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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 11/12/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2846/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annalisa Boido, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2846/2022 promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. GIOVANNA MAGGI e Parte_1 C.F._1
l'Avv. LUCA BERRA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
APPELLANTE contro
(C.F./P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. GIUSEPPE MELONE, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – appalto
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte appellante (come da foglio di p.c. del Parte_1
28.02.2025):
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Novara adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma della impugnata sentenza:
- accertare e dichiarare che l'importo richiesto da ed azionato con D.I. Controparte_1
n. 970/2021 con cui con sede legale in Novara, alla Via F.lli Controparte_1
Rosselli n. 30, c.f. e p.iva richiedeva alla sig.ra il pagamento con P.IVA_1 Parte_1 atto di precetto della somma di € 1.281,57 oltre spese legali liquidate ed esborsi pari ad € 789,24, non è dovuto per insussistenza del diritto sottostante e per i motivi di cui in narrativa ed in particolare: pagina 1 di 17 - accertare che nulla è dovuto all'opposta per le motivazioni in atto e, conseguentemente, ordinare la restituzione delle somme tutte versate in ragione dell'azione monitoria promossa, oltre agli interessi nel frattempo maturati;
- e, pertanto, ammettere le già formulate prove testimoniali:
1 – Vero che il Cond. Corso Cavour ebbe a valutare in sede assembleare straordinaria del 09/05/2018 (doc. 5) dei preventivi per il rifacimento del tetto, e tra gli altri anche quello formulato da con la lattoneria in generale, e quantificato da Controparte_1 quest'ultima in € 168.000,00 oltre iva?
2 – Vero che il Condominio di Corso Cavour con delibera assembleare straordinaria del 31/05/2018 (doc. 6) affidò l'appalto per il rifacimento del tetto alla impresa
[...]
compreso però anche la sostituzione dei canali di gronda? Controparte_1
3 – Vero che all'atto della sottoscrizione del contratto di appalto in data 23/07/2018 (doc. 7) la soc. acconsentì ad eseguire le lavorazioni richieste e meglio descritte Controparte_1 nell'atto di appalto stesso per la complessiva somma di € 156.350,00 oltre ad € 10.000,00 per la sostituzione delle grondaie e dei pluviali art. 27 “nella presente fornitura sono altresì compresi tutti i canali di discesa del tetto che a preventivo computati a m/l per sviluppo 55 si indicano in € 10.000,00 …”?
4 – Vero che detto contratto di appalto venne sottoscritto dall'Amministratore geom.
[...]
e dalla DL Arch. oltre al responsabile della sicurezza e il titolare CP_2 Parte_2 dell'impresa aggiudicataria c/o lo studio legale dell'Avv. G. Garone nominato dal Condominio?
5 – Vero che il Condominio ed i Condomini si erano così impegnati a corrispondere alla
[...]
l'importo complessivo di € 166.350,00 (art. 7 contratto di appalto doc. 7)? Controparte_1
6 – Vero che detto contratto di appalto prevedeva la realizzazione dei lavori, a corpo, a forfait globale chiuso?
7 – Vero che al termine dei lavori ovvero nel giugno 2019 la soc. fece Controparte_1 una ulteriore richiesta alla DL di integrazione del proprio compenso per la sostituzione delle gronde e dei pluviali (quindi valutate non più in € 10.000,00) per € 23.174,00 (doc. 8)?
8 – Vero che nel mese di settembre 2019 la avanzava nei confronti del Controparte_1
DL una richiesta economica per lavorazioni extra contratto per € 58.451,00 lavorazioni che non vennero approvate dalla DL?
9 – Vero che tale richiesta cadde nel nulla?
10 – Vero che tale ultima richiesta l'arch. in data 04/12/2019 ebbe a demandare ogni Pt_2 decisione in merito all'assemblea condominiale, (doc. 8) facendo presente che del dettaglio fornito dalla si poteva eventualmente accettare il maggior costo per la Controparte_1
pagina 2 di 17 fornitura di energia elettrica, la rimozione delle macerie, ripristino del camino centrale termica e la detrazione per minori lavori svolti sulla falda a Sud, e nulla più?
11 – Vero che l'Assemblea condominiale venne interessata del nuovo computo metrico integrativo presentato dalla e all'assemblea del 08/01/2020 (doc. 9) Controparte_1
l'Amministratore del propose di incaricare il presidente Parte_3 dell'Assemblea sig. l'Ing. quale rappresentante del Persona_1 Persona_2 consiglio di condominio e la DL Arch. per le valutazioni del caso e formulare Parte_2 una proposta transattiva con la soc. . Tale proposta sarebbe stata in Controparte_1 seguito fatta pervenire a tutti i Condomini per le valutazioni del caso ciò entro il 31/01/2020?
12 – Vero che nel luglio 2020, la provvedeva comunque ad inviare ai Controparte_1 condomini delle fatture relative alle opere che ritenne a suo esclusivo giudizio di poter chiedere in via diretta ai proprietari (di ogni immobile costituente il condominio)?
13 – Vero che l'amministratore di Condominio con tutti i proprietari degli immobili in data 13 luglio 2020, in reazione a ciò, ebbero a sottoscrivere una comunicazione inviata alla
[...] ove si stigmatizzava tale modus operandi giacché il Condominio in allora Controparte_1 nulla aveva ancora deliberato in merito (doc. 10)?
14 – Vero che successivamente all'Assemblea del 07 ottobre 2020 (doc. 11) l'Amministratore Condominiale non pose all'ordine del giorno la decisione di approvare o meno le integrazioni economiche avanzate alla di € 23.174,00 e di € 58.451,76 ciò per il Controparte_1 fatto che non vi era più certezza dei costi esposti dalla rispetto ai vizi Controparte_1 nel frattempo lamentati (docc. 12 e 13)?
15 – Vero che dell'iniziale importo di € 23.174,00 richiesto dalla di Controparte_1 integrazione del proprio preventivo se ne aggiunse uno ulteriore di € 58.451,00 per lavori extra contratto, per i quali non vi è stata da parte Condominiale alcuna approvazione dato che, in occasione della stipula dell'appalto, erano stati tassativamente esclusi i costi extra capitolato. Tuttavia vennero riconosciuti come dovuti i costi sostenuti dalla quali: Controparte_1 tutte le opere di lattoneria, rimozione ed il trasporto delle macerie, la fornitura di energia di cantiere, il ripristino del camino della centrale termica e la detrazione per minori lavori svolti sulla falda Sud oltre alle opere eseguite per i singoli condomini non riconducibili al contratto iniziale con il Condominio, ma non venne quantificato l'importo?
Sui precedenti capitoli si indicano in prova diretta i sigg.:
- Geom. CP_2
- Sig. Persona_1
- Ing. Persona_2
- Arch. Parte_2
pagina 3 di 17 Da intendersi indicati anche in prova contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi.
Si chiede l'interpello del legale rappresentate pro – tempore della sui Controparte_1 seguenti capitoli: 16 – Vero che la sig.ra ben prima di ricevere l'ingiunzione n. Parte_1
157/2021 nr. 176/2021 notificata il 03/03/2021 di cui qui si discute, ha provveduto a versare alla l'importo di € 5.929,57, (oltre iva al 10%), importo Controparte_1 versato alle seguenti date:
- € 5.249,72 (oltre iva) secondo le fatture emesse e ricevute dall'impresa, riferite agli S.A.L. emessi dalla D.L., e quindi al 30.10.2018, 16.11.2018, 04.02.2019, 12.06.2019, 10.07.2019 (doc. 14)
- € 679,85 (oltre iva) per libera iniziativa secondo le cifre esposte nella relazione finale della D.L. del 04.12.2019 e seguente riparto formulato dall'Amministratore e presentato con il verbale dell'assemblea ordinaria del 07.10.2020 e quindi al 20.10.2020?
In ogni caso con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni di parte appellata (come da foglio di p.c. Controparte_1 dell'11.11.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale in funzione di Giudice di Appello, attesi i motivi di cui in atti, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione,
- respingere integralmente l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. Parte_1
471/2022 resa dal Giudice di Pace di Novara in causa iscritta al n. 970/2021 R.G. in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto e non provato in alcuna sua parte;
- in ogni caso, rigettare in ogni sua parte l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Sig.ra perché inammissibile, improponibile, comunque infondata in fatto e diritto Parte_1
e non provata, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'opponente al pagamento del capitale ivi liquidato, degli interessi, nonché delle spese di monitorio ivi liquidate, oltre alle spese di giudizio di opposizione;
- in via istruttoria, in estremo denegato subordine, ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio la quale, avuto riguardo ai contenuti del contatto e del capitolato, e del consuntivo finale di
e di tutta la documentazione in atti, e previo accesso al fabbricato e Controparte_1 verifica delle opere svolte ed eseguite e dettagliatamente indicato in computo metrico finale (doc. 8) appellante, determini il corrispettivo complessivo spettante a applicando Controparte_1
– per quanto afferisce la determinazione del valore e del prezzo delle opere extracapitolato - i
“prezzi di cui al prezziario opere edili di Milano ultimo trimestre 2017 con riduzione del 10%", comunque condannando anche a seguito di tale accertamento l'appellante al pagamento pagina 4 di 17 di ogni anche residua somma che risulterà dovuta pro quota millesimale per l'effettivo valore delle opere svolte da come anche occorrendo accertande a mezzo CTU, a Controparte_1 titolo di corrispettivi residui dovuti a nei limiti dell'ingiunto; Controparte_1
- In ogni caso con interessi dal dovuto al saldo, interessi da conteggiarsi anche ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla data di notifica del decreto ingiuntivo e sino al saldo effettivo.
-Comunque con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da nei confronti della sentenza Parte_1 pronunciata dal Giudice di pace di Novara n. 471/2022, pronunciata il 18.7.2022, con cui è stata rigettata l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
157/2021, immediatamente esecutivo, emesso dal Giudice di Pace di Novara in data 15.2.2021.
Giova, preliminarmente, ricostruire le vicende processuali che hanno condotto all'instaurazione del presente grado di giudizio.
