Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/05/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1333/2024 RG
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elena Manuela Aurora Luppino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1333/2024 promossa da:
alla nascita (C.F.: ), nata il Parte_1 Parte_2 C.F._1
04.02.1963, ad Albuquerque, New Mexico (Stati Uniti d'America), e residente in 2070 Nightsong
Lane, Opelika, AL 36801 (Stati Uniti d'America);
(C.F.: ), nata il [...] a [...], Virginia (Stati Uniti Parte_3 C.F._2
d'America), e residente in 2070 Nightsong Lane, Opelika, AL 36801 (Stati Uniti d'America);
(C.F.: , nato il [...] a [...], Virginia (Stati Parte_4 C.F._3
Uniti d'America), e residente in 2070 Nightsong Lane, Opelika, AL 36801 (Stati Uniti d'America).
Tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. ANDREA PERMUNIAN del Foro di
Bologna (C.F.: ), PEC C.F._4 Email_1 unitamente e disgiuntamente all'Avv. MARCO PERMUNIAN del Foro di Rovigo (C.F.:
), PEC ed elettivamente domiciliati presso lo C.F._5 Email_2 studio dell'avvocato Andrea Permunian, sito in Via Alfonso Rubbiani n.10 (BO), come da procure in calce al ricorso autenticate, tradotte e apostillate.
-ricorrenti-
Contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, via Plebiscito n. 15.
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 21.05.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il dinanzi l'intestato Tribunale, cui chiedevano di Controparte_1 accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano ovvero nato a [...] il Persona_1 Persona_2
06.05.1864, come risultante dall'estratto di nascita (cfr. doc. 1), da e Persona_3 Persona_4 ed emigrato negli Stati Uniti d'America. Quest'ultimo aveva contratto matrimonio, in data
24.05.1900 a San Giovanni in Fiore (CS), con alias alias CP_2 Persona_5 Persona_6
(cfr. doc. 2). Dall'unione tra i due era nata alias alias Persona_7 Persona_8 in data 22.01.1907 (cfr. doc. 3). L'originario avo italiano, una volta emigrato Persona_9 negli Stati Uniti d'America, si era naturalizzato cittadino americano il 15.02.1944 (cfr. doc. 4), ossia dopo la nascita della figlia (avvenuta nel 1907), alla quale quindi aveva già trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al momento della nascita.
In particolare, precisavano che alias alias Persona_7 Persona_8 [...] in data 18.07.1937 aveva contratto matrimonio con (cfr. doc. 5) e Persona_9 Controparte_3 dalla loro unione era nato in data [...] (cfr. doc. 6). In data 18.02.1996 Persona_10 era deceduta alias con il nome Persona_7 Persona_8 Persona_9
(cfr. doc. 7). Con riferimento alla discendenza di rilevavano che egli, in data Persona_10
19.06.1960, aveva contratto matrimonio con (cfr. doc. 8) e che dalla loro unione Persona_11 era nata, in data 04.02.1963, – odierna ricorrente (cfr. doc. 9). Parte_2
Con riferimento alla discendenza di precisavano che ella, in data 17.05.1986, Parte_2 aveva contratto matrimonio con (cfr. doc. 10) e che dalla loro unione erano nati: Persona_12 in data 09.03.1996 - odierna ricorrente (doc. 12) e in data 15.07.1999 Parte_3 [...]
- odierno ricorrente (doc. 13). Quest'ultimo, in data 03.06.2021, aveva contratto Parte_4 matrimonio con (cfr. doc. 14). Persona_13
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata. Il Pubblico Ministero, in data 24.06.2024, esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 18.02.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso, riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992, pertanto, è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con la nota sentenza n. 87/1975 ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”. Con tale pronuncia, quindi, la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà.
Successivamente, con l'ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere
l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini
e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”. In tale sede, dunque, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano, quindi, ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante
e post 01.01.1948.
La Corte di cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte
Costituzionale, ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della
Carta fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti
(Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli. (cd. effetto perdurante).
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria"; “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale”(Cass. SU n. 4466/2009).
Con questa sentenza, quindi, la Corte di Cassazione ha avallato una giurisprudenza favorevole alla trasmissione dello status di cittadino italiano ai figli delle donne italiane nati prima del 1948, che sarebbe stato loro diritto acquisire se non ci fosse stata una legge discriminatoria. Anche il discendente di madre italiana nato prima del 1948, dunque, può veder riconosciuto il proprio stato di cittadino italiano iure sanguinis.
Orbene, nel caso di specie, si evidenza che discendente di Controparte_4 Persona_1 cittadino italiano, si sia sposata con un cittadino statunitense e abbia avuto un figlio in epoca pre- costituzionale, quindi in un periodo in cui, in virtù delle leggi allora vigenti, la donna perdeva la propria cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con uno straniero, risultando così impossibilitata a trasmetterla ai propri discendenti. Tuttavia, in virtù degli interventi giurisprudenziali successivi e precedentemente menzionati, che hanno riconosciuto la possibilità per le donne sposate in epoca pre-costituzionale di conservare la propria cittadinanza e trasmetterla ai propri figli, si può pacificamente ritenere che abbia mantenuto la cittadinanza italiana trasmessale Controparte_4 dal suo ascendente e l'abbia poi trasferita al figlio il quale Persona_1 Persona_10
l'ha successivamente trasmessa a sua figlia che l'ha trasmessa ai propri figli Parte_2
e La linea di discendenza appena descritta e riportata in Parte_3 Parte_4 ricorso trova, tra l'altro riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
È evidente, quindi, che la domanda proposta dai ricorrenti Parte_2 Parte_3
e sia fondata, atteso che gli stessi hanno dimostrato documentalmente la Parte_4 discendenza da un originario avo italiano, poi proseguita per linea materna attraverso CP_4
nata in [...] precostituzionale (1907), la quale ha generato un figlio nel 1939, e dunque
[...] anch'egli prima dell'entrata in vigore della Carta.
Sussiste altresì l'interesse ad agire dei ricorrenti, in quanto il riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di uno specifico dettato normativo, a cui la Pubblica Amministrazione non ha mai aderito, ritenendo, al contrario, che l'avo-donna trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della Costituzione. Ciò significa che i nati da madre italiana prima del 1948 non possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis con istanza al Consolato o all'ufficio di Stato Civile, ma devono rivolgersi, a partire dal 22 giugno 2022, alla Sezione
Specializzata del Tribunale competente in base al comune di nascita dell'antenato (per i ricorrenti residenti all'estero).
In forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai ne consegue che il ricorso alla via Parte_5 amministrativa da parte dei ricorrenti avrebbe condotto inevitabilmente ad un rigetto, pertanto, l'unica via percorribile affinché le parti possano vedersi riconosciuto il proprio diritto soggettivo invocato è il passaggio giudiziario.
Non ha rilievo, quindi, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza materna ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992, né, peraltro, la disciplina in materia impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale. Così è la giurisprudenza di merito che si è occupata del tema: Trib. Brescia sent. 10/11/2018; Trib. Roma ord. 18/04/2018; Trib. Roma ord.
19/02/2018; Trib. Roma sent. 18/09/2017; Trib. Roma sent. 6/04/2017; Trib. Roma sent. 22/03/2017.
Per i casi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna a figli nati prima del 1 gennaio
1948, quindi, diverse pronunce confermano che non è necessario presentare un'istanza amministrativa ai Consolati poiché l'amministrazione pubblica non riconoscerebbe lo status di cittadino.
Dunque, questo giudice, alla luce delle precedenti osservazioni e aderendo agli orientamenti della
Corte di Cassazione, ritiene che vada riconosciuta la cittadinanza italiana anche al figlio di madre cittadina nato prima del primo gennaio del 1948 e che tale diritto si trasmetta ai suoi figli iure sanguinis, senza che sia necessario il previo passaggio per la via amministrativa prima della proposizione del giudizio.
Dunque, figlio di ha avuto la cittadinanza italiana Persona_10 Controparte_4 per trasmissione materna e l'ha a sua volta trasmessa a sua figlia, nata post 1948 Parte_2
e così via fino alla generazione rappresentata da e nati, Parte_3 Parte_4 rispettivamente, il 09.03.1996 e il 15.07.1999.
Deve, dunque, essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c.. Sul punto si osserva che l'accoglimento della domanda è dipeso esclusivamente dall'adesione ad un orientamento giurisprudenziale di legittimità che ha sancito l'estensione dell'efficacia delle sentenze della Corte Costituzionale alle nascite avvenute in epoca pre-costituzionale sulla base di valide argomentazioni, condivise da questo
Giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
– accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrentialias Parte_1
, nata a [...], New Mexico, (Stati Uniti d'America) il Pt_2 Parte_2
04.02.1963, nata a [...], Virginia (Stati Uniti d'America) il 09.03.1996, Parte_3
nato a [...], Virginia (Stati Uniti d'America) il 15.07.1999, il Parte_4 diritto alla cittadinanza italiana, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 06.05.2025
Il giudice unico
Dott.ssa Elena M. A. Luppino