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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/05/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 463 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avvocati CREPALDI ALESSANDRO e CREPALDI DARIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato MATALONE GABRIELLA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: congiunte come in identici fogli depositati da entrambe le parti in data 20/03/2025
pagina 1 di 4 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Zocca (MO) in data
01/05/2009 e dalla loro unione sono nati i figli in data 11/04/2010 e Per_1
in data 01/01/2014. CP_2
2. I coniugi si sono separati con sentenza di questo Tribunale n. 191/2023, pubblicata il 06/02/2023.
3. Con ricorso del 26/01/2024, ha domandato la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio e ulteriori statuizioni accessorie, di natura personale ed economica, inerenti ai rapporti tra coniugi, nonché tra genitori e figli.
4. Nel giudizio così radicato si è costituito , concordando con la Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedendo una differente regolamentazione delle questioni accessorie.
5. All'esito dell'udienza presidenziale tenutasi nelle date del 15/05/2024,
21/05/2024 e 18/06/2024, dopo ascolto della figlia , in data 07/08/2024 è Per_1
stata pubblicata sentenza parziale n. 1275/2024 di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione.
6. Le parti hanno in seguito raggiunto complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte in data 20/03/2025:
“confermare l'affido condiviso di entrambi i figli minori, con collocazione ai fini della residenza anagrafica presso la madre, in via Pergolesi n. 231 a Modena;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter co. 3 c.c. e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
ciascun genitore potrà assumere le decisioni d'ordinaria amministrazione quando ha i figli con sé; confermare tempi e modalità della permanenza del figlio presso ciascun CP_2
genitore secondo il calendario già attuato al momento, valido anche per la figlia la quale ha sempre il diritto di veder osservato il suo desiderio rispetto ai Per_1
tempi e alle modalità della frequentazione del padre;
fermo il diritto dei figli di pagina 2 di 4 restare presso il padre anche oltre il calendario previsto, secondo il loro desiderio, previo avviso telefonico alla madre con congruo anticipo;
si rispetta sempre il diritto della prole a mantenere significativi rapporti con gli altri parenti ed il correlativo obbligo dei genitori di non ostacolarli;
autorizzare il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i minori, in precaria assenza o anche in mancanza di collaborazione dell'altro genitore;
confermare a carico del sig. , quale contributo al mantenimento dei figli CP_1 minori ed , un assegno mensile di €uro 110,00 per ciascuno Persona_2 CP_2
(in totale €uro 220,00) da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT;
la prima rivalutazione sarà calcolata al prossimo mese di marzo 2026;
-confermare che l'indennità di frequenza a favore del figlio verrà gestita CP_2
dalla madre ed utilizzata esclusivamente per le spese straordinarie a favore del figlio stesso, con obbligo di fornire ogni mese al sig. il resoconto CP_1 dettagliato dell'utilizzo delle somme;
confermare la disciplina delle spese straordinarie a carico dei genitori in egual misura (50%) secondo il Protocollo dell'intestato Tribunale, eccetto quanto sopra stabilito per le somme dell'indennità di frequenza di;
CP_2
confermare che le pregresse spese sostenute da entrambi i genitori per il figlio verranno regolarizzate nei loro rapporti interni prelevando le somme da CP_2 quanto verrà erogato dall'INPS a titolo di arretrati;
a seguito di tale calcolo, le parti procederanno alle dovute compensazioni reciproche con il versamento di quanto risulterà dovuto alla parte creditrice;
le spese processuali si intendono integralmente compensate.”
§
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente pagina 3 di 4 decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, ferme, quanto al vincolo, le statuizioni contenute nella sentenza parziale di questo
Tribunale n. 191/2023, pubblicata il 06/02/2023, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti e trascritte in parte motiva;
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 21/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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