Con il su menzionato provvedimento monitorio, il Giudice di pace, su ricorso della ingiungeva all'odierna appellante il pagamento della somma Controparte_1 di € 1.281,57 oltre interessi e spese, pari alla quota del corrispettivo dovuto per le opere edili extra contratto realizzate dall'ingiungente in favore del Condominio Corso Cavour n. 11, corrente in Novara, di cui l'immobile di proprietà dell'appellante fa parte.
A seguito della notifica del provvedimento monitorio, l'allora ingiunta provvedeva al pagamento del dovuto e successivamente, con atto di citazione del 12.04.2021, proponeva opposizione, contestando l'an della pretesa, per non essere state le lavorazioni extra contratto previamente autorizzate dalla Direzione Lavori, né dall'assemblea dei condomini, e comunque il quantum delle pretese economiche avanzate dalla essendo stati i costi per la sostituzione dei Controparte_1 pluviali conteggiati in misura maggiore rispetto a quelli contrattualmente pattuiti e non essendo stato concordato il prezzo relativo a tutte le opere extra contratto svolte dall'impresa appaltatrice.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, il Controparte_1 difetto di legittimazione dell'opponente a sollevare eccezioni relativamente alle obbligazioni contrattuali derivanti dall'appalto, stipulato dal solo Condominio committente, ritenendo consentita al singolo condomino, al più, unicamente la formulazione di contestazioni in ordine al quantum del credito in rapporto alla propria quota millesimale.
Nel merito, contestava le pretese di parte opponente in quanto infondate in fatto e in diritto. pagina 5 di 17 La causa di primo grado veniva istruita mediante assunzione di prova orale dedotta dalla parte opposta e all'udienza del 23.05.2022 veniva trattenuta in decisione.
Con la sentenza n. 471/2022, depositata il 18.07.2022, il Giudice di Pace rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo, ritenendo per un verso le doglianze di parte opponente inammissibili, non essendo la condomina parte del contratto d'appalto intercorso tra la e il Condominio e per altro verso Controparte_1 confermando la legittimità delle somme così come portate nel decreto ingiuntivo, avendo parte opposta realizzato le opere extra contratto senza ricevere contestazioni da parte della committenza, successivamente alla conclusione e alla consegna delle opere, per le quali, in seguito a sopralluogo del 27.11.2019, è stato rilasciato anche certificato di regolare esecuzione.
Con atto di appello regolarmente notificato alla in data Controparte_1
02.12.2022 e depositato in data 12.12.2022, ha impugnato la sentenza di Parte_1 prime cure avanti a questo Tribunale per i motivi che saranno di seguito meglio esaminati.
Parte appellata si è costituita anche nel presente giudizio, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 04.03.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
***
1.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dalla ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Controparte_1
E' infatti da respingere un'interpretazione formalistica dell'art. 342 c.p.c., che comporterebbe un'ingiustificata compressione del diritto di difesa.
Come puntualizzato dalla Suprema Corte, infatti, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass., SS.UU., n. 27199/2017).
Ciò esige, secondo quanto ulteriormente chiarito dalla Corte di Cassazione pagina 6 di 17 successivamente alla pronuncia delle Sezioni Unite, che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, e dunque che alla parte volitiva si accompagni sempre una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al di fuori, tuttavia, di schemi precostituiti di costruzione dell'atto di impugnazione. L'esigenza argomentativa, inoltre, non può impedire che il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza e che esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice, essendo innegabile che, in tal caso, sottoponendo al giudice d'appello dette argomentazioni – perché ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere – si adempia pienamente all'onere di specificità dei motivi (Cass., n. 932/18).
Nella specie, l'appellante ha sì riproposto nell'atto d'impugnazione le ragioni già contenute nell'atto di citazione, ma ha con ciò manifestato l'integrale critica alle ragioni della decisione, potendosi individuare sufficientemente dall'atto quali censure siano mosse alla sentenza di primo grado e l'obiettivo di dette censure.
2.
Parimenti inaccoglibile è l'eccezione di inammissibilità della produzione del documento n. 16, allegato dalla all'atto introduttivo di questo giudizio. Pt_1
Trattasi, nella specie, di sentenza resa successivamente a quella impugnata in diverso giudizio, avente ad oggetto analoghe questioni relative all'appalto in oggetto fra altro condomino e la Trattasi, dunque, di mero precedente Controparte_1 giurisprudenziale, che, per quanto dotato di pertinenza rafforzata rispetto all'oggetto del presente giudizio, quand'anche definitivo non potrebbe qui esplicare efficacia di giudicato (per costante giurisprudenza di legittimità: “La sentenza resa in diverso giudizio, anche se non passata in giudicato, può essere prodotta come documento e liberamente apprezzata dal giudice di merito, non potendo tuttavia spiegare efficacia vincolante, neppure nei confronti delle stesse parti”: cfr. Cass. Civ. n. 21115/2005; Cass. Civ. 7698/2014).
Come tale, la sentenza – peraltro pronunciata solo successivamente a quella qui appellata – è liberamente producibile, ferma rimanendo la valenza probatoria nei limiti suddetti.
3.
La censura della sentenza di prime cure là dove ha ritenuto l'inammissibilità delle domande formulate dalla parte appellante, per essere questa estranea al contratto di appalto, nell'ambito del quale il è il solo ad avere Parte_4 assunto la qualità di committente e, pertanto, sarebbe l'unico ad essere legittimamente titolato a formulare eccezioni in ordine alle relative obbligazioni, è fondata.
pagina 7 di 17 Secondo la tesi della società qui appellata, condivisa dal giudice di primo grado, la previsione contrattuale di cui all'art. 17 del contratto di appalto, che ha espressamente consentito alla medesima società di pretendere il pagamento dai singoli condomini pro quota, non trasfonde il rapporto contrattuale in capo ai condomini medesimi, potendo questi ultimi, al più, eccepire questioni attinenti al quantum del corrispettivo richiesto in relazione ai loro millesimi di proprietà.
Tali assunti non considerano che, secondo ormai consolidata e condivisibile ricostruzione, il condominio rappresenta “un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini” (Cass. SS.UU. n. 9148/2008). La legittimazione dell'amministratore, infatti, non priva i singoli partecipanti della loro legittimazione ad agire in giudizio in difesa dei diritti relativi alle parti comuni, di avvalersi autonomamente dei mezzi di impugnazione o di intervenire nei giudizi intrapresi dall'amministratore.
Il Condominio non è titolare di un patrimonio autonomo, né di diritti e di obbligazioni: la titolarità dei diritti sulle cose, gli impianti e i servizi di uso comune fa capo ai singoli condòmini, e ai medesimi sono imputabili i debiti derivanti dalla loro gestione.
Con la sentenza n. 9148/ 2008, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha qualificato la come avente natura parziaria l'obbligazione di pagamento assunta dal Condominio nei confronti di terzi, consentendo di agire esecutivamente nei confronti dei condòmini morosi laddove il titolo esecutivo sia stato ottenuto nei confronti del Condominio
Nei casi, come quello in esame, in cui l'appaltatore si sia impegnato ad agire per il pagamento del prezzo, pro quota, nei confronti del singolo condomino moroso, la "facoltà", spettante al creditore in virtù del principio su richiamati, di agire nei confronti del singolo condomino e non del Condominio viene a qualificarsi come un "obbligo", escludendo, semmai, la legittimazione passiva del Condominio rispetto alle azioni per l'inadempimento.
In altre parole, a tutela dei condomini virtuosi, le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, hanno esplicitamente previsto nel contratto di appalto, la sostituzione ab origine dei singoli condomini morosi secondo le rispettive quote millesimali al Condominio e ai condomini virtuosi dal lato passivo, escludendo il coinvolgimento di questi ultimi già nella fase di formazione del titolo giudiziale per il pagamento del compenso dell'appaltatore, e non solo nella fase esecutiva, sancendo per la società appaltatrice l'obbligo di far accertare il credito esclusivamente nei confronti dei condomini inadempienti.
Dalla documentazione in atti risulta che il decreto ingiuntivo è stato emesso direttamente nei confronti della essendosi la avvalsa Pt_1 Controparte_1 della predetta clausola contrattuale. pagina 8 di 17 In presenza di una simile pattuizione - la cui validità è stata riconosciuta dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. II, ord. 16 luglio 2024, n. 19532) - il singolo condomino destinatario dell'ingiunzione assume la qualità di debitore “diretto” dell'appaltatore, con la conseguenza che è pienamente legittimato a proporre opposizione al decreto, potendo far valere tutte le eccezioni di merito relative alla sussistenza e all'entità del credito.
La Cassazione ha infatti affermato che, quando il creditore del condominio esercita l'azione nei confronti del singolo condomino, quest'ultimo è titolare di una posizione sostanziale autonoma, che gli consente di far valere le proprie ragioni nel merito della pretesa creditoria, anche in relazione alla determinazione della quota (Cass. civ., Sez. III, ord. 6 dicembre 2023, n. 34220; Cass. civ., Sez. III, ord. 28 dicembre 2023, n. 36283).
Va, d'altra parte, considerato che, precludendo il contratto l'azione di adempimento nei confronti del Condominio, secondo la lettura dell'appellata nessun soggetto avrebbe potuto legittimamente opporre le eccezioni derivanti dal contratto, quali l'eccezione di inadempimento e, a monte, le difese relative alla non debenza dei corrispettivi richiesti perché relativi a opere non realizzati, il che appare illogico ed esorbitante dalla ratio e dal contenuto delle clausole in questione.
Unica conclusione logica, oltre che coerente con i principi su richiamati, è che l'odierna appellante abbia assunto la qualità di debitrice dell'appaltatore e, pertanto, sia pienamente legittimata a proporre opposizione avverso il decreto monitorio, potendo contestare tanto l'an debeatur, quanto il quantum del credito azionato.
4.
Ciò nondimeno, passando a esaminare gli ulteriori motivi proposti dall'appellante, l'impugnazione è infondata e deve essere rigettata.
Parte appellante ha contestato la debenza della somma portata nel decreto ingiuntivo opposto, trattandosi di corrispettivo richiesto dalla società appaltatrice per lavori extra-contratto, non espressamente riconducibili a opere urgenti o necessarie e non previamente deliberati dall'assemblea condominiale, né tantomeno successivamente accettati dal Condominio.
