Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 18/06/2025, n. 2332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2332 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 02332/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00126/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 126 del 2022, proposto dalla società Toscana Energia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Todarello ed Eugenio Bruti Liberati, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente- Arera-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
il sig. IC NI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione 8 novembre 2021 n. 6/2021 adottata dal Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e pubblicata sul sito istituzionale www.arera.it in data 8.11.2021, recante “ Modalità di presentazione delle istanze per il riconoscimento tariffario dei costi operativi di telelettura/telegestione e concentratori per gli anni 2020, 2021 e 2022 ”;
- ove occorrer possa, del “Manuale d'uso per la raccolta TEL e CON 2020-2022”;
- ove occorrer possa, quale atto presupposto, della presentazione DIEU dell'incontro del 23 giugno 2021 con le associazioni Utilitalia, Anigas, Assogas e Igas, in relazione alle istanze costi non capitalizzati TEL e CON per gli anni 2020-2022;
- ove occorrer possa, dell'art. 31.3 della Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020 – 2025, Allegato A alla deliberazione 570/2019/R/GAS e ss.mm.ii.;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità intimata;
Vista la memoria del 26 maggio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso in epigrafe, notificato il 7 gennaio 2022, la società Toscana Energia s.p.a. impugnava i provvedimenti di cui in epigrafe e, in particolare, la determinazione 8 novembre 2021 n. 6/2021 recante le “ Modalità di presentazione delle istanze per il riconoscimento tariffario dei costi operativi di telelettura/telegestione e concentratori per gli anni 2020, 2021 e 2022 ”;
- resisteva in giudizio l’Autorità intimata, deducendo l’infondatezza del gravame;
Rilevato che:
- in prossimità del merito, con memoria del 26 maggio 2025 la ricorrente chiedeva a questo T.A.R. di dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese di lite;
- giunta, infine, l’udienza pubblica dell’11 giugno 2025, l’Autorità, prendendo atto della declaratoria, ha insistito nel riconoscimento delle spese di lite. La causa è, dunque, passata in decisione;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Osservato, invero, che la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza d’interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da comportare l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (cfr. tra le molte, Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; id. 11 ottobre 2007, n. 5355);
Rilevato, a tal proposito, che con la memoria del 26 maggio 2025 la ricorrente ha dichiarato al Collegio il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del presente giudizio, atteso che “ in relazione alle predette tre annualità, l’odierna esponente i) con riferimento agli anni 2020 e 2021 si è determinata a non presentare istanza, ii) con riferimento all’anno 2022, concluse le verifiche in vista del termine del 28.5.2025 per la presentazione della relativa istanza, non provvederà in tal senso ”;
Considerato, dunque, che la suddetta inequivoca volontà della parte ricorrente di non ritenere utile la pronunzia di questo T.A.R. sulla propria domanda annullatoria integra i presupposti per la declaratoria in rito di sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del cod.proc.amm.;
Ritenuto, in definitiva, che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
l’esito meramente processuale della complessiva impugnativa giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Marilena Di Paolo, Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO