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Sentenza 21 ottobre 2024
Sentenza 21 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/10/2024, n. 38498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38498 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IR RA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/06/2021 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile, UL RO del foro di Latina, in sostituzione dell'avv. Vincenza Rando del foro di Modena, che, nel richiamarsi alla memoria depositata, insiste per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Dario Vannetiello del foro di Napoli, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 38498 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 18/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Catanzaro all'esito del giudizio abbreviato e appellata dal pubblico ministero e dagli imputati, la Corte di appello di Catanzaro, ai fini che qui rilevano, ha assolto RA IR dal delitto ex art. 416-bis cod. pen. di cui al capo 1) perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, ha rideterminato in due anni di reclusione la pena per il restante delitto di cui al agli artt. 4 I. n. 401 del 1989, 7 I. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), contestato al capo 9-bis), nel resto confermando la pronuncia di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza, RA IR, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che deduce: - con un primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante del "metodo mafioso", illogicamente ritenuta, ad avviso del difensore, nonostante l'intervenuta assoluzione del delitto di concorso esterno nel delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.; in ogni caso, la motivazione sarebbe mancante, in quanto si fonda sulla sola connotazione mafiosa della cosca RE e sull'asserita conoscenza, in capo al ricorrente, delle "qualità mafiose" dei coimputati;
- con un secondo motivo, il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis, 132, 133 e 168 cod. pen., per avere la Corte di appello, per un verso, immotivatamente negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, per altro verso, inflitto una pena che si discosta dal minimo edittale senza peraltro esplicitare il percorso argomentativo;
la Corte, infine, non avrebbe valutato d'ufficio i presupposti per l'applicazione della sospensione condizionale della pena, rideterminata in due anni di reclusione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo. 2. Per una migliore comprensione della vicenda processuale, va premesso il ricorrente è stato restituito nel termine per proporre ricorso per cassazione con ordinanza della Corte di appello di Catanzaro del 27 novembre 2023; il procedimento originario, che prevedeva numerosi altri computati, è stato 2 definitivo con sentenza della Corte di cassazione, Sez. 1, n. 24950 del 22 febbraio 2023. 3. Ciò posto, questo Collegio ritiene di dover aderire alle conclusioni assunte con l'indicata decisione, la quale, tra l'altro, ha annullato con rinvio, nei confronti degli altri computati, la sentenza impugnata in relazione alla sussistenza dell'aggravante ex art. 7 I. 203 del 1991 contestata al capo 9-bis). Incontestata la sussistenza del reato di cui al capo 9-bis), peraltro non messa in discussione dal ricorrente e condivisibilmente ribadita dall'indicata sentenza emessa dalla Sez. 1 (cfr. par. 4.3, par. 6.5, par. 8.6, par.
9.3 con riferimento alla posizione dei coimputati nel delitto in esame), la motivazione appare mancante in relazione all'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991. Invero, la Corte di appello non ha in alcun modo dimostrato - ma si è limitata ad una mera affermazione - la riconducibilità delle attività di gestione illecita delle scommesse alla operatività del gruppo associativo, e nulla ha detto per escludere quel che, invece, emerge come dato di immediata percezione, ossia che la gestione delle scommesse e i rapporti con i rappresentanti fossero patrimonio di AS RE, ma non già della cosca nella sua unitaria soggettività. In ragione dell'assenza ,di una spiegazione adeguata a dare atto del collegamento degli affari e delle attività della società OT ES con la cosca RE, si rileva l'insufficienza della motivazione in riferimento all'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa. 4. L'accoglimento del primo motivo si riverbera anche sul secondo. Invero, la Corte di merito, ai fini del trattamento sanzionatorio, ha dato risalto, in particolare, alle "modalità mafiose dei delitti perpetrati" (cfr. p. 172), modalità che dovranno essere oggetto di nuova valutazione in sede di rinvio. E' perciò evidente che, ove tali modalità non dovessero essere ritenute esistenti, la Corte d'appello, libera nel merito, dovrà nuovamente rideterminare la pena inflitta, anche in relazione all'eventuale applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 5. Per i motivi sin qui indicati, la sentenza impugnata deve perciò essere annullata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ed al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso il 18/09/2024.
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile, UL RO del foro di Latina, in sostituzione dell'avv. Vincenza Rando del foro di Modena, che, nel richiamarsi alla memoria depositata, insiste per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Dario Vannetiello del foro di Napoli, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 38498 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 18/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Catanzaro all'esito del giudizio abbreviato e appellata dal pubblico ministero e dagli imputati, la Corte di appello di Catanzaro, ai fini che qui rilevano, ha assolto RA IR dal delitto ex art. 416-bis cod. pen. di cui al capo 1) perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, ha rideterminato in due anni di reclusione la pena per il restante delitto di cui al agli artt. 4 I. n. 401 del 1989, 7 I. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), contestato al capo 9-bis), nel resto confermando la pronuncia di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza, RA IR, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che deduce: - con un primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante del "metodo mafioso", illogicamente ritenuta, ad avviso del difensore, nonostante l'intervenuta assoluzione del delitto di concorso esterno nel delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.; in ogni caso, la motivazione sarebbe mancante, in quanto si fonda sulla sola connotazione mafiosa della cosca RE e sull'asserita conoscenza, in capo al ricorrente, delle "qualità mafiose" dei coimputati;
- con un secondo motivo, il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis, 132, 133 e 168 cod. pen., per avere la Corte di appello, per un verso, immotivatamente negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, per altro verso, inflitto una pena che si discosta dal minimo edittale senza peraltro esplicitare il percorso argomentativo;
la Corte, infine, non avrebbe valutato d'ufficio i presupposti per l'applicazione della sospensione condizionale della pena, rideterminata in due anni di reclusione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo. 2. Per una migliore comprensione della vicenda processuale, va premesso il ricorrente è stato restituito nel termine per proporre ricorso per cassazione con ordinanza della Corte di appello di Catanzaro del 27 novembre 2023; il procedimento originario, che prevedeva numerosi altri computati, è stato 2 definitivo con sentenza della Corte di cassazione, Sez. 1, n. 24950 del 22 febbraio 2023. 3. Ciò posto, questo Collegio ritiene di dover aderire alle conclusioni assunte con l'indicata decisione, la quale, tra l'altro, ha annullato con rinvio, nei confronti degli altri computati, la sentenza impugnata in relazione alla sussistenza dell'aggravante ex art. 7 I. 203 del 1991 contestata al capo 9-bis). Incontestata la sussistenza del reato di cui al capo 9-bis), peraltro non messa in discussione dal ricorrente e condivisibilmente ribadita dall'indicata sentenza emessa dalla Sez. 1 (cfr. par. 4.3, par. 6.5, par. 8.6, par.
9.3 con riferimento alla posizione dei coimputati nel delitto in esame), la motivazione appare mancante in relazione all'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991. Invero, la Corte di appello non ha in alcun modo dimostrato - ma si è limitata ad una mera affermazione - la riconducibilità delle attività di gestione illecita delle scommesse alla operatività del gruppo associativo, e nulla ha detto per escludere quel che, invece, emerge come dato di immediata percezione, ossia che la gestione delle scommesse e i rapporti con i rappresentanti fossero patrimonio di AS RE, ma non già della cosca nella sua unitaria soggettività. In ragione dell'assenza ,di una spiegazione adeguata a dare atto del collegamento degli affari e delle attività della società OT ES con la cosca RE, si rileva l'insufficienza della motivazione in riferimento all'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa. 4. L'accoglimento del primo motivo si riverbera anche sul secondo. Invero, la Corte di merito, ai fini del trattamento sanzionatorio, ha dato risalto, in particolare, alle "modalità mafiose dei delitti perpetrati" (cfr. p. 172), modalità che dovranno essere oggetto di nuova valutazione in sede di rinvio. E' perciò evidente che, ove tali modalità non dovessero essere ritenute esistenti, la Corte d'appello, libera nel merito, dovrà nuovamente rideterminare la pena inflitta, anche in relazione all'eventuale applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 5. Per i motivi sin qui indicati, la sentenza impugnata deve perciò essere annullata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ed al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso il 18/09/2024.