presenza dei testimoni che, quindi, non essendo obbligatoria denoterebbe proprio la volontà di rispettare i requisiti di forma della dissimulata donazione;
che gli odierni attori, dunque, in qualità di eredi legittimari del proprio genitore sig. Per_1
vantano il diritto a vedersi riconosciuta la propria quota di legittima ovvero i 2/3
[...] della massa ereditaria da devolvere a n. 6 discendenti;
che la quota di cui il de cuius poteva liberamente disporre è pari a 1/3; che gli attori vedono mortificare le proprie ragioni successorie per effetto della compravendita stipulata nel 2011 in favore del nipote Euro
Pagina 4 di 15 SENATORE;
che in forza dell'art. 556 c.c., unitamente al saldo di cui al c/c inventariato in sede di accettazione di eredità con beneficio di inventario (pari a € 6.019,41), la massa ereditaria dovrà comprendere, altresì, l'immobile trasferito al sig. per CP_1 mezzo della dissimulata donazione;
che al fine di ricostruire l'entità dell'asse ereditario, sebbene solo in via precauzionale e senza alcuna acritica adesione – e, dunque, salvo il maggiore o minore valore che si accerterà – in tale sede, il valore della piena proprietà dell'immobile de quo viene valutato principiando dal prezzo pattuito dalle parti all'atto di compravendita;
che il valore ammonterebbe a € 300.000,00; che, pertanto, ex art. 556 c.c., in assenza di debiti ereditari, l'asse ereditario ammonterebbe a € 306.019,41 (€ 6.019,41 + €
300.000,00) [id est relictum (saldo c/c) + donatum (immobile donato a ]; CP_1 che la quota di legittima da devolvere ai discendenti ovvero i 2/3 della massa ereditaria ammonterebbe a € 204.012,94; di talché, la quota spettante a ciascun erede legittimario odierno attore, pari all'1/6 cadauno, sarebbe di € 34.002,15; che la quota disponibile ammonterebbe a € 102.006,47 ovvero ad un importo di gran lunga inferiore al valore del bene
“donato” al nipote (€ 300.000,00). Ad oggi, gli odierni attori, eredi CP_1 legittimari, hanno visto devolversi esclusivamente le somme di cui al c/c ovvero € 1.003,23
(saldo attivo € 6.019,41 / n. 6 figli); che la quota di legittima a ciascuno spettante sarebbe di €
34.002,15, gli stessi hanno diritto a vedersi reintegrare le proprie quote almeno per €
32.998,92.
Pertanto, gli attori hanno chiesto: ”a) accertare e dichiarare, ex art. 1414 comma 2 e ss.
c.c., la simulazione relativa dell'atto di compravendita stipulato il 15.4.2011, a rogito del notaio, dott. , rep. n. 3072, racc. n. 1857, tra il venditore sig. Persona_2 Per_1
(nato a [...] il [...], codice fiscale
[...]
e ivi deceduto il 7.3.2014) e l'acquirente sig. C.F._7 CP_1
(nato a [...] (84013) il 20.7.1986, codice fiscale e C.F._5 ivi residente a[...]) avente ad oggetto il trasferimento della nuda proprietà dell'immobile sito in VA E' TI (SA) alla via FF DI n. 42, al catasto fabbricati del medesimo Comune fg. 24, p.lla 263 sub. 30; p.lla 471 sub. 1 e p.lla 472 sub 14
(graffate), piano T, cat. A/4, cl. 4, vani 10, R.C. € 672,22 perché dissimulante una donazione;
b) per l'effetto, accertare e dichiarare la dissimulata donazione dell'immobile sito in
VA E' TI (SA) alla via FF DI n. 42, al catasto fabbricati del medesimo
Comune fg. 24, p.lla 263 sub. 30; p.lla 471 sub. 1 e p.lla 472 sub 14 (graffate), piano T, cat.
A/4, cl. 4, vani 10, R.C. € 672,22 di cui al rogito del 15.4.2011, a ministero del notaio, dott.
, rep. n. 3072, racc. n. 1857, tra il sig. (nato a [...] Persona_2 Persona_1
Pagina 5 di 15 E' TI (SA) il 4.10.1935, codice fiscale e ivi deceduto il C.F._7
7.3.2014) e il sig. (nato a [...] (84013) il 20.7.1986, CP_1 codice fiscale e ivi residente a[...]); c) C.F._5 ancora, per l'effetto - previa ricostruzione dell'asse ereditario avente riguardo anche alla donazione dissimulata di cui al precedente capo conclusivo -, determinare, ex art. 556 c.c., il valore dell'asse ereditario relitto dal sig. (nato a [...] Persona_1 il 4.10.1935, codice fiscale e ivi deceduto il 7.3.2014) nonché, ex C.F._7 art. 537, comma 2, c.c., stante la sussistenza dei soli discendenti del de cuius in n. di 6, il valore delle rispettive quote di legittima e della disponibile;
d) accertare e dichiarare, ex art. 553 e ss. c.c., la lesione delle quote di legittima spettanti agli odierni eredi legittimari attori
(nata a [...] l'[...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
e ivi residente a[...]), , nata a [...] Parte_3
l'1.2.1966 (codice fiscale ) e ivi residente al Corso Guglielmo C.F._4
Marconi n. 62 e il sig. (nato a [...] il [...], codice Parte_2 fiscale e residente in [...] D), nella C.F._3 misura di € 32.998,92 ciascuno e/o nella maggiore o minor somma che dovesse risultare anche a mezzo di CTU;
e) previo accertamento e dichiarazione della lesione delle quote di legittima di cui a precedenti capi conclusivi, ridurre, nei limiti della suddetta lesione, la disposizione donativa effettuata dal de cuius sig. (nato a [...] Persona_1
TI (SA) il 4.10.1935, codice fiscale e ivi deceduto il 7.3.2014) C.F._7 in favore del sig. (nato a [...] (84013) il 20.7.1986, CP_1 codice fiscale e ivi residente a[...]) con atto C.F._5 stipulato il 15.4.2011, a rogito del notaio, dott. , rep. n. 3072, racc. n. 1857, Persona_2 avente ad oggetto il trasferimento della nuda proprietà dell'immobile sito in VA E' TI
(SA) alla via FF DI n. 42, al catasto fabbricati del medesimo Comune fg. 24, p.lla 263 sub. 30; p.lla 471 sub. 1 e p.lla 472 sub 14 (graffate), piano T, cat. A/4, cl. 4, vani 10, R.C. €
672,22 perché dissimulante una donazione;
f) previo accertamento e dichiarazione della lesione delle quote di legittima degli attori e della riduzione delle disposizioni di cui al precedente capo conclusivo, condannare il sig. (nato a [...] CP_1
(SA) (84013) il 20.7.1986, codice fiscale e ivi residente a[...]
FF DI n. 42/D) a reintegrare, in forma specifica e/o, qualora quest'ultima ritenuta impossibile e/o particolarmente onerosa, per equivalente, gli odierni attori Parte_1
(nata a [...] l'[...], codice fiscale e ivi residente a[...]), , nata a [...] l'[...] (codice Parte_3
Pagina 6 di 15 fiscale ) e ivi residente al Corso Guglielmo Marconi n. 62_ e il sig. C.F._4
(nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
e residente in [...] D), eredi C.F._3 legittimari del sig. , nella propria quota di legittima con corresponsione Persona_1 della totale somma di € 98.996,76 ovvero € 32.998,92 ciascuno e/o nella maggiore o minore somma che dovesse risultare, anche a mezzo CTU.
