Rigetto
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 06/03/2025, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01892/2025REG.PROV.COLL.
N. 07631/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7631 del 2024, proposto dalla Guastamacchia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9956371145, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Giuseppe Terranova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Provveditorato interregionale opere pubbliche Campania Molise Puglia e Basilicata, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Ministero della giustizia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania Molise Puglia Basilicata – Sede coordinata Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore non costituiti in giudizio;
nei confronti
SE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione prima) n. 918, pubblicata l’1 agosto 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Provveditorato interregionale opere pubbliche Campania Molise Puglia e Basilicata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 il consigliere Marina Perrelli, udito l’avvocato Carlo Giuseppe Terranova e dato atto che l'avvocato dello Stato Marco Stigliano Mesutti ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società appellante ha chiesto la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso l’aggiudicazione alla controinteressata SE s.p.a. della gara, avente ad oggetto l’"appalto integrato per la progettazione esecutiva compreso il CSP e l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, nonché l'esecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti tecnologici alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi ed opere edili ancillari e l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria", da eseguire presso il Palazzo di Giustizia di Bari ed è stato dichiarato inammissibile il ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse.
1.2. La società appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata:
1) per violazione dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, per eccesso di potere per manifesta e macroscopica erroneità e irragionevolezza del giudizio di congruità espresso in relazione all’offerta della SE s.p.a., per eccesso di potere per carenza di istruttoria, erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, contraddittorietà manifesta, difetto di motivazione, sviamento, violazione dell’art. 23 del disciplinare di gara, dell’art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, degli artt. 97 e 3 Cost. e dei canoni di lealtà e trasparenza dell’azione amministrativa.
Ad avviso dell’appellante il prezzo offerto dalla SE s.p.a. sarebbe sottostimato in quanto per una parte consistente dell’offerta le voci di costo sarebbero state elaborate e giustificate avendo riguardo ai prezzi vigenti nel periodo 2019/2020, utilizzati dalla S.A. per la predisposizione dei progetti, senza tenere conto né dell’incremento dei prezzi intervenuto nel periodo 2020/2023, attestato dall’ISTAT nella misura media del 20%, né dei maggiori oneri derivanti dall’obbligo di esecuzione degli interventi in edifici occupati in continuità di esercizio, come ritraibili dal prezzario ufficiale della Regione Puglia 2019. Se fossero stati considerati i predetti maggiori oneri si sarebbe determinato un aumento di almeno 1.683.048,18 euro con conseguente insostenibilità dell’offerta a fronte di un utile dichiarato di euro 280.948,50. Di qui la erroneità del giudizio di primo grado nella parte in cui non ha rilevato l’illegittimità e la contraddittorietà dell’operato del RUP che, pur avendo inizialmente richiesto alla controinteressata di giustificare la propria offerta producendo preventivi di fornitori riferiti al momento della presentazione dell’offerta, avrebbe successivamente omesso di considerare che l’aggiudicataria ha giustificato una parte consistente dei propri costi con prezzi che non trovano più rispondenza nella realtà di mercato, concludendo il subprocedimento di verifica dell’anomalia con un giudizio di congruità. La sentenza sarebbe, inoltre, erronea anche laddove non ha rilevato che “la stima effettuata in sede di progettazione allegata agli atti di gara” e la “data di presentazione dell’offerta” non coinciderebbero perché il concorrente avrebbe dovuto giustificare il proprio ribasso avendo riguardo ai prezzi vigenti al momento dell’offerta e non ai prezzi vigenti all’epoca della progettazione risalenti al 2019/2020;
2) per eccesso di potere per manifesta illogicità ed erroneità nell’attribuzione dei punteggi relativi alle offerte tecniche dei concorrenti, per difetto di istruttoria, per erronea valutazione dei presupposti, per carenza di motivazione, per travisamento, per sproporzione, per irragionevolezza, per contraddittorietà ed ingiustizia manifesta, per violazione dell’art. 19 del disciplinare di gara, degli artt. 97 e 3 Cost..
