Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
Ordinanza collegiale 14 ottobre 2024
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 06/06/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 00775/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00763/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 763 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CA AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Morelli, con domicilio digitale come da registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
U.S.R. - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, U.S.R. - Ufficio Scolastico Regionale per Campania - Commissione giudicatrice immissione in ruolo personale docente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
nei confronti
ZZ RI, Di TO RI, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- con il ricorso introduttivo:
a) del D.D.G. dell'U.S.R. Campania prot. n. 18837 del 20 maggio 2021, con cui il Direttore Generale del predetto ufficio ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla “Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”, per la Regione Puglia, per la Classe di concorso “A045”, bandita dal Ministero dell'Istruzione con D.D. n. 510/2020 e D.D. n. 783/2020, per mancanza dei requisiti di ammissione di cui all'art. 1 lett. a), rectius art. 2 comma 1 lett. a), del Bando (D.D. 510/20 e D.D. 783/20);
b) di ogni atto e provvedimento collegato, preordinato o conseguenziale, ivi compresa la comunicazione della Commissione giudicatrice della procedura de qua datata 10 maggio 2021;
- con i motivi aggiunti presentati da CA AN il 2 agosto 2021, per l’annullamento, oltre agli atti impugnati con il ricorso introduttivo:
a) nei limiti dell’interesse, della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 510 del 23 aprile 2020 e del D.D. n. 783 in data 8 luglio 2020, valida per la classe di concorso “A045” - Scienze economico-aziendali - per la regione Puglia, pubblicata dall'U.S.R. Campania con provv. prot. n. 24090 del 28 giugno 2021, nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente con il punteggio alla stessa spettante;
b) della nota/avviso dell'U.S.R. Campania prot. n. 8989 del 7 giugno 2021 e dell’allegato elenco dei candidati della classe di concorso A045 che hanno superato la prova scritta della predetta procedura, nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente;
c) di ogni atto e provvedimento collegato, preordinato e consequenziale ivi compreso, ove esistente, l'elenco di estremi ignoti compilato dalla Commissione giudicatrice del concorso, ai sensi dell'art. 15, comma 7 del D.M. n. 510/2020, nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 la dott.ssa RI Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La ricorrente ha partecipato alla procedura straordinaria, per titoli ed esami, bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, di cui al D.M. n. 510/2020 come integrato dal D.D. n. 783 in data 8 luglio 2020, concorrendo per la regione Puglia, per la classe di concorso “A045” - “Scienze economico aziendali”.
La procedura è stata gestita dall’U.S.R. Campania (individuato come responsabile dal D.M. n. 510/2020 - Allegato “B”, come integrato e modificato dal D.D. n. 783 in data 8 luglio 2020) e dall’apposita Commissione giudicatrice insediata presso il predetto Ufficio.
La deducente ha sostenuto l’unica prova (scritta) in data 3 novembre 2020, superandola.
Con provvedimento prot. n. 18837 del 20 maggio 2021, l’Ufficio Scolastico Regionale Campania - Ministero dell’Istruzione (di seguito, anche solo U.S.R. Campania) ha disposto la sua esclusione dalla procedura de qua , per mancanza dei requisiti di ammissione, ritenendo che, a seguito della verifica dei titoli, è risultata sprovvista dei requisiti di ammissione ex art. 1 lett. a) del D.D 510/20 per la classe di concorso A045 “Scienze economico-aziendali (in quanto non ha prestato i tre anni di servizio nella scuola secondaria statale) .
1.1 - Con il ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento, il succitato provvedimento di esclusione e gli ulteriori atti, di cui in epigrafe.
Ha formulato le seguenti censure, così rubricate:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art 2, co 1, lett. a) del dd 510 del 23/4/2020 come integrato e modificato dal dd 783 dell’8/7/2020 (bando); violazione e falsa applicazione dell’art 2, co 2, lett. b) del dd 510 del 23/4/2020 come integrato e modificato dal dd 783 dell’8/7/2020 (bando); violazione e falsa applicazione dell’art. 1 co 3 del dl n. 134/09, convertito con modificazioni dalla l. n. 167/09; violazione e falsa applicazione dell’art. 5 co 4 bis del dl n. 104/13 convertito con modificazioni con l. n. 128/13; violazione e falsa applicazione degli artt 3, 6, 7, 10 e 18 della l.241/90; violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del dPR 445/00; eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento dei fatti, irrazionalità, arbitrarietà, manifesta ingiustizia, difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento.
