Decreto cautelare 5 giugno 2025
Ordinanza cautelare 9 luglio 2025
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00828/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02768/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2768 del 2025, proposto da
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Crisi, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via del Parco Margherita 93;
contro
Città Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Benvenuto Fabrizio Capaldi, Nicoletta Urciuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Giacomo Pizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento dei provvedimenti impugnati; nel merito accogliere il presente ricorso e per l’effetto annullare i provvedimenti impugnati; condanna delle resistenti pubbliche amministrazioni, in via solidale, a risarcire alla società ricorrente tutti i danni connessi e conseguenti all’illegittima condotta di cui al ricorso, sia per lucro cessante che per danno emergente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. FA FF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, la società -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, i seguenti atti: a) la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 0003819 del 30.04.2025, notificata in data 06.05.2025, con cui la Città Metropolitana di Napoli ha disposto la revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n. 7494 del 27.11.2015, e la contestuale cancellazione della società dal Registro delle imprese abilitate in procedura semplificata; b) la Disposizione Dirigenziale n. 473 del 16.05.2025, notificata in data 20.05.2025, con cui il SUAP del Comune di Napoli, in conseguenza del provvedimento sub a), ha a sua volta revocato la Presa d'Atto PG/2016/8336 del 07.01.2016; c) la nota della Regione Campania R.U. 58831 del 09.04.2025, con cui si comunicava alla Città Metropolitana che la procedura autorizzativa regionale risultava "allo stato interrotta e pertanto non autorizzata" dal 03.11.2018; d) la nota della Regione Campania R.U. 64159 del 22.04.2025, con cui si precisava che "la documentazione di integrazione inviata dalla ditta -OMISSIS-s.r.l. in data 31/10/2018 non è pervenuta agli atti dell’ufficio".
In punto di fatto, la società ricorrente espone di operare sin dal 1965 nel settore della gestione dei rifiuti, svolgendo attività di messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto sito in Napoli alla -OMISSIS-.
In data 02.10.2014, la società presentava istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. n. 59/2013. Nel corso dell'istruttoria, emergeva una criticità legata all'incompatibilità dell'insediamento con la destinazione urbanistica dell'area, classificata dal P.R.G. vigente prima come zona "E" (agricola) e, a seguito di variante, come zona "F" (attrezzature pubbliche e di interesse pubblico), permanendo in entrambi i casi la non conformità.
A seguito di un primo avvio del procedimento di rigetto, la società adiva questo Tribunale che, con ordinanza n. 1155/2015, accoglieva l'istanza cautelare e disponeva il riesame della questione in sede di conferenza dei servizi.
All'esito della conferenza, stante la perdurante incompatibilità urbanistica e l'impossibilità di applicare deroghe, le parti addivenivano a una soluzione procedimentale concordata. Si stabiliva di rilasciare l'A.U.A. apponendovi una clausola risolutiva espressa, che ne subordinava l'efficacia definitiva alla presentazione, entro 30 giorni, di un'istanza di autorizzazione in via ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 e, soprattutto, alla conclusione positiva del relativo procedimento presso la Regione Campania. Tale procedura, infatti, è l'unica idonea a costituire, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, sanando così la non conformità rilevata. La società ricorrente accettava espressamente tali condizioni.
Veniva quindi rilasciata l'A.U.A. n. 7494 del 27.11.2015, seguita dalla Presa d'Atto del SUAP del Comune di Napoli PG/2016/8336 del 07.01.2016.
In ottemperanza a quanto prescritto, la ricorrente presentava in data 05.02.2016 formale istanza ex art. 208 T.U.A. alla Regione Campania. Quest'ultima, con nota prot. n. 509849 del 03.08.2018, richiedeva integrazioni documentali e, con successiva comunicazione prot. n. 573970 del 12.09.2018, concedeva alla società una proroga di 60 giorni per l'invio della documentazione.
La ricorrente asserisce di aver trasmesso tutta la documentazione richiesta a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) in data 31.10.2018, producendo in giudizio le relative ricevute di invio e consegna.
Dopo un lungo periodo di silenzio da parte dell'amministrazione regionale, e a seguito di una richiesta di aggiornamenti istruttori da parte della Città Metropolitana di Napoli, la Regione Campania, con le note oggi impugnate, comunicava quanto segue:
• con nota R.U. 58831 del 09.04.2025, che la procedura risultava "allo stato interrotta e pertanto non autorizzata" dal 03.11.2018;
• con successiva nota R.U. 64159 del 22.04.2025, che "la documentazione di integrazione inviata dalla ditta -OMISSIS-s.r.l. in data 31/10/2018 non è pervenuta agli atti dell’ufficio".
Sulla base di tali comunicazioni, la Città Metropolitana di Napoli, ritenendo non perfezionato il procedimento regionale e, di conseguenza, avveratasi la condizione risolutiva apposta all'A.U.A., adottava la determinazione di revoca del titolo, disponendo altresì la cancellazione della società dal registro provinciale delle imprese autorizzate. Di conseguenza, il SUAP del Comune di Napoli revocava la propria presa d'atto.
A sostegno del gravame, la società ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di diritto:
1. Sulla illegittimità, erroneità e pretestuosità dei provvedimenti impugnati - Eccesso di potere per: erroneità manifesta, illogicità, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, arbitrarietà manifesta, sviamento di potere - Violazione del giusto procedimento di legge - Violazione degli artt. 42 e 97 della Costituzione: la ricorrente lamenta che le Amministrazioni intimate abbiano fondato i provvedimenti di revoca su un presupposto fattuale palesemente erroneo, ovvero il mancato invio della documentazione integrativa. Sostiene che la prova dell'avvenuta trasmissione tramite PEC smentisce per tabulas le affermazioni della Regione Campania. L'eventuale mancata acquisizione agli atti del procedimento sarebbe dunque riconducibile a un disservizio o a un'inefficienza organizzativa interna all'ente regionale, le cui conseguenze non possono essere fatte ricadere sul privato che ha agito con diligenza. La Città Metropolitana, recependo acriticamente e superficialmente tali comunicazioni, sarebbe incorsa in un grave difetto di istruttoria e in un palese travisamento dei fatti.
2. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i. - Eccesso di potere per omessa e/o carenza di motivazione - Violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 97 della Costituzione: Si deduce che i provvedimenti impugnati siano viziati da un difetto di motivazione, in quanto si limitano a un mero richiamo per relationem alle note regionali, il cui contenuto è contestato come erroneo e infondato. Mancherebbe, pertanto, un'autonoma e adeguata ponderazione degli interessi in gioco e una reale verifica istruttoria sulla veridicità del presupposto posto a fondamento della decadenza del titolo autorizzativo.
Si sono costituite in giudizio la Città Metropolitana di Napoli e il Comune di Napoli, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
La difesa della Città Metropolitana di Napoli ha eccepito, in sintesi, che la revoca dell'A.U.A. costituisce un atto dovuto e vincolato, quale conseguenza automatica del mancato avveramento della condizione risolutiva, espressamente pattuita e accettata dalla società ricorrente. Ha ribadito la centralità della compatibilità urbanistica quale presupposto imprescindibile per l'esercizio dell'attività e che la procedura ex art. 208 T.U.A. rappresentava l'unica via per superare tale criticità.
La difesa del Comune di Napoli ha sostenuto che il proprio provvedimento di revoca è un atto meramente consequenziale e privo di autonomia, adottato in esecuzione di quanto disposto dall'autorità competente al rilascio del titolo principale, ovvero la Città Metropolitana, e che pertanto il SUAP ha agito nell'esercizio di un potere vincolato.
La Regione Campania, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, il Tribunale ha concesso la sospensiva degli atti impugnati, confermando il decreto monocratico di analogo tenore adottato in data 5.6.2025. Le parti hanno successivamente depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- In via preliminare, il Collegio ritiene opportuno delineare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento per una corretta disamina della complessa vicenda in esame, che si colloca al crocevia tra la disciplina della semplificazione amministrativa, la normativa ambientale e la pianificazione urbanistica.
L'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), disciplinata dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, si configura come un provvedimento di ampia semplificazione, volto a unificare in un unico titolo diversi atti abilitativi in materia ambientale. L'A.U.A. è rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) sulla base della determinazione assunta dall'autorità competente, individuata, nel caso di specie, nella Città Metropolitana.
Nel caso che ci occupa, l'A.U.A. n. 7494/2015 è stata rilasciata con l'apposizione di una clausola risolutiva espressa, che ne subordinava l'efficacia definitiva alla positiva conclusione del procedimento di autorizzazione unica per la gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006. Tale scelta procedimentale, concordata tra le parti, era finalizzata a superare l'accertata incompatibilità dell'impianto con la strumentazione urbanistica comunale, criticità che diversamente avrebbe ostato il rilascio del titolo.
La procedura ex art. 208 T.U.A. assume, in tale contesto, un'importanza centrale. La giurisprudenza amministrativa è costante nell'affermare che il provvedimento autorizzatorio unico regionale è l'esito di un procedimento complesso nel quale convergono valutazioni di diversa natura, inclusa quella urbanistica. In tale prospettiva, l'approvazione del progetto "costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori". Ne consegue che la localizzazione di un impianto di gestione rifiuti può essere autorizzata anche su un'area urbanisticamente non conforme, determinando una variazione automatica dello strumento urbanistico, senza necessità di attivare preventivamente le ordinarie procedure di variante.
Ciò posto, non può essere revocato in dubbio che la compatibilità urbanistica dell'impianto costituisca un presupposto essenziale per il legittimo esercizio dell'attività di recupero rifiuti. Come affermato da consolidata giurisprudenza, deve "essere qualificato sicuramente pericoloso per la preservazione dell’ambiente circostante un impianto che, sebbene rispetti le specifiche tecniche del caso, si ponga in dissonanza con la destinazione urbanistica dell’area" (Consiglio di Stato, Sez. III, 24 settembre 2013, n. 4689). Tale interpretazione è l'unica idonea a rendere coerente la procedura semplificata con quella ordinaria, nella quale si fa espresso riferimento all'esigenza di documentare la conformità del progetto alla normativa urbanistica.
3.- In applicazione dei principi sopra esposti, passando alla disamina dei motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica e giuridica, il Collegio deve concludere per la loro fondatezza.
3.1.- La censura principale, che assorbe in sé le altre doglianze, attiene al vizio di eccesso di potere per palese difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. I provvedimenti impugnati, in particolare la determinazione di revoca della Città Metropolitana, si fondano sull'unico e dirimente presupposto che la società ricorrente non abbia ottemperato alla richiesta di integrazioni documentali avanzata dalla Regione Campania, determinando così l'interruzione del procedimento ex art. 208 T.U.A. e, di conseguenza, l'automatico avveramento della condizione risolutiva apposta all'A.U.A.
Tale presupposto fattuale è incontrovertibilmente smentito dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente. Quest'ultima ha infatti prodotto le ricevute di invio e di avvenuta consegna della comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) del 31.10.2018, con cui trasmetteva la documentazione richiesta dalla Regione Campania.
A fronte di tale prova documentale, che ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) possiede valore legale equiparabile a una raccomandata con avviso di ricevimento, l'affermazione della Regione Campania, contenuta nella nota R.U. 64159 del 22.04.2025, secondo cui "la documentazione di integrazione inviata dalla ditta -OMISSIS-s.r.l. in data 31/10/2018 non è pervenuta agli atti dell’ufficio", non può che essere interpretata come un'attestazione di un disservizio o di un'inefficienza organizzativa interna all'ente regionale; non può, di contro, in alcun modo assurgere a prova di un inadempimento del privato.
Sul punto, la più recente e autorevole giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che le conseguenze del malfunzionamento del sistema di gestione della PEC di un'amministrazione non possano gravare sul mittente. È stato difatti sancito che il Codice dell'Amministrazione Digitale introduce una presunzione iuris tantum di consegna, facendo "gravare sul destinatario le conseguenze dell’uso non diligente della casella, tenuto conto che la causa del malfunzionamento rientra nella sfera di controllo di quest’ultimo e non del mittente, secondo un criterio razionale di ripartizione dei rischi connessi all’uso delle tecnologie in questione" (Consiglio di Stato, Sez. II, 6 febbraio 2023, n. 1211). Non è consentito, in un'ottica di buona fede e leale collaborazione, "imporre al cittadino l’uso della telematica quale strumento esclusivo di dialogo con l’ente (...) e successivamente - e contraddittoriamente - imputare ad esso di non essersi attivato ulteriormente o diversamente per mancato funzionamento della pec causata all’ente medesimo" (TAR Molise, Sentenza num. 41 del 2024).
Né la Regione, neppure costituita nel presente giudizio, ha svolto alcuna diversa contestazione sul “contenuto” della pec del 31 ottobre 2018, in particolare non allegando (né tantomeno dimostrando) che la stessa non fosse pertinente al procedimento in corso.
Pertanto, la Città Metropolitana di Napoli, nel recepire acriticamente le comunicazioni regionali senza compiere alcuna autonoma verifica e senza attivare un doveroso contraddittorio con la parte interessata – tanto più a fronte di un provvedimento destinato a incidere in modo così radicale sull'attività d'impresa – è incorsa in un palese difetto di istruttoria. L'amministrazione aveva il dovere, in ossequio ai principi di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.) e al dovere di collaborazione, di accertare la reale dinamica dei fatti, richiedendo chiarimenti sia alla Regione che alla società, prima di adottare una determinazione così gravemente lesiva, peraltro a distanza temporale significativa rispetto alla pretesa causa “interruttiva” del procedimento. Basando la propria decisione su un fatto (la mancata trasmissione dei documenti) la cui insussistenza sarebbe stata agevolmente accertabile e documentalmente provata, è incorsa nel vizio di travisamento dei fatti, tale da inficiare irrimediabilmente la legittimità del suo operato.
3.2- Conseguentemente, risulta fondata anche la censura relativa al difetto di motivazione. I provvedimenti impugnati si limitano ad un richiamo per relationem alle note regionali, il cui contenuto, come si è visto, è fattualmente erroneo. Una motivazione basata su un presupposto di fatto palesemente smentito dalla documentazione agli atti si configura come meramente apparente e, dunque, illegittima. Anche nei procedimenti a carattere vincolato, la partecipazione del privato è proficua e necessaria quando, come nel caso di specie, sono contestati i presupposti di fatto su cui si fonda l'azione amministrativa. La motivazione deve, invero, dare conto dell'iter logico-giuridico seguito; il che, nella specie, non è avvenuto, essendosi l'amministrazione limitata a prendere atto di una comunicazione senza verificarne la fondatezza.
3.3.- Le difese spiegate dalle Amministrazioni resistenti non sono idonee a superare i vizi rilevati come sopra illustrati.
La tesi della Città Metropolitana di Napoli, secondo cui la revoca costituirebbe un "atto dovuto" in conseguenza dell'avveramento della condizione risolutiva, non coglie nel segno. Un provvedimento, anche se di natura vincolata, è illegittimo qualora il suo presupposto di fatto sia inesistente o sia stato accertato all'esito di un'istruttoria palesemente carente e viziata. La condizione risolutiva, per come era stata formulata, si sarebbe avverata in caso di "mancata conclusione positiva" del procedimento regionale. Tale mancata conclusione, tuttavia, non può essere imputata ad un inadempimento della ricorrente, bensì all'inerzia e all'inefficienza dell'amministrazione regionale. Far discendere da tale inefficienza un effetto automatico di decadenza in danno del privato costituisce una palese violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento (Corte Cost., sentenza n. 8 del 1° febbraio 2023).
Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla "colpevole inerzia" della ricorrente, che per anni non avrebbe agito contro il silenzio della Regione. L'obbligo di concludere il procedimento entro un termine certo grava sull'amministrazione procedente (art. 2, L. n. 241/1990). La facoltà del privato di attivare gli strumenti a tutela avverso il silenzio, tuttavia, non può né tramutarsi in un onere la cui inosservanza sana l'illegittimità di un successivo provvedimento espresso, fondato su presupposti erronei, né può costituire una sorta di ratifica postuma dell'inerzia amministrativa.
Quanto alla posizione del Comune di Napoli, che qualifica il proprio atto come meramente consequenziale, si osserva che proprio tale natura ne determina l'illegittimità derivata. L'annullamento dell'atto presupposto – la determinazione di revoca della Città Metropolitana – travolge inevitabilmente, per effetto caducante, l'atto conseguente, che su di esso si fonda, traendo da esso la sua unica giustificazione.
Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, devono essere annullati i provvedimenti impugnati. L'annullamento comporta il ripristino dell'efficacia dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 7494 del 27.11.2015 e dei titoli da essa sostituiti, con l'obbligo per le amministrazioni competenti di riavviare e concludere il procedimento ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, tenendo conto della documentazione ritualmente trasmessa dalla società ricorrente in data 31.10.2018.
4.- La società ricorrente ha formulato domanda di condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, asseritamente subiti in conseguenza dell'illegittima adozione dei provvedimenti di revoca. In particolare, la ricorrente lamenta danni da fermo totale dell'attività, perdita di fornitori e clienti, danno all'immagine e inadempienze contrattuali, quantificandoli per il periodo intercorrente tra la notifica degli atti (06.05.2025) e la loro sospensione in via cautelare con decreto monocratico del 09.07.2025.
La domanda, così come formulata, è infondata e non può trovare accoglimento.
In via preliminare, occorre rammentare che la responsabilità della Pubblica Amministrazione per l'illegittimo esercizio della funzione pubblica si configura alla stregua di un illecito aquiliano, ai sensi dell'art. 2043 c.c., come recepito e specificato nell'ambito del diritto amministrativo dall'art. 30 del c.p.a.. Ne consegue che il risarcimento del danno non costituisce una conseguenza automatica dell'annullamento giurisdizionale del provvedimento amministrativo (TAR Lazio – Roma, Sentenza num. 16779 del 2025). Al contrario, grava sulla parte che si assume danneggiata l'onere di fornire la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito: l'illegittimità del provvedimento (il fatto), la colpa dell'amministrazione (l'elemento soggettivo), l'esistenza di un danno ingiusto, attuale e concreto (l'evento dannoso) e il nesso di causalità che lega la condotta illegittima al danno lamentato (Consiglio di Stato, Sentenza num. 5387 del 2020).
Nel caso di specie, pur a fronte della acclarata illegittimità dei provvedimenti impugnati e della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alle amministrazioni che hanno agito con grave difetto di istruttoria, la pretesa risarcitoria si infrange sulla carenza di prova in ordine all'effettiva sussistenza di un danno risarcibile e, in ogni caso, sulla rottura del nesso eziologico tra la condotta e il pregiudizio lamentato.
L'elemento dirimente è costituito dalla tempestiva concessione, da parte di questo Tribunale, della tutela cautelare. La sospensione dell'efficacia degli atti impugnati ha neutralizzato, in un lasso di tempo ragionevolmente breve, gli effetti pregiudizievoli dei provvedimenti di revoca, consentendo alla società di riprendere e proseguire la propria attività d'impresa. La funzione tipica ed essenziale della tutela cautelare nel processo amministrativo consiste, difatti, nell’impedire che la durata del processo possa arrecare un pregiudizio grave e irreparabile alla posizione giuridica del ricorrente, anticipando provvisoriamente gli effetti della futura decisione di merito.
L'art. 30, comma 3, del c.p.a. stabilisce espressamente che, nel determinare il risarcimento, il giudice "esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti".
Nel caso di specie, la società ricorrente ha diligentemente esperito lo strumento di tutela cautelare e tale strumento si è rivelato pienamente efficace, scongiurando la protrazione del blocco dell'attività e, con essa, la produzione del danno più significativo. La condotta processuale della ricorrente, attivando con successo il rimedio cautelare, ha di fatto interrotto il nesso di causalità tra l'atto illegittimo e le conseguenze dannose che da esso sarebbero potute derivare sul lungo periodo (Consiglio di Stato, Sentenza num. 421 del 2021).
Peraltro, le voci di danno elencate dalla ricorrente, quali la perdita di fornitori, il danno all'immagine e le inadempienze contrattuali, sebbene astrattamente configurabili, non sono state adeguatamente provate nella loro concreta ed effettiva consistenza. Il danno conseguente all'annullamento di un atto amministrativo non è in re ipsa , ma deve essere oggetto di una specifica e rigorosa dimostrazione da parte di chi lo lamenta. La ricorrente si è limitata a enunciare tali pregiudizi in forma generica, senza fornire elementi probatori sufficienti a dimostrare, ad esempio, la definitiva perdita di specifici rapporti contrattuali, il nesso causale tra tale perdita e il fermo attività durato circa due mesi, o la quantificazione di un concreto danno reputazionale.
In un sistema processuale che, per l'azione di condanna, si fonda sul principio dispositivo e sull'ordinario riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., non è possibile sopperire a tale carenza probatoria. La celerità della tutela cautelare ottenuta ha circoscritto gli effetti negativi a un periodo di tempo limitato, rendendo i danni lamentati non già un pregiudizio stabile e consolidato, quanto piuttosto un disagio transeunte, connaturato al rischio di impresa e all'alea di un contenzioso, che, in assenza di una prova puntuale e rigorosa, non assume la consistenza di un danno ingiusto e risarcibile.
Pertanto, l'effettività della tutela giurisdizionale, assicurata in questo caso dalla positiva e rapida delibazione cautelare, ha svolto la sua funzione preventiva, sterilizzando le conseguenze patrimoniali negative dell'agire illegittimo dell'amministrazione e rendendo, per l'effetto, infondata la pretesa risarcitoria.
5.- Le spese di lite seguono, come di regola, la soccombenza. Pertanto, la Città Metropolitana di Napoli e la Regione Campania, risultate soccombenti, devono essere condannate in solido alla rifusione delle spese processuali in favore della società ricorrente.
Una valutazione distinta merita la posizione del Comune di Napoli. L'art. 92, secondo comma, del c.p.c., applicabile al processo amministrativo, consente al giudice di disporre la compensazione delle spese, parzialmente o per intero, in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni", la cui individuazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudicante, nel rispetto della specificità del caso concreto.
Nel caso di specie, sussistono tali gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra la società ricorrente e il Comune di Napoli. Dagli atti di causa emerge in modo inequivocabile che il provvedimento adottato dal Comune di Napoli (Disposizione Dirigenziale n. 473 del 16.05.2025) costituisce un atto meramente consequenziale e vincolato rispetto alla presupposta revoca dell'A.U.A. disposta dalla Città Metropolitana di Napoli. Il SUAP comunale, preso atto della determinazione metropolitana, non aveva alcuna discrezionalità nel revocare a sua volta i titoli di propria competenza, trattandosi di un'attività dovuta e priva di autonomo contenuto volitivo. La partecipazione del Comune al presente giudizio è stata, pertanto, necessitata dall'azione di altre amministrazioni, senza che allo stesso possa essere imputata una partecipazione diretta e autonoma al processo decisionale che ha condotto all'adozione degli atti illegittimi. Tale circostanza integra una grave ed eccezionale ragione che giustifica la deroga al principio della soccombenza e la conseguente compensazione delle spese nei confronti di detto Ente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
accoglie la domanda di annullamento e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
rigetta la domanda di risarcimento del danno;
condanna la Città Metropolitana di Napoli e la Regione Campania, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge;
compensa integralmente le spese di lite tra la società ricorrente e il Comune di Napoli.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI ZE, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
FA FF, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA FF | RI ZE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.