Secondo la prospettazione dell’appellante la sentenza impugnata sarebbe erronea per aver ritenuto inammissibili le censure relative alla sussistenza di indici sintomatici del non corretto esercizio dell’attività valutativa svolta dalla commissione con riguardo all’attribuzione del punteggio sub A (8 criteri di valutazione tecnica), deducibili dall’appiattimento di ogni sensibile differenza relativa al merito tecnico delle proposte migliorative e del sottostante peso economico e alla conseguente trasformazione della procedura in esame, regolata dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in una gara al massimo ribasso. Né, ad avviso dell’appellante, sarebbe possibile desumere un giudizio motivato che metta in chiara evidenza, in maniera proporzionale, il merito tecnico delle proposte di ogni concorrente. Parte appellante ha contestato l’attribuzione dei punteggi in relazione a ciascuno dei criteri sub A, rideterminandoli sia ai fini della prova di resistenza che per rendere trasparente il confronto tra le migliorie ed evidenziare la dedotta illogicità dell’attività valutativa che se correttamente espletata avrebbe condotto all’attribuzione alla Guastamacchia s.p.a. di 86,060/100 punti e alla SE s.p.a. di 79,394/100 punti;
3) per violazione degli artt. 30 e 124 c.p.a. poiché, una volta accolto il ricorso in riforma della sentenza di primo grado e annullati gli atti, risulterebbe fondata anche la domanda risarcitoria per i danni subiti quale conseguenza dell’attività illegittima della S.A., costituiti dall’utile che la società avrebbe ritratto dall’esecuzione del contratto e quantificati in euro 1.282.097,00.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Provveditorato interregionale opere pubbliche Campania Molise Puglia e Basilicata si sono costituiti in giudizio ed hanno concluso per il rigetto dell’appello.
3. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie e repliche, ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
4. Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. L’appello non è fondato e va respinto per le seguenti ragioni.
6. Oggetto di controversia è l’affidamento unitario dei seguenti interventi da eseguire presso il Palazzo di Giustizia di Bari, sito in piazza Enrico De Nicola n. 1: 1) in applicazione dell’istituto “appalto integrato” la progettazione esecutiva e l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, finanziati con il PNRR- Missione 2 Componente 3 – CUP D99J21001580001, per un importo complessivo del finanziamento di euro 13.483.117,72 ed un importo per lavori di euro 11.183.964,48; 2) l’esecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti tecnologici alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi ed opere edili ancillari (finanziamento Ministero della giustizia – Cap.7200 CUP D99I08000060001) per un importo complessivo del finanziamento di euro 4.738.987,12 ed un importo per lavori di euro 3.984.730,52; 3) l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria (finanziamento Sistema accentrato delle Manutenzioni int. 28718 PG.2017 CUP D92D16000040001) per un importo complessivo del finanziamento di euro 3.423.730,00 e un importo per lavori di euro 2.834.062,87.
La stazione appaltante ha posto a base di gara due distinti progetti, un primo progetto dell’importo a base d’asta dei lavori, esclusi oneri della sicurezza, di euro 10.495.062,58 relativo “all’efficientamento energetico e agli interventi di manutenzione straordinaria”, redatto nel giugno 2023, e un secondo progetto dell’importo a base d’asta dei lavori, esclusi oneri della sicurezza, di euro 6.731.876,34 relativo “all’adeguamento degli impianti tecnologici e agli interventi di manutenzione straordinaria”, redatto nell’ottobre 2021.
6.1. Alla procedura hanno partecipato il Consorzio Stabile Artemide, originario primo classificato con un punteggio di 94,22, successivamente escluso all’esito della verifica dell’anomalia, la controinteressata SE S.p.A., seconda classificata con un punteggio di 92,284, aggiudicataria in forza della determina n. 526 del 21dicembre 2023, a seguito dello scorrimento della graduatoria e dell’esito positivo dei procedimenti di verifica dell’anomalia e dei requisiti di partecipazione, e l’odierna appellante, terza classificata con un punteggio di 83,01.
