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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 23/09/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1887/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1887/2016, avente ad oggetto contratti bancari, promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
MATTEOTTI, 17 PACE DEL MELA, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
CATALFAMO CATERINA, c.f. , domiciliato in VIA OPERAI 49 C.F._2
BARCELLONA POZZO DI GOTTO
ATTORE
CONTRO con sede in PIAZZA SAN CARLO, 156 TORINO, c.f. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CALABRO' ALESSIO, c.f. , P.IVA_1 C.F._3 domiciliato in VIA DELLA ZECCA N.1 BOLOGNA
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), con sede in MILANO in FORO BUONAPARTE N. 12, CP_2 P.IVA_2
e per essa p.i. , con il patrocinio dell'avv. ORNATI Controparte_3 P.IVA_2
ANDREA (c.f. e dell'avv. ZURLO RAFFAELE (c.f. C.F._4
), domiciliata in VIA PAOLO EMILIO TAVIANI 170 LA SPEZIA C.F._5
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 7/10/2016 si opponeva al decreto ingiuntivo n. Parte_1
423/2016 con cui gli era stato ingiunto il pagamento di € 25.929,16, oltre interessi e spese, deducendo: 1) l'applicazione della disciplina consumeristica;
2) il difetto di legittimazione attiva in capo alla società opposta;
3) la nullità del contratto di finanziamento, stante l'assenza della sottoscrizione riferibile alla e in ragione della imposizione di rate mensili Parte_2 superiore al quinto consentito per legge;
4) l'infondatezza della pretesa azionata stante l'usurarietà del tasso applicato, la nullità della polizza assicurativa inserita nel contratto di finanziamento, con conseguente restituzione del relativo importo, la violazione dell'art. 1283 c.c., l'illegittimità del metodo di calcolo applicato dalla banca;
5) la preesistenza di altri rapporti e, precisamente, il contratto di finanziamento n. 3678122 del 27/1/2004, anche per estinguere il quale è stato stipulato il contratto di finanziamento da cui è originata la pretesa creditoria azionata in via monitoria, affetto dal tasso usurario (cfr. pag. 9), da illegittimo differimento dell'abbattimento della quota capitale, dall'applicazione di interessi anatocistici (cfr. pag. 10), e il contratto di conto corrente n. 6520 (ex
1463), già vigente alla data dell'8/9/1994, caratterizzato da capitalizzazione trimestrale degli interessi e da applicazione di tassi usurari, oltre che dall'applicazione di una commissione di massimo scoperto indeterminata. Chiedeva, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna della controparte alla restituzione delle somme indebitamente versate nell'ambito dei contratti di finanziamento e di conto corrente richiamati, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22/11/2007 si costituiva la la Controparte_1 quale contestava gli avversi motivi di opposizione e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa del 12/3/2020 si costituiva ex art. 111 c.p.c. la quale rappresentava Controparte_2
l'avvenuto acquisto di un pacchetto di crediti pecuniari da Intesa Sanpaolo s.p.a., tra cui quello oggetto di controversia, riportandosi alle difese e alla documentazione prodotta dalla convenuta cedente.
L'opposizione è fondata nei termini e nei limiti che di seguito si specificano.
Il primo motivo, rubricato “Applicazione della normativa a tutela del consumatore” (pag. 1 citazione), non si concreta nell'esposizione di ragioni poste a fondamento dell'opposizione spiegata, ma si limita a dedurre l'applicazione nella specie della disciplina prevista dal d.lgs. 206/2005, sicché non sussistono i presupposti per un pronunciamento in parte qua.
Il secondo motivo di opposizione, afferente al ritenuto difetto di legittimazione attiva dell'opposta, non è fondato.
Il contratto, come affermato dallo stesso opponente (pag. 1 atto di citazione), è stato stipulato con la
A fronte di ciò, l'odierna convenuta ha documentato l'atto di fusione di Parte_2 [...] in Neos Fincance s.p.a. (cfr. doc. C allegato alla comparsa di costituzione e risposta), la Parte_2 scissione e l'assegnazione della Neos Finance s.p.a. alla Intesa Sanpaolo Personal Finance s.p.a. (doc. B) e, inoltre, la scissione parziale di quest'ultima in favore di Intesa Sanpaolo s.p.a. (doc. A).
a ciò, da ultimo, si aggiunge la cessione del credito controverso in favore di con Controparte_2 conferimento delle funzioni di special servicer (cfr. G.U. n. 1 del 2/1/2020, Controparte_4 allegato alla comparsa del 12/3/2020).
La successione a titolo particolare nel rapporto controverso risulta, quindi, documentata e, di contro, appare generica l'eccezione in parte qua sollevata dall'odierna parte opponente, nemmeno specificamente reiterata nel corpo della comparsa conclusionale.
È del pari infondato il terzo motivo di opposizione.
L'assenza di forma scritta per difetto della sottoscrizione della è senz'altro Parte_2 infondato, non essendo tra l'altro controversa l'esistenza e l'esecuzione del rapporto. Ad ogni modo, nel contratto allegato si ravvisa una sigla nel riquadro “la cessionaria ”, Parte_2 accanto all'indicazione del luogo e della data, oltre ad essere stati acquisiti la contabile dell'erogazione (doc. 2 del fascicolo monitorio) e il contratto controverso (versato in atti dall'istituto mutuante o, comunque, dal relativo cessionario), donde la prova della stipula del contratto (cfr. Cass. civ., sez. II, 22/01/2018, n. 1525).
Anche la censura relativa alla imposizione di rate mensili di importo superiore al quinto ex lege non appare passibile di essere accolta.