1.2 - Si è costituito in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura distrettuale erariale, il Ministero dell’Istruzione.
1.3 - Con decreto n. 24090 del 28 giugno 2021, il Direttore Generale dell’U.S.R. Campania ha approvato “le graduatorie di merito del concorso indetto con D.D. 510 del 23/04/2020 e D.D. n. 783 del 08/07/2020 per la classe di concorso A045- Scienze economico-aziendali - per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia”; la ricorrente non è risultata inserita nella graduatoria per la regione Puglia, per la quale ha partecipato.
1.4 - Con motivi aggiunti del 2 agosto 2021, la ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento, il succitato decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. Campania di approvazione della graduatoria definitiva (prot. n. 24090 del 28 giugno 2021), per la regione Puglia, nei limiti dell’interesse, nella parte in cui non figura il suo nominativo con il punteggio alla stessa spettante, lamentandone l’illegittimità derivata dai vizi della disposta già gravata esclusione, che si riverberano inevitabilmente anche sulla graduatoria definitiva nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente, in uno agli ulteriori atti, di cui in epigrafe .
Ha dedotto di avere interesse ad impugnare anche la graduatoria definitiva di merito formata per la Regione Puglia per la Classe di concorso A045, nella parte in cui non risulta essere inserita con il punteggio spettante in base alla apposita tabella di valutazione ed in virtù dei titoli e dei servizi dichiarati e documentati con la domanda di partecipazione. Tanto per i medesimi motivi già esplicitati nel ricorso introduttivo ed innanzi riportati ai quali espressamente si rinvia e comunque anche per:
III) Illegittimità derivata. Difetto di istruttoria; eccesso di potere per errore nei presupposti, perplessità, contraddittorietà, irrazionalità.
1.5 - In data 24 agosto 2021, l’Amministrazione ha depositato in giudizio un rapporto informativo , controdeducendo, in particolare, che:
La candidata non ha svolto i tre anni di servizio nella scuola statale in quanto per l’a. s. 2015/2016 e l’a. s. 2017/2018 ha prestato servizio presso le scuole paritarie e per l’anno 2015/2016 ha prestato servizio solo per pochi mesi nella scuola statale; si rileva che l’a. s. 2016/2017 non può essere considerato, in quanto la docente dal 30/12/2016 al 30/06/2017 ha assunto l’incarico per lo svolgimento di un progetto.
Gli unici anni di servizio svolti ai sensi dell’art 2 comma 1 lettera a) sono, dunque, relativi agli aa. ss. 2018/2019 e 2019/2020; manca il terzo anno utile di servizio nella scuola secondaria statale.
Inoltre, va ulteriormente fatto notare che la docente non è in possesso neanche del requisito di cui all’art 2 comma 1, lettera b) D. D. 510/2020 che richiede almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre.
1.6 - Con ordinanza 9 settembre 2021, n. 328, la sezione unica di questo T.A.R. ha respinto l’istanza cautelare incidentalmente formulata dall’interessata, con la seguente motivazione:
Considerato che:
il Decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020, all’art 2 comma 1 lett. A), prevede, tra i requisiti di accesso alla Procedura, che i candidati, tra l'anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020, abbiano svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali, ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
la ricorrente, stando a una prima delibazione, sembrerebbe non aver svolto per intero i tre anni di servizio nella scuola statale, atteso che per l’a. s. 2015/2016 e per l’a. s. 2017/2018 ha prestato servizio presso scuole paritarie, mentre per l’anno 2015/2016, ha prestato servizio per pochi mesi nella scuola statale; infine, per l’a. s. 2016/2017 (dal 30/12/2016 al 30/06/2017), la ricorrente ha assunto l’incarico per lo svolgimento di un progetto formativo denominato “Diritti a Scuola”, considerato attività straordinaria non del tutto equiparabile al servizio curriculare di insegnamento, ancorché prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134;
Ritenuto, dunque, che non sussistano i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, sia con riguardo all’attendibilità dei motivi, sia con riguardo all’irreparabilità e gravità del pregiudizio subito, avendo la ricorrente comunque sostenuto la prova scritta (unica prova della selezione) in data 3.11.2020 e potendo, quindi, ancora aspirare ad essere scrutinata per la valutazione dei titoli, nell’ipotesi di eventuale accoglimento nel merito del ricorso.