7. Con il primo motivo parte appellante lamenta l’erroneità della sentenza impugnata che non ha accolto la doglianza relativa alle carenze e ai vizi del procedimento di verifica dell’anomalia, segnatamente con riguardo alla sottostima del prezzo offerto dalla SE s.p.a. che avrebbe elaborato e poi giustificato la propria offerta su voci di costo calcolate su prezzi vigenti nel periodo 2019/2020, senza tenere conto né dell’incremento dei prezzi intervenuto nel periodo 2020/2023, attestato dall’ISTAT nella misura media del 20%, né dei maggiori oneri derivanti dall’obbligo di esecuzione degli interventi in edifici occupati in continuità di esercizio, come ritraibili dal prezzario ufficiale della Regione Puglia 2019. Secondo l’appellante l’erroneità del subprocedimento di verifica dell’anomalia sarebbe lampante laddove non è stato considerato lo scostamento fra prezzi indicati dalla SE s.p.a., risalenti per buona parte al 2019/2020, e quelli attuali, in un periodo storico caratterizzato da un sensibile incremento dei costi dei materiali, né la circostanza che il progetto a base di gara fosse stato predisposto sulla base di prezzi non aggiornati avrebbe esentato il concorrente dall’obbligo di presentare e giustificare la propria offerta sulla base di prezzi attualizzati e in linea con i valori di mercato. In particolare, secondo l’appellante la controinteressata avrebbe occultato maggiori oneri per esecuzione delle opere in edifici occupati in continuità di esercizio per euro 1.683.048,18, presentando un’offerta insostenibile avendo previsto un prezzo palesemente sottostimato in quanto non in linea con i valori di mercato.
7.1. Dalla documentazione versata agli atti si evince che la verifica dell’anomalia, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, è stata condotta dal RUP, coadiuvato dalla commissione:
- con una prima nota n. 6349 del 17 ottobre 2023, alla quale la società controinteressata ha dato riscontro con le giustificazioni acquisite in data 30 ottobre 2023;
- con una seconda nota n. 6923 del 10 novembre 2023 con la quale sono stati chiesti chiarimenti in riferimento alle migliorie offerte con apposite stime economiche per ogni lavorazione aggiuntiva proposta e il computo metrico riepilogativo, ai preventivi allegati alla relazione giustificativa “riferiti al momento di presentazione dell’offerta”, alla verifica della congruità dei costi della manodopera offerti, chiarimenti ai quali la società controinteressata ha dato riscontro il 27 novembre 2023;
- quindi nella relazione conclusiva sul subprocedimento per la verifica dell’anomalia il RUP ha dato atto che: “il costo della manodopera è dedotto dalle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la provincia di Bari (aggiornamento dicembre 2022), dove ha sede l'impresa esecutrice; il costo complessivo della manodopera, per altro pressoché pari a quello posto a base di gara, risulta superiore ai limiti di congruità definiti dal D.M. Lavoro e Politiche Sociali 25 giugno 2021 n. 143, «Verifica della congruità della manodopera impiegata nei lavori edili»; il costo dei materiali e delle apparecchiature, al netto delle migliorie offerte, risulta pressoché invariato rispetto a quello posto a base di gara poiché l'offerta è strutturata modificando le aliquote di spese generali e utile di impresa non risulta l'esigenza di documentare costi relativi a mezzi d'opera ed attrezzature, trattandosi di lavorazioni che non comprendono specifiche incidenze di questa categoria di componente; le spese generali risultano dettagliate per singole attività determinando una aliquota dell'8% del costo diretto dei lavori; gli oneri della sicurezza aziendali sono compatibili con quelli di cui alle Linee Guida pubblicate da Itaca; l’utile atteso dalla commessa è stato fissato al 2% che ritiene suscettibili di ulteriori miglioramenti derivanti da ottimizzazioni commerciali e organizzative” .
7.2. Nella sentenza impugnata il giudice di primo grado ha affermato che:
- “dall'esame del giudizio finale di congruità formulato dall'amministrazione aggiudicatrice emerge che la stazione appaltante ha effettuato comunque una valutazione globale dell'offerta, dopo aver svolto, però, una approfondita istruttoria (nei termini sopra richiamati) dell’offerta presentata dalla controinteressata sulla base dei parametri indicati della legge di gara” ;
- “l’istante censura nel “merito” le valutazioni delle giustificazioni presentate dalla SE, proponendo all’attenzione di questo giudice le proprie valutazioni o meglio una sistematica rilettura delle considerazioni svolte in relazione ai singoli profili dell’offerta che il provveditorato alle opere pubbliche di Bari ha ritenuto congruenti o giustificati” ;
- “l’offerta è stata formulata dai partecipanti sulla base della progettazione posta a base di gara dalla stazione appaltante, validata il 3.7.2023 (progettazione) e 21.3.2022 (lavori di manutenzione), come previsto nel disciplinare di gara alla voce “premesse””.
Con specifico riguardo alla contestazione secondo cui l’offerta non terrebbe conto “dei maggiori oneri derivanti dall’obbligo di esecuzione degli interventi in edifici occupati in continuità di esercizio” con conseguente incremento dei costi sino al 20%, il giudice di primo grado ha ritenuto convincenti le difese della stazione appaltante e della controinteressata secondo cui “a fronte di oltre 380 prezzi costituenti l’insieme dei progetti oggetto di gara, solo una esigua parte risultano dedotti dal listino Puglia 2019 essendo relativi al progetto esecutivo, approvato nel dicembre 2022, che contempla l’esecuzione di opere di adeguamento impiantistico e antincendio. Di queste, molte lavorazioni sono caratterizzate da una notevole incidenza della manodopera che, come è noto e riscontrabile dalle tabelle edite dal Ministero del Lavoro, non ha subito significativi incrementi. Altre lavorazioni, prettamente impiantistiche o caratterizzate dalla fornitura e posa in opera di profilati metallici, evidenziano, per di più, una flessione dei prezzi nell’intervallo 2019-2023” .
7.3. Il Collegio ritiene che la predetta motivazione sia esente dai vizi lamentati dall’appellante, avendo il giudice di primo grado fatto corretta applicazione della costante giurisprudenza, anche di questa Sezione, secondo la quale nelle gare ad evidenza pubblica il giudizio sull’anomalia dell’offerta è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale, senza estensione ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, nel senso che il procedimento di verifica dell’anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche inesattezze dell’offerta economica e non può risolversi in una caccia all’errore mirando ad accertare se, in concreto, l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto. Ne consegue che la valutazione di congruità di un’offerta di gara deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo, perché ciò che occorre accertare è se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile o meno (Cons. Stato, V, n. 6462 del 2020).
7.4. E, infatti, a seguito di un’approfondita istruttoria, l’offerta formulata dalla controinteressata sulla base delle voci di costo poste a base d’asta è stata ritenuta affidabile e sostenibile, anche in ragione del fatto che le voci di costo erano state validate rispettivamente in data 3 luglio 2023 quanto alla progettazione e in data 21 marzo 2022 quanto ai lavori di manutenzione. A fronte di tale ultima circostanza che, a differenza di quanto afferma parte appellante, assume particolare importanza, in quanto come rilevato dal giudice di primo grado “attiene alla coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti (lett. b) e alla adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati (lett. h)” , appare rafforzata la coerenza della valutazione operata dal RUP, coadiuvato dalla commissione, secondo cui la SE S.p.a. ha giustificato l'offerta presentata anche alla luce dei chiarimenti forniti all’esito dell’ulteriore approfondimento istruttorio disposto.
Né, infine, va obliterato che la formulazione di un’offerta economica e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e, dunque, su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti dall’esecuzione futura di un contratto e per contro sufficiente che questa si mostri ex ante ragionevole ed attendibile (Cons. Stato, V, n. 3480 del 2018). Nel caso di specie la stazione appaltante, con motivazione esente da macroscopiche illogicità e da errori di fatto, ha ritenuto l’offerta della controinteressata ragionevole ed attendibile in considerazione del fatto che il costo della manodopera è stato dedotto dalle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la provincia di Bari e risulta superiore ai limiti di congruità definiti dal D.M. Lavoro e Politiche Sociali 25 giugno 2021 n. 143, che il costo dei materiali e delle apparecchiature risulta pressoché invariato rispetto a quello posto a base di gara, che le spese generali risultano dettagliate per singole attività determinando una aliquota dell'8% del costo diretto dei lavori, che gli oneri della sicurezza aziendali sono compatibili con quelli di cui alle Linee Guida pubblicate da Itaca e che l’utile atteso dalla commessa è stato fissato al 2%.
7.5. Non coglie nel segno neanche la censura, reiterata anche in appello, secondo cui la verifica di anomalia sarebbe erronea in quanto non avrebbe considerato i maggiori oneri derivanti dall’obbligo di esecuzione degli interventi in edifici occupati in continuità di esercizio, come ritraibili dal prezzario ufficiale della Regione Puglia 2019.
7.6. Come condivisibilmente affermato dal giudice di primo grado “l’incremento dei costi “sino al 20%” previsto dal prezziario ufficiale della Regione Puglia, riguarda i “lavori da eseguire in edifici occupati, nei quali si rende necessario provvedere a movimentazioni di suppellettili ed arredi e/o adottare accorgimenti particolari finalizzati ad evitare l’interruzione dell’attività lavorativa dell’organo usuario” , lasciando alle valutazioni discrezionali del progettista dell’opera ogni considerazione in ordine alle suddette variazioni percentuali ai costi unitari” .
Ne discende che si tratta di valutazioni discrezionali del progettista dell’opera che nel caso di specie ha predisposto un progetto che “prevede che i lavori vengano eseguiti utilizzando aree sgombere che, di volta in volta, vengano messe a disposizione sulla base di un cronoprogramma delle diverse fasi lavorative, in modo da evitare interferenze e sovrapposizioni con i lavori da realizzare senza contatti con gli uffici giudiziari” .
Merita, infine, di essere evidenziato che la verifica di congruità non va effettuata attraverso un giudizio comparativo che coinvolge altre offerte, ma va condotta con esclusivo riguardo agli elementi costitutivi dell’offerta analizzata ed alla capacità dell’impresa – tenuto conto della propria organizzazione aziendale e, se del caso, della comprovata esistenza di particolari condizioni favorevoli esterne – di eseguire le prestazioni contrattuali al prezzo proposto, essendo ben possibile che un ribasso sostenibile per un concorrente non lo sia per un altro, per cui il raffronto fra offerte differenti non è indicativo al fine di dimostrare la congruità di una di esse (Cons. Stato, V, n. 10470 del 2022).
8. E’ infondato e da disattendere anche il secondo motivo con il quale parte appellante lamenta la manifesta illogicità ed erroneità nell’attribuzione dei punteggi relativi alle offerte tecniche dei concorrenti, per difetto di istruttoria, per carenza di motivazione, per travisamento, per sproporzione, per irragionevolezza, per contraddittorietà ed ingiustizia manifesta, per violazione dell’art. 19 del disciplinare di gara, degli artt. 97 e 3 Cost.. Secondo la prospettazione dell’appellante la sentenza impugnata sarebbe erronea per aver ritenuto inammissibili le censure relative alla sussistenza di indici sintomatici del non corretto esercizio dell’attività valutativa svolta dalla commissione con riguardo all’attribuzione del punteggio sub A (8 criteri di valutazione tecnica), deducibili dall’appiattimento di ogni differenza relativa al merito tecnico delle proposte migliorative e del sottostante peso economico e alla conseguente trasformazione della procedura in esame, regolata dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in una gara al massimo ribasso.
