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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/04/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 09.04.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.11944/22 R.G.
tra nato il [...], rapp.to e difeso dagli Avv.ti Ivano Leccisi e Giovanni Putignano Parte_1 come da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
ed
CP_1
RESISTENTE/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.11.2022 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere titolare di una pensione cat. VOP con decorrenza dal 2016 e di assegno sociale con decorrenza dal marzo 2022, esponeva che l' aveva liquidato l'assegno sociale in una misura (€ 286,99 mensili) inferiore a quella CP_1 dovutagli (€ 420,64 mensili) in considerazione del reddito posseduto (6.702,54 annui nel 2021, come da ultima dichiarazione dei redditi). Esponeva altresì che, con provvedimento del 22.04.2022, l aveva CP_1 ricalcolato la sua pensione cat. VOP e chiesto la restituzione di € 621,00 a titolo di maggiorazione sociale corrisposta da gennaio 2022.
Ciò posto, ritenendo infondata la richiesta restitutoria limitatamente ai ratei di maggiorazione sociale corrisposta nei mesi di gennaio e febbraio 2022, quando ancora non era divenuto titolare di assegno sociale, chiedeva, per un verso, condannarsi l' al pagamento dell'assegno sociale nella superiore CP_1 misura indicata e, per alto verso, accertarsi l'irripetibilità dell'indebito e condannarsi l al pagamento CP_1 di quanto già eventualmente recuperato.
Instaurato il contraddittorio, l' rimaneva contumace. CP_1
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
L'assegno sociale è disciplinato dall'art.3 della legge n.335/1995, ai sensi del quale "Con effetto dal 1° gennaio
1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non
1 reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato «assegno sociale».
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale (…)".
Nella specie, parte ricorrente ha dimostrato la situazione reddituale propria e del coniuge e evidenziato la corresponsione della prestazione in misura inferiore a quella ottenuta in applicazione dei parametri di legge. Difatti, detraendo dal limite reddituale di € 12.170,86 (previsto nel caso di beneficiario coniugato)
l'importo di € 6.702,54 corrispondente al reddito coniugale annuo indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi (all. n.4 del ricorso), si ottiene l'importo di € 5.468,32 annui, corrispondente ad un rateo di assegno sociale pari ad € 420,64 mensili come da conteggio eseguito in ricorso.
Pertanto, l' va condannato a corrispondere a parte istante la differenza tra l'assegno sociale CP_1 mensilmente erogatogli da marzo 2022 e quello dovutogli in applicazione dei parametri di legge, pari ad
€ 420,64 mensili. Il tutto oltre interessi nella misura di legge dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo.
Quanto alla richiesta restitutoria, la controversia va decisa muovendo dall'applicazione del principio di diritto secondo cui “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens"
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (cfr. Cass. S.U. n. 18046/2010; da ultimo, Cass. Sez. L., n.
2739/2016).
Tuttavia, costituisce temperamento a questa regola l'affermazione per cui “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento CP_2
2 amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento” (Cass. Sez. L., n. 198/2011).
Nel caso di specie, a sostegno della richiesta restitutoria contenuta nella comunicazione del 22.04.2022
l' ha fatto riferimento alla variazione dei dati di calcolo per effetto della revoca della maggiorazione CP_1 sociale, ma non è stato in alcun modo spiegato – neppure in corso di giudizio – quale variazione possa aver interessato il periodo gennaio/febbraio 2022, quando l'assegno sociale non era stato ancora liquidato.
Per le ragioni che precedono, stante l'assoluta incertezza sulla fondatezza della pretesa restitutoria limitatamente ai ratei di maggiorazione sociale relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2022, va accertato che parte ricorrente è tenuta a restituire all' unicamente l'importo di € 372,60 (pari ai ratei relativi al CP_1 periodo da marzo a maggio 2022), mentre gli ulteriori importi sono irripetibili.
Le spese processuali, liquidate in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico del convenuto secondo la regola della soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' a corrispondere al ricorrente la differenza tra CP_1 quanto erogatogli a titolo di assegno sociale e quanto dovutogli in applicazione dei parametri di legge, pari ad € 420,64 mensili, oltre interessi nella misura di legge dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo;
- accerta l'irripetibilità della somma di € 621,00 indicata dall' nella richiesta di pagamento del CP_1
22.04.2022 e dichiara che il ricorrente è tenuto a restituire il minor l'importo di € 372,60 oltre interessi nella misura di legge dalla maturazione del credito sino al soddisfo;
- condanna l' a restituire gli importi già eventualmente recuperati in eccesso rispetto all'importo CP_1 sopra indicato;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 1.000,00 CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, 09.04.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 09.04.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.11944/22 R.G.
tra nato il [...], rapp.to e difeso dagli Avv.ti Ivano Leccisi e Giovanni Putignano Parte_1 come da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
ed
CP_1
RESISTENTE/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.11.2022 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere titolare di una pensione cat. VOP con decorrenza dal 2016 e di assegno sociale con decorrenza dal marzo 2022, esponeva che l' aveva liquidato l'assegno sociale in una misura (€ 286,99 mensili) inferiore a quella CP_1 dovutagli (€ 420,64 mensili) in considerazione del reddito posseduto (6.702,54 annui nel 2021, come da ultima dichiarazione dei redditi). Esponeva altresì che, con provvedimento del 22.04.2022, l aveva CP_1 ricalcolato la sua pensione cat. VOP e chiesto la restituzione di € 621,00 a titolo di maggiorazione sociale corrisposta da gennaio 2022.
Ciò posto, ritenendo infondata la richiesta restitutoria limitatamente ai ratei di maggiorazione sociale corrisposta nei mesi di gennaio e febbraio 2022, quando ancora non era divenuto titolare di assegno sociale, chiedeva, per un verso, condannarsi l' al pagamento dell'assegno sociale nella superiore CP_1 misura indicata e, per alto verso, accertarsi l'irripetibilità dell'indebito e condannarsi l al pagamento CP_1 di quanto già eventualmente recuperato.
Instaurato il contraddittorio, l' rimaneva contumace. CP_1
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
L'assegno sociale è disciplinato dall'art.3 della legge n.335/1995, ai sensi del quale "Con effetto dal 1° gennaio
1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non
1 reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato «assegno sociale».
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale (…)".
Nella specie, parte ricorrente ha dimostrato la situazione reddituale propria e del coniuge e evidenziato la corresponsione della prestazione in misura inferiore a quella ottenuta in applicazione dei parametri di legge. Difatti, detraendo dal limite reddituale di € 12.170,86 (previsto nel caso di beneficiario coniugato)
l'importo di € 6.702,54 corrispondente al reddito coniugale annuo indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi (all. n.4 del ricorso), si ottiene l'importo di € 5.468,32 annui, corrispondente ad un rateo di assegno sociale pari ad € 420,64 mensili come da conteggio eseguito in ricorso.
Pertanto, l' va condannato a corrispondere a parte istante la differenza tra l'assegno sociale CP_1 mensilmente erogatogli da marzo 2022 e quello dovutogli in applicazione dei parametri di legge, pari ad
€ 420,64 mensili. Il tutto oltre interessi nella misura di legge dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo.
Quanto alla richiesta restitutoria, la controversia va decisa muovendo dall'applicazione del principio di diritto secondo cui “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens"
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (cfr. Cass. S.U. n. 18046/2010; da ultimo, Cass. Sez. L., n.
2739/2016).
Tuttavia, costituisce temperamento a questa regola l'affermazione per cui “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento CP_2
2 amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento” (Cass. Sez. L., n. 198/2011).
Nel caso di specie, a sostegno della richiesta restitutoria contenuta nella comunicazione del 22.04.2022
l' ha fatto riferimento alla variazione dei dati di calcolo per effetto della revoca della maggiorazione CP_1 sociale, ma non è stato in alcun modo spiegato – neppure in corso di giudizio – quale variazione possa aver interessato il periodo gennaio/febbraio 2022, quando l'assegno sociale non era stato ancora liquidato.
Per le ragioni che precedono, stante l'assoluta incertezza sulla fondatezza della pretesa restitutoria limitatamente ai ratei di maggiorazione sociale relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2022, va accertato che parte ricorrente è tenuta a restituire all' unicamente l'importo di € 372,60 (pari ai ratei relativi al CP_1 periodo da marzo a maggio 2022), mentre gli ulteriori importi sono irripetibili.
Le spese processuali, liquidate in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico del convenuto secondo la regola della soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' a corrispondere al ricorrente la differenza tra CP_1 quanto erogatogli a titolo di assegno sociale e quanto dovutogli in applicazione dei parametri di legge, pari ad € 420,64 mensili, oltre interessi nella misura di legge dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo;
- accerta l'irripetibilità della somma di € 621,00 indicata dall' nella richiesta di pagamento del CP_1
22.04.2022 e dichiara che il ricorrente è tenuto a restituire il minor l'importo di € 372,60 oltre interessi nella misura di legge dalla maturazione del credito sino al soddisfo;
- condanna l' a restituire gli importi già eventualmente recuperati in eccesso rispetto all'importo CP_1 sopra indicato;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 1.000,00 CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, 09.04.2025
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(F.to Andrea Basta)
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