Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/02/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Alessandro Silvestrini, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 4254/2023 R.G. avente ad oggetto “opposizione ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e seg. L. 689/1981 (violazione del codice della strada)” e vertente:
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Anita Stefanelli, giusta mandato in atti. Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo De Vittorio, giusta mandato in Controparte_1
atti.
APPELLATO
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate nel verbale di udienza del 19.2.2025, veniva decisa nella medesima udienza, con la lettura del dispositivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso depositato il 3.11.2022, proponeva opposizione, davanti al Controparte_1
Giudice di Pace di Gallipoli, avverso il verbale in data 20.9.2022 n. PH 1023/2022 del Comando
Polizia Municipale del Comune di di contestazione di violazione del codice della Parte_1
strada.
a semaforo rosso Photored F17Dr-matr. 60 Post. 36-03 (omologata con decreto del Ministero dei Trasporti n. 257 in data 19.1.2016 che prevede la rilevazione delle infrazioni con tale apparecchiatura senza la presenza degli organi di polizia), della quale era stato verificato il corretto funzionamento dal costruttore, installata presso l'impianto semaforico sito nel territorio di questo Comune sulla intersezione Via Lecce/Piazza Giovanni XXIII – Corso Roma, avendo rilevato che in data 11.8.2022 alle ore 6,05, il conducente del veicolo autovettura Fiat targato DK287VM superava la linea di arresto proseguendo la marcia nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa…….L'infrazione non è stata immediatamente contestata ai sensi dell'art. 201 comma 1 bis lett. B) del C.d.S. che prevede l'esonero dalla contestazione immediata nel caso di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa,
e comma 1 bis lett. G-bis) con riferimento all'art. 146 del C.d.S. nel caso di accertamento delle violazioni per mezzo di appositi dispositivi ed apparecchiature di rilevamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 201, comma 1 ter, non è necessaria la presenza degli organi di Polizia qualora
l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto Parte_1
dell'opposizione, stante la sua infondatezza.
Il giudice adito, acquisita la documentazione prodotta dall'Amministrazione resistente, con sentenza n. 1377/22 del 15.12.2022, in accoglimento del ricorso proposto dal , CP_1
annullava il verbale oggetto di opposizione e dichiarava interamente compensate le spese processuali.
Il primo giudice motivava l'annullamento del verbale di contestazione della violazione del codice della strada, osservando: “…costituisce elemento determinante, per garantire la legittimità e la validità dell'accertamento della violazione, la visualizzazione nei fotogrammi del tempo trascorso dall'inizio del segnale del rosso dopo il quale il dispositivo entra in funzione, tempo che deve essere prefissato tenendo conto della geometria dell'incrocio e del posizionamento dei sensori. Nella fattispecie la documentazione fotografica depositata dall'ente opposto non è idonea a consentire al Giudice la valutazione della sussistenza o meno dei presupposti di fatto innanzi indicati…..L'ente opposto ha depositato due fotogrammi in cui non è stato rispettato il precetto della visualizzazione dell'elemento temporale come innanzi specificato ed, inoltre, i rilievi fotografici effettuati in orario notturno consentono di leggere correttamente il numero di targa solo in uno dei due rilievi fotografici. A tale scopo deve ritenersi che l'efficacia probatoria dell'apparecchiatura rilevatrice della violazione in questione deve necessariamente essere suffragata dall'acquisizione del rilievo fotografico del momento consumativo della violazione, atteso che elemento costitutivo della pretesa sanzionatoria è la sola documentazione fotografica dell'infrazione rilevata con l'apparecchiatura omologata…”.
Il con ricorso depositato il 14.6.2023, impugnava, davanti a questo Parte_1
Tribunale, la predetta sentenza, che censurava per “travisamento dei fatti e delle risultanze istruttorie”, osservando: a) che erano state osservate tutte le condizioni prescritte dal decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture n. 257 del 19.1.2016 per l'utilizzazione dell'apparecchiatura PHOTORED F17 Dr matr. 62: b) che la documentazione fotografica prodotta in giudizio era idonea a documentare che la vettura aveva omesso di arrestare la sua marcia nonostante la luce rossa del semaforo;
la targa era perfettamente leggibile in entrambi i fotogrammi ed esisteva uno scarto temporale di due secondi tra il primo e il secondo fotogramma;
le foto davano atto dell'avvenuto superamento dell'incrocio a semaforo con luce rossa fin dall'inizio dell'attraversamento.
, costituitosi in giudizio, resisteva all'impugnazione, che all'udienza del Controparte_2
19.2.2025 è stata oggetto di discussione.
Reputa il giudicante l'appello destituito di fondamento.
L'accertamento mediante apparecchiature automatiche della violazione di cui all'art 146, comma 3, C.d.S. (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa), secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione (si veda tra le altre
Cass., Sez. II, 19.20.2011, n. 21605), non necessita della presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate.