1.7 - Con ordinanza 26 novembre 2021, n. 6348, la sesta sezione del Consiglio di Stato, in riforma della succitata ordinanza di questo Tribunale, ha accolto l’istanza cautelare in primo grado, così argomentando:
Rilevato che l’appellante ha impugnato innanzi al Tar Puglia – Bari la propria esclusione dalla procedura straordinaria di immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno disposta per difetto del prescritto possesso di tre annualità di servizio presso la scuola secondaria statale da maturarsi fra gli aa.ss. 2008/2009 e 2019/2020;
Considerato, all’esito della sommaria cognizione propria della presente fase cautelare, che la spendibilità ai presenti fini dell’allegata partecipazione del progetto formativo denominato “Diritti a Scuola” (ovvero, l’equiparazione di detta attività all’annualità di insegnamento) è questione che necessita di un approfondimento di merito;
Valutato, quanto al periculum, che l’esclusione dell’appellante dalla procedura, e il conseguente impatto sul posizionamento della stessa nelle GPS, pare pregiudicare seriamente le chances occupazionali dell’appellante nelle more del giudizio .
1.8 - Con memoria difensiva del 18 aprile 2024, la ricorrente ha ritenuto opportuno evidenziare che in virtù dell’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 6348/21, resa sull’appello della decisione cautelare di codesto TAR (n. 328/21), l’Amm.ne resistente ha reinserito la ricorrente con riserva nella graduatoria definitiva del concorso (cfr DDG 3626 del 4/2/22, All. 10 della prod. documentale di merito), con il punteggio spettante all’esito delle prove (tutte concluse prima dell’impugnata esclusione).
In virtù della posizione utile in detta graduatoria è stata poi individuata quale destinataria di nomina a tempo indeterminato per l’insegnamento di A045, per l’a.s. 23/24, ed assegnata all’ISIS ID AN di MA (Le) (All.ti 11,12,13 alla prod. documentale di merito).
Tale posto è stato poi congelato in attesa dello scioglimento della riserva condizionato all’esito della presente impugnativa (cfr Decreto USR Puglia Ufficio VI AT Lecce n. 15959 del 21/8/2023 All.ti 14,15 prod documentale di merito) .
1.9 - Con ordinanza 14 ottobre 2024, n. 1067, questa sezione - rilevato, in particolare, che con decreto del Direttore generale dell’U.S.R. Campania n. 3626 del 4 febbraio 2022, adottato in espressa ottemperanza all’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 6348/2021, la ricorrente risulta inserita con riserva al posto n. 3 (con totali punti 78, di cui 12 per titoli e 66 per la prova scritta) della graduatoria definitiva di merito del concorso in questione per la regione Puglia, con successivo accantonamento del posto e che la ricorrente ha notificato i motivi aggiunti (proposti avverso la graduatoria definitiva del concorso de quo, per la regione Puglia, approvata con la menzionata determinazione del Direttore generale dell’U.S.R. Campania prot. n. 24090 del 28 giugno 2021) ai due concorrenti (divenuti controinteressati al momento dell’approvazione della succitata graduatoria definitiva) classificatisi ai due ultimi posti (n. 17 e n. 18) della graduatoria in questione (poi “ricollocati” rispettivamente ai posti n. 18 e 19 a seguito del succitato inserimento - con riserva - della ricorrente, al posto n. 3), con la conseguente corretta instaurazione del contraddittorio - ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, prescrivendone le modalità.
1.10 - Parte ricorrente ha provveduto alla disposta integrazione del contraddittorio per pubblici proclami (cfr. documentazione depositata in atti il 29 ottobre 2024).
1.11 - Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
1.12 - All’udienza pubblica del 26 febbraio 2025, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è fondato, nei sensi di seguito indicati.
3. - Parte ricorrente deduce, essenzialmente, di essere in possesso dei requisiti di ammissione al concorso straordinario de quo , avendo conseguito i prescritti tre anni di servizio in scuole statali utili ai fini dell’accesso alla procedura selettiva (di cui uno nella specifica classe di concorso - “A045” - per cui ha partecipato), ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) e b) nonché dell’art. 2, comma 2, lett. a) e b) del bando (si veda la documentazione versata in giudizio - attestati e contratti - relativa ai servizi prestati negli anni scolastici 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020).
Espone, in particolare, che la gravata esclusione non può essere motivata dalla circostanza che il servizio prestato nell’anno scolastico 2016/2017 si riferisce al progetto “Diritti a Scuola”, considerato che questo servizio è stato svolto presso scuola secondaria statale e rientra nell’ambito dell’Accordo intervenuto tra il M.I.U.R. e la regione Puglia, in attuazione della missione c.d. “salvaprecari”, confluendo nella previsione di cui all’art. 2, comma 2, lett. b) del bando, come peraltro dichiarato dall’interessata nella domanda di partecipazione.
Lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 5, comma 4 bis del decreto legge n. 104/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 128/2013, nonché la violazione della lex specialis, in parte qua.
4. - Le censure sono fondate, nei sensi di seguito precisati.
5. - Invero, nella fattispecie concreta in esame, è computabile, ai fini della reclamata ammissione, il servizio prestato nel progetto straordinario “Diritti a scuola”, svolto ex art. 5, comma 4 bis del decreto legge n. 104/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 128/2013, espressamente richiamato dal bando del concorso straordinario in questione (art. 2, comma 2, lett. b).
6. - Osserva il Collegio che l’art. 2 del decreto del Ministero dell’Istruzione n. 510/2020 ( lex specialis ) dispone che:
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 5, del Decreto Legge - per tale intendendosi, ex art. 1, comma 3, lettera c) del bando , Decreto-Legge: decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.159 - la partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente, alla data prevista per la presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti:
a. tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto nell’anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria. La riserva è sciolta negativamente qualora il servizio relativo all’anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto art. 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020 ;
b. hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre ;
2. Il servizio di cui al comma 1, lettere a) e b), è valido solo se:
a. prestato nelle scuole secondarie statali;
b. prestato nelle forme di cui al comma 3 dell’art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonchè di cui al comma 4-bis dell’art. 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 6, del Decreto Legge (decreto legge n. 126/2019, secondo le sopra riportate disposizioni di cui all’art. 1, comma 3, lettera c) del bando).
A sua volta, l’art. 1, comma 6 del decreto legge n. 126/2019, come modificato dalla legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, stabilisce che:
6. Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l’immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali ovvero se prestato nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Il predetto servizio è considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2 .
Il richiamato comma 4- bis dell’art. 5 del decreto legge n. 104/2013, convertito dalla legge n. 128/2013, dispone, poi, che L'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedono attività di carattere straordinario, anche ai fini del contrasto della dispersione scolastica, da realizzare con personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) incluso nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie d’istituto a seguito della mancata disponibilità del personale inserito nelle suddette graduatorie provinciali.
Orbene, dal combinato disposto dell’art. 2, comma 2, lett. b) del bando di concorso (decreto del Ministero dell’Istruzione n. 510/2020), dell’art. 1, comma 6 del decreto legge n. 126/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 159/2019, e del comma 4- bis dell’art. 5 del decreto legge n. 104/2013, convertito dalla legge n. 128/2013, si evince - in via dirimente - che la lex specialis - art. 2, comma 2, lett. b) - prevede espressamente, come utile requisito di partecipazione al concorso straordinario in questione, (anche) l’aver prestato servizio nelle forme di cui al ridetto comma 4- bis dell’articolo 5 del decreto-legge n. 104/2013, convertito dalla legge n. 128/2013, con specifica ed espressa equiparazione del relativo servizio al servizio di insegnamento “normalmente” svolto dai docenti “curriculari” .
L’utile computabilità, ai fini del possesso dei requisiti partecipativi al concorso straordinario de quo , del servizio svolto nei menzionati progetti è, peraltro, evidenziato nel Dossier “Misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti D.L. 126/2019 - A.C. 2222-A” del 25 novembre 2019 del Servizio Studi della Camera dei Deputati (doc. n. 4, depositato in giudizio da parte ricorrente in data 8 aprile 2024), laddove si rappresenta che la procedura straordinaria per il reclutamento del personale docente è riservata - a seguito delle modifiche introdotte durante l’esame in sede referente - ai soggetti che b) fra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive, esclusivamente nelle scuole secondarie statali, ovvero sono stati impegnati in progetti regionali di formazione che prevedono attività di carattere straordinario, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo dell’istruzione, ovvero del contrasto alla dispersione scolastica (pag. 14).
In definitiva, si deve rilevare che il bando regolatore della procedura straordinaria, approvato con d.d n. 510/2020, segnatamente all’art. 2, comma 2, lett. b) attribuisce rilievo, qualificandoli espressamente come titoli di ammissione, ai servizi prestati sulla base degli accordi, stipulati dalle Regioni e dall’Amministrazione scolastica, espletati nelle scuole secondarie statali, nelle forme di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 , in una classe di concorso tra quelle di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 .
7. - Orbene, nella fattispecie concreta in esame, per l’annualità 2016/2017, la ricorrente ha prestato servizio nelle forme di cui al comma 4- bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, maturando in parte qua il requisito di una delle prescritte annualità di servizio, ex art. 2, comma 2, lettera b) del bando.
Infatti, la deducente ha svolto servizio presso l’Istituto tecnico economico statale “Giovanni Calò” in Oria (Brindisi) nel progetto “Diritti a scuola”, in qualità di Docente di Scuola Secondaria II grado (così espressamente il relativo attestato del 26 marzo 2018), prestando attività didattica relativa alla classe di concorso A047 (ex A048) per la scuola secondaria di 2°grado , con decorrenza dal 30/12/2016 fino al 30/06/2017 escludendo ogni tacita proroga, come previsto dal bando n. 11/2016 come integrato dal protocollo d’intesa USR-Regione del 21.12.2016 riguardante il medesimo bando : ciò risulta espressamente (cfr. rispettivamente i punti n. 3 e n. 5) dal relativo contratto del 30 dicembre 2016, stipulato sulle premesse che l’istituzione scolastica ha elaborato un progetto, per favorire il successo formativo degli alunni con bassi livelli di apprendimento, ammesso al finanziamento regionale di cui all’Avviso n. 11/2016 - “Diritti a Scuola” nel quadro dell’Accordo sottoscritto il 09/12/2016 tra la regione Puglia ed il MIUR e che a sua volta la sig.ra CA AN è stata individuata - con atto datato 29/12/2016 ed unito al presente contratto - per scorrimento della graduatoria d’istituto secondo le modalità stabilite dall’intesa intercorsa il 21/12/2016 tra Regione Puglia ed USR e si è reso disponibile a fornire la propria opera lavorativa .
Risulta, quindi, per tabulas , che le inerenti prestazioni sono state espletate dalla ricorrente - come detto - dal 30 dicembre 2016 al 30 giugno 2017, quindi per 183 giorni nell’anno scolastico 2016/2017 (inclusivi degli scrutini del giugno 2017 - cfr. il documento n. 16, depositato dall’interessata in data 8 aprile 2024), periodo computabile come anno intero, ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 - richiamato dall’art. 2, comma 1, lettera a) del bando, secondo cui:
Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (testo vigente ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 14, comma 1- bis , del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103).
Orbene, emerge ex actis che il succitato progetto “Diritti a scuola” rientra nei progetti di cui al comma 4- bis dell’art. 5 del decreto legge n. 104/2013, convertito dalla legge n. 128/2013 - richiamato dall’art. 2, comma 2, lettera b) del bando -, come si evince dall’accordo del 9 dicembre 2016 per La realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento della popolazione scolastica pugliese, da realizzarsi attraverso azioni di recupero e/o di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze per l’anno scolastico 2016-2017 , stipulato tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la regione Puglia per l’anno scolastico 2016/2017 (ratificato con deliberazione della Giunta regionale pugliese n. 2140 del 21 dicembre 2016, pubblicata in uno all’allegato sul B.U.R.P. n. 6 del 13 gennaio 2017), nonché dal protocollo di intesa tra la regione Puglia e l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia - sottoscritto il 21 dicembre 2016 a seguito della conclusione del succitato accordo tra M.I.U.R. e regione Puglia del 9 dicembre 2016 (cfr. in particolare i punti n. 2 e n. 9, dato atto, in premessa, dell’avvenuta emanazione dell’avviso pubblico n. 11/2016, che è - appunto - quello richiamato nel contratto stipulato dalla ricorrente con l’Istituto tecnico economico statale “Giovanni Calò” il 30 dicembre 2016).
Peraltro, parte ricorrente ha depositato in giudizio (in data 31 agosto 2021 e 8 aprile 2024) copiosa documentazione (registri di presenza con dettaglio attività svolte, anche relative alle “attività funzionali”/ accessorie - scrutini, consigli di classe, collegio docenti, programmazione iniziale, intermedia e finale, correzione prove invalsi), da cui risulta l’avvenuto svolgimento di attività omologa a quella dei docenti “curriculari”.
Ne consegue - dovendosi sul punto rivisitare l’orientamento espresso da questo T.A.R. in sede cautelare, come peraltro sollecitato dalla sesta sezione del Consiglio di Stato con la succitata ordinanza n. 6348/2021 - che detto servizio prestato dalla ricorrente nell’anno scolastico 2016/2017, in quanto riferito ai servizi prestati nelle forme previste dall’art. 5, comma 4 bis del decreto legge n. 104/2013, convertito dalla legge n. 128/2013, deve essere considerato, alla stregua del bando (art. 2, commi 1 e 2, in particolare, comma 2, lett. b), utile titolo di ammissione al concorso straordinario de quo .
8. - In definitiva, la ricorrente ha conseguito le tre annualità di anzianità svolte presso scuole secondarie statali, prescritte dal bando straordinario come requisiti di ammissione, ex art. 2, comma 1, lettere a) e b) nonché art. 2, comma 2, lettere a) e b) della lex specialis , segnatamente:
1) dal 30 dicembre 2016 al 30 giugno 2017, presso l’Istituto tecnico economico statale “Giovanni Calò”, nel progetto “Diritti a Scuola”, riservato ai docenti precari della scuola in esecuzione dell’accordo tra M.I.U.R. e regione Puglia per l’anno scolastico 2016/2017, per la classe di concorso A047 (ex A048) ;
2) dal 30 ottobre 2018 al 30 giugno 2019, presso l’Istituto professionale statale “Morvillo Falcone”, per la classe di concorso “A045” (“Scienze economiche aziendali”); si tratta, quindi, di annualità nella specifica classe di concorso (“A045”) per la quale la deducente ha partecipato (requisito prescritto dall’art. 2, comma 1, lettera b) del bando); sicchè risultano smentiti per tabulas, in parte qua, i rilievi opposti dall’Amministrazione con la relazione depositata in atti il 24 agosto 2021, laddove - pag. 2 - aggiunge che va ulteriormente fatto notare che la docente non è in possesso neanche del requisito di cui all’art 2 comma 1 , lettera b) D. D. 510/2020 che richiede almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre ;
3) dal 2 ottobre 2019 al 30 giugno 2020, presso l’I.I.S.S. statale “G. Ferraris - C. De Marco - Valzani”, per la classe di concorso “A047” (“Scienze matematiche applicate”).
Tutti i succitati servizi sono computabili come anno intero, ai sensi del sopra riportato art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (nel testo vigente ratione temporis ), peraltro - come detto - espressamente richiamato dal bando per l’utile valutabilità delle annualità di servizio (art. 2, comma 1, lett. a).
9. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, deve essere accolto, nei sensi sopra indicati, con conseguente annullamento del gravato provvedimento di esclusione, della graduatoria di merito per la regione Puglia impugnata e degli ulteriori atti, di cui in epigrafe, in parte qua e nei limiti dell’interesse della ricorrente.
10. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in favore del difensore costituito, con distrazione, come da sua espressa richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (sezione prima), accoglie il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge, in favore di parte ricorrente e, per essa, del difensore costituito, con distrazione, come da sua espressa richiesta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
RI Luisa Rotondano, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI Luisa Rotondano | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO