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Decreto presidenziale 31 maggio 2021
Sentenza 4 ottobre 2021
Ordinanza collegiale 18 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 18/11/2021, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/11/2021
N. 00498/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Vista la domanda depositata in data-OMISSIS-dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmela Sorgente e Roberto Cacchillo, con domicilio eletto domiciliato presso lo studio dell’avvocato Carmela Sorgente in Castel di Sasso (CE), via Ponte dell’Olio n. 24, e con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la correzione
del dispositivo di cui alla sentenza n. -OMISSIS-, pronunciata da questa Sezione sul ricorso n. 498 del 2016;
Vista la sentenza n. -OMISSIS- con cui questa Sezione ha accolto il ricorso proposto dalla signora -OMISSIS- e ha condannato il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio;
Vista l'istanza di correzione di errore materiale presentata dall’avvocato Roberto Cacchillo;
Visto l'art. 86, comma 2, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 il dott. Filippo Dallari;
Premesso che con l'istanza suddetta si chiede la correzione di errori materiali riscontrati nella sentenza, facendo rilevare in particolare che nel dispositivo è stata disposta la condanna del Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio liquidate “ in € 2.000,00 (duemila/00) per compenso professionale, oltre spese forfettarie e accessori di legge”, senza disporne la distrazione a favore del difensore antistatario, ai sensi dell’art. 93 del cod. proc. civ.;
Rilevato che sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza volta a disporre la correzione dell’errore materiale, in considerazione del contenuto delle note di udienza del -OMISSIS-;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) accoglie l’istanza indicata in epigrafe e ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, comma 3, del codice del processo amministrativo, aggiungendo nel dispositivo della sentenza n. -OMISSIS-, dopo le parole “ oltre spese forfettarie e accessori di legge” , le parole “ , con distrazione a favore degli avvocati Carmela Sorgente e Roberto Cacchillo, quali antistatari ai sensi dell’art. 93 del codice di procedura civile ”.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.