Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/06/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1425/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente rel.
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 25/10/1968, residente in V. BOLOGNA12/11 GENOVA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. DALESSIO
CLEMENTI GIANPAOLO (C.F. ), che la C.F._2 rappresenta e la difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._3
(GE), il 14/03/1968, residente in V. PIERINO NEGROTTO CAMBIASO
11A/4 GENOVA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. DALESSIO CLEMENTI GIANPAOLO (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura C.F._2 in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 08/05/1994 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 08/06/2010 dal Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il 08/05/1994 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...] le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 “la casa coniugale, sita in Genova, Via Bologna n. 12/11, di proprietà della Sig.ra resta nella disponibilità della stessa, nella quale Parte_1 vivrà con i figli e;
Per_1 Persona_2
dare atto che, allo stato, i figli e sono Per_1 Persona_2 economicamente indipendenti e che i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non richiedere un contributo per il proprio mantenimento”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1994, Numero 174, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 12/05/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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