Art. 4.
Le modificazioni suddette saranno stabilite tenendosi conto delle esigenze delle popolazioni interessate, in relazione soprattutto alla facilita' delle comunicazioni, delle esigenze locali in generale e della entita' del lavoro giudiziario proprio di ciascun ufficio.
Le modificazioni suddette saranno stabilite tenendosi conto delle esigenze delle popolazioni interessate, in relazione soprattutto alla facilita' delle comunicazioni, delle esigenze locali in generale e della entita' del lavoro giudiziario proprio di ciascun ufficio.