8.1. Il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibili le censure relative al merito delle valutazioni dell’offerta tecnica svolte dalla commissione di gara perché “investono la discrezionalità tecnica della stazione appaltante”, “travalicano i limiti del sindacato di legittimità e comunque non sono idonee a mettere in luce ragioni di manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrio o travisamento dei fatti” .
In particolare, secondo il giudice di primo grado, “l’istante in sostanza ritiene che la propria offerta tecnica risponda esattamente a quanto richiesto dai diversi sub criteri e, dunque, che ci sarebbe stata una sottovalutazione della propria proposta ovvero una sopravvalutazione dell’offerta della SE (nonché di quella del consorzio stabile Artemide). Si tratta di affermazioni che hanno origine – come già accennato - da una personale lettura dei giudizi espressi dal seggio di gara, che però non sono sufficienti a consentire (attesi i noti limiti in giudizi che attengono a valutazioni discrezionali) a evidenziarne la palese inattendibilità, la contraddittorietà e l’errore di fatto”.
8.2. Come evidenziato dalle amministrazioni resistenti la commissione ha attribuito alla società Guastamacchia S.p.A. il massimo dei punti possibili per cinque degli otto criteri discrezionali (n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 7), oltre che per il criterio tabellare (n. 9), per un punteggio complessivo di 70,95 sui 74,00 punti massimi, a fronte dei 68,22 punti attribuiti al Consorzio stabile Artemide e dei 68,10 punti attribuiti alla controinteressata SE S.p.A., dando in tal modo atto del maggiore merito tecnico dell’appellante.
Il suddetto vantaggio è stato poi inciso dall'attribuzione del punteggio relativo alla voce “riduzione percentuale del prezzo” - per un massimo di 20 punti - in ragione di 6,06 punti all’appellante, di 20 punti al Consorzio stabile Artemide e di 18,184 punti alla SE S.p.A., mentre per le voci "riduzione sul tempo della progettazione esecutiva" e "riduzione sul tempo di esecuzione dei lavori" - entrambe per un massimo di 3,00 punti- tutti gli operatori economici hanno ottenuto il punteggio massimo.
Dalle predette risultanze non emergono elementi per supportare la la tesi dell’appellante secondo la quale la commissione avrebbe appiattito ogni differenza relativa al merito tecnico delle proposte migliorative e del sottostante peso economico, trasformando la procedura in esame, regolata dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in una gara al massimo ribasso.
8.3. Anche in questo caso, quanto statuito dal giudice di primo grado si pone in linea con il costante orientamento della Sezione secondo cui la valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla commissione attraverso l’espressione di giudizi e l’attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione insindacabile salvo che essa sia affetta da manifesta illogicità (Cons. Stato, V, n. 3857 del 2024; Cons. Stato, V, n. 7931 del 2023).
Né, infine, il giudice può attraverso la relazione tecnica di parte prendere in considerazione tutti i criteri di valutazione sub A e sostituirsi alla commissione, come ha fatto parte appellante valutando come coerente solo la propria offerta ed evidenziando in relazione ai criteri nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 le incongruenze valutative in asserita comparazione delle offerte tecniche dei tre concorrenti.
9. Dalla reiezione dei due precedenti motivi consegue quella del terzo motivo con il quale parte appellante si duole del rigetto della domanda risarcitoria che è il corollario del mancato accoglimento del ricorso e del mancato annullamento degli atti impugnati.
10. Per tutte le esposte ragioni l’appello deve essere respinto.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza in relazione alle parti costitute nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società appellante alla rifusione in favore delle amministrazioni costituite delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Maggio, Presidente FF
Marina Perrelli, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marina Perrelli | Alessandro Maggio |
IL SEGRETARIO