Rigetto
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/07/2025, n. 5889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5889 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05889/2025REG.PROV.COLL.
N. 02649/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2649 del 2024, proposto dall’associazione AL Nostra Aps - Associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico artistico e naturale della nazione, e dall’associazione Club Alpino ALno - Sezione di Firenze Aps, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Piera Sommovigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio determinato in Roma, piazza Capo di Ferro 13, presso la Segreteria della Sezione;
contro
la Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Ciari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Sergio Fienga in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 8;
nei confronti
della società Agsm Aim s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Germana Cassar, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 29 del 10 gennaio 2024, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana e della società Agsm Aim s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto dall’associazione AL Nostra Aps - Associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico artistico e naturale della nazione, e dall’associazione Club Alpino ALno - Sezione di Firenze Aps avverso la sentenza del T.a.r. per la Toscana n. 29 del 10 gennaio 2024, che ne ha respinto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
2. Il giudizio ha ad oggetto l’impugnazione della delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 107 del 7 febbraio 2022, concernente il rilascio del “ PAUR ex D.Lgs. n. 152/2006, art. 27-bis ” relativo all’impianto eolico denominato “ Monte Giogo di Villore ” di potenza complessiva di 29,6 MW e localizzati nel territorio dei Comuni di CC (FI) e Dicomano (FI), proposto dalla società AGSN AIM s.p.a., e alle relative opere ed infrastrutture accessorie, localizzate in San NZ (FI), UF (FI) e Dicomano (FI).
3. Si espongono i fatti rilevanti per la decisione.
3.1. In data 31 dicembre 2019, la società AGSM Verona s.p.a. (ora, AGSM AIM s.p.a.) ha richiesto alla Regione Toscana l’avvio del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e dall’art. 73-bis della legge regionale n. 10/2010, per la realizzazione del progetto di un nuovo impianto eolico denominato “Monte Giogo di Villore”.
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico composto da n. 7 aerogeneratori (8, nella configurazione iniziale) di altezza massima all’hub pari a 99 metri e potenza complessiva pari a 29,6 MW, nonché delle opere accessorie necessarie all’allaccio alla rete elettrica nazionale.
3.2. Per l’esame e l’autorizzazione del progetto, si è svolta la conferenza di servizi nelle riunioni del 16 marzo 2021, 5 maggio 2021, 17 giugno 2021, 26 luglio 2021 e 11 ottobre 2021.
Il 3 settembre 2021, la Regione ha svolto una riunione dei propri servizi per coordinarne le posizioni da esprimere, attraverso il rappresentante unico.
Nell’ambito della conferenza di servizi, il Comune di San NZ, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province di Prato e Pistoia e, in un primo momento, il settore V.i.a. della Regione Toscana hanno espresso un parere negativo sulla realizzazione dell’opera.
Nei giorni 10 gennaio 2022 e 12 gennaio 2022, la conferenza dei servizi ha concluso i propri lavori ed assunto la determinazione conclusiva.
In particolare, in allegato al verbale del 10 gennaio 2022 è stata rilasciata l’autorizzazione unica ambientale.
3.3. Con la delibera di giunta regionale n. 107 del 7 febbraio 2022 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) del 16 febbraio 2022) è stato rilasciato il PAUR, contenente la valutazione di impatto ambientale favorevole alla realizzazione dell’opera, ricomprendente, a sua volta, anche gli esiti della valutazione d’incidenza.
3.4. Con la nota del 18 febbraio 2022, facendo proprie le valutazioni espresse dalla Soprintendenza di Firenze nel proprio parere negativo, il Ministero della cultura ha formulato l’opposizione alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi ai sensi dell'art.14-quinquies della legge 241/1990, che ne ha sospeso l’efficacia.
4. Con il ricorso notificato il 15 aprile 2022 e depositato il 22 aprile 2022, l’associazione AL Nostra Aps - Associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico artistico e naturale della nazione, e l’associazione Club Alpino ALno - Sezione di Firenze Aps hanno impugnato il provvedimento n. n. 107 del 7 febbraio 2022 innanzi al T.a.r. per la Toscana.
4.1. Si sono costituite in giudizio la Regione Toscana e la società controinteressata, resistendo al ricorso.
4.2. Nelle more del processo di primo grado, con la deliberazione espressa il 1° settembre 2022, il Consiglio dei Ministri ha respinto l’opposizione del Ministero della cultura.
5. Con la sentenza n. 29/2024, il T.a.r. ha dichiarato improcedibile il ricorso e ha compensato le spese di lite.
In particolare, il Giudice di primo grado il T.a.r. ha dichiarato improcedibile il ricorso di AL Nostra e del Club Alpino, perché le associazioni non avrebbero impugnato né la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1° settembre 2022, che ha respinto l’opposizione proposta dal Ministero della cultura, né la successiva delibera di giunta della Regione Toscana n. 1037 del 12 settembre 2022, di presa d’atto della deliberazione del Consiglio dei Ministri
6. Le associazioni hanno impugnato la sentenza di primo grado, formulando diciotto motivi di appello.
6.1. Si sono costituiti la Regione Toscana e la società controinteressata, formulando, la prima difese di merito, mentre la seconda anche eccezioni di rito.
6.2. Le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive difese nei successivi scritti difensivi depositati in atti.
7. Nel corso del giudizio le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi.
8. All’udienza del 27 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. In limine litis , in applicazione del criterio della ragione più liquida, il Collegio ritiene che non sia necessario procedere alla disamina delle eccezioni pregiudiziali, formulate dalla società controinteressata, bensì che si possano esaminare direttamente i motivi di impugnazione, essendone palese la loro infondatezza (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. n. 5 del 2015, § 5.3.).
10. Con l’unico motivo di appello, le associazioni deducono l’erroneità della sentenza di primo grado che ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso, ritenendo applicabili alla controversia decisa i principi affermati dalla sentenza n. 2242/2022 di questo Consiglio, ma “ mentre nel caso della fattispecie trattata da codesto Ecc.mo Consesso nella richiamata pronuncia n. 2242/2022, il Consiglio dei Ministri aveva accolto l’opposizione parzialmente, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, nel caso in esame ciò non si è verificato posto che l’opposizione è stata rigettata ed il contenuto del provvedimento impugnato è rimasto immutato .”.
Le appellanti evidenziano che l’art. 14 quinquies , comma 6, legge n. 241/1990 dispone che “ qualora il Consiglio dei ministri non accolga l’opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia ”, deponendo per l’efficacia meramente confermativa del provvedimento del Consiglio dei ministri rispetto al provvedimento rispetto al quale è stata proposta opposizione.
Le appellanti deducono altresì che analogamente, si verifica nei confronti della deliberazione di giunta regionale n. 1037/2022 che ha un’efficacia “ solamente notiziale ” circa l’intervenuta definitiva efficacia della presupposta delibera di giunta della Regione Toscana n. 107/2022.
10.1. Il motivo di appello è fondato.
10.2. Muovendo preliminarmente dall’ultima delle doglianze svolte con il motivo in esame, va evidenziato che la delibera di Giunta regionale n. 1037/2022 (il cui oggetto recita: “ Delibera di Giunta Regionale n. 107 del 7 febbraio 2022, opposizione ex art. 14-quinquies della L. 241/1990 del Ministero della Cultura. Presa d'atto della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 01/09/2022 di rigetto dell’opposizione del Ministro della Cultura. ”), in quanto formalmente e sostanzialmente mera “presa d’atto” è inidonea a dispiegare qualsivoglia effetto giuridico di natura costitutiva nell’ordinamento, costituendo la “presa d’atto” un mero atto di manifestazione ed esternazione della conoscenza di un determinato fenomeno da parte dell’organo che la dichiara. L’unico effetto che può dunque riconoscersi all’atto amministrativo di “presa d’atto” è quello di conferire certezza della conoscenza del fenomeno di cui si dichiara la cognizione da parte di chi la compie.
Conseguentemente, il T.a.r. ha errato nell’affermare che la “presa d’atto” potesse influenzare processualmente la procedibilità del ricorso proposto dalle due associazioni.
10.3. Relativamente invece alla deliberazione del Consiglio dei ministri emanata ai sensi dell’art. 14-quinquies, comma 6, legge n. 241/1990, si osserva che quest’ultimo organo, in sede di “alta amministrazione”, può:
i. accogliere l’opposizione così sovvertendo la posizione prevalente e determinando la conclusione negativa della conferenza di servizi;
ii. accogliere parzialmente l’opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza;
iii. non accogliere l’opposizione, il che comporta che “ la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia ”.
10.3.1. In quest’ultima ipotesi, l’effetto giuridico che scaturisce dalla determinazione è duplice.
Infatti, rispetto ai profili rimessi alla valutazione del Consiglio dei Ministri, quest’ultimo svolge un’ulteriore valutazione che può essere assimilata ad una conferma propria e, pertanto, tale “nuova” ed “ulteriore” valutazione per poter essere sindacata richiede l’impugnazione della relativa deliberazione del Consiglio.
Quanto invece a tutti gli altri aspetti, contenuti ed effetti del provvedimento rimesso deferito al Consiglio dei Ministri e non valutati né modificati in tale sede, la deliberazione può essere considerata alla stregua di un atto meramente confermativo e da essa discende, esclusivamente, la cessazione della sospensione dell’efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza, originata dalla proposizione dell’opposizione (art. 14 quinquies , comma 3, legge n. 241/1990).
10.3.2. Come dedotto dalle appellanti, risulta evidente che la fattispecie in cui la determinazione del Consiglio dei ministri accolga, in tutto o in parte, l’opposizione e, quindi, “ribalti” o “modifichi” determinazione motivata di conclusione della conferenza (ossia, l’esito della valutazione della posizione prevalente espressa dall’autorità procedente) risulta, quantomeno per quei profili del provvedimento non oggetto di nuova valutazione, differente rispetto alla fattispecie in cui la determinazione del Consiglio dei ministri respinga l’opposizione e, pertanto, confermi la determinazione conclusiva che “ acquisisce definitivamente efficacia ” (art. 14 quinquies, comma 6, legge n. 241/1990).
Nella prima ipotesi, infatti, la modifica totale o parziale della decisione finale della conferenza assume un’autonoma portata giuridica e fa sorgere, in capo a chi ne subisce gli eventuali effetti preclusivi, l’onere di impugnazione (Cons. Stato, Sez. IV, 28 marzo 2022 n. 2242, §. 4.1. in cui si evidenzia che, nel caso deciso, “ l’opposizione dell’Amministrazione statale determina l’attivazione di una fase procedimentale caratterizzata dall’esercizio dei poteri di alta amministrazione del Governo, il cui provvedimento comporta la conclusione della sub-fase eventuale, ma tipica, nella quale l’Autorità di Governo, nell’esercizio appunto di un potere di alta amministrazione, si esprime sull’opposizione stessa con un provvedimento autoritativo ed idoneo a divenire inoppugnabile .” e §. 4.2. in cui si puntualizza che: “… l’immediata lesività della scelta effettuata in sede di alta amministrazione impatta direttamente sulla sfera giuridica della società, che, per ciò solo, acquisisce piena legittimazione (ed interesse) a gravarla in sede giurisdizionale, a nulla rilevando il fatto che la società non abbia partecipato al sub-procedimento di opposizione: del resto, in tale procedimento va risolto il solo contrasto per così dire “interno” fra IN .”).
Nella seconda ipotesi, invece, al netto dell’ulteriore valutazione riguardante il profilo oggetto di opposizione e su cui si è esercitata la valutazione e la scelta della deliberazione consiliare, permane l’efficacia giuridica dell’originario provvedimento, sicché è avverso tale atto, che riprende a dispiegare in suoi “originari” effetti giuridici (ritenuti da una delle “parti” della vicenda amministrativa) pregiudizievoli, che deve aversi riguardo per individuare il provvedimento che regola la vicenda amministrata e risulta incidente sulla sfera giuridica del destinatario dei suddetti effetti sugli interessi in gioco.
10.3.3. Risulta dunque erroneamente richiamato da parte del T.a.r. il precedente di questo Consiglio di Stato n. 2242/2022, che ha deciso un caso in cui il Consiglio dei Ministri ha accolto l’opposizione proposta da una delle amministrazioni partecipanti alla conferenza (il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo), modificando, di conseguenza, il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza e bloccando la realizzazione di un impianto fotovoltaico “a terra” proposto da una società privata che aveva perciò impugnato la deliberazione del Consiglio dei Ministri.
10.4. La declaratoria di improcedibilità del T.a.r. risulta pertanto errata, il che comporta la riforma della pronuncia di primo grado.
11. In ragione dell’accoglimento del motivo di appello formulato dalle associazioni e della rituale riproposizione dei motivi di ricorso non esaminati dal T.a.r., si procede pertanto alla loro disamina nell’ordine di proposizione.
12. Con il primo motivo del ricorso introduttivo, l’appellante deduce che l’impianto sarebbe stato collocato in un’area in cui ciò sarebbe vietato.
Vengono elencate un insieme di circostanze che deporrebbero in tale senso.
12.1. Il primo motivo di appello è infondato.
12.2. In diritto, va premesso che la V.i.a. è un procedimento complesso nel quale, pur se l’impatto è valutato rispetto all’incidenza ambientale e paesaggistica di una determinata infrastruttura o opera sull’ambiente circostante, si valorizza e si tiene conto anche delle implicazioni sociali, economiche e produttive correlate all’opera stessa (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. II, 7 settembre 2020, n. 5380; Sez. V, 21 maggio 2018, n. 3034; Sez. V, 11 luglio 2016, n. 3059; Sez. IV, 24 marzo 2016, n. 1225; Sez. V, 31 maggio 2012, n. 3254; Sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 361), sicché come è stato condivisibilmente statuito “ non si è perciò in presenza di un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico - amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico - sociale) e privati ” (Cons. Stato, Sez. IV, 15 aprile 2021 n. 3112; Sez. II, 07 settembre 2020, n. 5380; Sez. V, 9 aprile 2015, n. 1805)
Dalla disamina della giurisprudenza (internazionale e nazionale) emerge, dunque, la natura ampiamente discrezionale delle scelte effettuate con il giudizio di compatibilità ambientale, giustificate alla luce dei valori primari ed assoluti coinvolti (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 14 marzo 2022, n. 1761; Corte Giust., 25 luglio 2008, c-142/07; Corte Cost., 7 novembre 2007, n. 367, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74, co.1, e 88, co. 2, lett. d), c.p.a.).
12.3. Facendo applicazione dei suesposti principi alla vicenda per cui è causa, va rilevato come il motivo in esame, per come concretamente formulato, non faccia emergere con la necessaria specificità i profili di illogicità, di incongruità, di travisamento dei fatti costituenti i presupposti dell’esercizio del potere, di oggettivo difetto di istruttoria ovvero la carenza di idonee motivazioni, nella scelta dalla Regione, risolvendosi in un insieme di affermazioni che non indicano in che modo i pretesi errori di carattere tecnico abbiano inciso sulla scelta finale di carattere complessivo compiuta dall’amministrazione. (sul sindacato sul giudizio di compatibilità ambientale, ex multis , Cons. Stato, 28 febbraio 2018, n. 1240 ed ivi ulteriore giurisprudenza, specialmente ai §§. 12.1., 12.2. e 12.3.; sez. IV, n. 1392 del 2017).
Proprio perché la valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una “ mero atto (tecnico) di gestione ” relativa, esclusivamente, alla astratta compatibilità di carattere tecnico sui profili ambientali di quanto si intende realizzare, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa, finalizzata a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto alle utilità di carattere socio-economico che l’opera sarà in grado di produrre, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione-zero ( ex multis , Cons. Stato Sez. II, 07 settembre 2020, n. 5380), per potersi dedurre l’illegittimità della valutazione d’impatto ambientale risulta necessario allegare e dimostrare che l’eventuale “errore tecnico” in cui sarebbe incorsa l’amministrazione abbia poi inciso sull’esercizio della discrezionalità amministrativa, causando lo sviamento, l’erroneità, l’illogicità, il difetto di proporzionalità o l’irragionevolezza manifesta della valutazione di carattere politico-amministrativo poste a fondamento del giudizio favorevole di compatibilità ambientale.
Nel caso di specie, in disparte ogni valutazione circa l’allegata sussistenza dei dedotti “errori tecnici” commessi dall’amministrazione competente nel corso dell’istruttoria sui profili di valutazione di incidenza paesaggistica dell’impianto, dalla motivazione del provvedimento impugnato si evince che l’amministrazione competente, pur dando conto della sussistenza delle posizioni sfavorevoli emerse in conferenza di servizi rispetto ai profili di criticità paesaggistica del progetto autorizzato, rimarcati in particolar modo dall’amministrazione preposta alla cura del relativo vincolo, ha poi deciso, non tanto e non soltanto ritenendo le “ iniziative di mitigazione monitoraggio […] idonee ad assicurare la compatibilità del progetto […] con lo stato delle componenti ambientali interessate ” , bensì dando assoluto rilievo ed enfatizzando particolarmente la prevalenza dell’interesse all’espansione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, come emerge in maniera evidente dallo sforzo motivazionale profuso relativamente in proposito.
Quelle prospettate con le censure costituiscono, insomma, circostanze ininfluenti sulla scelta finale, considerato che l’amministrazione competente ha esternato in maniera espressa nella delibera n. 107 del 7 febbraio 2022 che: “ a seguito dell’attività istruttoria svolta e come sopra descritta e del bilanciamento degli interessi prevalenti circa i benefici derivanti dalla realizzazione dell’opera in considerazione degli impatti che da esso derivano e cono specifico riferimento ai rilievi formulati dalla sopra citata Soprintendenza e dal Comune di San NZ riguardo agli aspetti paesaggistici, gli studi e le elaborazioni effettuati dal Proponente, le previste iniziative di mitigazione e monitoraggio, nonché le specifiche misure definite nel quadro prescrittivo di cui al verbale della riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi, sono da ritenersi idonee ad assicurare la compatibilità del progetto in esame e l’esercizio della relativa attività con lo stato delle componenti ambientali interessate, in ordine agli impatti originati e in considerazione degli interessi prevalenti tenuti in considerazione ”.
La prevalenza di questo interesse è poi cristallizzato nell’ambito della deliberazione del 1° settembre 2022, rimasta inoppugnata, con il quale il Consiglio dei ministri ha respinto l’opposizione proposta dal Ministero della cultura e ha (ulteriormente) rimarcato l’assoluta centralità degli interessi di politica energetica stabiliti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 (PNIEC), mettendo espressamente in rilievo la preponderanza dell’interesse costituzionale alla “ libertà di iniziativa economica privata ” in quanto preordinato “ all’utilità sociale ” e dell’interesse euro-unitario alla “ massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ” rispetto all’interesse “ alla tutela paesaggistico-ambientale di cui all’art. 9 della Costituzione ”.
13. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo, l’appellante censura il provvedimento in punto di mancata “ valutazione dello stato del sito e degli impatti su di esso da parte del progetto relativamente al fattore ambientale difesa del suolo ”. Tale circostanza concreterebbe la violazione e falsa applicazione dei paragrafi 4 e 5 allegato VII Parte II al d.lgs. n. 152/2006 – punto 6 allegato VII Parte II al DLgs 152/2006 – punto 7 allegato VII alla Parte II d.lgs. n. 152/2006 – lettera g) comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006 - lettera o-quater comma 1 articolo 5 d.lgs. n. 152/2006.
Secondo l’appellante, “ L’autorità competente e i pareri obbligatori interni al procedimento di VIA-PAUR, dunque, non possono utilizzare le prescrizioni come strumento per colmare le lacune del SIA, ma solo come mezzo per meglio esplicitare, nel caso di VIA positiva, le misure per limitare gli impatti del progetto che devono emergere dal SIA ”.
13.1. Il secondo motivo di appello è infondato.
13.2. In linea di principio, va ribadito che la disciplina della V.i.a. e dell’A.i.a. ammettono espressamente la possibilità di un provvedimento condizionato (Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2022 n. 5670, §§. 11.3. e 11.4.) e, secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, “… una valutazione condizionata di impatto costituisce un giudizio, allo stato degli atti, integrato dall'indicazione preventiva degli elementi capaci di superare le ragioni del possibile dissenso, in ossequio ai principi di economicità dell'azione amministrativa e di collaborazione tra i soggetti del procedimento ” (Cons. Stato, sez. IV, 16 giugno 2020, n. 3869; sez. IV, 27 marzo 2017 n. 1392), oltre che “ un’evenienza del tutto fisiologica ” (Cons. Stato, n. 5670 del 2022, cit.).
13.3. Conseguentemente, la previsione delle prescrizioni nell’ambito del parere reso dall’autorità di Bacino non implica alcuna lacuna dello studio di impatto ambientale e alcuna conseguente illegittimità del P.a.u.r. per i profili attinenti alla contestuale V.i.a..
Va puntualizzato che, nel caso di specie, dalla censura effettivamente formulata non emerge, peraltro, che le prescrizioni abbiano ad oggetto quegli “ aspetti qualificanti del progetto, [che, secondo quanto enunciato da un precedente di questo Consiglio] devono essere verificate in sede di VIA, e non già in sede di verifica di ottemperanza alle prescrizioni .”, con conseguente illegittimità del provvedimento (cfr., in merito, Cons. Stato, sez. IV, 13 febbraio 2020 n. 1164).
14. Con il terzo motivo del ricorso introduttivo, che si riporta in maniera integrale, l’associazione prospetta testualmente quanto segue: “ Il progetto è inoltre incompatibile perché ricade in area contigua del PNFC e interferisce con aree Natura 2000.
Ha pertanto evidenti impatti su SIR e reti ecologiche in relazione sia alle direttive 2009/147/CEE e 92/43/CEE, sia alla delibera n. 11/2010 del Consiglio direttivo del parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, espressamente contraria alla presenza nell’area dei parchi eolici, sia al parere-contributo negativo dello stesso ente per la incidenza ambientale del progetto.
Il PTCP, infatti, istituisce e perimetra gli “ambiti di reperimento”, in uno dei quali rientra appunto il sito del Giogo (ambito a05- Conca di Firenzuola, Giogo di Scarperia, Colla di Casaglia, Monti dell’Alto Mugello e Prati Piani).
L’istituto specifico degli ambiti di reperimento dimostra, dunque, la palese infondatezza della tesi del proponente che il sito del Giogo non goda di protezione conservazionistica basata su specifica perimetrazione (oltre che di quelle generali del territorio forestale). È pacifica, come si è detto, la presenza nel sito di specie tutelate, l’aquila reale -chirotteri, per le quali è evidente la carenza di monitoraggio, con conseguente ulteriore profilo di illegittimità dei provvedimenti impugnati .”.
14.1. Il terzo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
14.2. In punto di inammissibilità, circa il dovere di chiarezza e specificità dei motivi di ricorso, questo Consiglio ha affermato, per quel che concerne la disamina della presente censura, che: “ la chiarezza e specificità degli scritti difensivi (ed in particolare dei motivi) si riferiscono […] alla correlazione logica con l'atto impugnato (sentenza o provvedimento che sia) […];” e implicano la “ necessità di consentire alla controparte e al giudice di individuare chiaramente le censure proposte e conseguentemente consentire alla parte privata di approntare le relative difese nonché al giudice di delimitare correttamente l'oggetto del giudizio; ” (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 20 aprile 2023, n. 4009 e ivi ulteriore giurisprudenza).
14.2.1. Il motivo risulta inammissibile per difetto di chiarezza e specificità nella parte in cui parrebbe dedurre senza la necessaria chiarezza e specificità la violazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (per brevità, PTCP), facendo riferimento, in maniera del tutto generica e senza dedurne il rilievo, agli “ambiti di reperimento” e non correlando questa doglianza con quella precedente chiaramente preordinata a censurare la legittimità della Valutazione d’incidenza integrata alla Valutazione d’impatto ambientale ed espresse con il P.A.U.R..
14.3. Quanto poi all’infondatezza del motivo in esame, si evidenzia che in attuazione dell’art. 6 della direttiva n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992, la disciplina nazionale (art. 5, d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357) prevede che le autorità nazionali competenti danno il loro accordo sul progetto che possa avere incidenze significative su di un sito designato quale “zona speciale di conservazione”, soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito, a meno che, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, tale progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica. In questo caso, l’autorità competente è tenuta ad adottare “ ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di natura 2000 sia tutelata ” informandone la Commissione (e salve le ulteriori peculiarità previste per quei siti in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari).
La valutazione di incidenza costituisce, quindi, il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso (Cons. Stato, Sez. IV, 13 settembre 2017 n. 4327).
14.3.1. A proposito della valutazione di incidenza, costituente lo strumento predisposto dall’ordinamento per valutare gli effetti di piani, programmi o interventi su habitat e specie di interesse euro-unitario, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che essa “… è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. La rete Natura 2000 comprende le Zone di protezione speciale. Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale. […] La valutazione d'incidenza, per come costantemente interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle Corti nazionali, si applica pertanto sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (e delle Zone di protezione speciale), sia a quelli che, pur collocandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. L'art. 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, infatti, subordina il requisito dell'opportuna valutazione dell'incidenza di un piano o di un progetto alla condizione che vi sia una probabilità o un rischio che quest'ultimo pregiudichi significativamente il sito interessato. Tenuto conto, in particolare, del principio di precauzione, un tale rischio esiste qualora non possa escludersi, sulla base di elementi obiettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato. La valutazione del rischio dev'essere effettuata segnatamente alla luce delle caratteristiche e delle condizioni ambientali specifiche del sito interessato da tale piano o progetto. Nel contesto normativo italiano la valutazione di incidenza (VINCA) viene disciplinata dall'art. 6 del D.P.R. n. 120 del 2003 (in G.U. n. 124 del 30 maggio 2003), che ha sostituito l'art. 5 del D.P.R. n. 357 del 1997, di attuazione dei paragrafi 3 e 4 della citata direttiva "Habitat" [...] L'obiettivo di tutela che, pertanto, si prefigge il Legislatore, europeo e nazionale, è quello massimo di conservazione dei siti, sia in via diretta (per piani e progetti da ubicarsi all'interno dei siti protetti) sia in via indiretta (per piani e progetti da ubicarsi al di fuori del perimetro delle dette aree, ma idonei comunque ad incidere, per le caratteristiche tecniche del progetto o la collocazione degli impianti o la conformazione del territorio, sulle caratteristiche oggetto di protezione), con attenzione sia all'impatto singolo del progetto specificamente sottoposto a valutazione, sia all'impatto cumulativo che potrebbe prodursi in connessione con altro e diverso piano o progetto ” (Cons. Stato, Sez. IV, 2 novembre 2023, n. 9440, che riprende quanto affermato da Sez. VI, sentenza 14 ottobre 2014, n. 5092. Va puntualizzato, per opportuna chiarezza, che la disciplina dell’istituto è ancora enunciata dall’art. 5 d.P.R. n. 357/1997, come sostituito dall’art. 6 d.P.R. n. 120/2003).
14.3.2. Nell’ambito del procedimento preordinato all’emanazione del P.A.U.R., le autorità competenti ad esprimersi sulla valutazione d’incidenza hanno ambedue rilasciato un giudizio favorevole (nel caso della Regione Toscana “ a condizione che siano rispettate determinate prescrizioni, così come riportato nei documenti valutativi …”) e tale giudizio prognostico reso all’esito della valutazione d’incidenza, nonostante l’ancoraggio a dati tecnici e scientifici, si caratterizza anch’esso, al pari della V.i.a., quale giudizio espressione di ampia discrezionalità, oltre che di tipo tecnico, anche “amministrativa”, sul versante dell’apprezzamento e della ponderazione dell’interesse ambientale rispetto agli altri interessi (antagonisti) all’esecuzione dell’opera (Cons. Stato, Sez. IV, 21 gennaio 2019 n. 505).
14.3.3. Con il motivo in esame, anche in ragione della sua parziale inammissibilità, non risultano dedotti profili di illegittimità del suddetto giudizio di incidenza favorevole confluito nella valutazione d’impatto ambientale e contenuto nel P.A.U.R..
15. Con il quarto motivo del ricorso introduttivo del giudizio, che si riporta pressoché integralmente, si censura il P.a.u.r., in quanto la “ relazione geologica utilizzata ai fini dell’autorizzazione è del tutto errata e comunque carente in relazione a rilevanti profili tecnici ”.
Viene dedotto, testualmente, che:
i. le prove penetrometriche non consentono di chiarire le condizioni del terreno su cui si vuole costruire l’impianto;
ii. lo stesso Comitato dell’inchiesta pubblica ha raccomandato l’attenzione dell’Autorità competente sugli aspetti progettuali che sono stati più ampiamente dibattuti nell’ambito dell’inchiesta pubblica, quali i profili geologici e geotecnici, l’adeguatezza delle indagini geologiche rispetto alle necessità progettuali, la scelta della taglia degli aerogeneratori con le relative implicazioni sulla producibilità dell’impianto e sui profili paesaggistici, la questione della sicurezza e della valutazione del rischio di
incidenti e di gravi calamità;
iii. la relazione geologica, anche relativamente alla franosità del terreno, specie riguardo alla stabilità globale del progetto è parimenti carente ed incompleta;
iv. la relazione geologica ignorerebbe che aerogeneratori sono posti su un versante a rischio di instabilità (c.d. franapoggio) e uno di essi (nel Comune di Dicomano) si trova sulla testa di una frana riconosciuta come tale dal PAI e da un elaborato del Piano strutturale intercomunale del 2018 (che qualifica l'area a pericolosità elevata);
v. il Comitato dell’inchiesta pubblica ha rilevato l’importanza della tematica dell’instabilità dei versanti e ha chiesto all’Autorità competente di prestare attenzione in generale, e in particolare in relazione all’area interessata dall’aerogeneratore n. 1, senza che tale invito abbia sortito alcun esito.
15.1. Il quarto motivo è infondato.
15.2. La censura in esame, per espressa e testuale allegazione di parte, è diretta a censura la legittimità dell’autorizzazione dell’impianto per presunte carenze ed errori tecnici riguardanti i profili suesposti.
15.3. Va evidenziato che “ in sede di giurisdizione di legittimità, l’apprezzamento compiuto dall’Amministrazione preposta alla tutela potrà essere sindacato sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche; non sarà, invece, ammissibile alcun sindacato di tipo sostitutivo che vada a sovrapporre a una valutazione connotata da discrezionalità tecnica, implicante l’applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari della storia, dell’arte e dell’architettura e caratterizzata da ampi margini di opinabilità, una valutazione alternativa, parimenti opinabile (come è stato già chiarito da Cons. giust. amm. Sicilia, 7 maggio 2021, n. 406; Consiglio di Stato, sez. VI, 4 settembre 2020 n. 5357) ” (così, Cons. Stato, Ad. plen., 13 febbraio 2023 n. 5).
15.4. Con il motivo in esame, le associazioni deducono genericamente e apoditticamente la sussistenza di carenze ed errori di natura tecnica nell’ambito della relazione geologica, senza però il necessario grado di approfondimento e di specificità, di talché la censura in esame non risulta idonea a mettere in risalto profili di inattendibilità tecnico-scientifica della valutazione compiuta.
15.5. Tuttavia, come affermato in precedenti del Consiglio di Stato, per potersi esercitare il sindacato sulla discrezionalità tecnica, l’interessato ha l’onere di dimostrare che il giudizio di valore espresso dall’Amministrazione sia scientificamente inaccettabile (Cons. Stato, sez. VI, 9 maggio 2023, n. 4686), allegando l’errore metodologico nella scelta della regola della tecnica oppure nella sua concreta applicazione al profilo valutato tecnicamente, il che, nel caso di specie, non può dirsi avvenuto.
16. Con il quinto motivo del ricorso introduttivo del giudizio, che si riporta pressoché integralmente, si deduce che la V.i.a. sarebbe illegittima, per la violazione e falsa applicazione della “ lettera c) punto 16.1. Parte IV allegato del d.m. 10 settembre 2010 ” e per il mancato rispetto del piano energetico regionale, con riguardo alla localizzazione degli impianti.
Si evidenzia che il “ Piano energetico regionale, con riguardo alla localizzazione degli impianti eolici, stabilisce che dovranno essere privilegiate le “localizzazioni in aree già dotate di grandi infrastrutture ( linee elettriche , grandi vie di comunicazione, insediamenti industriali) favorendo l’integrazione con impianti industriali caratterizzati dalla presenza di strutture verticali; l’utilizzo di strade esistenti senza compromettere tracciati di viabilità storica, qualora presenti; soluzioni che rispettino la morfologia naturale del suolo e che non ne prevedano modificazioni significative con opere di movimento terra; localizzazioni che limitino gli interventi di alterazione del patrimonio boschivo”.
Dall’esame del SIA e da quanto si è sin qui esposto, appare invece evidente che il progetto de quo non ha rispettato, in relazione ai criteri di localizzazione territoriale degli impianti soggetti ad autorizzazione unica (Linee guida Parte 4 punto 16.1.), quello del ricorso ai criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili. ”.
16.1. Il quinto motivo è infondato.
16.2. Come emerge dal tenore testuale della censura formulata i criteri invocati non costituiscono veri e propri obblighi di localizzazione a carico dell’istante oppure divieti localizzativi, ma meri elementi per la valutazione positiva del progetto, che, in tesi, ben può essere giustificata anche da altre valutazioni di opportunità compiute dall’amministrazione competente.
La circostanza che la Regione non ne avrebbe tenuto conto di tali criteri preferenziali (per giustificare, però, in altro modo l’opportunità di realizzare l’opera) non configura, dunque, di per sé, un profilo di illegittimità del complessivo giudizio favorevole di compatibilità ambientale, diversamente da quanto opinato dalle appellanti.
17. Con il sesto motivo del ricorso introduttivo del giudizio, si censura che l’analisi delle alternative eseguita risulterebbe carente.
Si deduce che il comitato dell’inchiesta pubblica avrebbe ritenuto “ l’assenza nello studio di impatto ambientale di alternative progettuali e di localizzazione, compresa l’opzione zero ”.
In particolare, l’appellante deduce che: “ Il Comitato dell’inchiesta pubblica, prendendo atto della posizione del proponente che ha ritenuto sostenibile l’alternativa delle comunità energetiche solo con riferimento alla fonte fotovoltaica, ha rimesso all’attenzione dell’Autorità competente la valutazione comparativa in termini di producibilità dell’alternativa progettuale prevista nell’allegato “Aspetti energetici del territorio” al Piano strutturale intercomunale del Mugello, vagliandone l’alternatività o la complementarità con il progetto.
Il Comitato dell’inchiesta pubblica, rilevando che non è stata messa in discussione la qualità tecnologica del progetto, ha poi richiamato l’attenzione al rispetto delle Linee guida elaborate nel 2012 dalla Regione Toscana per la valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici, anche eventualmente richiedendo approfondimenti sulla stima del Life Cycle Assessment.
Il PAUR, sull’alternativa zero (pagina 7 allegato A), prevede che: “ in riferimento all’alternativa “Zero” approfondisce gli obiettivi della pianificazione energetica sia nazionale che regionale mettendo in evidenza che in Regione Toscana non sono stati ancora raggiunti gli obiettivi fissati al 2020 e il progetto potrà concorrere al loro raggiungimento, considerando anche che gli obiettivi al 2030 non potranno che essere considerevolmente più alti ”.
È evidente che quanto sopra descritto non può essere valutato in termini di alternativa zero in quanto, rinviando ad un confronto generico con l’intero territorio regionale, non permette di ponderare detta alternativa con il sito effettivamente scelto per il progetto, lasciando all’autorità competente un margine di discrezionalità che prescinde addirittura dal reale oggetto della VIA: verificare la compatibilità di un progetto determinato con un sito determinato .”.
Si censurano, poi, le alternative individuate dallo studio di impatto ambientale, perché “sono tutte interne all’obiettivo di realizzare il progetto” e consisterebbero, pertanto, in una “ visione riduzionistica delle alternative nel procedimento di VIA ”, trascurando di valutare le “ alternative di localizzazione ”, le “ alternative di processo o strutturali ” e le “ alternative di compensazione o di mitigazione degli effetti negativi ”.
17.1. Il sesto motivo è infondato.
17.2. In punto di diritto, va rilevato come il “punto 2 allegato VII, Parte II, D.Lgs. n.152/2006 in materia di alternative” individuato nella rubrica del motivo di appello in esame come paradigma di raffronto di legittimità della V.i.a. dispone che il progetto debba evidenziare: “ 2. Una descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla concezione del progetto, alla tecnologia, all'ubicazione, alle dimensioni e alla portata) prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato .”
17.3. Con specifico riferimento ai profili relativi alla scelta di realizzare o meno l’impianto, alla scelta localizzativa e alla scelta inerente alle tecnologie da prediligere, va altresì richiamato il principio di diritto già espresso dalla Sezione secondo cui il giudice amministrativo, può valutare, con i poteri di cognizioni propri della sua giurisdizione di legittimità, la logicità, la congruità e la completezza dell’istruttoria che ne hanno determinato l’esito, ma non può sostituire alla ponderazione dell’amministrazione il proprio soggettivo apprezzamento in particolare nel valutare l’“ alternativa/opzione – zero ” o le “ alternative localizzative o progettuali ”, poiché tale giudizio - ossia quello che si spinge a mettere in discussione financo la realizzabilità dell’opera – è quello che più si approssima alla scelta di merito (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6 settembre 2023 n. 8187, con riferimento, in particolare, all’opzione zero, ma con affermazione di principio estensibile anche alle altre “alternative” sia di carattere localizzative che di carattere progettuale).
17.4. In considerazione del dato normativo e della sua interpretazione da parte di questo Consiglio, si evidenzia che sia dalla disamina dello studio di impatto ambientale che dal verbale della conferenza di servizi del 3 settembre 2021 (pagine 7 e 8) si evince l’avvenuta valutazione da parte del proponente, nello studio di impatto ambientale predisposto, e dell’amministrazione competente, nell’ambito della conferenza di servizi, delle alternative “zero”, “localizzative” e “progettuali”, che risultano “ragionevoli” in relazione al progetto. Si evince, altresì, anche in considerazione della mancanza di specifiche censure di parte, che le alternative enucleate come elemento di confronto sono state ritenute, evidentemente, inidonee, rispetto alla scelta effettuata.
Rispetto a queste valutazioni, il motivo in esame non evidenzia, in maniera adeguata e convincente, secondo il Collegio, profili di illogicità, manifesta irragionevolezza e difetto di proporzionalità né, tantomeno, eventuali errori di carattere tecnico o di applicazione della regola tecnica capaci di incidere sulla valutazione finale favorevole alla realizzazione dell’opera.
18. Con il settimo motivo, si deduce che nello studio di impatto ambientale sarebbe stato del tutto omessa l’analisi dell’impatto cumulativo con il metanodotto AM.
Secondo quanto testualmente e integralmente dedotto dalle appellanti: “ Desta perplessità la risposta resa dai Vigili del fuoco, che si preoccupano di quanti mc di olio di raffreddamento ci siano nella cabina di trasformazione ed ignorano completamente il sito eolico poiché questo non rientra tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Non è quindi presa in considerazione (né dal SIA né dal Paur neppure in termini prescrittivi) questa problematica.
Di conseguenza non è stato affrontato il problema di come sarà possibile intervenire in un luogo così
impervio e complesso in caso di incendio, con un’eventuale strada di accesso, se non sarà smantellata, con forti pendenze del 28%.
Ciò si pone in palese contrasto:
- con la lettera e), punto 5, allegato VII, alla Parte II del D.Lgs 152/2006 che richiede nel SIA: “ al
cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati”;
- con il punto 9, allegato VII, alla Parte II del D.Lgs 152/0026 secondo il quale occorre nel SIA: “Una descrizione dei previsti impatti ambientali significativi e negativi del progetto, derivanti dalla vulnerabilità del progetto ai rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti per il progetto
in questione”.
Oltre che con quanto espresso nella sentenza del Consiglio di Stato (n° 5766 del 2 ottobre 2020): “Il
principio della verifica degli impatti cumulativi riguarda, invece, le preesistenze ed il giudizio di
sostenibilità e di accoglibilità di nuovi impatti negativi o stressanti”. ”.
18.1. Il settimo motivo è inammissibile.
18.2. Lungi dal porsi come un “ostacolo” alla esplicazione del diritto alla tutela giurisdizionale, i principi di specificità chiarezza e sinteticità sono funzionali alla più piena e complessiva realizzazione del diritto di difesa in giudizio di tutte le parti del processo, in attuazione degli artt. 24 e 111 Cost., e sostengono, una volta di più, le ragioni della necessità di difesa tecnica e, dunque, della natura “protetta” della professione intellettuale legale.
Gli articoli 3, 40 e 101 c.p.a. intendono definire gli elementi essenziali del ricorso, con riferimento alla causa petendi (i motivi di gravame) ed al petitum , cioè la concreta e specifica decisione richiesta al giudice.
Con particolare riguardo alla stesura dei motivi, lo scopo delle norme è quello di incentivare la redazione di ricorsi dal contenuto chiaro che consentano di individuare la correlazione logica con l'atto impugnato (sentenza o provvedimento che sia), alle difese delle controparti.
18.3. Nell’ambito della censura proposta, le appellanti non allegano alcuna circostanza di fatto a sostegno della deduzione secondo cui si imporrebbe l’analisi cumulativa dell’impianto progettato con il “metanodotto AM”, ma lo deducono in via assertiva e assiomatica.
18.3.1. In particolare, le appellanti allegano la presenza del “metanodotto AM” senza descrivere le caratteristiche salienti di tale opera, senza individuarne la precisa collocazione e senza prendere in considerazione e descrivere le ragioni per le quali essa produca il dedotto “cumulo” con il progetto della società appellata.
18.3.2. Quanto appena rilevato risalta con ancora maggiore evidenza se si considera che nell’ambito del verbale della conferenza di servizi del 3 settembre 2021, a pag. 8, si dà atto dell’avvenuta ponderazione del “ rischio incidenti ” e “ incendi ” da parte della società proponente e che la medesima AM ha rilasciato il proprio nulla osta (confluito nel PAUR) alla realizzazione dell’opera in oggetto, a condizione che la nuova pista a servizio dell’impianto venisse realizzata come da progetto e che fossero rispettate ulteriori prescrizioni che sono state integralmente recepite al punto 9) dell’Allegato “Quadro prescrittivo relativo all’Autorizzazione Unica ex DLGS 387/2003” al verbale della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, il che avrebbe imposto la formulazione di puntuali censure su quanto dedotto dalle amministrazioni, da parte delle appellanti.
19. Con l’ottavo motivo di ricorso, si censura il P.a.u.r. per la mancata acquisizione nulla osta sismico ai sensi della Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successivi provvedimenti attuativi.
Si evidenzia che ai sensi dell’articolo 94-bis, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 non possono essere iniziati i lavori senza la prescritta autorizzazione sismica e che, con il d.m. 30 aprile 2020 sono state approvate poi le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
19.1. L’ottavo motivo di ricorso è infondato.
19.2. L’art. 27 bis, comma 7-bis, d.lgs. n. 152/2006 dispone che “ Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo .”.
Dalla disamina della disposizione si evince che il P.A.U.R. può non ricomprendere quei titoli abilitativi per i quali è richiesto un livello di progettazione esecutivo, come nel caso dell’autorizzazione sismica.
19.3. Nel corso del procedimento che ha portato all’emanazione del P.A.U.R. e, in particolare, dal verbale del 10 gennaio 2022 risulta che: “- per quanto riguarda gli aspetti strutturali, si ricorda che prima della realizzazione dei lavori dovrà essere presentato il progetto esecutivo degli interventi al competente Settore Sismica della Regione Toscana, tramite il portale telematico PORTOS, per gli adempimenti previsti per l’inizio lavori nelle zone soggette a rischio sismico, ai sensi del D.P.R. 380/2001 art. 93-94-95, e ai sensi del Capo V (“Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico”) del Titolo VI della L.R. 65/2014 artt. da 156 a 182. Il progetto esecutivo degli interventi dovrà essere supportato anche da adeguate indagini geologiche, geotecniche e sismiche, ai sensi delle NTC 2018, e del Regolamento regionale 36/R/2009 ”.
Tale prescrizione risulta in linea con l’art. 94-bis comma 3 d.P.R. n. 380/2001 che dispone che: “ Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94 ”.
Risulta pertanto evidente che l’edificazione, astrattamente autorizzata con il rilascio dell’autorizzazione unica “ alla costruzione ed esercizio ”, non potrà essere intrapresa senza il previo rilascio dell’autorizzazione sismica che condiziona l’efficacia del permesso di costruire.
20. Con il nono motivo del ricorso introduttivo del giudizio, si censura il PAUR in relazione ai profili riguardanti l’autorizzazione paesaggistica e in particolare l’illegittimità del “Parere del Comune di CC”.
Le appellanti rilevano che tale parere attiene, in particolare, “ alla delega di funzioni di cui all'art. 151 della LRT 65/2014, per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica che risulta compresa nell'Autorizzazione Unica Regionale ”.
Nel suddetto parere si è espresso favorevolmente circa il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, rilevandosi: “ Preso atto del parere favorevole del competente servizio regionale e le prescrizioni espresse nell'ambito della Conferenza di Servizi Interna regionale del 3 settembre 2021 di cui al relativo verbale; Richiamato il precedente contributo tecnico e il precedente parere favorevole con prescrizioni della Commissione Paesaggistica, trasmessi con nota prot. 1597 del 04.02.2021, si ritiene che le prescrizioni siano superate dagli aggiornamenti progettuali e dalle prescrizioni conclusive del procedimento di VIA; pertanto, per quanto di competenza si propone il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica nell’ambito del procedimento di PAUR in oggetto”.
20.1. Il nono motivo è inammissibile per un duplice ordine di motivi.
20.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio “ poiché la conferenza di servizi è un modulo procedimentale, un metodo di azione amministrativa, e non un ufficio speciale della P.A. autonomo rispetto ai soggetti che vi partecipano, è imprescindibile la notifica del ricorso alle autorità amministrative, tra quelle partecipanti, che mediante lo strumento della conferenza di servizi abbiano adottato un atto a rilevanza esoprocedimentale lesivo della sfera giuridica del privato ricorrente ” (Cons. Stato, Sez. IV, 9 febbraio 2016, n. 513, 516, 517 e 519, conformi alla sent. del Cons. Stato n. 514/2016; id., Sez. V, 16 gennaio 2013, n. 237; id., Sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6040; id., Sez. VI, 3 marzo 2010, n. 1248; id., Sez. IV, 30 dicembre 2006, n. 8259; id., Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2107; id., Sez. IV, 4 dicembre 2000, n. 6486; id., Sez. IV, 8 luglio 1999, n. 1193), sicché “ il ricorso avverso l'atto conclusivo di una conferenza di servizi deve essere notificato a tutte le autorità che hanno espresso determinazioni che, se fossero state emanate al di fuori di tale modulo procedimentale, la parte ricorrente avrebbe avuto l'onere di impugnare autonomamente ” (Cons. Stato, IV, 3/5/2005, n. 2107).
Poiché l’atto impugnato consiste secondo quanto esposto delle appellanti, nell’assenso al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ad opera del Comune di CC, la mancata intimazione in giudizio dell’ente preclude pertanto ogni censura relativa al provvedimento contestato, trattandosi di atto a rilevanza esoprocedimentale.
20.3. Inoltre, come rilevato ai §§. 10 e seguenti, i profili relativi all’interesse paesaggistico hanno costituito oggetto di una valutazione da parte del Consiglio dei Ministri e la decisione di conferma che è scaturita da quella valutazione non è stata impugnata nel presente giudizio, sicché ogni censura che coinvolge l’asserita illegittima valutazione dell’interesse paesaggistico risulta nel presente processo inammissibile.
21. Con il decimo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, si deduce la violazione del provvedimento impugnato con le norme paesaggistiche del PIT e del PTCP.
In particolare, si deduce che: « L’obiettivo n. 2 relativo all’ambito 7 del PIT con valenza paesaggistica che prevede “ Tutelare i rilievi dell’Appennino Tosco-Romagnolo di monte Giovi e della Calvana per i loro valori idrogeologici, naturalistici, storico-culturali e scenici, salvaguardare i centri minori montani, il loro rapporto con il territorio e contenere i processi legati all’abbandono” è stato disatteso.
L’art. 7 delle Norme del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze) fra l’altro così recita: “ all’interno del territorio aperto si devono tutelare e valorizzare le risorse più consone ai caratteri dell’ambiente, alle attività tradizionali ed a quelle nuove compatibili con tali caratteri, nonché il quadro paesistico d’insieme naturale ed antropico, oltre che i singoli fatti di pregio naturalistico, storico-culturale, considerati come risorsa culturale ed economica ”.».
21.1. Il decimo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
21.2. Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità della censura nella parte relativa al PIT, perché non individua con la prescritta precisione (art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.) a quali contenuti di questa pianificazione si stia facendo riferimento.
21.3. Nondimeno, nei limiti in cui è possibile individuare i punti a cui l’appellante si riferisce, si evidenzia che questa censura muove da un presupposto errato e cioè che il PIT e il PTCP conterebbero divieti localizzativi idonei a precludere la localizzazione dell’impianto.
Quanto a quello che l’appellante designa come “ambito 7 obiettivo 2” e che deve essere più precisamente essere designato come “ Scheda ambito di paesaggio ” n. 7 “Mugello”, al cui interno si colloca il paragrafo 6, al cui interno si colloca l’obiettivo 2 (pagina 60 di 63), si evidenzia che l’obiettivo in questione è rubricato come: “ Tutelare i rilievi dell’Appennino Tosco-Romagnolo di monte Giovi e della Calvana per i loro valori idrogeologici, naturalistici, storico-culturali e scenici, salvaguardare i centri minori montani, il loro rapporto con il territorio e contenere i processi legati all’abbandono ”.
Tale obiettivo consiste in una serie di “ direttive correlate ” inerenti ai futuri processi di pianificazione del governo del territorio e di settore, che si estrinsecano in finalità da perseguire di carattere chiaramente programmatico.
A dispetto di quanto affermato dall’appellante, non si evidenzia dunque alcuna valenza impeditiva.
Quanto all’art. 7 (Tutela del territorio aperto) delle NTA del PTCP, l’appellante Comune ne riporta il contenuto nel gravame.
La serena lettura di quanto previsto in tale disposizione consente di escludere qualsivoglia profilo impeditivo alla realizzazione dell’impianto nell’area prescelta.
22. Con l’undicesimo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, si deduce la violazione del Piano strutturale intercomunale del Mugello (PSIM) – approvato dai comuni di CC e Dicomano.
22.1. L’undicesimo motivo è inammissibile e infondato.
22.2. Per dovere di sintesi, in applicazione dell’art. 3 c.p.a., si rinvia alle considerazioni precedentemente espresse, in punto di diritto, circa l’onere di chiarezza e specificità del ricorso.
22.3. In applicazione di questi principi, il Collegio rileva che la censura per come formulata non riporta né il contenuto degli articoli 53 e 59 del Piano che sarebbero asseritamente violati, né produce stralcio di tali articoli e, infine, non enuclea quali aspetti di tali prescrizioni sarebbero violate e le relative ragioni.
22.4. Ad ogni modo, la censura è anche infondata in quanto essa risulta finalizzata a comprovare che l’impianto sorgerebbe in un’area non idonea alla sua localizzazione, senonché nella prima seduta di conferenza di servizi del 16 marzo 2021 si è affermato che “ L’impianto oggetto del presente procedimento risulta esterno alle “Aree non idonee agli Impianti Eolici”, individuate dal PAER nell'Allegato 1 alla scheda A3, al fine di contemperare la realizzazione degli impianti eolici e la tutela del territorio ” e tale affermazione risulta dunque smentire in radice il presupposto di applicazione dell’art. 53 del PSIM che esclude la realizzabilità di taluni interventi soltanto “ In assenza di apposita regolamentazione a cura degli enti competenti ”, regolamentazione che, nel caso di specie, risulta sussistente ed è costituita dal Piano ambientale ed energetico – PAER, che non ingloba tra le aree non idonee per la costruzione degli impianti eolici quella prescelta dalla società.
23. Con il dodicesimo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, si censura la violazione “ dell’allegato 1b PIT PPR - lettera c) comma 1 articolo 1 d.lgs. n. 152/2006 in materia urbanistica ” in relazione al giudizio favorevole di compatibilità ambientale. Si deduce, al riguardo, che: « Il settore urbanistica e paesaggio aveva affermato nel contributo del 2020: “ l’intervento non appare conforme agli indirizzi d’ambito, agli obiettivi e alle indicazioni relative alle Invarianti strutturali del PIT-PPR vigente”.».
Secondo l’appellante, successivamente all’integrazione progettuale da parte della società controinteressata, il medesimo servizio amministrativo avrebbe modificato il proprio intendimento, limitandosi ad imporre alcune prescrizioni, sebbene l’integrazione progettuale non avesse modificato alcunché sotto il profilo paesaggistico.
Si deduce che il PIT-PPR, analogamente al Piano ambientale energetico regionale (PAER) contiene anche un allegato specifico (All.1b) relativo alle località in cui non è ammessa la collocazione di impianti eolici e più particolarmente impianti eolici di potenza superiore a 1 MW e prevede talune disposizioni secondo cui “ Nella localizzazione dell’impianto dovranno essere privilegiati:
- localizzazioni in aree già dotate di grandi infrastrutture (linee elettriche, grandi vie di comunicazione, insediamenti industriali), favorendo l’integrazione con impianti industriali caratterizzati dalla presenza di strutture verticali;
- soluzioni che non interferiscano negativamente con le visuali occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi e le relazioni visive significative del paesaggio inserendo le torri eoliche in relazione all’andamento topografico dei luoghi, valutando la possibilità di limitarne la visibilità anche attraverso la presenza di vegetazione quale schermo naturale;
- soluzioni che rispettino la morfologia naturale del suolo e che non ne prevedano modificazioni significative con opere di movimento terra, ad esclusione di soluzioni che mitighino l’aspetto percettivo e comunque da valutare caso per caso;
-in ambiti collinari e montuosi la disposizione degli aerogeneratori dovrà salvaguardare la permanenza delle visuali di interesse panoramico, gli scenari, i coni, i bersagli visivi e le linee di crinale e ne dovrà essere limitata la visibilità dalle principali vie di comunicazione; sarà da evitare il posizionamento in punti di valore simbolico come le vette.