Oggetto dell'iniziativa di in sede monitoria erano tre fatture – n. Controparte_1
48/2020, n. 56/2020 e n. 58/2020 - relative all'ultima rata a saldo di “opere a contratto ed opere extra contratto”, per le tre unità riferibili alla signora come da computo Pt_1 metrico del 23 luglio 2018.
Dalla documentazione versata agli atti del giudizio di prime cure è emerso che:
- con delibera assembleare del 31.05.2018, il Parte_4 affidava i lavori di rifacimento del tetto e di sostituzione dei canali di gronda pagina 9 di 17 alla (doc. 6, fascicolo primo grado parte appellante); Controparte_1
- il contratto d'appalto veniva stipulato dalle parti in data 31.05.2018;
- l'importo dei lavori, calcolato a corpo a forfait chiuso, era fissato al prezzo di €
156.350,00 (in relazione alle lavorazioni inserite nel computo metrico allegato al contratto), oltre ad € 10.000,00 per la sostituzione delle grondaie e dei pluviali (preventivati in tale somma per un computo di 55 mt/l, importo di cui si prevedeva il ragguaglio a fine lavori previa comparazione con l'effettivo sviluppo), per un totale complessivo di € 166.350,00 (artt. 7 e 27 contratto di appalto, doc. 7 fascicolo primo grado parte appellante);
- in data 8 febbraio 2019, l'arch. omunicava all'ing. un ordine di Pt_2 Pt_5 servizio di ripresa dei lavori, deciso nella precedente assemblea del 6 febbraio 2019;
- in data 9 febbraio 2019, l'ing. scriveva al direttore lavori, Arch. Pt_5 Pt_2 facendo seguito all'ordine di servizio come “numero 2” e al sopralluogo effettuato il giorno precedente sulla parte di copertura interessata dai lavori, indicando “per quanto attiene la parte principale”, ossia il rifacimento della copertura nelle parti precisamente indicate nella missiva, le modalità con cui avrebbe inteso procedere, secondo gli accordi raggiunti in fase di sopralluogo: in particolare, veniva preannunciato che, come previsto dall'art. 25 del contratto di appalto relativo alla “prevenzione di errori costruttivi pregressi”, l'impresa avrebbe proceduto, in applicazione di quanto indicato all'articolo 16 dedicato a
“varianti aggiunte e opere scorporabili,” alla realizzazione di “piccola orditura su grossa orditura in terziere o arcarecci dei numeri A.02.04.0680 e A.02.04.0685 … misurata in sviluppo compreso le gronde, per un'incidenza fino a 0.02 m3/m2, con travi in abete 4 fili”, al prezzo di 50 € al metro quadro;
veniva riferito, altresì, che l'impresa prevedeva di procedere in economia per un'altra parte di intervento;
infine, veniva chiarito che l'intervento sulla copertura della veranda di un condomino, non compresa nel contratto, sarebbe avvenuto applicando gli stessi criteri, modalità operative e prezzi di cui alla descrizione delle opere;
- al termine dei lavori, in data 20.06.2019, avanzava ulteriore Controparte_1 richiesta economica alla Direzione Lavori, Arch. per la sostituzione delle Pt_2 gronde e dei pluviali per € 23.174,00, in luogo dell'importo originariamente pattuito in € 10.000,00;
- con mail del 02.09.2019, l'Arch. chiedeva chiarimenti sui maggiori costi Pt_2 esposti, domandando all'impresa di distinguere le lavorazioni fatte per privati, come tali fuori contratto, da quelle realizzate in difformità dalle previsioni, in quanto intervenuti fattori esterni, portando l'esempio del caso Per_3
(comproprietario di;
chiedeva inoltre di escludere dal computo tutte le Pt_1
pagina 10 di 17 lavorazioni già comprese nel contratto iniziale e di evidenziare in deduzione tutte le lavorazioni inizialmente comprese nell'appalto, ma non realizzate per cause diverse;
- in data 27.11.2019, si teneva sopralluogo per la verifica dei lavori alla presenza dell'Arch. del titolare dell'appaltatrice e dell'amministratore del Pt_2 condominio, cui seguiva la certificazione di regolare esecuzione dei lavori da parte del Direttore Lavori (doc. 8, fascicolo primo grado parte appellante);
- in particolare, l'arch. ertificava quale importo finale dei lavori la somma Pt_2 di € 169.128,00, corrispondente all'importo contrattuale di € 166.350,00, oltre € 3.600,00 per rimozione macerie, € 1.098,00 per fornitura energia di cantiere ed
€ 777,00 per ripristino camino centrale termica;
- nella medesima certificazione, quanto alle opere “realizzate in variante al progetto autorizzato", il Direttore Lavori dava atto che alcune opere erano state modificate, come il recupero del manto di copertura esistente in coppi, ove possibile, invece del posizionamento di nuovo manto, e la modifica dei sistemi di posa sulla falda di sud, come da ordine di servizio numero 1, e che si era dovuto procedere la rimozione e lo smaltimento di macerie rinvenute nel sottotetto, probabilmente abbandonate sin dall'esecuzione dei precedenti lavori di rifacimento delle coperture;
- in data 4 dicembre 2019, il direttore lavori Arch. relazionava al Pt_2 condominio, rilevando: che i lavori erano iniziati nella data prevista mentre erano stati ultimati, per cause diverse, il 28 giugno 2019, con successiva rimozione della gru di cantiere il 2 settembre 2019; di aver ricevuto, in data 20 giugno 2019, la contabilità delle lattonerie complessive, costituenti tutti i raccordi delle falde di copertura e quelle riguardanti i canali di gronda e pluviali, per complessivi € 23.174,00, importo scomposto dal D.L. in € 9.576,00 per le lattonerie riguardanti le falde e in € 13.607,00 per gronde e pluviali;
rappresentava, inoltre, che la voce lattonerie delle coperture sarebbe stata compresa nel contratto a forfait, mentre quella relativa alle gronde e pluviali era stata nel contratto quantificata in circa € 10.000,00; nella relazione l'arch. Pt_2 osservava che l'assemblea aveva a suo tempo deliberato per i lavori (rifacimento coperture più gronde e pluviali) l'esborso di complessivi € 178.000,00, non troppo dissimile dalla complessiva somma di € 179.524,00 da ultimo esposta dall'impresa; che quest'ultima aveva, inoltre, presentato alla fine del mese di luglio ulteriore contabilità sia di lavori eseguiti per privati, sia di opere in parziale variante contrattuale, determinate da circostanze non prevedibili in fase progetto, computo e contratto, rimandando all'assemblea le considerazioni e le scelte in merito;
- la maggiorata richiesta economica avanzata dall'appaltatrice e il relativo pagina 11 di 17 computo metrico si discutevano all'adunanza condominiale del 08.01.2020, nel corso della quale veniva demandato al D.L., al presidente dell'assemblea e al rappresentante del consiglio di condominio di effettuare le valutazioni del caso, predisponendo proposta transattiva da formulare alla Controparte_1
- con successiva mail datata 08.02.2020, l'Ing. premettendo di avere Pt_5 compreso che il condominio intendesse scorporare la contabilità relativa ai lavori imputabili a singoli condomini dalla contabilità generale, chiedeva l'autorizzazione a procedere con la fatturazione per i singoli condomini, tra cui la signora inoltre, preso atto, rispetto alla contabilità condominiale per le Pt_1 maggiori opere, della volontà del condominio di giungere ad una intesa, chiedeva alla Direzione Lavori di specificare espressamente le opere riconosciute dall'assemblea dei condomini e quelle contestate e, comunque, di redigere una contabilità finale, in modo da poter effettuare una verifica in vista di un accordo;
- con missiva del 28.2.2020, spedita tramite il legale, l'odierna appellata protestava l'esistenza di un credito per opere extra capitolato (oltre che per svincolo delle ritenute di garanzia, questione qui non in contestazione); nella missiva si faceva riferimento al fatto che, sin dal settembre 2019, come da documentazione già inviata al condominio e allegata ulteriormente alla missiva in esame, avesse provveduto a redigere la contabilità Controparte_1 extra capitolato secondo le indicazioni e i criteri richiesti dall'arch. Pt_2 scorporando dal consuntivo finale le opere extra da addebitarsi ai singoli proprietari beneficiari dell'intervento; deduceva, infine, che “in applicazione dei criteri riduttivi e di salvaguardia richiesti dalla D.L.”, accettati solo con finalità transattiva, il consuntivo extra capitolato a carico del condominio veniva ad ammontare € 58.451,76 oltre iva, mentre erano da considerarsi a carico del condomino (per quanto qui rileva) € 715,14; Parte_1
- in allegato alla missiva erano riportati il computo metrico del 6 settembre 2019, riferito al condominio, nonché quello del 7 settembre 2019, riferito ai singoli condomini per cui erano state svolte opere;
alla contabilità era allegato il commento dell' ing. che riferiva: di avere scomputato i lavori richiesti Pt_5 direttamente dai condomini, quindi da porsi a loro carico (in particolare, rimozione e sostituzione lana di roccia rispetto alla falda Villi-Rodà); di avere fatto riferimento, per le quantità, al rilievo finale della superficie delle varie falde della copertura, come da planimetrie condivise;
di avere fatto riferimento, per i prezzi, al preventivo a suo tempo approvato dall'assemblea condominiale e alle modalità di quantificazione delle opere extracontrattuali come previsto dagli articoli 16 e 27 del contratto di appalto. Seguiva, poi, una sintetica esplicitazione di ogni voce del consuntivo e la precisazione che nello stesso non pagina 12 di 17 era stato introdotto il costo per la rimozione e la sostituzione dell'orditura secondaria di talune falde, ivi meglio precisate, lasciando alla direzione lavori ogni valutazione in merito;
- in data 7 luglio 2020, dopo la ricezione da parte di alcuni condomini delle fatture inviate dall'impresa, l'arch. scriveva all'ing. per riferire Pt_2 Pt_5 che, nonostante la convocazione di assemblea straordinaria, non era stato ancora possibile definire con il condominio una contabilità sulle opere in variante;
che il condominio aveva autorizzato il riconoscimento delle opere extra come da certificazione finale dei lavori, e dunque i corrispettivi esposti per la rimozione delle macerie, per il rifacimento delle canne fumarie, per tutte le lattonerie e per tutte le opere eseguite per i singoli condomini, non riconducibili al contratto iniziale con il condominio;
che, invece, i lavori eseguiti in parziale difformità - in particolare le falde di nord e di ovest, con le opere provvisionali connesse - non erano state autorizzate in sede di assemblea, dal momento che i condomini intendevano farle valutare da una specifica commissione di delegati, oltre che dall'amministratore e dal direttore lavori, attività avviata ma quasi immediatamente interrotta a causa dell'emergenza pandemica covid;
che, in definitiva, i condomini avevano infine espresso la volontà di eseguire i pagamenti solo in seguito a verifica delle quantità dei costi e delle motivazioni delle varianti e che, pertanto, il D.L. non era stato autorizzato a emettere certificati di pagamento per le opere in variante delle falde di copertura sopraindicate;
- a fronte dell'emissione e dell'invio di fatture per il maggior importo da parte dell'appellata ai singoli condomini, con lettera del 13.07.2020, l'amministratore del Condominio contestava le somme richieste, in quanto relative a opere mai autorizzate, riservando di porre a disposizione dell'impresa, nei giorni successivi, il conteggio finale delle opere per le somme dovute in relazione ai lavori da capitolato d'appalto effettivamente realizzati;
- alla successiva assemblea del 07.10.2020, l'amministratore esponeva l'impossibilità di verifica degli importi fatturati, in quanto i condomini e non il condominio erano stati destinatari delle fatture;
l'assemblea deliberava, allora, di richiedere all'amministratore la predisposizione di tabelle di riparto dei costi, predisponendo una prima tabella con l'importo deliberato nell'assemblea del 31 maggio 2018, una seconda tabella con i costi come da contratto, una terza tabella contenente riparto con i costi extra richiesti da e Controparte_1 una quarta tabella con i costi come da relazione finale della direzione lavori (tabelle in effetti predisposte come da doc. n. 11 allegato all'atto di citazione in opposizione);
- non risultano successive comunicazioni fra le parti. pagina 13 di 17 Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
All'art. 16 del contratto di appalto (doc 7 fascicolo primo grado parte appellante), le parti hanno espressamente stabilito, in relazione alle “Varianti aggiuntive e opere scorporabili in corso d'opera” che nell'ipotesi in cui, “durante l'esecuzione delle opere dovesse derivare la necessità di eseguire nuove opere diverse per qualità da quelle pattuite, esse andranno preventivamente concordate con D.L e dalla stessa accettate all'esito dell'esecuzione ed alle stesse si applicheranno i prezzi di cui al prezziario opere edili di Milano ultimo trimestre 2017 con riduzione del 10%".
Tale clausola subordina l'esecuzione e la remunerabilità dei lavori aggiuntivi a due presupposti, dati dall'accordo preventivo con la Direzione dei Lavori e dalla successiva accettazione dell'esecuzione.
Secondo l'appellante il giudice avrebbe errato nel valutare le evidenze probatorie raccolte nel giudizio di primo grado, dalle quali emergerebbe che l'impresa mai fu autorizzata all'esecuzione dei lavori extra, per cui pretende il pagamento.
La ratio della pattuizione contrattuale era, evidentemente, quella di assicurare che eventuali varianti fossero effettivamente commissionate dal Condominio, evitando che l'appaltatore potesse a posteriori pretendere compensi per lavori eseguiti di propria iniziativa. Il contratto, tuttavia, non prevedeva la forma della preventiva autorizzazione, così come della successiva accettazione delle opere da parte del Direttore lavori.
Emerge dalla documentazione in atti, in primo luogo, che effettivamente vennero eseguiti lavori in variante, per i quali lo stesso Direttore Lavori, nella certificazione di fine lavori, riconobbe alcune somme aggiuntive.
La contestazione parrebbe riguardare, invece, le falde di nord e di ovest, con le opere provvisionali connesse, che sarebbero state realizzate in difformità da quanto pattuito.
Risulta che la società appaltatrice comunicò preventivamente al Direttore Lavori la necessità di realizzare opere extra-contrattuali in variante, indicando di ritenerle rientranti nell'art. 25 del contratto (correzione di errori costruttivi pregressi) - ciò nondimeno da autorizzarsi, in quanto varianti - e quali costi avrebbe applicato in ossequio all'art. 16 del contratto di appalto.
Non risulta documentalmente, e neppure è stato allegato, che il DL, successivamente alla ricezione della missiva, abbia manifestato alcuna direttiva contraria, né rispetto all'esecuzione delle opere, né rispetto al corrispettivo da applicarsi.
Soprattutto, la Direzione lavori, pur onerata di vigilare sull'esecuzione delle opere e di contestare immediatamente eventuali variazioni non autorizzate, non risulta avere formulato alcuna opposizione o riserva, censurando le varianti e facendo constare la non accettazione delle stesse da parte del Condominio. pagina 14 di 17 Al contrario, quando ormai era stata ricevuta la contabilità supplementare da parte dell'impresa ed erano note le richieste della stessa, l'arch. i limitò a relazionare Pt_2 al riguardo all'assemblea condominiale, svolgendo alcune considerazioni sulla lattoneria (su cui si tornerà oltre) e, per il resto, rilevando l'esistenza di opere eseguite
“in parziale variante contrattuale determinate da circostanze non prevedibili in fase progetto, computo e contratto”. Non vennero esplicitate eventuali ragioni di opposizione, ma, al contrario venne riconosciuta la necessità della variante, demandando all'assemblea ogni valutazione al riguardo: ciò, senza distinzioni e, in particolare, non limitatamente alle opere per cui nella certificazione di fine lavori (sulla base di sopralluogo già effettuato, alla data della relazione in esame) vi è espresso riconoscimento della variante.
Sin dal mese di luglio 2019 (cfr. relazione arch. doc. n. 8 fascicolo primo grado Pt_2 parte appellante) rimise al Condominio la contabilità relativa alle Controparte_1 opere aggiuntive, successivamente rielaborata con i criteri richiesti dal D.L. (separando le opere commissionate da singoli condomini e scomputando le opere del progetto originario non realizzate).
Le rielaborazioni pervennero al Condominio almeno dal gennaio 2020, senza che il Condominio abbia svolto, successivamente, specifiche contestazioni, evidenziando quali voci ritenesse dovute e quali, invece, contestasse per asserito difetto di autorizzazione da parte del Direttore Lavori.
In definitiva, non vi è in atti alcun documento da cui, anche solo indirettamente e per riferimento a interlocuzioni verbali o scritte intercorse in altra sede, emerga che il DL, nella dovuta e puntuale vigilanza del cantiere, abbia contestato che erano in via di esecuzione opere non pattuite o, almeno a posteriori, successivamente alla loro esecuzione, abbia immediatamente effettuato contestazioni all'impresa per essersi discostata dal progetto concordato.
Parimenti, non risulta che l'assemblea condominiale o l'amministratore abbiano mai disposto la sospensione o la rimozione delle opere, o le abbiano almeno specificamente contestate, successivamente alla chiusura del cantiere e alla consegna dei lavori.
L'assunzione delle prove orali, nella cui articolazione parte appellante ha insistito, non avrebbe aggiunto ulteriori elementi, sotto il profilo in esame, rispetto a quelli già evincibili dalla documentazione esaminata e, pertanto, va confermato il rigetto della relativa istanza istruttoria.
La Suprema Corte ha chiarito che l'accettazione tacita dell'opera può desumersi da atti o comportamenti del committente incompatibili con la volontà di rifiutarla, quali la presa in consegna, l'utilizzazione dell'opera, la mancata formulazione di riserve o la mancata contestazione del consuntivo (Cass. civ., sez. II, ord. n. 4021 del 9 febbraio 2023; Cass. civ., sez. II, ord. n. 13224 del 16 maggio 2019; Cass. civ., sez. III, sent. n. pagina 15 di 17 22879 del 10 novembre 2015).
In particolare, il comportamento complessivo del committente e della direzione dei lavori - ove caratterizzato da conoscenza dell'esecuzione, assenza di contestazioni e successiva fruizione delle opere - è idoneo a integrare una condotta concludente di accettazione (Cass. civ., sez. II, sent. n. 24246 del 9 agosto 2023).
Quanto alla contestazione del consuntivo, essa è avvenuta solo successivamente alla ricezione delle fatture relative alle opere extra da parte dei condomini. Non si può fare a meno di osservare, poi, che, come opposto dalla parte appellata, la contestazione fu accompagnata dalla riserva del Condominio di predisporre un computo alternativo, successivamente a una verifica che si intendeva demandare al Direttore dei Lavori. Ebbene, non sono noti gli esiti di tale verifica, né risulta che, almeno in quella sede, siano emerse le ragioni per cui le opere non fossero accettabili.
L'inerzia congiunta della DL e dell'assemblea dei condomini, a fronte di specifiche comunicazioni e della trasmissione del consuntivo, integra un comportamento concludente e univocamente significativo di accettazione tacita dei lavori extra- contratto, ai sensi dei principi elaborati dalla giurisprudenza citata.
In conclusione, correttamente il primo giudice ha ritenuto fondata la pretesa creditoria dell'appaltatrice, confermando la legittimità del decreto ingiuntivo opposto.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
5.
Relativamente al giudizio di appello, le spese di lite seguono il regime della soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, in € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva ed € 500,00 per la fase decisionale (tenuto conto delle modalità di svolgimento), così complessivamente in € 1.350 per compensi, spese generali forfettarie al 15 %, cpa e iva come per legge.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass., SS.UU., n. 4315/2020).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando quale giudice d'appello, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
471/2022, del Giudice di Pace di Novara, pubblicata in data 18.07.2022;
pagina 16 di 17 2) condanna al pagamento in favore di appellata Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio di appello, liquidate in € 1.350,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, cpa e iva come per legge;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Novara, 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Annalisa Boido
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annalisa Boido, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2846/2022 promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. GIOVANNA MAGGI e Parte_1 C.F._1
l'Avv. LUCA BERRA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
APPELLANTE contro
(C.F./P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. GIUSEPPE MELONE, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – appalto
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte appellante (come da foglio di p.c. del Parte_1
28.02.2025):
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Novara adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma della impugnata sentenza:
- accertare e dichiarare che l'importo richiesto da ed azionato con D.I. Controparte_1
n. 970/2021 con cui con sede legale in Novara, alla Via F.lli Controparte_1
Rosselli n. 30, c.f. e p.iva richiedeva alla sig.ra il pagamento con P.IVA_1 Parte_1 atto di precetto della somma di € 1.281,57 oltre spese legali liquidate ed esborsi pari ad € 789,24, non è dovuto per insussistenza del diritto sottostante e per i motivi di cui in narrativa ed in particolare: pagina 1 di 17 - accertare che nulla è dovuto all'opposta per le motivazioni in atto e, conseguentemente, ordinare la restituzione delle somme tutte versate in ragione dell'azione monitoria promossa, oltre agli interessi nel frattempo maturati;
- e, pertanto, ammettere le già formulate prove testimoniali:
1 – Vero che il Cond. Corso Cavour ebbe a valutare in sede assembleare straordinaria del 09/05/2018 (doc. 5) dei preventivi per il rifacimento del tetto, e tra gli altri anche quello formulato da con la lattoneria in generale, e quantificato da Controparte_1 quest'ultima in € 168.000,00 oltre iva?
2 – Vero che il Condominio di Corso Cavour con delibera assembleare straordinaria del 31/05/2018 (doc. 6) affidò l'appalto per il rifacimento del tetto alla impresa
[...]
compreso però anche la sostituzione dei canali di gronda? Controparte_1
3 – Vero che all'atto della sottoscrizione del contratto di appalto in data 23/07/2018 (doc. 7) la soc. acconsentì ad eseguire le lavorazioni richieste e meglio descritte Controparte_1 nell'atto di appalto stesso per la complessiva somma di € 156.350,00 oltre ad € 10.000,00 per la sostituzione delle grondaie e dei pluviali art. 27 “nella presente fornitura sono altresì compresi tutti i canali di discesa del tetto che a preventivo computati a m/l per sviluppo 55 si indicano in € 10.000,00 …”?
4 – Vero che detto contratto di appalto venne sottoscritto dall'Amministratore geom.
[...]
e dalla DL Arch. oltre al responsabile della sicurezza e il titolare CP_2 Parte_2 dell'impresa aggiudicataria c/o lo studio legale dell'Avv. G. Garone nominato dal Condominio?
5 – Vero che il Condominio ed i Condomini si erano così impegnati a corrispondere alla
[...]
l'importo complessivo di € 166.350,00 (art. 7 contratto di appalto doc. 7)? Controparte_1
6 – Vero che detto contratto di appalto prevedeva la realizzazione dei lavori, a corpo, a forfait globale chiuso?
7 – Vero che al termine dei lavori ovvero nel giugno 2019 la soc. fece Controparte_1 una ulteriore richiesta alla DL di integrazione del proprio compenso per la sostituzione delle gronde e dei pluviali (quindi valutate non più in € 10.000,00) per € 23.174,00 (doc. 8)?
8 – Vero che nel mese di settembre 2019 la avanzava nei confronti del Controparte_1
DL una richiesta economica per lavorazioni extra contratto per € 58.451,00 lavorazioni che non vennero approvate dalla DL?
9 – Vero che tale richiesta cadde nel nulla?
10 – Vero che tale ultima richiesta l'arch. in data 04/12/2019 ebbe a demandare ogni Pt_2 decisione in merito all'assemblea condominiale, (doc. 8) facendo presente che del dettaglio fornito dalla si poteva eventualmente accettare il maggior costo per la Controparte_1
pagina 2 di 17 fornitura di energia elettrica, la rimozione delle macerie, ripristino del camino centrale termica e la detrazione per minori lavori svolti sulla falda a Sud, e nulla più?
11 – Vero che l'Assemblea condominiale venne interessata del nuovo computo metrico integrativo presentato dalla e all'assemblea del 08/01/2020 (doc. 9) Controparte_1
l'Amministratore del propose di incaricare il presidente Parte_3 dell'Assemblea sig. l'Ing. quale rappresentante del Persona_1 Persona_2 consiglio di condominio e la DL Arch. per le valutazioni del caso e formulare Parte_2 una proposta transattiva con la soc. . Tale proposta sarebbe stata in Controparte_1 seguito fatta pervenire a tutti i Condomini per le valutazioni del caso ciò entro il 31/01/2020?
12 – Vero che nel luglio 2020, la provvedeva comunque ad inviare ai Controparte_1 condomini delle fatture relative alle opere che ritenne a suo esclusivo giudizio di poter chiedere in via diretta ai proprietari (di ogni immobile costituente il condominio)?
13 – Vero che l'amministratore di Condominio con tutti i proprietari degli immobili in data 13 luglio 2020, in reazione a ciò, ebbero a sottoscrivere una comunicazione inviata alla
[...] ove si stigmatizzava tale modus operandi giacché il Condominio in allora Controparte_1 nulla aveva ancora deliberato in merito (doc. 10)?
14 – Vero che successivamente all'Assemblea del 07 ottobre 2020 (doc. 11) l'Amministratore Condominiale non pose all'ordine del giorno la decisione di approvare o meno le integrazioni economiche avanzate alla di € 23.174,00 e di € 58.451,76 ciò per il Controparte_1 fatto che non vi era più certezza dei costi esposti dalla rispetto ai vizi Controparte_1 nel frattempo lamentati (docc. 12 e 13)?
15 – Vero che dell'iniziale importo di € 23.174,00 richiesto dalla di Controparte_1 integrazione del proprio preventivo se ne aggiunse uno ulteriore di € 58.451,00 per lavori extra contratto, per i quali non vi è stata da parte Condominiale alcuna approvazione dato che, in occasione della stipula dell'appalto, erano stati tassativamente esclusi i costi extra capitolato. Tuttavia vennero riconosciuti come dovuti i costi sostenuti dalla quali: Controparte_1 tutte le opere di lattoneria, rimozione ed il trasporto delle macerie, la fornitura di energia di cantiere, il ripristino del camino della centrale termica e la detrazione per minori lavori svolti sulla falda Sud oltre alle opere eseguite per i singoli condomini non riconducibili al contratto iniziale con il Condominio, ma non venne quantificato l'importo?
Sui precedenti capitoli si indicano in prova diretta i sigg.:
- Geom. CP_2
- Sig. Persona_1
- Ing. Persona_2
- Arch. Parte_2
pagina 3 di 17 Da intendersi indicati anche in prova contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi.
Si chiede l'interpello del legale rappresentate pro – tempore della sui Controparte_1 seguenti capitoli: 16 – Vero che la sig.ra ben prima di ricevere l'ingiunzione n. Parte_1
157/2021 nr. 176/2021 notificata il 03/03/2021 di cui qui si discute, ha provveduto a versare alla l'importo di € 5.929,57, (oltre iva al 10%), importo Controparte_1 versato alle seguenti date:
- € 5.249,72 (oltre iva) secondo le fatture emesse e ricevute dall'impresa, riferite agli S.A.L. emessi dalla D.L., e quindi al 30.10.2018, 16.11.2018, 04.02.2019, 12.06.2019, 10.07.2019 (doc. 14)
- € 679,85 (oltre iva) per libera iniziativa secondo le cifre esposte nella relazione finale della D.L. del 04.12.2019 e seguente riparto formulato dall'Amministratore e presentato con il verbale dell'assemblea ordinaria del 07.10.2020 e quindi al 20.10.2020?
In ogni caso con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni di parte appellata (come da foglio di p.c. Controparte_1 dell'11.11.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale in funzione di Giudice di Appello, attesi i motivi di cui in atti, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione,
- respingere integralmente l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. Parte_1
471/2022 resa dal Giudice di Pace di Novara in causa iscritta al n. 970/2021 R.G. in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto e non provato in alcuna sua parte;
- in ogni caso, rigettare in ogni sua parte l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Sig.ra perché inammissibile, improponibile, comunque infondata in fatto e diritto Parte_1
e non provata, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'opponente al pagamento del capitale ivi liquidato, degli interessi, nonché delle spese di monitorio ivi liquidate, oltre alle spese di giudizio di opposizione;
- in via istruttoria, in estremo denegato subordine, ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio la quale, avuto riguardo ai contenuti del contatto e del capitolato, e del consuntivo finale di
e di tutta la documentazione in atti, e previo accesso al fabbricato e Controparte_1 verifica delle opere svolte ed eseguite e dettagliatamente indicato in computo metrico finale (doc. 8) appellante, determini il corrispettivo complessivo spettante a applicando Controparte_1
– per quanto afferisce la determinazione del valore e del prezzo delle opere extracapitolato - i
“prezzi di cui al prezziario opere edili di Milano ultimo trimestre 2017 con riduzione del 10%", comunque condannando anche a seguito di tale accertamento l'appellante al pagamento pagina 4 di 17 di ogni anche residua somma che risulterà dovuta pro quota millesimale per l'effettivo valore delle opere svolte da come anche occorrendo accertande a mezzo CTU, a Controparte_1 titolo di corrispettivi residui dovuti a nei limiti dell'ingiunto; Controparte_1
- In ogni caso con interessi dal dovuto al saldo, interessi da conteggiarsi anche ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla data di notifica del decreto ingiuntivo e sino al saldo effettivo.
-Comunque con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da nei confronti della sentenza Parte_1 pronunciata dal Giudice di pace di Novara n. 471/2022, pronunciata il 18.7.2022, con cui è stata rigettata l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
157/2021, immediatamente esecutivo, emesso dal Giudice di Pace di Novara in data 15.2.2021.
Giova, preliminarmente, ricostruire le vicende processuali che hanno condotto all'instaurazione del presente grado di giudizio.
Con il su menzionato provvedimento monitorio, il Giudice di pace, su ricorso della ingiungeva all'odierna appellante il pagamento della somma Controparte_1 di € 1.281,57 oltre interessi e spese, pari alla quota del corrispettivo dovuto per le opere edili extra contratto realizzate dall'ingiungente in favore del Condominio Corso Cavour n. 11, corrente in Novara, di cui l'immobile di proprietà dell'appellante fa parte.
A seguito della notifica del provvedimento monitorio, l'allora ingiunta provvedeva al pagamento del dovuto e successivamente, con atto di citazione del 12.04.2021, proponeva opposizione, contestando l'an della pretesa, per non essere state le lavorazioni extra contratto previamente autorizzate dalla Direzione Lavori, né dall'assemblea dei condomini, e comunque il quantum delle pretese economiche avanzate dalla essendo stati i costi per la sostituzione dei Controparte_1 pluviali conteggiati in misura maggiore rispetto a quelli contrattualmente pattuiti e non essendo stato concordato il prezzo relativo a tutte le opere extra contratto svolte dall'impresa appaltatrice.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, il Controparte_1 difetto di legittimazione dell'opponente a sollevare eccezioni relativamente alle obbligazioni contrattuali derivanti dall'appalto, stipulato dal solo Condominio committente, ritenendo consentita al singolo condomino, al più, unicamente la formulazione di contestazioni in ordine al quantum del credito in rapporto alla propria quota millesimale.
Nel merito, contestava le pretese di parte opponente in quanto infondate in fatto e in diritto. pagina 5 di 17 La causa di primo grado veniva istruita mediante assunzione di prova orale dedotta dalla parte opposta e all'udienza del 23.05.2022 veniva trattenuta in decisione.
Con la sentenza n. 471/2022, depositata il 18.07.2022, il Giudice di Pace rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo, ritenendo per un verso le doglianze di parte opponente inammissibili, non essendo la condomina parte del contratto d'appalto intercorso tra la e il Condominio e per altro verso Controparte_1 confermando la legittimità delle somme così come portate nel decreto ingiuntivo, avendo parte opposta realizzato le opere extra contratto senza ricevere contestazioni da parte della committenza, successivamente alla conclusione e alla consegna delle opere, per le quali, in seguito a sopralluogo del 27.11.2019, è stato rilasciato anche certificato di regolare esecuzione.
Con atto di appello regolarmente notificato alla in data Controparte_1
02.12.2022 e depositato in data 12.12.2022, ha impugnato la sentenza di Parte_1 prime cure avanti a questo Tribunale per i motivi che saranno di seguito meglio esaminati.
Parte appellata si è costituita anche nel presente giudizio, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 04.03.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
***
1.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dalla ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Controparte_1
E' infatti da respingere un'interpretazione formalistica dell'art. 342 c.p.c., che comporterebbe un'ingiustificata compressione del diritto di difesa.
Come puntualizzato dalla Suprema Corte, infatti, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass., SS.UU., n. 27199/2017).
Ciò esige, secondo quanto ulteriormente chiarito dalla Corte di Cassazione pagina 6 di 17 successivamente alla pronuncia delle Sezioni Unite, che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, e dunque che alla parte volitiva si accompagni sempre una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al di fuori, tuttavia, di schemi precostituiti di costruzione dell'atto di impugnazione. L'esigenza argomentativa, inoltre, non può impedire che il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza e che esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice, essendo innegabile che, in tal caso, sottoponendo al giudice d'appello dette argomentazioni – perché ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere – si adempia pienamente all'onere di specificità dei motivi (Cass., n. 932/18).
Nella specie, l'appellante ha sì riproposto nell'atto d'impugnazione le ragioni già contenute nell'atto di citazione, ma ha con ciò manifestato l'integrale critica alle ragioni della decisione, potendosi individuare sufficientemente dall'atto quali censure siano mosse alla sentenza di primo grado e l'obiettivo di dette censure.
2.
Parimenti inaccoglibile è l'eccezione di inammissibilità della produzione del documento n. 16, allegato dalla all'atto introduttivo di questo giudizio. Pt_1
Trattasi, nella specie, di sentenza resa successivamente a quella impugnata in diverso giudizio, avente ad oggetto analoghe questioni relative all'appalto in oggetto fra altro condomino e la Trattasi, dunque, di mero precedente Controparte_1 giurisprudenziale, che, per quanto dotato di pertinenza rafforzata rispetto all'oggetto del presente giudizio, quand'anche definitivo non potrebbe qui esplicare efficacia di giudicato (per costante giurisprudenza di legittimità: “La sentenza resa in diverso giudizio, anche se non passata in giudicato, può essere prodotta come documento e liberamente apprezzata dal giudice di merito, non potendo tuttavia spiegare efficacia vincolante, neppure nei confronti delle stesse parti”: cfr. Cass. Civ. n. 21115/2005; Cass. Civ. 7698/2014).
Come tale, la sentenza – peraltro pronunciata solo successivamente a quella qui appellata – è liberamente producibile, ferma rimanendo la valenza probatoria nei limiti suddetti.
3.
La censura della sentenza di prime cure là dove ha ritenuto l'inammissibilità delle domande formulate dalla parte appellante, per essere questa estranea al contratto di appalto, nell'ambito del quale il è il solo ad avere Parte_4 assunto la qualità di committente e, pertanto, sarebbe l'unico ad essere legittimamente titolato a formulare eccezioni in ordine alle relative obbligazioni, è fondata.
pagina 7 di 17 Secondo la tesi della società qui appellata, condivisa dal giudice di primo grado, la previsione contrattuale di cui all'art. 17 del contratto di appalto, che ha espressamente consentito alla medesima società di pretendere il pagamento dai singoli condomini pro quota, non trasfonde il rapporto contrattuale in capo ai condomini medesimi, potendo questi ultimi, al più, eccepire questioni attinenti al quantum del corrispettivo richiesto in relazione ai loro millesimi di proprietà.
Tali assunti non considerano che, secondo ormai consolidata e condivisibile ricostruzione, il condominio rappresenta “un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini” (Cass. SS.UU. n. 9148/2008). La legittimazione dell'amministratore, infatti, non priva i singoli partecipanti della loro legittimazione ad agire in giudizio in difesa dei diritti relativi alle parti comuni, di avvalersi autonomamente dei mezzi di impugnazione o di intervenire nei giudizi intrapresi dall'amministratore.
Il Condominio non è titolare di un patrimonio autonomo, né di diritti e di obbligazioni: la titolarità dei diritti sulle cose, gli impianti e i servizi di uso comune fa capo ai singoli condòmini, e ai medesimi sono imputabili i debiti derivanti dalla loro gestione.
Con la sentenza n. 9148/ 2008, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha qualificato la come avente natura parziaria l'obbligazione di pagamento assunta dal Condominio nei confronti di terzi, consentendo di agire esecutivamente nei confronti dei condòmini morosi laddove il titolo esecutivo sia stato ottenuto nei confronti del Condominio
Nei casi, come quello in esame, in cui l'appaltatore si sia impegnato ad agire per il pagamento del prezzo, pro quota, nei confronti del singolo condomino moroso, la "facoltà", spettante al creditore in virtù del principio su richiamati, di agire nei confronti del singolo condomino e non del Condominio viene a qualificarsi come un "obbligo", escludendo, semmai, la legittimazione passiva del Condominio rispetto alle azioni per l'inadempimento.
In altre parole, a tutela dei condomini virtuosi, le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, hanno esplicitamente previsto nel contratto di appalto, la sostituzione ab origine dei singoli condomini morosi secondo le rispettive quote millesimali al Condominio e ai condomini virtuosi dal lato passivo, escludendo il coinvolgimento di questi ultimi già nella fase di formazione del titolo giudiziale per il pagamento del compenso dell'appaltatore, e non solo nella fase esecutiva, sancendo per la società appaltatrice l'obbligo di far accertare il credito esclusivamente nei confronti dei condomini inadempienti.
Dalla documentazione in atti risulta che il decreto ingiuntivo è stato emesso direttamente nei confronti della essendosi la avvalsa Pt_1 Controparte_1 della predetta clausola contrattuale. pagina 8 di 17 In presenza di una simile pattuizione - la cui validità è stata riconosciuta dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. II, ord. 16 luglio 2024, n. 19532) - il singolo condomino destinatario dell'ingiunzione assume la qualità di debitore “diretto” dell'appaltatore, con la conseguenza che è pienamente legittimato a proporre opposizione al decreto, potendo far valere tutte le eccezioni di merito relative alla sussistenza e all'entità del credito.
La Cassazione ha infatti affermato che, quando il creditore del condominio esercita l'azione nei confronti del singolo condomino, quest'ultimo è titolare di una posizione sostanziale autonoma, che gli consente di far valere le proprie ragioni nel merito della pretesa creditoria, anche in relazione alla determinazione della quota (Cass. civ., Sez. III, ord. 6 dicembre 2023, n. 34220; Cass. civ., Sez. III, ord. 28 dicembre 2023, n. 36283).
Va, d'altra parte, considerato che, precludendo il contratto l'azione di adempimento nei confronti del Condominio, secondo la lettura dell'appellata nessun soggetto avrebbe potuto legittimamente opporre le eccezioni derivanti dal contratto, quali l'eccezione di inadempimento e, a monte, le difese relative alla non debenza dei corrispettivi richiesti perché relativi a opere non realizzati, il che appare illogico ed esorbitante dalla ratio e dal contenuto delle clausole in questione.
Unica conclusione logica, oltre che coerente con i principi su richiamati, è che l'odierna appellante abbia assunto la qualità di debitrice dell'appaltatore e, pertanto, sia pienamente legittimata a proporre opposizione avverso il decreto monitorio, potendo contestare tanto l'an debeatur, quanto il quantum del credito azionato.
4.
Ciò nondimeno, passando a esaminare gli ulteriori motivi proposti dall'appellante, l'impugnazione è infondata e deve essere rigettata.
Parte appellante ha contestato la debenza della somma portata nel decreto ingiuntivo opposto, trattandosi di corrispettivo richiesto dalla società appaltatrice per lavori extra-contratto, non espressamente riconducibili a opere urgenti o necessarie e non previamente deliberati dall'assemblea condominiale, né tantomeno successivamente accettati dal Condominio.
Oggetto dell'iniziativa di in sede monitoria erano tre fatture – n. Controparte_1
48/2020, n. 56/2020 e n. 58/2020 - relative all'ultima rata a saldo di “opere a contratto ed opere extra contratto”, per le tre unità riferibili alla signora come da computo Pt_1 metrico del 23 luglio 2018.
Dalla documentazione versata agli atti del giudizio di prime cure è emerso che:
- con delibera assembleare del 31.05.2018, il Parte_4 affidava i lavori di rifacimento del tetto e di sostituzione dei canali di gronda pagina 9 di 17 alla (doc. 6, fascicolo primo grado parte appellante); Controparte_1
- il contratto d'appalto veniva stipulato dalle parti in data 31.05.2018;
- l'importo dei lavori, calcolato a corpo a forfait chiuso, era fissato al prezzo di €
156.350,00 (in relazione alle lavorazioni inserite nel computo metrico allegato al contratto), oltre ad € 10.000,00 per la sostituzione delle grondaie e dei pluviali (preventivati in tale somma per un computo di 55 mt/l, importo di cui si prevedeva il ragguaglio a fine lavori previa comparazione con l'effettivo sviluppo), per un totale complessivo di € 166.350,00 (artt. 7 e 27 contratto di appalto, doc. 7 fascicolo primo grado parte appellante);
- in data 8 febbraio 2019, l'arch. omunicava all'ing. un ordine di Pt_2 Pt_5 servizio di ripresa dei lavori, deciso nella precedente assemblea del 6 febbraio 2019;
- in data 9 febbraio 2019, l'ing. scriveva al direttore lavori, Arch. Pt_5 Pt_2 facendo seguito all'ordine di servizio come “numero 2” e al sopralluogo effettuato il giorno precedente sulla parte di copertura interessata dai lavori, indicando “per quanto attiene la parte principale”, ossia il rifacimento della copertura nelle parti precisamente indicate nella missiva, le modalità con cui avrebbe inteso procedere, secondo gli accordi raggiunti in fase di sopralluogo: in particolare, veniva preannunciato che, come previsto dall'art. 25 del contratto di appalto relativo alla “prevenzione di errori costruttivi pregressi”, l'impresa avrebbe proceduto, in applicazione di quanto indicato all'articolo 16 dedicato a
“varianti aggiunte e opere scorporabili,” alla realizzazione di “piccola orditura su grossa orditura in terziere o arcarecci dei numeri A.02.04.0680 e A.02.04.0685 … misurata in sviluppo compreso le gronde, per un'incidenza fino a 0.02 m3/m2, con travi in abete 4 fili”, al prezzo di 50 € al metro quadro;
veniva riferito, altresì, che l'impresa prevedeva di procedere in economia per un'altra parte di intervento;
infine, veniva chiarito che l'intervento sulla copertura della veranda di un condomino, non compresa nel contratto, sarebbe avvenuto applicando gli stessi criteri, modalità operative e prezzi di cui alla descrizione delle opere;
- al termine dei lavori, in data 20.06.2019, avanzava ulteriore Controparte_1 richiesta economica alla Direzione Lavori, Arch. per la sostituzione delle Pt_2 gronde e dei pluviali per € 23.174,00, in luogo dell'importo originariamente pattuito in € 10.000,00;
- con mail del 02.09.2019, l'Arch. chiedeva chiarimenti sui maggiori costi Pt_2 esposti, domandando all'impresa di distinguere le lavorazioni fatte per privati, come tali fuori contratto, da quelle realizzate in difformità dalle previsioni, in quanto intervenuti fattori esterni, portando l'esempio del caso Per_3
(comproprietario di;
chiedeva inoltre di escludere dal computo tutte le Pt_1
pagina 10 di 17 lavorazioni già comprese nel contratto iniziale e di evidenziare in deduzione tutte le lavorazioni inizialmente comprese nell'appalto, ma non realizzate per cause diverse;
- in data 27.11.2019, si teneva sopralluogo per la verifica dei lavori alla presenza dell'Arch. del titolare dell'appaltatrice e dell'amministratore del Pt_2 condominio, cui seguiva la certificazione di regolare esecuzione dei lavori da parte del Direttore Lavori (doc. 8, fascicolo primo grado parte appellante);
- in particolare, l'arch. ertificava quale importo finale dei lavori la somma Pt_2 di € 169.128,00, corrispondente all'importo contrattuale di € 166.350,00, oltre € 3.600,00 per rimozione macerie, € 1.098,00 per fornitura energia di cantiere ed
€ 777,00 per ripristino camino centrale termica;
- nella medesima certificazione, quanto alle opere “realizzate in variante al progetto autorizzato", il Direttore Lavori dava atto che alcune opere erano state modificate, come il recupero del manto di copertura esistente in coppi, ove possibile, invece del posizionamento di nuovo manto, e la modifica dei sistemi di posa sulla falda di sud, come da ordine di servizio numero 1, e che si era dovuto procedere la rimozione e lo smaltimento di macerie rinvenute nel sottotetto, probabilmente abbandonate sin dall'esecuzione dei precedenti lavori di rifacimento delle coperture;
- in data 4 dicembre 2019, il direttore lavori Arch. relazionava al Pt_2 condominio, rilevando: che i lavori erano iniziati nella data prevista mentre erano stati ultimati, per cause diverse, il 28 giugno 2019, con successiva rimozione della gru di cantiere il 2 settembre 2019; di aver ricevuto, in data 20 giugno 2019, la contabilità delle lattonerie complessive, costituenti tutti i raccordi delle falde di copertura e quelle riguardanti i canali di gronda e pluviali, per complessivi € 23.174,00, importo scomposto dal D.L. in € 9.576,00 per le lattonerie riguardanti le falde e in € 13.607,00 per gronde e pluviali;
rappresentava, inoltre, che la voce lattonerie delle coperture sarebbe stata compresa nel contratto a forfait, mentre quella relativa alle gronde e pluviali era stata nel contratto quantificata in circa € 10.000,00; nella relazione l'arch. Pt_2 osservava che l'assemblea aveva a suo tempo deliberato per i lavori (rifacimento coperture più gronde e pluviali) l'esborso di complessivi € 178.000,00, non troppo dissimile dalla complessiva somma di € 179.524,00 da ultimo esposta dall'impresa; che quest'ultima aveva, inoltre, presentato alla fine del mese di luglio ulteriore contabilità sia di lavori eseguiti per privati, sia di opere in parziale variante contrattuale, determinate da circostanze non prevedibili in fase progetto, computo e contratto, rimandando all'assemblea le considerazioni e le scelte in merito;
- la maggiorata richiesta economica avanzata dall'appaltatrice e il relativo pagina 11 di 17 computo metrico si discutevano all'adunanza condominiale del 08.01.2020, nel corso della quale veniva demandato al D.L., al presidente dell'assemblea e al rappresentante del consiglio di condominio di effettuare le valutazioni del caso, predisponendo proposta transattiva da formulare alla Controparte_1
- con successiva mail datata 08.02.2020, l'Ing. premettendo di avere Pt_5 compreso che il condominio intendesse scorporare la contabilità relativa ai lavori imputabili a singoli condomini dalla contabilità generale, chiedeva l'autorizzazione a procedere con la fatturazione per i singoli condomini, tra cui la signora inoltre, preso atto, rispetto alla contabilità condominiale per le Pt_1 maggiori opere, della volontà del condominio di giungere ad una intesa, chiedeva alla Direzione Lavori di specificare espressamente le opere riconosciute dall'assemblea dei condomini e quelle contestate e, comunque, di redigere una contabilità finale, in modo da poter effettuare una verifica in vista di un accordo;
- con missiva del 28.2.2020, spedita tramite il legale, l'odierna appellata protestava l'esistenza di un credito per opere extra capitolato (oltre che per svincolo delle ritenute di garanzia, questione qui non in contestazione); nella missiva si faceva riferimento al fatto che, sin dal settembre 2019, come da documentazione già inviata al condominio e allegata ulteriormente alla missiva in esame, avesse provveduto a redigere la contabilità Controparte_1 extra capitolato secondo le indicazioni e i criteri richiesti dall'arch. Pt_2 scorporando dal consuntivo finale le opere extra da addebitarsi ai singoli proprietari beneficiari dell'intervento; deduceva, infine, che “in applicazione dei criteri riduttivi e di salvaguardia richiesti dalla D.L.”, accettati solo con finalità transattiva, il consuntivo extra capitolato a carico del condominio veniva ad ammontare € 58.451,76 oltre iva, mentre erano da considerarsi a carico del condomino (per quanto qui rileva) € 715,14; Parte_1
- in allegato alla missiva erano riportati il computo metrico del 6 settembre 2019, riferito al condominio, nonché quello del 7 settembre 2019, riferito ai singoli condomini per cui erano state svolte opere;
alla contabilità era allegato il commento dell' ing. che riferiva: di avere scomputato i lavori richiesti Pt_5 direttamente dai condomini, quindi da porsi a loro carico (in particolare, rimozione e sostituzione lana di roccia rispetto alla falda Villi-Rodà); di avere fatto riferimento, per le quantità, al rilievo finale della superficie delle varie falde della copertura, come da planimetrie condivise;
di avere fatto riferimento, per i prezzi, al preventivo a suo tempo approvato dall'assemblea condominiale e alle modalità di quantificazione delle opere extracontrattuali come previsto dagli articoli 16 e 27 del contratto di appalto. Seguiva, poi, una sintetica esplicitazione di ogni voce del consuntivo e la precisazione che nello stesso non pagina 12 di 17 era stato introdotto il costo per la rimozione e la sostituzione dell'orditura secondaria di talune falde, ivi meglio precisate, lasciando alla direzione lavori ogni valutazione in merito;
- in data 7 luglio 2020, dopo la ricezione da parte di alcuni condomini delle fatture inviate dall'impresa, l'arch. scriveva all'ing. per riferire Pt_2 Pt_5 che, nonostante la convocazione di assemblea straordinaria, non era stato ancora possibile definire con il condominio una contabilità sulle opere in variante;
che il condominio aveva autorizzato il riconoscimento delle opere extra come da certificazione finale dei lavori, e dunque i corrispettivi esposti per la rimozione delle macerie, per il rifacimento delle canne fumarie, per tutte le lattonerie e per tutte le opere eseguite per i singoli condomini, non riconducibili al contratto iniziale con il condominio;
che, invece, i lavori eseguiti in parziale difformità - in particolare le falde di nord e di ovest, con le opere provvisionali connesse - non erano state autorizzate in sede di assemblea, dal momento che i condomini intendevano farle valutare da una specifica commissione di delegati, oltre che dall'amministratore e dal direttore lavori, attività avviata ma quasi immediatamente interrotta a causa dell'emergenza pandemica covid;
che, in definitiva, i condomini avevano infine espresso la volontà di eseguire i pagamenti solo in seguito a verifica delle quantità dei costi e delle motivazioni delle varianti e che, pertanto, il D.L. non era stato autorizzato a emettere certificati di pagamento per le opere in variante delle falde di copertura sopraindicate;
- a fronte dell'emissione e dell'invio di fatture per il maggior importo da parte dell'appellata ai singoli condomini, con lettera del 13.07.2020, l'amministratore del Condominio contestava le somme richieste, in quanto relative a opere mai autorizzate, riservando di porre a disposizione dell'impresa, nei giorni successivi, il conteggio finale delle opere per le somme dovute in relazione ai lavori da capitolato d'appalto effettivamente realizzati;
- alla successiva assemblea del 07.10.2020, l'amministratore esponeva l'impossibilità di verifica degli importi fatturati, in quanto i condomini e non il condominio erano stati destinatari delle fatture;
l'assemblea deliberava, allora, di richiedere all'amministratore la predisposizione di tabelle di riparto dei costi, predisponendo una prima tabella con l'importo deliberato nell'assemblea del 31 maggio 2018, una seconda tabella con i costi come da contratto, una terza tabella contenente riparto con i costi extra richiesti da e Controparte_1 una quarta tabella con i costi come da relazione finale della direzione lavori (tabelle in effetti predisposte come da doc. n. 11 allegato all'atto di citazione in opposizione);
- non risultano successive comunicazioni fra le parti. pagina 13 di 17 Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
All'art. 16 del contratto di appalto (doc 7 fascicolo primo grado parte appellante), le parti hanno espressamente stabilito, in relazione alle “Varianti aggiuntive e opere scorporabili in corso d'opera” che nell'ipotesi in cui, “durante l'esecuzione delle opere dovesse derivare la necessità di eseguire nuove opere diverse per qualità da quelle pattuite, esse andranno preventivamente concordate con D.L e dalla stessa accettate all'esito dell'esecuzione ed alle stesse si applicheranno i prezzi di cui al prezziario opere edili di Milano ultimo trimestre 2017 con riduzione del 10%".
Tale clausola subordina l'esecuzione e la remunerabilità dei lavori aggiuntivi a due presupposti, dati dall'accordo preventivo con la Direzione dei Lavori e dalla successiva accettazione dell'esecuzione.
Secondo l'appellante il giudice avrebbe errato nel valutare le evidenze probatorie raccolte nel giudizio di primo grado, dalle quali emergerebbe che l'impresa mai fu autorizzata all'esecuzione dei lavori extra, per cui pretende il pagamento.
La ratio della pattuizione contrattuale era, evidentemente, quella di assicurare che eventuali varianti fossero effettivamente commissionate dal Condominio, evitando che l'appaltatore potesse a posteriori pretendere compensi per lavori eseguiti di propria iniziativa. Il contratto, tuttavia, non prevedeva la forma della preventiva autorizzazione, così come della successiva accettazione delle opere da parte del Direttore lavori.
Emerge dalla documentazione in atti, in primo luogo, che effettivamente vennero eseguiti lavori in variante, per i quali lo stesso Direttore Lavori, nella certificazione di fine lavori, riconobbe alcune somme aggiuntive.
La contestazione parrebbe riguardare, invece, le falde di nord e di ovest, con le opere provvisionali connesse, che sarebbero state realizzate in difformità da quanto pattuito.
Risulta che la società appaltatrice comunicò preventivamente al Direttore Lavori la necessità di realizzare opere extra-contrattuali in variante, indicando di ritenerle rientranti nell'art. 25 del contratto (correzione di errori costruttivi pregressi) - ciò nondimeno da autorizzarsi, in quanto varianti - e quali costi avrebbe applicato in ossequio all'art. 16 del contratto di appalto.
Non risulta documentalmente, e neppure è stato allegato, che il DL, successivamente alla ricezione della missiva, abbia manifestato alcuna direttiva contraria, né rispetto all'esecuzione delle opere, né rispetto al corrispettivo da applicarsi.
Soprattutto, la Direzione lavori, pur onerata di vigilare sull'esecuzione delle opere e di contestare immediatamente eventuali variazioni non autorizzate, non risulta avere formulato alcuna opposizione o riserva, censurando le varianti e facendo constare la non accettazione delle stesse da parte del Condominio. pagina 14 di 17 Al contrario, quando ormai era stata ricevuta la contabilità supplementare da parte dell'impresa ed erano note le richieste della stessa, l'arch. i limitò a relazionare Pt_2 al riguardo all'assemblea condominiale, svolgendo alcune considerazioni sulla lattoneria (su cui si tornerà oltre) e, per il resto, rilevando l'esistenza di opere eseguite
“in parziale variante contrattuale determinate da circostanze non prevedibili in fase progetto, computo e contratto”. Non vennero esplicitate eventuali ragioni di opposizione, ma, al contrario venne riconosciuta la necessità della variante, demandando all'assemblea ogni valutazione al riguardo: ciò, senza distinzioni e, in particolare, non limitatamente alle opere per cui nella certificazione di fine lavori (sulla base di sopralluogo già effettuato, alla data della relazione in esame) vi è espresso riconoscimento della variante.
Sin dal mese di luglio 2019 (cfr. relazione arch. doc. n. 8 fascicolo primo grado Pt_2 parte appellante) rimise al Condominio la contabilità relativa alle Controparte_1 opere aggiuntive, successivamente rielaborata con i criteri richiesti dal D.L. (separando le opere commissionate da singoli condomini e scomputando le opere del progetto originario non realizzate).
Le rielaborazioni pervennero al Condominio almeno dal gennaio 2020, senza che il Condominio abbia svolto, successivamente, specifiche contestazioni, evidenziando quali voci ritenesse dovute e quali, invece, contestasse per asserito difetto di autorizzazione da parte del Direttore Lavori.
In definitiva, non vi è in atti alcun documento da cui, anche solo indirettamente e per riferimento a interlocuzioni verbali o scritte intercorse in altra sede, emerga che il DL, nella dovuta e puntuale vigilanza del cantiere, abbia contestato che erano in via di esecuzione opere non pattuite o, almeno a posteriori, successivamente alla loro esecuzione, abbia immediatamente effettuato contestazioni all'impresa per essersi discostata dal progetto concordato.
Parimenti, non risulta che l'assemblea condominiale o l'amministratore abbiano mai disposto la sospensione o la rimozione delle opere, o le abbiano almeno specificamente contestate, successivamente alla chiusura del cantiere e alla consegna dei lavori.
L'assunzione delle prove orali, nella cui articolazione parte appellante ha insistito, non avrebbe aggiunto ulteriori elementi, sotto il profilo in esame, rispetto a quelli già evincibili dalla documentazione esaminata e, pertanto, va confermato il rigetto della relativa istanza istruttoria.
La Suprema Corte ha chiarito che l'accettazione tacita dell'opera può desumersi da atti o comportamenti del committente incompatibili con la volontà di rifiutarla, quali la presa in consegna, l'utilizzazione dell'opera, la mancata formulazione di riserve o la mancata contestazione del consuntivo (Cass. civ., sez. II, ord. n. 4021 del 9 febbraio 2023; Cass. civ., sez. II, ord. n. 13224 del 16 maggio 2019; Cass. civ., sez. III, sent. n. pagina 15 di 17 22879 del 10 novembre 2015).
In particolare, il comportamento complessivo del committente e della direzione dei lavori - ove caratterizzato da conoscenza dell'esecuzione, assenza di contestazioni e successiva fruizione delle opere - è idoneo a integrare una condotta concludente di accettazione (Cass. civ., sez. II, sent. n. 24246 del 9 agosto 2023).
Quanto alla contestazione del consuntivo, essa è avvenuta solo successivamente alla ricezione delle fatture relative alle opere extra da parte dei condomini. Non si può fare a meno di osservare, poi, che, come opposto dalla parte appellata, la contestazione fu accompagnata dalla riserva del Condominio di predisporre un computo alternativo, successivamente a una verifica che si intendeva demandare al Direttore dei Lavori. Ebbene, non sono noti gli esiti di tale verifica, né risulta che, almeno in quella sede, siano emerse le ragioni per cui le opere non fossero accettabili.
L'inerzia congiunta della DL e dell'assemblea dei condomini, a fronte di specifiche comunicazioni e della trasmissione del consuntivo, integra un comportamento concludente e univocamente significativo di accettazione tacita dei lavori extra- contratto, ai sensi dei principi elaborati dalla giurisprudenza citata.
In conclusione, correttamente il primo giudice ha ritenuto fondata la pretesa creditoria dell'appaltatrice, confermando la legittimità del decreto ingiuntivo opposto.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
5.
Relativamente al giudizio di appello, le spese di lite seguono il regime della soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, in € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva ed € 500,00 per la fase decisionale (tenuto conto delle modalità di svolgimento), così complessivamente in € 1.350 per compensi, spese generali forfettarie al 15 %, cpa e iva come per legge.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass., SS.UU., n. 4315/2020).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando quale giudice d'appello, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
471/2022, del Giudice di Pace di Novara, pubblicata in data 18.07.2022;
pagina 16 di 17 2) condanna al pagamento in favore di appellata Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio di appello, liquidate in € 1.350,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, cpa e iva come per legge;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Novara, 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Annalisa Boido
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