Parte attrice si è limitata a dedurre l'imposizione di rate superiori al quinto della pensione oggetto della cessione, ma, per un verso, non ha rappresentato se ciò si è in effetti concretizzato nella cessione di somme eccedenti la soglia suddetta (circostanza che, nondimeno, sembra esclusa dalla comunicazione dell' allegata – cfr. doc. 2) e, per altro verso, non ha meglio chiarito in che CP_5 termini ciò avrebbe determinato la nullità del contratto di finanziamento, incidendo al più sul rapporto relativo alla cessione del quinto della pensione (nel senso che l'importo acquisibile dalla banca mediante la cessione suddetta risultava inferiore alla rata del mutuo convenuta;
circostanza, quest'ultima, contemplata dall'art. 9 del termini generali del contratto di finanziamento, con la previsione del solo obbligo di comunicazione in capo al mutuatario).
Ad analoga conclusione si perviene esaminando il quarto motivo di opposizione.
In diritto giova ricordare che “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (Cass. civ., sez. I, 08/04/2024, n. 9201; cfr. anche Cass. civ., sez. I,
05/05/2022, n. 14214; cfr., nella giurisprudenza di merito, Trib. Santa Maria Capua Vetere, sez. III,
07/08/2023, n. 3190; App. Brescia, sez. I, 04/05/2023, n. 754; Trib. Teramo, 16/02/2023, n. 140;
Trib. Reggio Calabria, 10/03/2021, n. 327).
Alla luce di ciò, dunque, la censura risulta infondata già in punto di allegazione, essendo volta a denunciare l'usurarietà di un tasso erroneamente applicato, in quanto desunto dell'indebita sommatoria del tasso relativo agli interessi corrispettivi (7,3%) con quello afferente agli interessi moratori (7,3% + 2: cfr. art. 6 condizioni generali del contratto). Piuttosto, entrambi i tassi suddetti, come si ricava dal decreto ministeriale relativo al periodo gennaio-marzo 2008 (il contratto è datato
31/3/2008) sono inferiori a quelli medi ivi rilevati (il tasso medio per prestiti contro cessione del quinto ammonta al 10,34% e per quelli moratori occorre aggiungere 2,1 punti percentuali).
Non rileva, ancora, il (peraltro generico) richiamo alla commissione di estinzione anticipata di cui all'art. 7 del contratto (cfr. pag. 9 citazione), dovendosi al riguardo ricordare che non può considerarsi nel computo del tasso effettivo la commissione di estinzione anticipata, in quanto onere non collegato all'erogazione del credito (cfr. Trib. Taranto sez. I, 04/04/2022, n. 864; cfr. anche
Cass. civ., sez. III, 07/03/2022, n. 7352), al netto del rilievo per cui è nella specie circostanza non specificamente allegata quella secondo cui la commissione de qua sarebbe stata effettivamente applicata e richiesta dal creditore procedente (posto che, nella specie è in contestazione l'inadempimento dell'obbligazione restitutoria, ciò che di per sé esclude la ricorrenza del presupposto del costo in parola, ricollegato all'estinzione anticipata del rapporto), con la conseguenza che la doglianza rimane a monte irrilevante traducendosi nella contestazione di un credito non oggetto della pretesa azionata in questa sede.
Quanto alla polizza assicurativa (pagg. 9 e ss. atto di citazione), come osservato dall'istituto convenuto occorre prendere atto che la stipula della stessa è imposta dall'art. 54 d.P.R. 180/1950, il cui primo comma statuisce che “Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del titolo II e del presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito” (circostanza, quest'ultima, peraltro espressamente dedotto dall'odierna opposta, senza che a fronte di ciò controparte abbia offerto ulteriori elementi a supporto della censura di vessatorietà), ciò da cui desumere l'assenza della condizione di vessatorietà denunciata e la necessità della stipula dell'assicurazione contestata contestualmente alla cessione e al prestito controversi, donde l'infondatezza della domanda volta a predicarne la nullità e ad ottenerne la restituzione. A fronte, poi, dell'eccepita mancata dimostrazione della stipula della polizza, la banca convenuta ha prodotto il relativo certificato del 2/4/2008 (cfr. doc. 9 comparsa di costituzione del 22/11/2017), a conferma dell'infondatezza e della genericità delle contestazioni anche in parte qua mosse dall'opponente.
ha, inoltre, dedotto la violazione dell'art. 1283 c.c., desumendolo dal fatto che Parte_1
“Il piano di ammortamento infatti, posticipando l'abbattimento della quota di capitale, cela
l'effettivo tasso applicato che, matematicamente, non può che essere superiore a di quello indicato dalla banca” (pag. 8 atto di citazione). Ora, al netto del rilievo per cui la violazione dell'art. 1283
c.c. non attiene all'applicazione di un tasso di interesse più alto ma alla capitalizzazione degli interessi maturati nel corso del rapporto, è decisivo nella specie considerare che: 1) la contestazione
è generica, dal momento che non è meglio argomentato e specificato il regime di capitalizzazione degli interessi indebitamente applicato (con riferimento alla periodicità e alla reciprocità); 2) il rapporto controverso è dato da un contratto di mutuo con piano di ammortamento caratterizzato da un rata costante, costituita da una quota crescente di capitale e da una quota decrescente di interessi
(cfr. piano di ammortamento versato in atti), sicché tornano nella specie applicabili le considerazioni e i principi affermati in giurisprudenza in merito alla compatibilità del regime suddetto (e, precisamente, del c.d. mutuo con piano alla francese) con il divieto ex art. 1283 c.c.
(cfr., ad esempio, Cass. civ., sez. I, 20/01/2025, n. 1403, secondo cui “La mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori in un contratto di mutuo bancario a tasso fisso, non determina la nullità parziale del contratto. Inoltre, viene esclusa la violazione del divieto di anatocismo nei piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali, in quanto la produzione di interessi su interessi non avviene in tali condizioni”).
Avuto riguardo, poi, alle contestazioni mosse in merito al contratto di finanziamento n. 3678122 del
27/1/2004 si osserva quanto segue.
Le censure sollevate in ordine al tasso usurario e al cumulo degli interessi si espongono alle considerazioni critiche già dianzi esposte. Il tasso usurario è desunto della sommatoria del tasso moratorio con quello proprio degli interessi corrispettivi (cfr. pag. 10), sicché, stante la già rilevata erroneità del criterio di calcolo effettuato, la censura si presente generica e, quindi, infondata, inidonea in quanto a tale a fondare un accertamento tecnico d'ufficio che, in tal caso, si rivelerebbe esplorativo. Allo stesso modo, la contestazione circa il fatto che “[…] l'ammortamento elaborato dalla banca che posticipa l'abbattimento della quota capitale per lucrare, in modo poco trasparente, un tasso effettivo superiore a quello dichiarato” (pag. 10) appare errata e generica per le considerazioni già esposte con riferimento al rapporto contrattuale controverso, donde l'infondatezza anche in parte qua dell'opposizione spiegata. Da ultimo, anche la censura relativa alla polizza assicurativa, secondo cui sarebbe stata imposta con la precisazione che “[…] non è sufficiente inserire nel calcolo del TAEG il relativo costo, in quanto la pattuizione, oltre ad essere contestuale e connessa al finanziamento, deve essere considerata nulla con diritto alla restituzione del premio addebitato” (pag. 10) non è meritevole di accoglimento, dal momento che, per un verso, non risulta né meglio specificata né in ogni caso provata l'imposizione dedotta e che, per altro verso, essa è rimasta generica sotto il profilo della nullità denunciata, non specificamente connessa alla violazione di una norma (la stessa doglianza relativa all'impossibilità dell'esercizio del diritto di recesso o di restituzione in caso di rimborso anticipato non appare decisiva, se non altro per l'assorbente considerazione per cui parte attrice non ha in ogni caso allegato di avere inteso conseguire i due richiamati modi di scioglimento anticipato del rapporto, con esito negativo).
Quanto, infine, alla rilevata vessatorietà (peraltro genericamente dedotta mediante rinvio “a quanto contenuto al punto 4) del presente atto”: cfr. pag. 11 citazione), si osserva che, anzitutto, dalla lettura del contratto del 27/1/2004 non si desume il divieto di recesso denunciato, non espressamente contemplato né nel paragrafo dedicato alle “Coperture assicurative” né altrove;
in secondo luogo, la censura relativa alla illegittima previsione della irripetibilità del premio posto a carico del cliente in caso di estinzione anticipata non è sostenuta da uno specifico interesse, non vertendosi nella specie di un caso di rimborso anticipato da parte dell'attore del finanziamento e, dunque, nella pretesa restitutoria maturata con riferimento alle spese e ai costi non più giustificati dalla prosecuzione del rapporto (d'altronde, è agevole considerare che la stessa massima riportata a pag. 7 dell'atto di citazione si riferisce alla inopponibilità della clausola al consumatore, donde la conclusione della ripetibilità dei costi suddetti in caso di estinzione anticipata, ciò che, nondimeno, non rileva nel caso di specie in cui non è in contestazione l'esercizio del predetto diritto da parte di
). Parte_1
In coerenza a ciò, vanno rigettate l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposte.
Quanto alle doglianze relative al contratto di conto corrente n. 6520 (ex n. 1463), si osserva quanto segue.
Anzitutto si evidenzia che lo stesso attore ha rappresentato che il contratto di conto corrente “risale ad epoca remota ed era già in essere alla data del 8/9/1994” (pag. 11 citazione). A fronte di ciò, tuttavia, non risulta prodotto il contratto di apertura del conto e, inoltre, gli estratti conto versati in atti decorrono a partire dall'estratto conto del marzo 2000 (cfr. all. 6). Giova a questo proposito evidenziare che l'esistenza del rapporto e la stipula del contratto di conto corrente non sono in contestazione – secondo quanto dianzi esposto –, sicché torna nella specie applicabile il principio per cui “Nei rapporti bancari in conto corrente il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente annotate è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi. Con particolare riferimento alla situazione in cui l'illiceità della annotazione è fatta discendere dall'applicazione di clausole contrattuali ritenute nulle, il correntista è tenuto a produrre in giudizio il relativo contratto, onde consentire l'apprezzamento della dedotta causa di invalidità, nonché i relativi estratti conto - o altri strumenti rappresentativi delle contestate movimentazioni - atteso che solo attraverso tali documenti è possibile accertare il carattere indebito dell'annotazione. A tal fine egli non può invocare - diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti - il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, poiché tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione o, comunque, quanto agli estratti conto, può agevolmente acquisirlo, in caso di omesso invio da parte della banca, mediante richiesta ai sensi dell'articolo 117 del Tub” (Cass. civ., sez. I, 14/12/2022, n. 36585; cfr. App. Bari, sez. II,
25/09/2023, n. 1374; cfr., inoltre, Cass. civ., sez. VI, 09/03/2021, n. 6480).
La carenza documentale rilevata, dunque, impedisce l'accoglimento delle censure sollevate, in quanto prive del necessario supporto probatorio che era onere del correntista (trattandosi, nella specie, di contestazione posta a fondamento di una domanda riconvenzionale) fornire. Né, poi, rileva a tal fine la richiesta istruttoria ex art. 210 c.p.c. avanzata (sebbene preceduta dall'istanza ex art. 119 d.lgs. 385/1993 (cfr. la richiesta allegata alla memoria del 23/4/2020), dovendosi invero rilevare l'infondatezza della censura già in punto di allegazione, ciò da cui desumere il carattere eventualmente esplorativo della consulenza tecnica disposta e dell'irrilevanza della acquisizione documentale richiesta.
Quanto, infatti, alla censura relativa alla pratica anatocistica, in disparte la mancata produzione del contratto, si osserva che la doglianza sembra essere limitata alla sola previsione della clausola contrattuale e non anche alla mancanza di reciprocità nella capitalizzazione degli interessi (cfr. pag.