Si tratta in tutti casi di criteri che, sia presi uno per uno sia ancora di più nel loro insieme, vanno nella direzione di escludere la localizzazione di grandi impianti eolici da un sito come quello del Giogo .”.
23.1. Il dodicesimo motivo è in parte inammissibile e per la rimanente parte infondato.
23.2. Con il motivo in esame, l’appellante deduce l’illegittimità della V.i.a. quanto all’erronea individuazione del sito prescelto per la localizzazione dell’impianto, enumerando una serie di criteri che sarebbero stati disattesi nella scelta del sito e adombrando, pur senza affermarlo espressamente, che il sito prescelto non ammetterebbe la localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica.
23.3. Muovendo preliminarmente da quest’ultima deduzione, il Collegio rileva che, per come concretamente formulata, essa è inammissibile per un duplice ordine di motivi.
In primo luogo, la censura difetto di specificità, perché non sviluppa alcuna effettiva censura avverso il giudizio di compatibilità ambientale né prospetta alcuna effettiva violazione da parte della scelta localizzativa, limitandosi ad evidenziare che vi sono taluni siti in cui è vietata l’ubicazione di impianti eolici, ma senza allegare in maniera espressa che fra questi sarebbe ricompreso anche quello prescelto per l’impianto per cui è causa.
Va inoltre ribadito che l’apprezzamento discrezionale che la valutazione dell’incidenza dell’opera progettata sul paesaggio, costituente uno degli aspetti presi in considerazione nel complessivo giudizio di compatibilità ambientale, spetta all’autorità competente che, nel caso di specie, ha motivatamente evidenziato sia le ragioni per le quali l’opera risulta compatibile con l’interesse paesaggistico sia le ragioni per le quali l’amministrazione ha ritenuto opportuno dare prevalenza agli interessi correlati all’approvvigionamento energetico ed alla tutela ambientale, ritenendo consentanea all’interesse pubblico sintetizzato nella V.i.a. la realizzazione dell’impianto.
In secondo luogo, essa è diretta a censurare la legittimità della valutazione paesaggistica. Tuttavia, per i principi enunciati ai §§. 10 e seguenti, tale valutazione non può essere oggetto di sindacato nel presente giudizio a causa della mancata impugnazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri che ha valutato nuovamente l’interesse paesaggistico in rapporto con gli interessi “antagonisti”.
23.4. Quanto alla rimanente parte del motivo in esame, se ne evidenzia l’infondatezza.
I criteri a cui la censura fa riferimento, per espressa ammissione delle appellanti, costituiscono meri criteri preferenziali di cui tenere conto ed orientano, ma non vincolano nella valutazione d’impatto ambientale, l’amministrazione competente.
Per come formulata, dunque, la doglianza risulta essere preordinata sostituire la valutazione di parte con quella compiuta dall’amministrazione, senza che venga d’altra parte enucleato alcun vero divieto localizzativo e senza che venga allegato in che modo i criteri preferenziali in questione, meramente enumerati, sarebbero stati disattesi, invocandosi del tutto apoditticamente la loro errata ponderazione e applicazione.
24. Con il tredicesimo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, le appellanti deducono la violazione degli articoli 1 e 2 legge 447/1995 – comma 3 articolo 2 DPCM 14/11/1997 – Delibera della giunta della Regione Toscana n. 857/2013 in materia di rumore.
Segnatamente, si censura la V.i.a. contenuta nel P.A.U.R., per l’errata valutazione dell’impatto acustico in relazione ai seguenti aspetti:
i. la relazione tecnico-acustica allegata al progetto in oggetto conterrebbe un’analisi limitata solo alle
abitazioni vicine e, inoltre, non sarebbe stata esaminata la contestazione del passaggio di classe acustica da I a V, formulata da AL Nostra;
ii. la relazione tecnico-acustica violerebbe la delibera del G.R. Toscana n. 857/2013 “ Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98 .”, che individua così i recettori: “… 4. individuazione dei recettori intesi come qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa, nonché aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività …”;
iii. la relazione tecnico-acustica non avrebbe preso in considerazione l’effetto del rumore sull’avifauna presente nell’area e su quella di passaggio sulla zona del crinale, malgrado a poca distanza dal Monte Giogo di Villore sono presenti zone SIC-SIR e ZPS del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna;
iv. si evidenzia che nella relazione tecnico-acustica si afferma che “ visti i risultati delle simulazione dei livelli di rumore previsti si consiglia al Comune di modificare il Piano Comunale di Classificazione Acustica portando l’area da una Classe I ad una Classe V ” e ci si duole in proposito che: “ Una soluzione per cui invece di lasciare protetta l’area con l’attuale Classe I (aree particolarmente protette) per poter rientrare nei limiti di legge altrimenti superati si consiglia di deteriorare l’area portandola ad una Classe V (area industriale). Ciò è del tutto inaccettabile! ”.
24.1. Il tredicesimo motivo è infondato.
24.2. Relativamente alla prima censura, il Collegio ne rileva la genericità. Le appellanti deducono che l’analisi contenuta nella relazione tecnico acustica sarebbe limitata esclusivamente “alle abitazioni vicine”, senza però allegare quali elementi e/o aspetti di rilievo non sarebbero stati presi in considerazione e quale disposizione imponesse un contenuto differente dell’elaborato.
Quanto poi al passaggio di classe acustica, ne viene postulata, in sostanza, la manifesta irragionevolezza, senza però che ne venga argomentatamente chiarito il perché e senza che venga chiarito perché “ l’impatto acustico dell’impianto sull’avifauna è stato minimizzato ”.
24.3. Relativamente alla seconda censura, il Collegio ne rileva la genericità. Le appellanti infatti non hanno concretamente allegato per quale ragione la delibera della giunta della Regione Toscana n. 857/2013 risulterebbe essere stata violata, limitandosi la censura ad enunciare il contenuto di una disposizione contenuta nella delibera, come se ciò rendesse auto-evidente la violazione.
24.4. Relativamente alla terza censura, essa è infondata.
Tale censura adombra possibili incidenze negative dell’opera sulla fauna presente nei siti dove l’opera sarà realizzata o nelle aree limitrofe ad essa, senonché questi profili hanno costituito specifico oggetto delle valutazioni d’incidenza su cui si sono espresse sia la Regione Toscana che la Regione Emilia Romagna. La doglianza in esame non articola alcun profilo di erroneità relativamente a tali valutazioni, che hanno espresso il parere favorevole alla realizzazione del progetto in questione su tali aspetti (nel caso della Regione Toscana “ a condizione che siano rispettate determinate prescrizioni, così come riportato nei documenti valutativi …”).
24.5. Relativamente alla quarta censura, il Collegio rileva che la censura concretamente mossa dalle appellanti è inammissibile perché essa consiste nella valutazione di mera opportunità, come tale non ammissibile, secondo cui sarebbe stato preferibile “ lasciare protetta l’area con l’attuale Classe I ”, il che impinge nelle scelte di merito dell’amministrazione, senza configurare alcuno specifico vizio di legittimità.
25. Con il quattordicesimo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, si deduce che il “ Consiglio Comunale di CC ha approvato con apposita delibera una convenzione dove si prevedono compensazioni economiche in vista della realizzazione del progetto. La delibera ha addirittura preceduto l’autorizzazione finale del progetto producendo quindi una chiara illegittimità sia per il contenuto della convenzione che per le modalità anticipate di approvazione ”.
Si deduce inoltre che “ La deliberazione è stata preceduta da una lettera dei Sindaci di CC e Dicomano avente per oggetto “progetto di nuovo impianto eolico denominato Monte Giogo di Villore – nei Comuni di Dicomano e CC – Misure compensative DM 10/9/2010 ”.
Per le appellanti sarebbe dunque illegittimo “ quanto deliberato in anticipo al rilascio del PAUR come pure relativamente all’oggetto delle compensazioni concordate ”.
25.1. Il quattordicesimo motivo del ricorso introduttivo del giudizio è inammissibile per un duplice ordine di motivi.
25.2. In primo luogo, si evidenzia che: “ La legittimazione e l’interesse al ricorso trovano giustificazione nella natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, che non risulta preordinata ad assicurare la generale legittimità dell’operato pubblico, bensì tende a tutelare la situazione soggettiva del ricorrente, correlata ad un bene della vita coinvolto nell’esercizio dell’azione autoritativa oggetto di censura (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4) ” (Cons. Stato, sez. IV, 8 aprile 2024, n. 3201; cfr., inoltre, Cons. Stato, Ad. Plen., 28 gennaio 2022 n. 3, § 12.2.).
In considerazione di tali principi, va affermato che le associazioni appellanti non hanno né legittimazione né interesse ad impugnare la convenzione, in quanto le misure compensative gravano sulla società, unica, in astratto, legittimata e con interesse a dolersene, eventualmente e in disparte ogni considerazione sulla fondatezza delle censure.
Inoltre, l’eventuale accoglimento delle censure comporterebbe l’annullamento dell’autorizzazione, limitatamente a tali profili compensativi, sicché non sussiste neppure un interesse alla formulazione di questo genere di censura
25.3. In secondo luogo, la censura impugna l’approvazione della convenzione da parte del consiglio comunale del Comune di CC.
Quest’ultimo Comune, tuttavia, non è parte del presente giudizio, sicché valgono, relativamente a questo motivo, le medesime motivazioni già sviluppate in relazione al nono motivo di appello, che depongono per l’inammissibilità della censura.
26. Con il quindicesimo motivo del ricorso introduttivo del giudizio l’appellante si duole del mancato rilascio del permesso di costruire per l’opera unitamente al PUAR.
Si afferma, con la censura, che si riporta pressoché nella sua integralità che: “ come risulta anche dal PAUR e relativi allegati, non è stato prodotto il Permesso di Costruire come invece previsto dal punto 7 allegato 1 al DM 10/9/2010 che esplicitamente prevede che tale atto confluisca nel procedimento unico. Dal verbale finale della conferenza dei servizi risulta infatti solo un generico parere favorevole al rilascio di detto atto da parte del Comune di CC.
Quanto sopra appare in contrasto anche con il comma 2, articolo 11 Legge Regionale 39/2005, disposizioni in materia di energia, che recita: “Con l'autorizzazione unica sono rilasciate, a conclusione del procedimento di cui all'articolo 12, comma 2, tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto, ivi comprese quelle di carattere paesaggistico e ambientale ”.
26.1. Il quindicesimo motivo è infondato.
26.2. Come risulta testualmente dall’autorizzazione unica, essa ha ad oggetto la costruzione e l’esercizio dell’impianto eolico, sicché il motivo in esame risulta smentito dal tenore testuale del titolo abilitativo confluito nel P.A.U.R..
26.3. Ovviamente, l’inizio di ogni attività edificatoria sarà soggetta alle condizioni già evidenziate nel §. 19.
27. Con il sedicesimo motivo del ricorso introduttivo del giudizio (erroneamente indicato come diciassettesimo), dopo ampia ricognizione della disciplina sovra nazionale e nazionale di riferimento e dei principi della giurisprudenza, l’appellante deduce che la Regione Emilia Romagna ha “… espresso giudizio positivo di valutazione di incidenza senza un provvedimento espresso e motivato ma limitandosi ad una sintetica affermazione e precisamente: “In riferimento all’istanza in oggetto, per quanto di competenza, in relazione alla distanza dei siti di Natura 2000 regionali interessati indirettamente dal progetto (ZSC-ZPS IT4080002 Acquacheta” distante 5.7 km e ZSC-ZPS IT4080003 “Monte Gemelli, Monte Guffone” distante oltre 7 km), riteniamo che il progetto non abbia incidenza negativa significativa sui siti di Rete Natura 2000 ricompresi nel territorio regionale .” che avrebbe comportato, a dire dell’appellante, un “evidente contrasto” con il documento denominato “ Contributo per la procedura di Valutazione d’Incidenza ” che l’Ente Parco Foreste Casentinesi aveva avuto cura di allegare al proprio parere negativo, ritenendo che il progetto in questione ha una potenziale incidenza negativa.
Si evidenzia che mentre il “ procedimento era ancora in corso (l’ultima seduta conclusiva di Conferenza dei Servizi si è tenuta il 12 gennaio 2022, la competenza a esprimere la Valutazione di Incidenza non spettava più alla Regione [Emilia Romagna] ma all’Ente Parco Foreste Casentinesi come da legge regionale 4/2021 sopra riportata .”.
27.1. Il sedicesimo motivo è sia inammissibile e che infondato.
27.2. In rito, ne va dichiarata l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a..
Tale norma, per la parte che qui interessa, dispone che: “ Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato …”.
27.2.1. Nel caso di specie, la censura in esame è diretta a censurare un atto della Regione Emilia Romagna, che però non risulta essere stata intimata quale parte nel presente giudizio.
27.2.2. La valutazione d’incidenza, anche quando confluisce nell’ambito della V.i.a., costituisce pur sempre un provvedimento autonomo come si ricava anche dalla norma speculare dell’art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 152 del 2006 e lo stesso vale anche in caso in cui essa, unitamente alla valutazione d’impatto ambientale, confluisca nel P.A.U.R. (Cons. Stato, sez. IV, 28 febbraio 2023 n. 2039, §. 16.2.).
27.2.3. Risultava pertanto necessario per potersi procedere a censurare la valutazione resa dalla Regione Emilia Romagna necessario procedere alla sua intimazione in giudizio.
27.3. Relativamente all’infondatezza del motivo in esame, può procedersi al suo contestuale esame unitamente al diciassettesimo motivo del ricorso introduttivo del giudizio (erroneamente indicato come diciottesimo), con cui si contesta il mancato intervento di specialisti in chirotterologia nella redazione dello studio di incidenza e si afferma che la valutazione d’incidenza sia “scientificamente inadeguata”, risultandone evidente la connessione.
27.4. Il sedicesimo e il diciassettesimo motivo sono infondati.
27.5. Per dovere di sintesi vanno richiamati i principi già enunciati ai §§. 14.3. e seguenti sulla valutazione di incidenza.
27.5.1. Sulla prima delle censure articolate, il Collegio rileva che, ai sensi dell’art. 5, comma 7, d.P.R. 357/1997, quando la valutazione di incidenza di un intervento interessa siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un’area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394, essa è effettuata “sentito” l’ente di gestione dell’area stessa.
La norma prescrive, dunque, l’acquisizione da parte dell’autorità competente di un apporto istruttorio o, secondo taluni, di un vero e proprio parere obbligatorio da parte dell’ente gestore dell’area naturale protetta (“ sentito l’ente di gestione dell’area stessa ”), di cui l’autorità competente dovrà tenere conto.
Il Collegio rileva, pertanto, che è infondato il sedicesimo motivo, nella parte in cui afferma che la competenza sulla valutazione d’incidenza sarebbe spettata al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi in luogo della Regione Emilia Romagna (pagina 47 appello), dovendo quest’ultimo esprimere soltanto un mero apporto istruttorio.
27.5.2. Il Collegio rileva, altresì, anche l’infondatezza del diciassettesimo motivo, in quanto nessuna norma della disciplina attuativa della Direttiva 92/43/CEE né alcun principio generale della funzione amministrativa prescrive l’intervento di specialisti in chirotterologia nella redazione dello studio di incidenza né vengono enucleati specifici errori tecnici che sarebbero stati commessi nell’ambito della valutazione d’incidenza.
28. Con il diciottesimo motivo del ricorso introduttivo del giudizio (erroneamente indicato come diciannovesimo), le appellanti si dolgono della violazione dell’art. 14 quater legge n. 241/1990, lamentando che non sarebbe stata fornita alcuna motivazione circa la prevalenza della posizione favorevole all’impianto.
28.1. Il diciannovesimo motivo di appello è infondato.
28.2. In materia di V.i.a., il sindacato sulla motivazione delle valutazioni discrezionali:
i. deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto acquisiti;
ii. non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa;
iii. deve tenere distinti i profili meramente accertativi da quelli valutativi (a più alto tasso di opinabilità) rimessi all’organo amministrativo, potendo esercitare più penetranti controlli, anche mediante c.t.u. o verificazione, solo avuto riguardo ai primi (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 aprile 2021 n. 3112 e ivi ulteriore giurisprudenza.).
28.3. Nella vicenda in esame, in disparte la circostanza che la motivazione di prevalenza risulta effettuata anche dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1° settembre 2022 (con i già evidenziati riflessi in punto di inammissibilità della censura), la determinazione conclusiva del procedimento è sorretta da un’esaustiva motivazione che dà pienamente conto della volontà di far prevalere l’interesse alla diffusione delle fonti di produzione di energia rinnovabile nell’ottica del conseguimento degli obiettivi fissati in sede europea e recepiti in ambito nazionale, e che risulta logicamente ineccepibile e priva di profili di contraddittorietà, incongruenza, illogicità, difetto di proporzionalità, con cui la Regione Toscana ha ritenuto prevalente la posizione favorevole alla realizzazione dell’opera.
29. In conclusione, dunque, per le motivazioni sin qui esposte, il ricorso introduttivo del giudizio, i cui motivi sono stati integralmente riproposti nel presente giudizio, deve essere respinto.
30. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza nei confronti della Regione Toscana e della società Agsm Aim s.p.a sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’associazione AL Nostra Aps - Associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico artistico e naturale della nazione, e l’associazione Club Alpino ALno - Sezione di Firenze Aps alla rifusione, in solido tra loro, in favore della Regione Toscana e della società Agsm Aim s.p.a, delle spese del giudizio che liquida in euro 6.000,00 (seimila/00), per ciascuna delle due parti, oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Michele Conforti, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Conforti | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO