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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 3622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3622 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO composta dai magistrati
Dott. FA AR Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere all'udienza di discussione del 5 novembre 2025 nella causa in grado di appello iscritta al n. 2857/2023
Ruolo Generale Civile – Lavoro e Previdenza
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Femia ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo studio sito in Roma, Via Carlo Mirabello 19;
APPELLANTE
E
e Controparte_1 [...]
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Controparte_2
Stato presso i cui uffici sono per legge domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;
APPELLATI ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO
In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, così provvede:
-condanna il e l' a Controparte_1 Controparte_2 pagare ad in aggiunta alla somma già riconosciuta dall'impugnata sentenza Parte_1 pari a € 10.112,12 lordi, l'ulteriore somma lorda di € 1.062,25 a titolo di differenze retributive per il periodo di servizio prestato preruolo, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
-dichiara il diritto di alla ricostruzione integrale della carriera mediante il Parte_1 computo di anni 17, mesi 9 e giorni 16 di anzianità preruolo, ai fini giuridici ed economici, alla data di immissione in ruolo del 1° settembre 2005 e, quindi, in totale anni 18, mesi 9 e giorni 16 alla data di conferma in ruolo del 1° settembre 2006 e, per l'effetto, condanna in solido il
[...] e l' a procedere alla ricostruzione Controparte_1 Controparte_2 della carriera ed a collocarla nella classe stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio complessivamente maturata, nonché a pagarle le differenze retributive arretrate quantificate in €
3.641,00 interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
Conferma la liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio e compensa per la metà anche quelle del presente appello che liquida, per l'intero, nella somma di € 3.000,00 per compenso, oltre il
15% per spese generali, iva e c.p.a., condannando le parti appellate al pagamento della residua quota del 50% da distrarre al difensore dichiaratosi antistatario.
IL PRESIDENTE
FA AR