Tale conclusione trova fondamento nell'art 201 C.d.S. che al comma 1bis prevede una serie di casi, per i quali non è necessaria la contestazione immediata della violazione agli interessati, tra cui, alla lettera g-bis), l'accertamento delle violazioni di cui all'art. 146, comma 3 - come quella contestata nel verbale opposto - effettuate per mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. La norma citata prosegue, stabilendo che “Con i medesimi regolamenti sono definite le condizioni per
l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo nonché per l'accesso alle banche di dati necessarie per il loro funzionamento. Per l'accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.”.
Pertanto, l'Amministrazione comunale che intenda avvalersi di tali apparecchiature dovrà osservare tutte le condizioni necessarie per il loro corretto funzionamento.
In particolare, l'art. 2 del decreto dirigenziale n. 257 del 19.1.2016 (che ha autorizzato l'uso del dispositivo denominato “Photored F 17 Dr”) prevede che per la rilevazione di infrazioni di attraversamento di un incrocio con semaforo rosso in modalità automatica devono ricorrere le seguenti condizioni: “- l'apparecchiatura deve essere installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile;
- deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell'intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l'attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l'intersezione;
- devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all'atto del superamento della linea d'arresto e l'altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell'intersezione controllata;
- l'istante in cui far avvenire il secondo scatto è individuato in funzione della velocità del veicolo all'atto del passaggio sui rilevatori o fissando, in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell'intersezione, l'intervallo temporale fra i due scatti;
- in ogni fotogramma deve figurare in sovrimpressione almeno la località dell'infrazione, la data e
l'ora;- è necessario, inoltre, che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall'inizio della fase di rosso oppure l'apparecchiatura deve essere predisposta per l'entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall'inizio del segnale di rosso”.
Alla luce di tale normativa, il verbale con cui si accerta e conseguentemente si contesta l'avvenuto passaggio con il semaforo rosso deve essere accompagnato da una documentazione fotografica contenente tutti gli elementi necessari a garantire la specificità dell'atto di accertamento e, in particolare, deve esservi una fotografia che rappresenti il veicolo all'atto del superamento della linea di arresto con la lanterna proiettante la luce rossa e una fotografia che documenti la presenza dello stesso veicolo al centro dell'intersezione mentre è acceso il semaforo rosso. Orbene, le fotografie prodotte dal di rappresentano lo stato dei luoghi (cioè Pt_1 Parte_1
l'incrocio fra Via Lecce- Piazza Giovanni XXIII e Corso Roma) il giorno 11 agosto 2022 rispettivamente alle ore 6, cinque minuti e diciassette secondi e alle ore 6, cinque minuti e diciannove secondi, ma nella prima fotografia non è visibile la linea d'arresto e nella seconda fotografia non è leggibile il numero di targa dell'autovettura che attraversava l'incrocio e, come si è sopra ricordato, ai fini della utilizzazione in sede processuale della documentazione fotografica destinata a documentare con modalità automatica l'attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso è indispensabile (senza che sia possibile risalire altrimenti all'identità del responsabile) che vi siano almeno due fotografie che rappresentino il veicolo trasgressore, con numero di targa leggibile, rispettivamente all'atto del superamento della linea di arresto e al centro del crocevia mentre acceso il semaforo rosso.
La documentazione fotografica allegata al verbale di contestazione della violazione del codice della strada non è pertanto conforme a quanto prescritto dal decreto ministeriale di omologazione dell'apparecchiatura FOTORED F17 Dr e tanto basta ad inficiare la legittimità dell'atto di accertamento e a giustificare l'annullamento del relativo verbale.
Invero, come ha chiarito la Corte Suprema, nel giudizio di opposizione previsto dall'art. 7 d. lgs. n. 150 del 2011, incombe sulla P.A. “sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria” (cfr. in motivazione Cass. 24.1.2019 n. 1921).
L'assolvimento di tali oneri gravanti sull'Ente impositore, anche in attuazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, ha lo scopo di realizzare un ragionevole bilanciamento dell'interesse a garantire un elevato livello di tutela della sicurezza, ma anche dei diritti del cittadino, che non può certo rimanere esposto ad un'incontrollabile attività della P.A. per il tramite dei suoi organi accertatori.
L'appello va quindi rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. A. Silvestrini, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato il 14.6.2023, dal nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Giudice di Pace di n. 1377/22 del 15.12.2022 e condanna l'appellante al Parte_1 rimborso, in favore dell'appellato, delle spese e competenze del presente giudizio, che liquida in euro 400,00, oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva come per legge;
dà atto, sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Lecce il 19.02.2025
Il giudice unico
Il presente provvedimento è stato redatto su bozza predisposta dalla dott.ssa Giulia Valentini – funzionario UPP.