si costituisce in giudizio eccependo l'infondatezza della domanda di CP_1 simulazione, in quanto priva di elementi probatori;
inoltre, evidenzia che gli attori non hanno preso in considerazione di imputare all'asse ereditario un altro bene immobile del de cuius ceduto in vita con atto pubblico di donazione alla figlia (Atto per Notar Controparte_4 del 7/1/2002 – R.G. 2345, R.P. 1843 – all. n. 9); che, pertanto, deve rientrare, ancorché Per_5 fittiziamente, nell'asse ereditario del IG. e che il suo valore vada Persona_1 computato ai fini del pregiudizio subìto dagli eredi legittimari per lesione di quota di legittima ex art. 553 c.c.; che l'immobile in parola era adibito, prima della compravendita, a scuola privata dell'infanzia; che l'utilizzo dell'immobile ad uso abitativo ha richiesto radicali lavori di ristrutturazione ed adattamento, come provato da documentazione fotografica che certamente hanno inciso sulla determinazione del prezzo dell'immobile.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “a) Accertare la piena efficacia dell'atto di compravendita stipulato il 15/4/2011 per Notar rep. 3072 racc. 1857 tra Persona_2
e avente ad oggetto l'immobile sito in VA E'TI alla Persona_1 CP_1
Via FF DI 42/C identificato in NCEU al Fg.24 p.lla 263 sub 30 p.lla 471 sub 1 e p.lla
472 sub 14 (graffate), piano T, cat. A/4, cl.4, vani 10, R.C. Euro 697,22 e, per l'effetto, rigettare la domanda di accertamento di donazione dissimulata;
b) Per l'effetto escludere dall'asse ereditario del IG. tra i beni donati in vita il valore dell'immobile Persona_1 di cui al precedente punto, in quanto oggetto di vera ed efficace compravendita, a fronte di donazioni stipulate in vita dal de cuius per atto pubblico;
c) Per l'effetto escludere ogni lesione delle quote di legittima spettanti agli attori eredi legittimari del IG. Per_1
, in conseguenza dell'atto di compravendita dell'immobile indicato al punto a) per
[...] cui è causa;
d) Per l'effetto, escludere ogni azione di riduzione formulata in virtù dell'accertata legittimità della compravendita;
e) Escludere, conseguentemente, qualsivoglia reintegrazione di quota di legittima in assenza di accertamento di avvenuta lesione di quota di legittima in danno degli odierni attori e degli eredi legittimari di . Persona_1
***
Pagina 7 di 15 Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio, sollevata dal convenuto nella comparsa conclusionale, atteso che nel caso di specie non è necessario chiamare in giudizio tutti gli eredi di . Persona_1
Invero, l'azione di simulazione, nel caso di specie, è meramente strumentale rispetto a quella di riduzione, in quanto diretta a reintegrare nel patrimonio ereditario l'immobile donato.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la simulazione relativa di una compravendita conclusa tra un fratello ed il comune genitore, poi defunto, dissimulante una donazione, ove sia dedotta quale oggetto di specifica ed autonoma domanda, e non già in via meramente strumentale o incidentale ai fini dell'esercizio dell'azione di riduzione, deve essere esercitata anche nei confronti degli altri fratelli divenuti eredi, quali successori anch'essi del "de cuius", parte del dedotto accordo simulatorio e, in quanto tale, litisconsorte necessario (Cass. Cass. 2-9-2008 n. 22030; Cass. 16-1-2007 n. 868; Cass. 22-7-
2003 n. 11406).
Tuttavia, nel caso di specie, dall'esame dell'atto introduttivo emerge che la simulazione relativa viene dedotta al fine strumentale di ottenere la riduzione della donazione dissimulata e, pertanto, il Tribunale ritiene non necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi del de cuius . Persona_1
Preliminarmente in diritto, si osserva che nel caso di specie, in cui gli attori-eredi hanno allegato la lesione della loro quota di riserva a causa della asserita vendita simulata della nuda proprietà dell'immobile sito in VA E' TI (SA) alla via FF DI n. 42, al catasto fabbricati del medesimo Comune foglio. 24, p.lla 263 sub. 30; p.lla 471 sub. 1 e p.lla 472 sub
14 (graffate), piano T, categoria A/4, cl. 4, vani 10, R.C. € 672,22, formulando espressamente, tra le altre, domanda di riduzione della donazione dissimulata, è pacifico che debbano essere considerati terzi rispetto all'accordo simulatorio del de cuius. Gli stessi sono pertanto ammessi a provare la simulazione senza che sia loro opponibili le limitazioni di cui all'art. 1417 c.c. potendo dunque ricorrere anche alla prova testimoniale e per presunzioni.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è univoca: “…L'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal "de cuius" celante in realtà una donazione, agisce per la tutela di un proprio diritto e deve considerarsi terzo rispetto alle parti contraenti, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova testimoniale e per presunzioni quando, contestualmente all'azione di simulazione, proponga - sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva - una domanda di riduzione (o di nullità o di inefficacia) della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare
Pagina 8 di 15 che il bene fa parte dell'asse ereditario e che la quota spettantegli va calcolata tenendo conto del bene stesso, e non pure quando proponga in via principale ed autonoma solo la domanda di simulazione, la quale sia quindi semplicemente preordinata a consentire la proposizione della domanda di riduzione in un futuro giudizio (cfr. Cass. 20868/2004); “Solo l'erede che agisce in riduzione è terzo rispetto al negozio asseritamente simulato, sicché nel relativo giudizio la prova testimoniale e per presunzioni è ammissibile senza limiti (Cass. n.
19912/14).
Al riguardo sembra opportuno ricordare che ai fini della prova della simulazione di una vendita posta in essere dal de cuius per dissimulare una donazione, l'erede legittimario può ritenersi terzo rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova della simulazione, solo quando, contestualmente all'azione volta alla dichiarazione di simulazione, proponga anche una espressa domanda di riduzione della donazione dissimulata, facendo valere la sua qualità di legittimario e fondandosi sulla specifica premessa che l'atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale alla integrità della quota di riserva spettantegli, in quanto solo in questo caso egli si pone come terzo nei confronti della simulazione” (cfr. ex multis Cass. 7.1.2019, n. 125).
La Corte di Cassazione, ancora con la recente sentenza del 4.5.2023 n. 11659, ha chiarito che affinché 'l'erede che sia però anche legittimario possa provare la simulazione per testi o per presunzioni, in deroga al limite dell'art. 1417 c.c. (e ciò anche quando l'esito dell'accertamento della simulazione sia la verifica della nullità della donazione dissimulata in quanto l'atto simulato non è stato predisposto con i requisiti formali prescritti per le donazioni), è necessario che la relativa domanda sia stata proposta sulla premessa dell'avvenuta lesione della propria quota di legittima. Infatti, in tale situazione la lesione assurge a "causa petendi" accanto al fatto della simulazione ed il legittimario, benché successore del defunto, non può, pertanto, essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 c.c., non rilevando la circostanza che egli, quale erede legittimo, benefici non solo dell'effetto di reintegrazione della summenzionata quota, ma pure del recupero del bene al patrimonio ereditario per intero, poiché il regime probatorio non può subire differenziazioni a seconda del risultato finale cui conduca l'accoglimento della domanda (così
Cass. n. 15510/2018; Cass. n. 8215/2013)”.
Entrando nel merito della questione, per gli attori la compravendita del 15.04.2011 dissimulerebbe una donazione. Gli elementi su cui fondano tale tesi sono:
- fittizietà del pagamento del prezzo;
- il rapporto di parentela tra venditore (nonno) ed acquirente (nipote);
Pagina 9 di 15 - sull'età avanzata del sig. , ormai anziano e di anni 79 nonché Persona_1 sulle sue condizioni psico-fisiche;
- sulla giovane età dell'acquirente sig. all'epoca di anni 25; CP_1
- sulla conservazione dell'usufrutto ad opera dell'anziano sig. ; Persona_1
- sulla presenza dei due testimoni alla stipula dell'atto di compravendita.
Va rilevato che la reale natura della regolamentazione contrattuale voluta e posta in essere dalle parti può essere svelata all'esterno dalla presenza, nella fattispecie concreta, di alcuni elementi che - secondo un giudizio di probabilità effettuato sulla base dell'id quod plerumque accidit - possono mettere in dubbio la natura onerosa del contratto di fatto stipulato
(cfr. Cass. 3513/2019).
Questi indizi rivelatori della simulazione variano di volta in volta a seconda della fattispecie concreta e per questo motivo non sono classificabili in uno schema fisso. Inoltre, affinché possa dirsi provata la simulazione, non ne occorre un numero predeterminato. Sarà poi compito del giudice del merito accertarne la rilevanza sintomatica valutandoli non solo singolarmente ma anche nel loro complesso (ex plurimis: Cass. 6 febbraio 2019 n. 3513).
La giurisprudenza di legittimità e quella di merito hanno individuato nel tempo una serie di elementi presuntivi dai quali può desumersi l'esistenza di una donazione dissimulata in una compravendita: lo stretto legame di parentela fra venditore ed acquirente, la presenza di due testimoni nell'atto di compravendita ovvero in un atto che non rientra fra quelli per la cui validità è richiesta la presenza dei testimoni ai sensi dell'articolo 48 della legge 16 febbraio
1913 n. 89, la convivenza fra le parti soprattutto quando questa continua anche successivamente alla stipula del contratto di vendita restando così immutata la situazione di fatto, la riserva di usufrutto da parte del venditore.
Elemento indiziario determinante al fine dell'accertamento della natura donativa della regolamentazione contrattuale realmente voluta dalle parti è però il mancato pagamento del prezzo o meglio la mancanza di effettività del pagamento.
Se manca il concreto passaggio di denaro dall'acquirente al venditore o se questo passaggio, pur se effettivamente avvenuto, non è definitivo in quanto il venditore successivamente restituisce all'acquirente - anche in più soluzioni differite nel tempo - la somma da quest'ultimo pagata a titolo di prezzo, il trasferimento può essere qualificato come donazione.
Secondo le comuni regole di esperienza, infatti, una vendita effettuata senza pagamento del prezzo, soprattutto se intercorsa fra parenti in linea retta o fra coniugi o alla presenza di testimoni, dissimula una donazione.
Pagina 10 di 15 Mentre la prova di indizi quali il rapporto di parentela, la presenza dei testimoni e la riserva di usufrutto non presenta per il terzo particolari difficoltà, la prova della mancanza dell'effettivo pagamento è spesso difficilmente raggiungibile anche per presunzioni in quanto si tratta di un elemento che non rientra nella sua disponibilità.
In linea generale l'accertamento del passaggio definitivo e stabile del prezzo nella disponibilità del venditore implica la consultazione di documenti che non sono agevolmente reperibili dal terzo poiché è necessario accedere alla documentazione bancaria del venditore incrociandola, talvolta, anche con quella dell'acquirente, documentazione che il terzo sicuramente non può chiedere direttamente alle banche interessate (articolo 119 Decreto
Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 - Testo Unico Bancario). In merito si è pronunciata la
Suprema Corte di Cassazione precisando che non spetta al terzo che agisce per far valere la simulazione provare che il pagamento in realtà non è effettivo essendo onere delle parti dell'atto dimostrare che il prezzo non solo è stato pagato ma anche che la somma corrispondente è stata incassata dal venditore ed è rimasta nella sua disponibilità perché non è stata restituita, anche ratealmente, all'acquirente.
Sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione, da condividersi, è molto chiaro:
“qualora da parte di colui che invoca la simulazione siano stati offerti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 cod. civ., elementi presuntivi del carattere fittizio della compravendita, l'acquirente ha l'onere di provare il pagamento del prezzo;
in tal caso, pertanto, possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto dalla mancata dimostrazione da parte del compratore del relativo pagamento.” (Cass. 5326/2017).
Contrariamente a quanto potrebbe sembrare, ciò non comporta l'inversione dell'onere della prova di cui all'articolo 2967 del Codice Civile.
Tale principio viene rispettato in quanto rimane in capo al terzo l'onere di dimostrare il fatto costitutivo del diritto per il quale chiede la tutela ovvero dimostrare la presenza di elementi presuntivi che secondo le comuni regole di esperienza svelano l'accordo simulatorio.
Le parti dell'atto, invece, possono dimostrare l'infondatezza della pretesa del terzo provando l'elemento impeditivo rappresentato dalla effettività del pagamento.
Riconoscere in capo alle parti dell'atto di compravendita l'onere di provare l'effettività del pagamento rispetta inoltre il principio della vicinanza della prova. Sicuramente per venditore ed acquirente risulta più facile provare che il corrispettivo di vendita è stato effettivamente pagato ed incassato e che la somma corrispondente al prezzo di vendita non è stata restituite all'acquirente.
Pagina 11 di 15 Nel caso di specie, gli attori hanno dimostrato la presenza di elementi presuntivi quali il rapporto di parentela tra acquirente e venditore, la presenza dei testimoni nell'atto di compravendita e la riserva di usufrutto.
Pertanto, occorre verificare se il convenuto abbia o meno fornito la prova dell'effettività del pagamento.
Sul punto, il convenuto ha dichiarato di aver reperito le risorse economiche per l'acquisto da varie fonti: in primis i genitori ed in particolare il padre che, nel 2007, ha conseguito il pensionamento, con conseguente liquidazione del TFR nell'anno seguente (all.
n. 4) e la madre percettrice di reddito da rapporto di collaborazione con il “Giardino
Incantato” di cui proprio l'attore, era Amm.re p.t., (all. n. 5), nonché Parte_2 grazie ad una donazione del prozio e ai fondi posti a disposizione dalla Persona_6 compagna del convenuto, IG.ra , madre dei suoi figli con la quale convive Persona_7 dal 2009 (all.n. 6-7) sia, infine, dal reddito da lavoro che già da universitario svolgeva presso una nota catena di Supermercati insediata nel Nord Italia (all.n.8).
Orbene, dall'esame della documentazione bancaria versata in atti da entrambe le parti, emerge la fittizietà del pagamento del prezzo da parte dell'acquirente odierno convenuto.
Invero, dall'esame, in particolare, degli estratti del c/c intestato al de cuius emerge che tutte le operazioni di versamento (entrate) su detto conto riconducibili a CP_1
(bonifici, assegni e vaglia postali) sono state tutte precedute da operazioni di prelievo di somme (di importi pari o con differenze di scarso rilievo) dal c/c medesimo.
Tali risultanze documentali, unitamente agli altri elementi presuntivi sopra indicati, inducono il Tribunale a ritenere che il corrispettivo della vendita sia stato pagato in realtà con provvista appartenente allo stesso venditore ( ) e che, pertanto, non via sia Persona_1 stato pagamento effettivo del prezzo pattuito.
Va, dunque, stabilito che il contratto del concluso dal convenuto con il de cuius era una donazione e non una vendita.
A norma dell'articolo 1414 c.c. quando le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma. Ne consegue che il trasferimento immobiliare operato attraverso il suddetto atto pubblico produce gli effetti di un atto di donazione, con la ulteriore conseguenza, nell'ambito della successione ereditaria per cui è causa, che, in mancanza di dispensa dalla collazione, il beneficiario della suddetta donazione è chiamato a conferire il bene ricevuto nella massa ereditaria per l'intero, tenuto conto del fatto che il donante si era riservato il diritto di usufrutto sul detto bene, ormai consolidatosi nella nuda proprietà.
Pagina 12 di 15 A questo punto va esaminata la domanda di riduzione avanzata dagli attori.
Ai sensi dell'art. 537, co. II, c.c., se il genitore lascia più figli legittimi, a costoro è riservata la quota dei due terzi del patrimonio, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli ed, ai sensi dell'art. 556 c.c. per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si deve formare una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendo i debiti;
quindi, si riuniscono fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole negli articoli 747 a
750 c.c., e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.
Al fine di valutare la fondatezza delle doglianze degli attori, ai sensi dell'art. 556 c.c., occorre procedere, previa detrazione dei debiti (che nel caso in esame non si rivengono), alla riunione fittizia di tutti i beni relitti, sulla base del valore che essi avevano al momento dell'apertura della successione;
si riuniscono, quindi, fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato ai sensi degli articoli da 747
a 750 c.c. e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre e quale, invece, la quota riservata al legittimario.
Nel corso del giudizio è stata espletata ctu, le cui conclusioni il Tribunale ritiene di condividere in considerazione della correttezza della metodologia adoperata e dei rilievi ed accertamenti eseguiti, la quale ha stabilito che al momento del decesso Persona_1 non era intestatario di altri immobili.
Gli unici beni immobili di cui era intestatario in vita sono Persona_1 rappresentati da due unità immobiliari che sono state donate: una alla figlia
[...]
(appartamento sito in VA E' TI alla via Parisi n. 18, censito al N.C.E.U. al CP_4 fg. 23 del Comune di VA E' TI part. 250 sub. 30); l'altra al nipote per CP_1 effetto della compravendita dissimulante una donazione (immobile sito in VA E' TI
(Sa) alla via FF DI n. 42/C, censito al N.C.E.U. al fg. 24 del Comune di VA E'
TI (Sa) part. 263 sub. 33 graffata con la part. 932 sub. 1.).
Il primo immobile è stato stimato dal ctu in euro 160.500; il secondo in euro 395.500.
Vanno disattese le osservazioni formulate dal ct di parte convenuta, il quale ha sostenuto che il cambio di destinazione d'uso, da asilo a residenza, sia avvenuto in epoca successiva alla donazione in favore del sig. ed i costi occorrenti per tale CP_1 trasformazione siano stati sostenuti dallo stesso, atteso che (come condivisibilmente sostenuto dal ctu) tale tesi non risulta essere supportata da documentazione idonea a stabilire l'esatta epoca di esecuzione dei lavori e il soggetto che li ha effettivamente commissionati e saldati.
Pagina 13 di 15 Peraltro, la donazione è avvenuta in data 15.04.2011 mentre la documentazione fotografica prodotta agli atti, che ritrae l'immobile utilizzato come “asilo”, risulta essere datata 15.11.2010 e 24.11.2010.
Oltre al patrimonio immobiliare, l'asse ereditario si compone anche di un patrimonio finanziario rappresentato dalle giacenze c/c n. 000002360561 pari ad euro 6.019,41.
Pertanto, l'asse ereditario è pari alla somma di euro 562.019,41 e, dunque, la quota di cui il de cuius poteva disporre era pari (€. 562.019,41 x 1/3) ad €. 187.339,80 e la quota di legittima spettante a ciascuno dei sei figli è pari ad euro 62.446,60.
Nel caso di specie, vi è stata lesione della quota di legittima spettante agli attori, essendo il valore delle donazioni suddette superiore alla quota disponibile sopra indicata.
Ai sensi dell'art. 559 c.c., le donazioni si riducono partendo dall'ultima in ordine di tempo e, pertanto, nel caso di specie dalla donazione effettuata in favore di . CP_1
Circa le modalità di riduzione, il Tribunale ritiene che la fattispecie in esame rientri nell'ambito di applicazione del secondo comma dell'art. 560 c.c. attesa la dispendiosità delle opere necessarie a frazionare l'immobile in oggetto e, pertanto, il convenuto dovrà compensare in denaro la lesione della legittima subita dagli attori.
Ne discende, la condanna di a corrispondere a ciascuno degli attori la CP_1 somma di euro 62.446,60, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite, comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
Gli attori hanno anche chiesto il rimborso dei compensi per il CTP di parte in corso di causa (cfr. fattura allegata alle note scritte del 20.1.2025 per € 2.347,28).
Si osserva che "Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue."
(Cass. Sez. II, sent. n. 84 del 3/1/2013).
Le spese del CTP di parte attrice paiono eccessive, specie se parametrate a quelle riconosciute al CTU e in considerazione del concreto apporto del consulente di parte in sede di operazioni peritali. Si ritiene pertanto di riconoscere, per tale voce, il minor importo di €
1.300,00.
P.Q.M.
Pagina 14 di 15 Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara che l'atto di compravendita per notar dott. , rep. n. 3072, Persona_2 racc. n. 1857, V. del 15.4.2011 è affetto da simulazione relativa, che dissimula, invero, una donazione fatta dal de cuius in favore del nipote Persona_1 CP_1
dell'immobile sito in VA E' TI (SA) alla via FF DI n. 42, al
[...] catasto fabbricati del medesimo Comune foglio. 24, p.lla 263 sub. 30; p.lla 471 sub. 1
e p.lla 472 sub 14 (graffate);
2) accerta e dichiara che l'asse ereditario relativo alla successione di Persona_1 ammonta ad € 562.019,41;
3) accerta e dichiara che la quota di riserva spettante a ciascuno degli attori ammonta ad €
62.446,60 e che il valore della quota da integrare ammonta ad € 62.446,60;
4) dispone la riduzione della donazione a favore di fino alla concorrenza CP_1 dell'importo complessivo di euro 187.339,80;
5) condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 Pt_2
e della somma di euro 62.446,60 ciascuno, oltre interessi
[...] Parte_3 legali dalla domanda al soddisfo;
6) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Valerio Di CP_1
Stasio, difensore degli attori dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 2.086,00 per spese vive ed euro 16.924,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
7) pone definitivamente a carico di le spese della ctu come liquidate con CP_1 separato decreto;
Così deciso in Nocera Inferiore, 2.12.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Fontanarosa
IL PRESIDENTE
dott. Salvatore Di Lonardo
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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