12 dell'atto di citazione, ove si legge: “Come si evince dagli estratti conto, la banca ha sempre applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi che, alla luce dell'ormai consolidato orientamento della Corte di legittimità, è da ritenersi nulla per violazione all'art. 1283 c.c.”).
Giova nondimeno evidenziare che, pur prescindendo dalle superiori considerazioni e tenuto conto dell'acquisizione agli atti del giudizio degli estratti conto relativi al rapporto de quo (cfr. nota di deposito dell'11/5/2021 – all. 6), con ordinanza del 9/4/2025 è stata disposta consulenza tecnica al fine di epurare il saldo debitore del rapporto in esame (e, dunque, del credito preteso dalla controparte) dalle somme indebitamente computate a titolo di interessi anatocistici a far data dall'1/1/2014 (cfr. Cass. civ., sez. I, 30/7/2024, n. 21344). A fronte di ciò, con nota del 25/6/2025 è stata acquisita consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. nella quale il Persona_1 tecnico incaricato ha concluso che “Con riferimento al mandato ricevuto e afferente alla verifica di eventuale applicazione di interessi anatocistici nel periodo successivo al 1.1.2014 si rappresenta che dal 1.1.2014 al 31.12.2015 le relative competenze per interessi, oneri e spese sono state capitalizzate trimestralmente delineando il fenomeno anatocistico. Nel periodo successivo, dal
1.1.2016 sino al 31.12.2018 le competenze trimestralmente maturate per interessi - seppur calcolate e valorizzate nei relativi estratti conto e riassunti scalare presenti in atti - non hanno dato luogo a fenomeni anatocistici in quanto non hanno concorso alla determinazione della parte di saldo che produceva interessi. Preso atto di ciò lo scrivente procederà ad effettuare le dovute rielaborazioni in assenza di capitalizzazione per il periodo in 1.10.2014-30.6.2015, unico intervallo temporale ricostruibile senza soluzione di continuità” (pag. 5) e che, dunque, “In conclusione, sulla base della rielaborazione riepilogata in Tabella n. 2, il giusto saldo del c/c n. 1000/6520 in assenza di capitalizzazione degli interessi nel periodo 1.10.2014 – 30.6.2015 risulterebbe pari ad € –
2.528,11 con una differenza a favore del correntista pari ad € 0,71” (pag. 8).
La consulenza, quindi, ha confermato l'insussistenza di pratiche anatocistiche vietate tali da determinare un effettivo scostamento del saldo preteso dall'istituto di credito, al netto della somma di € 0,71 quale importo indebitamente conteggiato a tale titolo. L'irrisorietà della somma è tale, invero, da determinare soltanto formalmente l'accoglimento dell'opposizione e, segnatamente, della domanda riconvenzionale spiegata (con conseguente revoca del titolo monitorio e condanna dell'odierno opponente al pagamento in favore della controparte della somma di € 25.928,45), mentre dal punto di vista sostanziale non può nutrirsi alcun dubbio in ordine alla conferma della legittimità della pretesa azionata dall'opposta e, dunque, dell'azione giudiziaria intrapresa al fine del relativo recupero. In coerenza a ciò, dunque, le spese maturate nel corso del giudizio di opposizione e quelle maturate in virtù della fase monitoria sono poste a carico della parte
(effettivamente e sostanzialmente) soccombente, (cfr. Cass. civ., sez. II, Parte_1
09/08/2022, n. 24482, secondo cui “La revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non rende di per sè irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà tener conto del risultato finale della lite anche in relazione a tali spese”).
Per le medesime ragioni sopra esposte, poi, non è passibile di essere accolta la doglianza relativa alla mancata pattuizione a seguito della delibera CICR del 2000, posto che manca a monte la prova delle condizioni contrattuali pregresse e originariamente pattuite tra la banca e il correntista. La censura di vessatorietà della clausola, poi, al netto del rilievo – che occorre ribadire – della mancata dimostrazione della stessa in ragione della mancata produzione del contratto, appare generica in quanto essa si traduce in un costo del rapporto contrattuale, di per sé non tale da ingenerare un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi dallo stesso nascenti.
Infine, deve giungersi alle stesse conclusioni supra esposte con riferimento alle censure relative all'usurarietà del tasso di interesse applicato e alla commissione di massimo scoperto in maniera indeterminata applicata, posto che l'assenza del contratto (e degli stessi estratti conto dall'inizio del rapporto) impedisce di dare concreto riscontro probatorio alle allegazioni genericamente dedotte.
In coerenza a quanto finora esposto, dunque, l'opposizione e le domande riconvenzionali proposte da vanno accolte nei termini supra esposti, con conseguente revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto e condanna di al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2 della somma di € 25.928,45, oltre interessi dal dovuto fino al soddisfo.
Non essendovi contestazione in parte qua, infine, va dichiarata l'estromissione di Intesa Sanpaolo
s.p.a., espressamente richiesta da (cfr. nota del 6/12/2024). Controparte_2
Le spese seguono la soccombenza;
quelle relative alla fase monitoria sono liquidate in conformità alla statuizione contenuta nel decreto ingiuntivo opposto, mentre quelle relative alla fase di merito sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1887/2016, disattesa ogni contraria istanza:
Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, condanna Parte_1
al pagamento in favore di della somma di € 25.928,45, oltre Parte_1 Controparte_2 interessi dal dovuto fino al soddisfo.
Dichiarata l'estromissione di Intesa Sanpaolo s.p.a..
Condanna al pagamento nei confronti di delle spese di lite, che Parte_1 Controparte_2 si liquidano, per la fase monitoria, in € 540,00, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al
15%, come per legge;
per la fase di opposizione, in € 5.077,00, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Pone le spese di consulenza definitivamente a carico di . Parte_1
Barcellona Pozzo di Gotto, il 23/09/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1887/2016, avente ad oggetto contratti bancari, promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
MATTEOTTI, 17 PACE DEL MELA, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
CATALFAMO CATERINA, c.f. , domiciliato in VIA OPERAI 49 C.F._2
BARCELLONA POZZO DI GOTTO
ATTORE
CONTRO con sede in PIAZZA SAN CARLO, 156 TORINO, c.f. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CALABRO' ALESSIO, c.f. , P.IVA_1 C.F._3 domiciliato in VIA DELLA ZECCA N.1 BOLOGNA
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), con sede in MILANO in FORO BUONAPARTE N. 12, CP_2 P.IVA_2
e per essa p.i. , con il patrocinio dell'avv. ORNATI Controparte_3 P.IVA_2
ANDREA (c.f. e dell'avv. ZURLO RAFFAELE (c.f. C.F._4
), domiciliata in VIA PAOLO EMILIO TAVIANI 170 LA SPEZIA C.F._5
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 7/10/2016 si opponeva al decreto ingiuntivo n. Parte_1
423/2016 con cui gli era stato ingiunto il pagamento di € 25.929,16, oltre interessi e spese, deducendo: 1) l'applicazione della disciplina consumeristica;
2) il difetto di legittimazione attiva in capo alla società opposta;
3) la nullità del contratto di finanziamento, stante l'assenza della sottoscrizione riferibile alla e in ragione della imposizione di rate mensili Parte_2 superiore al quinto consentito per legge;
4) l'infondatezza della pretesa azionata stante l'usurarietà del tasso applicato, la nullità della polizza assicurativa inserita nel contratto di finanziamento, con conseguente restituzione del relativo importo, la violazione dell'art. 1283 c.c., l'illegittimità del metodo di calcolo applicato dalla banca;
5) la preesistenza di altri rapporti e, precisamente, il contratto di finanziamento n. 3678122 del 27/1/2004, anche per estinguere il quale è stato stipulato il contratto di finanziamento da cui è originata la pretesa creditoria azionata in via monitoria, affetto dal tasso usurario (cfr. pag. 9), da illegittimo differimento dell'abbattimento della quota capitale, dall'applicazione di interessi anatocistici (cfr. pag. 10), e il contratto di conto corrente n. 6520 (ex
1463), già vigente alla data dell'8/9/1994, caratterizzato da capitalizzazione trimestrale degli interessi e da applicazione di tassi usurari, oltre che dall'applicazione di una commissione di massimo scoperto indeterminata. Chiedeva, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna della controparte alla restituzione delle somme indebitamente versate nell'ambito dei contratti di finanziamento e di conto corrente richiamati, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22/11/2007 si costituiva la la Controparte_1 quale contestava gli avversi motivi di opposizione e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa del 12/3/2020 si costituiva ex art. 111 c.p.c. la quale rappresentava Controparte_2
l'avvenuto acquisto di un pacchetto di crediti pecuniari da Intesa Sanpaolo s.p.a., tra cui quello oggetto di controversia, riportandosi alle difese e alla documentazione prodotta dalla convenuta cedente.
L'opposizione è fondata nei termini e nei limiti che di seguito si specificano.
Il primo motivo, rubricato “Applicazione della normativa a tutela del consumatore” (pag. 1 citazione), non si concreta nell'esposizione di ragioni poste a fondamento dell'opposizione spiegata, ma si limita a dedurre l'applicazione nella specie della disciplina prevista dal d.lgs. 206/2005, sicché non sussistono i presupposti per un pronunciamento in parte qua.
Il secondo motivo di opposizione, afferente al ritenuto difetto di legittimazione attiva dell'opposta, non è fondato.
Il contratto, come affermato dallo stesso opponente (pag. 1 atto di citazione), è stato stipulato con la
A fronte di ciò, l'odierna convenuta ha documentato l'atto di fusione di Parte_2 [...] in Neos Fincance s.p.a. (cfr. doc. C allegato alla comparsa di costituzione e risposta), la Parte_2 scissione e l'assegnazione della Neos Finance s.p.a. alla Intesa Sanpaolo Personal Finance s.p.a. (doc. B) e, inoltre, la scissione parziale di quest'ultima in favore di Intesa Sanpaolo s.p.a. (doc. A).
a ciò, da ultimo, si aggiunge la cessione del credito controverso in favore di con Controparte_2 conferimento delle funzioni di special servicer (cfr. G.U. n. 1 del 2/1/2020, Controparte_4 allegato alla comparsa del 12/3/2020).
La successione a titolo particolare nel rapporto controverso risulta, quindi, documentata e, di contro, appare generica l'eccezione in parte qua sollevata dall'odierna parte opponente, nemmeno specificamente reiterata nel corpo della comparsa conclusionale.
È del pari infondato il terzo motivo di opposizione.
L'assenza di forma scritta per difetto della sottoscrizione della è senz'altro Parte_2 infondato, non essendo tra l'altro controversa l'esistenza e l'esecuzione del rapporto. Ad ogni modo, nel contratto allegato si ravvisa una sigla nel riquadro “la cessionaria ”, Parte_2 accanto all'indicazione del luogo e della data, oltre ad essere stati acquisiti la contabile dell'erogazione (doc. 2 del fascicolo monitorio) e il contratto controverso (versato in atti dall'istituto mutuante o, comunque, dal relativo cessionario), donde la prova della stipula del contratto (cfr. Cass. civ., sez. II, 22/01/2018, n. 1525).
Anche la censura relativa alla imposizione di rate mensili di importo superiore al quinto ex lege non appare passibile di essere accolta.
Parte attrice si è limitata a dedurre l'imposizione di rate superiori al quinto della pensione oggetto della cessione, ma, per un verso, non ha rappresentato se ciò si è in effetti concretizzato nella cessione di somme eccedenti la soglia suddetta (circostanza che, nondimeno, sembra esclusa dalla comunicazione dell' allegata – cfr. doc. 2) e, per altro verso, non ha meglio chiarito in che CP_5 termini ciò avrebbe determinato la nullità del contratto di finanziamento, incidendo al più sul rapporto relativo alla cessione del quinto della pensione (nel senso che l'importo acquisibile dalla banca mediante la cessione suddetta risultava inferiore alla rata del mutuo convenuta;
circostanza, quest'ultima, contemplata dall'art. 9 del termini generali del contratto di finanziamento, con la previsione del solo obbligo di comunicazione in capo al mutuatario).
Ad analoga conclusione si perviene esaminando il quarto motivo di opposizione.
In diritto giova ricordare che “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (Cass. civ., sez. I, 08/04/2024, n. 9201; cfr. anche Cass. civ., sez. I,
05/05/2022, n. 14214; cfr., nella giurisprudenza di merito, Trib. Santa Maria Capua Vetere, sez. III,
07/08/2023, n. 3190; App. Brescia, sez. I, 04/05/2023, n. 754; Trib. Teramo, 16/02/2023, n. 140;
Trib. Reggio Calabria, 10/03/2021, n. 327).
Alla luce di ciò, dunque, la censura risulta infondata già in punto di allegazione, essendo volta a denunciare l'usurarietà di un tasso erroneamente applicato, in quanto desunto dell'indebita sommatoria del tasso relativo agli interessi corrispettivi (7,3%) con quello afferente agli interessi moratori (7,3% + 2: cfr. art. 6 condizioni generali del contratto). Piuttosto, entrambi i tassi suddetti, come si ricava dal decreto ministeriale relativo al periodo gennaio-marzo 2008 (il contratto è datato
31/3/2008) sono inferiori a quelli medi ivi rilevati (il tasso medio per prestiti contro cessione del quinto ammonta al 10,34% e per quelli moratori occorre aggiungere 2,1 punti percentuali).
Non rileva, ancora, il (peraltro generico) richiamo alla commissione di estinzione anticipata di cui all'art. 7 del contratto (cfr. pag. 9 citazione), dovendosi al riguardo ricordare che non può considerarsi nel computo del tasso effettivo la commissione di estinzione anticipata, in quanto onere non collegato all'erogazione del credito (cfr. Trib. Taranto sez. I, 04/04/2022, n. 864; cfr. anche
Cass. civ., sez. III, 07/03/2022, n. 7352), al netto del rilievo per cui è nella specie circostanza non specificamente allegata quella secondo cui la commissione de qua sarebbe stata effettivamente applicata e richiesta dal creditore procedente (posto che, nella specie è in contestazione l'inadempimento dell'obbligazione restitutoria, ciò che di per sé esclude la ricorrenza del presupposto del costo in parola, ricollegato all'estinzione anticipata del rapporto), con la conseguenza che la doglianza rimane a monte irrilevante traducendosi nella contestazione di un credito non oggetto della pretesa azionata in questa sede.
Quanto alla polizza assicurativa (pagg. 9 e ss. atto di citazione), come osservato dall'istituto convenuto occorre prendere atto che la stipula della stessa è imposta dall'art. 54 d.P.R. 180/1950, il cui primo comma statuisce che “Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del titolo II e del presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito” (circostanza, quest'ultima, peraltro espressamente dedotto dall'odierna opposta, senza che a fronte di ciò controparte abbia offerto ulteriori elementi a supporto della censura di vessatorietà), ciò da cui desumere l'assenza della condizione di vessatorietà denunciata e la necessità della stipula dell'assicurazione contestata contestualmente alla cessione e al prestito controversi, donde l'infondatezza della domanda volta a predicarne la nullità e ad ottenerne la restituzione. A fronte, poi, dell'eccepita mancata dimostrazione della stipula della polizza, la banca convenuta ha prodotto il relativo certificato del 2/4/2008 (cfr. doc. 9 comparsa di costituzione del 22/11/2017), a conferma dell'infondatezza e della genericità delle contestazioni anche in parte qua mosse dall'opponente.
ha, inoltre, dedotto la violazione dell'art. 1283 c.c., desumendolo dal fatto che Parte_1
“Il piano di ammortamento infatti, posticipando l'abbattimento della quota di capitale, cela
l'effettivo tasso applicato che, matematicamente, non può che essere superiore a di quello indicato dalla banca” (pag. 8 atto di citazione). Ora, al netto del rilievo per cui la violazione dell'art. 1283
c.c. non attiene all'applicazione di un tasso di interesse più alto ma alla capitalizzazione degli interessi maturati nel corso del rapporto, è decisivo nella specie considerare che: 1) la contestazione
è generica, dal momento che non è meglio argomentato e specificato il regime di capitalizzazione degli interessi indebitamente applicato (con riferimento alla periodicità e alla reciprocità); 2) il rapporto controverso è dato da un contratto di mutuo con piano di ammortamento caratterizzato da un rata costante, costituita da una quota crescente di capitale e da una quota decrescente di interessi
(cfr. piano di ammortamento versato in atti), sicché tornano nella specie applicabili le considerazioni e i principi affermati in giurisprudenza in merito alla compatibilità del regime suddetto (e, precisamente, del c.d. mutuo con piano alla francese) con il divieto ex art. 1283 c.c.
(cfr., ad esempio, Cass. civ., sez. I, 20/01/2025, n. 1403, secondo cui “La mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori in un contratto di mutuo bancario a tasso fisso, non determina la nullità parziale del contratto. Inoltre, viene esclusa la violazione del divieto di anatocismo nei piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali, in quanto la produzione di interessi su interessi non avviene in tali condizioni”).
Avuto riguardo, poi, alle contestazioni mosse in merito al contratto di finanziamento n. 3678122 del
27/1/2004 si osserva quanto segue.
Le censure sollevate in ordine al tasso usurario e al cumulo degli interessi si espongono alle considerazioni critiche già dianzi esposte. Il tasso usurario è desunto della sommatoria del tasso moratorio con quello proprio degli interessi corrispettivi (cfr. pag. 10), sicché, stante la già rilevata erroneità del criterio di calcolo effettuato, la censura si presente generica e, quindi, infondata, inidonea in quanto a tale a fondare un accertamento tecnico d'ufficio che, in tal caso, si rivelerebbe esplorativo. Allo stesso modo, la contestazione circa il fatto che “[…] l'ammortamento elaborato dalla banca che posticipa l'abbattimento della quota capitale per lucrare, in modo poco trasparente, un tasso effettivo superiore a quello dichiarato” (pag. 10) appare errata e generica per le considerazioni già esposte con riferimento al rapporto contrattuale controverso, donde l'infondatezza anche in parte qua dell'opposizione spiegata. Da ultimo, anche la censura relativa alla polizza assicurativa, secondo cui sarebbe stata imposta con la precisazione che “[…] non è sufficiente inserire nel calcolo del TAEG il relativo costo, in quanto la pattuizione, oltre ad essere contestuale e connessa al finanziamento, deve essere considerata nulla con diritto alla restituzione del premio addebitato” (pag. 10) non è meritevole di accoglimento, dal momento che, per un verso, non risulta né meglio specificata né in ogni caso provata l'imposizione dedotta e che, per altro verso, essa è rimasta generica sotto il profilo della nullità denunciata, non specificamente connessa alla violazione di una norma (la stessa doglianza relativa all'impossibilità dell'esercizio del diritto di recesso o di restituzione in caso di rimborso anticipato non appare decisiva, se non altro per l'assorbente considerazione per cui parte attrice non ha in ogni caso allegato di avere inteso conseguire i due richiamati modi di scioglimento anticipato del rapporto, con esito negativo).
Quanto, infine, alla rilevata vessatorietà (peraltro genericamente dedotta mediante rinvio “a quanto contenuto al punto 4) del presente atto”: cfr. pag. 11 citazione), si osserva che, anzitutto, dalla lettura del contratto del 27/1/2004 non si desume il divieto di recesso denunciato, non espressamente contemplato né nel paragrafo dedicato alle “Coperture assicurative” né altrove;
in secondo luogo, la censura relativa alla illegittima previsione della irripetibilità del premio posto a carico del cliente in caso di estinzione anticipata non è sostenuta da uno specifico interesse, non vertendosi nella specie di un caso di rimborso anticipato da parte dell'attore del finanziamento e, dunque, nella pretesa restitutoria maturata con riferimento alle spese e ai costi non più giustificati dalla prosecuzione del rapporto (d'altronde, è agevole considerare che la stessa massima riportata a pag. 7 dell'atto di citazione si riferisce alla inopponibilità della clausola al consumatore, donde la conclusione della ripetibilità dei costi suddetti in caso di estinzione anticipata, ciò che, nondimeno, non rileva nel caso di specie in cui non è in contestazione l'esercizio del predetto diritto da parte di
). Parte_1
In coerenza a ciò, vanno rigettate l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposte.
Quanto alle doglianze relative al contratto di conto corrente n. 6520 (ex n. 1463), si osserva quanto segue.
Anzitutto si evidenzia che lo stesso attore ha rappresentato che il contratto di conto corrente “risale ad epoca remota ed era già in essere alla data del 8/9/1994” (pag. 11 citazione). A fronte di ciò, tuttavia, non risulta prodotto il contratto di apertura del conto e, inoltre, gli estratti conto versati in atti decorrono a partire dall'estratto conto del marzo 2000 (cfr. all. 6). Giova a questo proposito evidenziare che l'esistenza del rapporto e la stipula del contratto di conto corrente non sono in contestazione – secondo quanto dianzi esposto –, sicché torna nella specie applicabile il principio per cui “Nei rapporti bancari in conto corrente il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente annotate è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi. Con particolare riferimento alla situazione in cui l'illiceità della annotazione è fatta discendere dall'applicazione di clausole contrattuali ritenute nulle, il correntista è tenuto a produrre in giudizio il relativo contratto, onde consentire l'apprezzamento della dedotta causa di invalidità, nonché i relativi estratti conto - o altri strumenti rappresentativi delle contestate movimentazioni - atteso che solo attraverso tali documenti è possibile accertare il carattere indebito dell'annotazione. A tal fine egli non può invocare - diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti - il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, poiché tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione o, comunque, quanto agli estratti conto, può agevolmente acquisirlo, in caso di omesso invio da parte della banca, mediante richiesta ai sensi dell'articolo 117 del Tub” (Cass. civ., sez. I, 14/12/2022, n. 36585; cfr. App. Bari, sez. II,
25/09/2023, n. 1374; cfr., inoltre, Cass. civ., sez. VI, 09/03/2021, n. 6480).
La carenza documentale rilevata, dunque, impedisce l'accoglimento delle censure sollevate, in quanto prive del necessario supporto probatorio che era onere del correntista (trattandosi, nella specie, di contestazione posta a fondamento di una domanda riconvenzionale) fornire. Né, poi, rileva a tal fine la richiesta istruttoria ex art. 210 c.p.c. avanzata (sebbene preceduta dall'istanza ex art. 119 d.lgs. 385/1993 (cfr. la richiesta allegata alla memoria del 23/4/2020), dovendosi invero rilevare l'infondatezza della censura già in punto di allegazione, ciò da cui desumere il carattere eventualmente esplorativo della consulenza tecnica disposta e dell'irrilevanza della acquisizione documentale richiesta.
Quanto, infatti, alla censura relativa alla pratica anatocistica, in disparte la mancata produzione del contratto, si osserva che la doglianza sembra essere limitata alla sola previsione della clausola contrattuale e non anche alla mancanza di reciprocità nella capitalizzazione degli interessi (cfr. pag.
12 dell'atto di citazione, ove si legge: “Come si evince dagli estratti conto, la banca ha sempre applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi che, alla luce dell'ormai consolidato orientamento della Corte di legittimità, è da ritenersi nulla per violazione all'art. 1283 c.c.”).
Giova nondimeno evidenziare che, pur prescindendo dalle superiori considerazioni e tenuto conto dell'acquisizione agli atti del giudizio degli estratti conto relativi al rapporto de quo (cfr. nota di deposito dell'11/5/2021 – all. 6), con ordinanza del 9/4/2025 è stata disposta consulenza tecnica al fine di epurare il saldo debitore del rapporto in esame (e, dunque, del credito preteso dalla controparte) dalle somme indebitamente computate a titolo di interessi anatocistici a far data dall'1/1/2014 (cfr. Cass. civ., sez. I, 30/7/2024, n. 21344). A fronte di ciò, con nota del 25/6/2025 è stata acquisita consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. nella quale il Persona_1 tecnico incaricato ha concluso che “Con riferimento al mandato ricevuto e afferente alla verifica di eventuale applicazione di interessi anatocistici nel periodo successivo al 1.1.2014 si rappresenta che dal 1.1.2014 al 31.12.2015 le relative competenze per interessi, oneri e spese sono state capitalizzate trimestralmente delineando il fenomeno anatocistico. Nel periodo successivo, dal
1.1.2016 sino al 31.12.2018 le competenze trimestralmente maturate per interessi - seppur calcolate e valorizzate nei relativi estratti conto e riassunti scalare presenti in atti - non hanno dato luogo a fenomeni anatocistici in quanto non hanno concorso alla determinazione della parte di saldo che produceva interessi. Preso atto di ciò lo scrivente procederà ad effettuare le dovute rielaborazioni in assenza di capitalizzazione per il periodo in 1.10.2014-30.6.2015, unico intervallo temporale ricostruibile senza soluzione di continuità” (pag. 5) e che, dunque, “In conclusione, sulla base della rielaborazione riepilogata in Tabella n. 2, il giusto saldo del c/c n. 1000/6520 in assenza di capitalizzazione degli interessi nel periodo 1.10.2014 – 30.6.2015 risulterebbe pari ad € –
2.528,11 con una differenza a favore del correntista pari ad € 0,71” (pag. 8).
La consulenza, quindi, ha confermato l'insussistenza di pratiche anatocistiche vietate tali da determinare un effettivo scostamento del saldo preteso dall'istituto di credito, al netto della somma di € 0,71 quale importo indebitamente conteggiato a tale titolo. L'irrisorietà della somma è tale, invero, da determinare soltanto formalmente l'accoglimento dell'opposizione e, segnatamente, della domanda riconvenzionale spiegata (con conseguente revoca del titolo monitorio e condanna dell'odierno opponente al pagamento in favore della controparte della somma di € 25.928,45), mentre dal punto di vista sostanziale non può nutrirsi alcun dubbio in ordine alla conferma della legittimità della pretesa azionata dall'opposta e, dunque, dell'azione giudiziaria intrapresa al fine del relativo recupero. In coerenza a ciò, dunque, le spese maturate nel corso del giudizio di opposizione e quelle maturate in virtù della fase monitoria sono poste a carico della parte
(effettivamente e sostanzialmente) soccombente, (cfr. Cass. civ., sez. II, Parte_1
09/08/2022, n. 24482, secondo cui “La revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non rende di per sè irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà tener conto del risultato finale della lite anche in relazione a tali spese”).
Per le medesime ragioni sopra esposte, poi, non è passibile di essere accolta la doglianza relativa alla mancata pattuizione a seguito della delibera CICR del 2000, posto che manca a monte la prova delle condizioni contrattuali pregresse e originariamente pattuite tra la banca e il correntista. La censura di vessatorietà della clausola, poi, al netto del rilievo – che occorre ribadire – della mancata dimostrazione della stessa in ragione della mancata produzione del contratto, appare generica in quanto essa si traduce in un costo del rapporto contrattuale, di per sé non tale da ingenerare un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi dallo stesso nascenti.
Infine, deve giungersi alle stesse conclusioni supra esposte con riferimento alle censure relative all'usurarietà del tasso di interesse applicato e alla commissione di massimo scoperto in maniera indeterminata applicata, posto che l'assenza del contratto (e degli stessi estratti conto dall'inizio del rapporto) impedisce di dare concreto riscontro probatorio alle allegazioni genericamente dedotte.
In coerenza a quanto finora esposto, dunque, l'opposizione e le domande riconvenzionali proposte da vanno accolte nei termini supra esposti, con conseguente revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto e condanna di al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2 della somma di € 25.928,45, oltre interessi dal dovuto fino al soddisfo.
Non essendovi contestazione in parte qua, infine, va dichiarata l'estromissione di Intesa Sanpaolo
s.p.a., espressamente richiesta da (cfr. nota del 6/12/2024). Controparte_2
Le spese seguono la soccombenza;
quelle relative alla fase monitoria sono liquidate in conformità alla statuizione contenuta nel decreto ingiuntivo opposto, mentre quelle relative alla fase di merito sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1887/2016, disattesa ogni contraria istanza:
Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, condanna Parte_1
al pagamento in favore di della somma di € 25.928,45, oltre Parte_1 Controparte_2 interessi dal dovuto fino al soddisfo.
Dichiarata l'estromissione di Intesa Sanpaolo s.p.a..
Condanna al pagamento nei confronti di delle spese di lite, che Parte_1 Controparte_2 si liquidano, per la fase monitoria, in € 540,00, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al
15%, come per legge;
per la fase di opposizione, in € 5.077,00, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Pone le spese di consulenza definitivamente a carico di . Parte_1
Barcellona Pozzo di Gotto, il 23/09/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano